Tar 2021- 28° Corso di Formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vice Sovraintendent

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28° Corso di Formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vice Sovraintendente della Polizia di Stato Tar 2021-

Pubblicato il 19/05/2021 N. 05849/2021 REG.PROV.COLL. N. 06911/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6911 del 2020, integrato da motivi aggiunti,

proposto

da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati ... contro Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege

in

Roma,

via

dei

Portoghesi,

12;

Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; per l'annullamento, previa sospensione con il ricorso introduttivo,


della nota prot. 0017591 del 28.08.2020 del Ministero dell'Interno – Direzione centrale per gli istituti di istruzione, notificata al ricorrente in data 01.09.2020, con cui veniva comunicata l'impossibilità di partecipare al ciclo di formazione del 28° Corso di Formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vice Sovraintendente della Polizia di Stato quale ultima fase concorsuale del “Concorso interno per titoli e superamento di corso professionale per la copertura di 2214 posti nella qualifica di vice sovraintendente del ruolo dei sovraintendenti

della polizia di

Stato,

indetto con Decreto del

Capo

della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza del 27 dicembre 2018” pubblicato con supplemento straordinario n. 1/61 del Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno nonché, con atto recante motivi aggiunti per quanto possa occorrere, della circolare del Ministero dell’Interno n. 333.D/9807.C.7.28 del 30.07.2020 di assegnazione del ricorrente al 2° ciclo (31 agosto – 30 settembre 2020). Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visto l’art.25 del d.l.28 ottobre 2020, n.137, conv.con mod.dalla legge 18 dicembre 2020, n.176; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2021, svoltasi con modalità in videoconferenza, il Cons. Mariangela Caminiti e presenti per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO


1.Con ricorso introduttivo il sig.-OMISSIS- riferisce di aver partecipato al Concorso interno per titoli e superamento di corso professionale per la copertura di 2214 posti nella qualifica di vice sovraintendente del ruolo dei sovraintendenti della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza del 27 dicembre 2018, pubblicato con supplemento straordinario n.1/61 del Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno, e di essere stato dichiarato vincitore nella graduatoria di merito, pubblicata sul B.U. del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/20 bis del 22 maggio 2020. Con la circolare del 29 maggio 2020 prot. n. 555/01/67/0694 il Ministero dell’Interno ha disposto che “Considerato l’elevato numero di frequentatori, il corso verrà suddiviso in quattro cicli, della durata di un mese ciascuno…”. Con nota prot. 0011731 del 01.06.2020 il Ministero dell’Interno ha ribadito che il corso di formazione successivo alla pubblicazione della graduatoria si sarebbe svolto in n. 4 cicli, ognuno della durata di un mese, con una prima fase formativa di e-learning e una seconda fase di tirocinio applicativo presso le sedi di servizio con inizio del primo ciclo dal 6 luglio al 5 agosto 2020. Con la nota prot. 0013038 del 19.06.2020 l’Amministrazione ha indicato, ai sensi dell’art. 24 quinquies, comma 1, lettera c) del d.P.R. 335 del 1982 il limite massimo di assenze dal corso pari ad ¼ delle giornate didattiche totali. Con nota prot. 0016288 del 03.08.2020 l’Amministrazione ha precisato i periodi di svolgimento del secondo ciclo (dal 31 agosto al 30 settembre 2020), del terzo ciclo (dal 7 settembre al 6 ottobre 2020), del quarto ciclo (dal 14 settembre al 13 ottobre 2020). Espone il sig. -OMISSIS- di aver presentato in data 22.8.2020 la sua candidatura alle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020 per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania, nella circoscrizione di


