Consiglio di Stato 2019: Guardia di Finanza, “irrogazione della sanzione di giorni 2 di “consegna di

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Consiglio di Stato 2019: Guardia di Finanza, “irrogazione

della sanzione di giorni 2 di “consegna di rigore”;” per “Condotta gravemente lesiva del prestigio e dell’immagine del Corpo di appartenenza.”

Numero 00563/2019 e data 27/02/2019 Spedizione

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Consiglio di Stato Sezione Prima Adunanza di Sezione del 23 gennaio 2019

NUMERO AFFARE 00424/2016

OGGETTO: Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal maresciallo -OMISSIS-, contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze,

per

l’annullamento:

- della determinazione del Comandante regionale xxx n. xxx/15 datata 19 marzo 2015, con la quale si respinge il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente in data

19

dicembre

2014;

- del provvedimento prot. n. 0409764/14 del 21 novembre 2014, a firma del Comandante del comando provinciale -OMISSIS-, di irrogazione della sanzione


di

giorni

2

di

“consegna

di

rigore”;

- nonché di ogni altro atto connesso e consequenziale. LA SEZIONE

Vista la relazione n. 0329598 del 9 novembre 2015 con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto; Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Andrea Pannone; 1. Riferisce l’amministrazione richiedente che:”La vicenda in trattazione trae origine da una relazione di servizio inviata in data 21 luglio 2014 al Comandante del nucleo p.t. di -OMISSIS-della polizia locale alla sede. Dalla stessa si evinceva che in data 12 maggio 2014, agenti della Polizia OMISSIS-, dopo aver rinvenuto un cane che vagava senza accompagnatore per le vie della città, avevano provveduto a contattare il -OMISSIS-il cui numero di utenza mobile era impresso sul collare dell’animale. Recatosi sul posto, l’ispettore veniva identificato dagli operanti e informato che sarebbe stato sanzionato tenuto conto del fatto che il cane “era stato trovato libero in area pubblica, costituendo grave pericolo e intralcio per gli utenti della strada”. L’interessato, dopo essersi qualificato quale appartenente al Corpo, alzava i toni della

conversazione

ed

assumendo

un

comportamento

arrogante

ed

inappropriato nei confronti degli operatori della Polizia locale, precisava che il cane non era suo ma della sua ragazza di origini russe. A specifica richiesta degli agenti, il -OMISSIS- si rifiutava, altresì, di accompagnarli presso la propria abitazione, ove la ragazza era alloggiata, in quanto la stessa non parlava italiano e lui non poteva, comunque, perdere altro tempo.


Avuta contezza dell’accaduto, il prefato Comandante del Nucleo con nota n. 266914/14 in data 24 luglio 2014 notiziava il Comandante Provinciale di OMISSIS-, quale Autorità disciplinare competente, formulando, nel contempo, le proprie valutazioni e proposte in ordine all’istaurazione di un procedimento disciplinare “di corpo” finalizzato ad infliggere la sanzione della consegna di “rigore”. Ritenuti rilevanti ai fini disciplinari i fatti emersi nell’ambito della citata vicenda il prefato Comandante Provinciale in data 10 settembre 2014 avviava a carico del -OMISSIS-un procedimento disciplinare di corpo, procedendo alla notifica della richiesta di chiarimenti e alla contestuale nomina di una commissione consultiva. Vagliate le argomentazioni difensive prodotte dall’ispettore ed acquisito il parere favorevole all’irrogazione della consegna di rigore espresso dall’organo collegiale, con determinazione n. 409764/14 in data 21 novembre 2014, il Comandante del Reparto T.L.A. Lombardia ha irrogato al militare la proposta sanzione disciplinare nella misura di giorni due con la seguente motivazione: “Ispettore

in forza ad un Nucleo di polizia tributaria, durante la fruizione di un

permesso breve in località -OMISSIS-, nella fase di identificazione e verbalizzazione da parte di due agenti della Polizia -OMISSIS-, finalizzata alla contestazione di un illecito amministrativo, si rivolgeva ai medesimi pubblici ufficiali con toni minatori e con un comportamento arrogante, inappropriato e non consono al proprio status e al grado rivestito. Condotta gravemente lesiva del prestigio e dell’immagine del Corpo di appartenenza. La menzionata condotta, allo stato, per quanto si evince dagli atti, appare idonea ad integrare violazioni all’art. 1362 – d.lgs. n. 66/2010 del Codice dell’ordinamento militare – 751, comma 1, lett. a) di cui ai punti 3 -17- 27 del d.P.R. n. 90/2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare).


La mancanza è stata commessa in -OMISSIS-”. 2. Il ricorrente impugna il provvedimento sanzionatorio osservando che: - la propria condotta non sarebbe stata valutata in modo oggettivo considerato che “i comandanti si sono affidati in toto al verbale reso dalla Polizia OMISSIS-, verbale contenente faziose informazioni rese dai colleghi; - sarebbero state violate le disposizioni recate dall’art. 1397 C.O.M. (procedura da seguire nel rilevare l’infrazione), in quanto “il provvedimento impugnato, al pari del provvedimento emesso dal Comandante Provinciale, ha fatto riferimento ad un rapporto del tutto fazioso e privo di qualsivoglia elemento obiettivo”; - lo stesso sarebbe carente in punto di motivazione poiché “non vengono riportate le parole minatorie: si fa solo un generico riferimento ai toni della conversazione e a non meglio specificati comportamenti inappropriati, senza far emergere alcuna corrispondenza con i fatti”; - “la notifica del provvedimento sanzionatorio impugnato non [è] avvenuta tempestivamente: ciò viola la previsione di cui all’art. 1399 D.Lgs. n. 66/2010 VII comma, che impone che la notifica avvenga senza ritardo”. 3. Il Ministero richiedente svolge le seguenti controdeduzioni. a. Sulla condotta ascritta al militare. In merito, richiama il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, nel procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti (ivi compreso il personale militare), l’Amministrazione è titolare di un’ampia discrezionalità in ordine alla valutazione dei fatti ascritti al dipendente, circa il convincimento sulla gravità delle infrazioni e sulla conseguente sanzione da infliggere: ciò in considerazione degli interessi pubblici che devono essere attraverso tale procedimento tutelati. b. Sulla motivazione del provvedimento disciplinare.