Avellino, e a seguito di detta candidatura di essere stato posto in aspettativa speciale, ai sensi dell’art. 81, co. 2, l.n. 121 del 1981. Ed infatti il Reparto Mobile della Polizia di Stato di Reggio Calabria, sede di servizio del sig. -OMISSIS- dopo il corso, con nota prot. 0009793 del 27.08.2020, ha comunicato al Ministero dell’Interno la posizione dello stesso di aspettativa speciale dal 26 agosto al 18 settembre 2020, ed ha chiesto di valutare la partecipazione ad un ciclo di formazione compatibile con l’aspettativa (l’ultimo possibile per data sarebbe il quarto dal 14 settembre al 13 ottobre 2020). Il sig. -OMISSIS- si duole che il Ministero intimato, senza tener conto delle richieste dell’interessato e del Reparto di assegnazione, ha emanato la nota prot. 0017591 del 28.08.2020 della Direzione centrale per gli istituti di istruzione, recante la comunicazione della impossibilità di partecipare al ciclo di formazione del 28° Corso di Formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vice Sovraintendente della Polizia di Stato, considerando il 28° Corso in argomento quale corso unico relativo alle vacanze per l’annualità 2017, ed ha impedito quindi al dipendente la frequentazione ad alcun ciclo, determinando la esclusione dalla graduatoria dei vincitori per mancato completamento dell’iter concorsuale. Con nota del 02.09.2020 il sig. -OMISSIS- ha chiesto in autotutela di essere inserito nel quarto ciclo senza ottenere riscontro dall’Amministrazione. 1.1.Avverso la predetta nota prot. 0017591 del 28.08.2020 ha proposto ricorso deducendo i seguenti motivi di impugnazione: 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 81, co. 2, l. n. 121/1981 e art. 24 quinquies del d.p.r. 335/1982, co. 1, lett. c) – Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto – Violazione art. 51 della Costituzione: la motivazione del provvedimento sarebbe erronea e illogica in contraddizione con la circolare del 29 maggio 2020 prot. n. 555/01/67/0694 dello stesso Ministero


recante la precisazione che “Considerato l’elevato numero di frequentatori, il corso verrà suddiviso in quattro cicli, della durata di un mese ciascuno…”, con la previsione quindi di 4 cicli indicata nella nota del 3 agosto 2020, non intesi come quattro moduli bensì quattro suddivisioni di corsi della durata di un mese ciascuno, a causa dell’elevato numero dei partecipanti. Il collocamento in aspettativa per motivi elettorali, in quanto diritto del lavoratore, non potrebbe pregiudicare la sua progressione di carriera privandolo della possibilità di partecipare al corso di formazione. Nella specie il ricorrente ben potrebbe partecipare al quarto ciclo con inizio il 14 settembre 2020, come chiesto anche con istanza di autotutela. Tra l’altro la conclusione della campagna elettorale sarebbe contemporanea all’aspettativa (ovvero il 18 settembre 2020) e con la frequenza del suddetto quarto ciclo con inizio il 14 settembre l’assenza dei primi cinque giorni non potrebbe essere sanzionata con la dimissione dal corso (limite massimo di assenze nella specie 7 gg), consentendogli di completare l’iter concorsuale; invece la determinazione assunta dall’Amministrazione sarebbe sproporzionata con la sanzione dell’esclusione dal corso. Pertanto sostiene il ricorrente che l’interpretazione del Ministero riguardo all’aspettativa sarebbe in conflitto con l’art. 51 della Cost. in materia di accesso alle cariche elettive, ponendosi in palese violazione con il principio di uguaglianza all’accesso alla vita pubblica e conclude per l’accoglimento del ricorso, previa sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. 1.2.Parte ricorrente ha proposto istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 cpa che è stata accolta con decreto presidenziale n. 5805 del 2020, ai fini dell’ammissione con riserva del ricorrente al quarto ciclo di formazione del 28° corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vice Sovraintendente della Polizia di Stato, con inizio il 14 settembre 2020. 1.3.Si è costituito in giudizio in resistenza il Ministero intimato con deposito di documentazione e memoria difensiva con la quale ha eccepito l’incompetenza


territoriale di questo Tar in favore del Tar Calabria ed ha chiesto comunque la reiezione del ricorso. 2.Con atto recante motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato la nota del Ministero 30.7.2020 di assegnazione dei frequentatori al 2°, 3°, 4° ciclo annualità 2017, con assegnazione del ricorrente al 2° ciclo (31 agosto – 30 settembre 2020) e preliminarmente si è opposto alla eccezione di incompetenza territoriale in relazione al provvedimento impugnato, in quanto la sede di Reggio Calabria sarà la sede di destinazione del ricorrente indicata a seguito della pubblicazione della graduatoria e prima dell’avvio del corso di formazione (art. 8 del bando di concorso), conclusivo della procedura. Secondo il ricorrente dall’esclusione dal corso di formazione deriverebbe l’esclusione dal concorso ed essendo stato impugnato un provvedimento emanato dalla sede centrale del Ministero dell’Interno che esplica i suoi effetti su tutto il territorio nazionale, trattandosi di concorso su scala nazionale, sussisterebbe la competenza del TAR Lazio – Roma. Per il resto parte ricorrente ha insistito sui motivi di ricorso introduttivo e sulla erroneità dei presupposti richiamando la circostanza che la suddivisione dei candidati in sottogruppi (cicli) sarebbe avvenuta in data 30.07.2020 ed invece la candidatura del ricorrente e la conseguente istanza di aspettativa sarebbero state presentate in data 26.08.2020, prima dell’inizio del secondo ciclo da avviare dal 30.08.2020 (a cui originariamente il ricorrente era stato assegnato). Ovviamente, prima dell’aspettativa e prima della presentazione della candidatura il ricorrente non avrebbe avuto alcun interesse (e nessun diritto) all’assegnazione ad un diverso ciclo. Il diritto alla candidatura e quello alla progressione di carriera mediante la conclusione dell’iter concorsuale non sarebbero incompatibili tra loro alla luce dei principi costituzionali e comunitari tanto che con l’assegnazione al quarto ciclo il ricorrente, concluso il periodo di


aspettativa, ha avviato la regolare frequenza del ciclo di corsi con completamento dell’iter concorsuale (tra l’altro non sarebbe stato eletto alle elezioni, con decadenza della aspettativa). 2.1. Il Ministero resistente con memoria depositata in data 3.11.2020 ha richiamato le considerazioni già espresse insistendo per la reiezione del gravame. 2.2.Parte ricorrente ha prodotto memoria conclusionale confermando la propria posizione difensiva. 2.3.Con ordinanza n. 6870 del 2020 è stata accolta l’istanza cautelare, con sospensione dell’efficacia della nota impugnata. 2.4.In prossimità dell’odierna udienza il Ministero ha comunicato che il ricorrente ha partecipato al Corso di formazione, come da allegato telegramma del 13 ottobre 2020 con cui si è disposta l’assegnazione con riserva, all’esito del giudizio pendente, del ricorrente alla Questura di Reggio Calabria, in virtù dell’immissione in ruolo quale vice sovrintendente della P.S. 2.5.Con note di udienza parte ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione della causa ed ha ribadito del proprie posizioni difensive, rilevando che dai documenti versati in atti sarebbe evidente la suddivisione in cicli del corso, suddivisione confermata nei fatti ed ha concluso con la richiesta di accoglimento del ricorso. Alla udienza del 27 aprile 2021 la causa è stata trattenuta in decisione. 3. Preliminarmente rileva il Collegio la infondatezza della eccezione di incompetenza

territoriale

sollevata

dalla

resistente

in

relazione

al

provvedimento impugnato, avuto riguardo alla circostanza che la sede di Reggio Calabria costituisce la sede di destinazione del ricorrente indicata a seguito della pubblicazione della graduatoria e prima dell’avvio del corso di formazione (art. 8 del bando di concorso), ma sede di effettivo servizio solo dopo la conclusione della procedura formativa e il superamento del corso. La competenza di questo Tar deriva dalla natura dell’atto impugnato, emanato dalla


sede centrale del Ministero dell’Interno, costituente la non ammissibilità del ricorrente al Corso di formazione in periodo differente da quello relativo al ciclo di assegnazione, con determinante esclusione dal concorso ed esplicazione di effetti sulla graduatoria avente riflessi su scala nazionale. 3.1. Per il resto le censure sono fondate per le seguenti considerazioni. L’atto impugnato del 28.8.2020 del Dipartimento della P.S. Direzione centrale per gli istituti di istruzione, in riferimento alla comunicazione del collocamento in aspettativa speciale del ricorrente per campagna elettorale a decorrere dal 26 agosto 2020, ha precisato che “il 28° corso in argomento, articolato in più cicli di formazione, è da considerarsi un corso unico relativo alle vacanze per l’annualità 2017 e, pertanto, il dipendente non potrà frequentare alcun ciclo”. Parte ricorrente, vincitore del concorso interno in questione e assegnato al secondo ciclo di formazione con avvio dal 30.08.2020, come sopra indicato, si duole della determinazione assunta dall’Amministrazione con l’atto impugnato, impeditiva della frequentazione dello stesso ad alcun ciclo di corso, con conseguente