Secondo pacifica e ormai consolidata giurisprudenza, il provvedimento amministrativo è correttamente motivato quando esterna in maniera intellegibile le ragioni, ancorché per relationem, poste a base dello stesso, al fine di rendere palese

l’iter

logico-giuridico

seguito

dall’Autorità

amministrativa

nell’emanazione dell’atto, senza che sia necessaria una estesa confutazione di tutte le giustificazioni addotte dall’incolpato contro la contestazione degli addebiti e in quanto risultano indicati la qualificazione giuridica data al fatto, il carattere

pregiudizievole

per

gli

interessi

dell’amministrazione

del

comportamento tenuto dal soggetto e le ragioni poste alla base del provvedimento; c. Anche la censura mossa dal ricorrente secondo il quale la notifica del provvedimento

sanzionatorio

impugnato

non

sarebbe

avvenuta

tempestivamente è infondata in quanto priva di riferimenti temporali e di fatto incomprensibile. Infatti, è appena il caso di precisare che il 21 novembre 2014 (giorno successivo alla riunione della Commissione consultiva) il Comandante Provinciale di -OMISSIS- ha assunto il provvedimento sanzionatorio ed, in pari data, lo stesso è stato notificato all’interessato. 4. Il ricorso in trattazione non può trovare accoglimento. 5. La Sezione ritiene di dover esaminare, per priorità logica, la censura di tardività di comunicazione del provvedimento impugnato. La censura è certamente inammissibile per genericità in quanto non è dato comprendere se essa si riferisca alla comunicazione del provvedimento impugnato in questa sede (rigetto del ricorso gerarchico) ovvero alla sanzione irrogata con il provvedimento impugnato con ricorso gerarchico. Nel ricorso gerarchico l’interessato deduceva (censura qui non riproposta e, quindi, in ogni caso inammissibile) che il procedimento disciplinare era stato iniziato solo 40 giorni dopo la conoscenza del fatto. Se il ricorrente intendeva


riferirsi a tale circostanza, questa Sezione ritiene di poter affermare che il suddetto lasso temporale non contrasta con la previsione normativa invocata. Nel merito, la ricostruzione dell’episodio effettuata dall’amministrazione risulta verosimile e il ricorrente non ha fornito alcuna prova che smentisca senza ombra di dubbio lo svolgersi dell’episodio nei termini descritti, risultando irrilevanti eventuali sfumature della descrizione. Quanto alla censura con la quale il ricorrente deduce che la propria condotta non sarebbe stata valutata in modo oggettivo, vale la pena di ribadire che l’apprezzamento del fatto – la condotta gravemente lesiva del prestigio e dell’immagine del Corpo - e la riconducibilità dello stesso all’interno della fattispecie disciplinare, rientrano in un giudizio largamente discrezionale dell’Amministrazione che può essere inficiato solo da manifesta illogicità ed irragionevolezza

della

determinazione

adottata,

ovvero

di

evidente

travisamento. Il che non è, nel caso in esame. E’ noto, difatti, che “il d.lgs. 66/2010 si limita a tipizzare le sanzioni disciplinari e delinea, in punto di scelta della misura opportuna in relazione al caso di specie, elastici criteri generali che disvelano anche testualmente l’assai ampia discrezionalità conferita, in subiecta materia, all’autorità, il cui autonomo spatium deliberandi si estende sino al limes, questo solo sindacabile dal Giudice Amministrativo, della macroscopica abnormità, della insostenibile illogicità, della conclamata erroneità fattuale, quali sintomi di un uso non semplicemente opinabile, ma intrinsecamente patologico del potere conferito. Per vero, costituisce oramai jus receptum il principio secondo cui “la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza,


l'evidente sproporzionalità e il travisamento” (Cons. Stato, sez. IV, n. 28302007; Cons. Stato, sez. IV, n. 1302-2017) e che “spetta all'amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità (l'amministrazione dispone, infatti, di un ampio potere discrezionale nell'apprezzare autonomamente le varie ipotesi disciplinari, con una valutazione insindacabile nel merito da parte del giudice amministrativo (Cons. Stato, Sez. IV, 28 novembre 2012, n. 6034; Sez. VI, 22 marzo 2007, n. 1350; Sez. IV, 13 dicembre 1999, n. 1875; 16 aprile 1998, n. 636)” (Cons. Stato, sez. IV, n. 1302-2017). Per analoghi motivi deve essere respinta anche la seconda censura. Quanto al dedotto difetto di motivazione, a ragione l’Amministrazione ritiene che tale vizio non sussiste poiché le condotte contestate conseguono dalla relazione degli agenti della polizia locale che, in quanto atto redatto da pubblici ufficiali, gode di fede privilegiata fin quando non ne venga dimostrata processualmente la falsità. P.Q.M. esprime il parere che il ricorso debba essere respinto. L'ESTENSORE Andrea Pannone

IL PRESIDENTE Mario Luigi Torsello

IL SEGRETARIO Giuseppe Testa


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