esclusione

dalla

graduatoria

dei

vincitori

per

mancato

completamento dell’iter concorsuale, nonostante la espressa indicazione nella circolare del 29 maggio 2020 prot. n. 555/01/67/0694 del Ministero dell’Interno di suddividere il corso “in quattro cicli, della durata di un mese ciascuno” in considerazione dell’“elevato numero di frequentatori”. Parte ricorrente in aspettativa elettorale fino al 18 settembre 2020, a seguito del decreto cautelare n.5805 del 2020, è stato ammesso con riserva al quarto ciclo di formazione del 28° Corso di formazione professionale, con decorrenza 14 settembre – 13 ottobre 2020. L’Amministrazione correttamente avrebbe potuto inserirlo nel quarto ciclo di formazione consentendogli anche i giorni di assenza nel limite previsto dal bando (limite massimo di assenze nella specie 7 gg) nonché il completamento dell’iter concorsuale, atteso che come anche risultata confermata nei fatti la


previsione di quattro cicli del Corso - e non in 4 moduli - avuto riguardo proprio all’ “elevato numero di frequentatori”, e ciò al fine di distribuire nell’ambito dei cicli formativi i frequentatori. Peraltro l’assunto dell’Amministrazione di considerare il Corso in argomento, articolato in più cicli di formazione, ma quale corso unico, senza possibilità di assegnazione del ricorrente ad un ciclo diverso (nella specie, il quarto ciclo al posto del secondo come assegnato) è smentito dalla stessa suddivisione dei cicli operata dall’Amministrazione e confermata nella comunicazione preliminare di avvio del corso di formazione (nota 5.8.2020), laddove i singoli cicli vengono tutti distinti in due fasi (2 settimane di formazione in modalità e-learning e 1 settimana di tirocinio formativo). Ed invero lo stesso Ministero ha confermato (doc. alleg.1 depositato il 22.3.2021) che il ricorrente ha partecipato al Corso di formazione con successo ed ha altresì riferito di aver ammesso con riserva il ricorrente a fine corso presso la Questura di Reggio Calabria; se il Corso non fosse stato suddiviso in cicli distinti e comunque uguali nei contenuti, ma considerato un unico corso come invece inteso dall’Amministrazione nella nota impugnata, lo stesso interessato non avrebbe potuto frequentarlo né concludere l’iter concorsuale con l’ammissione con riserva presso la sede di assegnazione, come di fatto avvenuto. Pertanto deve ritenersi illegittimo l'operato dell'Amministrazione allorché dopo aver distinto 4 cicli per il Corso di formazione in questione, in considerazione dell’“elevato numero di frequentatori”, ha inteso poi illogicamente considerare “un corso unico” nella motivazione della nota impugnata con la conseguenza che “pertanto, il dipendente non potrà frequentare alcun ciclo”, non consentendogli di frequentare il 4 ciclo come richiesto, come poi effettivamente ha frequentato.


Quanto all’atto recante motivi aggiunti avverso la nota circolare del Ministero dell’Interno n. 333.D/9807.C.7.28 del 30.07.2020 per la parte di assegnazione del ricorrente al 2° ciclo (31 agosto – 30 settembre 2020), per il quale il ricorrente ha dedotto gli stessi motivi di cui al ricorso principale, va rilevata l’ammissibilità del gravame in relazione all’atto impugnato lesivo dell’interesse del ricorrente in relazione all’elenco ivi allegato recante l’assegnazione dello stesso al 2°ciclo di frequenza al Corso, tenuto conto della anticipata richiesta di assegnazione ad un ciclo diverso a seguito del periodo di aspettativa decorrente dal 26.8.2020. 4.In definitiva, in considerazione della fondatezza della censura riguardo all’errore nei presupposti di fatto e di diritto, non resta al Collegio che accogliere il ricorso introduttivo e l’atto recante motivi aggiunti - con assorbimento delle ulteriori doglianze, non espressamente esaminate, ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a supportare una conclusione di tipo diverso - disponendo per l’effetto l’annullamento dei provvedimenti impugnati, per quanto di interesse del ricorrente, restando ferme le ulteriori determinazioni assunte dall’Amministrazione nei confronti del medesimo per la conclusione dell’iter concorsuale. Le spese del giudizio possono compensarsi tra le parti, avuto riguardo alla particolarità della fattispecie contenziosa. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sull’atto recante motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi per gli effetti di cui in motivazione. Spese del giudizio compensate tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2021, svoltasi con modalità “da remoto”, con l'intervento dei magistrati: Alessandro Tomassetti, Presidente FF Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore Antonio Andolfi, Consigliere L'ESTENSORE Mariangela Caminiti

IL PRESIDENTE Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


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