Tar 2021-”.. Le rate di pensione non riscosse dal pensionato al momento della morte sono pagate al c

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Tar 2021-”.. Le rate di pensione non riscosse dal pensionato al momento della

morte sono pagate al coniuge superstite..” Pubblicato il 12/05/2021

N. 05563/2021 REG.PROV.COLL. N. 08510/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8510 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Galletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, P.Le Don Giovanni Minzoni 9; contro Inps - Istituto Nazionale Previdenza Sociale non costituito in giudizio; per l'esecuzione della sentenza n. -OMISSIS-, emessa dal Tar Lazio, sede di Roma, Sezione Terza Quater. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;


Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2021 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Con sentenza n. -OMISSIS-di questa stessa sezione veniva affermato quanto di seguito indicato: “Il

ricorrente espone di essere figlio ed unico erede della Sig.ra -OMISSIS-, -

OMISSIS-. La Sig.ra -OMISSIS-. Il Sig. -OMISSIS-, inviava all’INPS una “comunicazione di decesso di N. OMISSIS- REG.RIC. titolare di trattamento pensionistico e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di morte” (doc. all. n. 1). In effetti, il Sig. OMISSIS-, ai sensi dell’art. 90 R.D. 1422/1924 che recita: “…Le rate di pensione non riscosse dal pensionato al momento della morte sono pagate al coniuge superstite, in mancanza di esso al tutore dei figli minori; in mancanza anche di figli, agli eredi legittimi o testamentari”, ha diritto al pagamento del c.d. “rateo ereditario”. Il ricorrente intende chiedere il pagamento del c.d. “rateo ereditario” che è ormai inoltrabile all’INPS solo attraverso il sistema telematico online dell’INPS all’indirizzo internet https://www.inps.it . Purtroppo il sistema telematico online dell’INPS non consente al Sig. OMISSIS- di proseguire con l’inoltro della domanda, perché reca un’informazione errata sullo status del trattamento pensionistico della madre, Sig.ra -OMISSIS-. In effetti, il trattamento pensionistico della Sig.ra -OMISSISrisulta “eliminata” (doc. all. n. 2). L’erogazione dei ratei all’estero alla Sig. -OMISSIS- è stata bloccata per iniziativa dell’INPS e il trattamento pensionistico della Sig.ra -OMISSIS- è stato “cristallizzato” nel 2001 per iniziativa dell’INPS.


Il ricorrente, impossibilitato ad inoltrare la domanda di pagamento del c.d. “rateo ereditario” a lui spettante attraverso il sistema telematico online dell’INPS, formulava, in data -OMISSIS-, un’istanza di rettifica dello status di trattamento pensionistico, presso sistema telematico INPS e chiedeva, in particolare: a) che venisse rettificato lo status del trattamento pensionistico della defunta madre da “eliminata” a “cristallizzata” o altra voce equipollente riconosciuta dal sistema, onde potere procedere all’inoltro della domanda per quanto di sua spettanza; b) in subordine, di essere autorizzato ad inoltrare la domanda per il c.d. “rateo ereditario” con il metodo convenzionale previgente (cartaceo) (doc. all. n. 3). L’INPS, ad oggi, non ha risposto e non ha dato seguito all’istanza presentata dal Sig. -OMISSIS- in data -OMISSIS-. Conseguentemente, il sistema telematico INPS continua a non permettere l’inoltro della domanda di pagamento di “rateo ereditario” del Sig. -OMISSIS-, unico erede della Sig.ra OMISSIS-, rendendo di fatto impossibile per il Sig. -OMISSIS- il pagamento in suo favore del “rateo ereditario” a lui spettante. Dal -OMISSIS-, data di invio a mezzo PEC dell’istanza di rettifica dello status del trattamento pensionistico presso sistema telematico INPS, il Sig. -OMISSISnon ha ricevuto nessuna risposta, nessuna comunicazione dall’INPS. Ebbene, ad oggi, sono abbondantemente trascorsi i trenta giorni entro i quali l’Amministrazione ha l’obbligo di rispondere, senza che l’INPS abbia dato nessuna risposta all’istanza presentata dal Sig. -OMISSIS- in data -OMISSIS-. Di conseguenza è maturato il silenzio dell’INPS sulla suddetta istanza e l’INPS ha violato la disposizione di cui all’art. 2 L. n. 241/1990. Quanto sopra esposto, il Sig. -OMISSIS-, ritiene illegittimo il silenzio dell’INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale sull’istanza da lui presentata in data -OMISSIS- e, pertanto, chiede che venga accertato l’obbligo dell’INPS di


provvedere sull’istanza de qua, con conseguente condanna dell’INPS all’emanazione dei provvedimenti richiesti per i seguenti. Si è costituito l’istituto resistente con memoria di mera forma, riservando al prosieguo più ampie deduzioni. All’odierna udienza, tuttavia, la causa è passata in decisione. Il ricorso è fondato e per l’effetto l’amministrazione dovrà provvedere all’adozione di un provvedimento; il che non comporta l’integrale soddisfazione della pretesa ricorsuale ma solo l’obbligo di provvedere da parte dell Istituto sulla formulata domanda; un tanto, essendo pienamente integrato il disposto dell’art. 31 e 117 cpa laddove legittima la proposizione dell’azione in epigrafe nel caso di inerzia mostrata dall’amministrazione, e ciò a prescindere dalla fondatezza della debenza sottesa; non solo, de iure condendo, una lettura costituzionalmente orientata della disposizione, volta a censurare comunque l’inerzia della P.A., contraria in primo luogo al disposto dell’art. 97 cost, dovrebbe condurre al riconoscimento di un’azione astratta contro il silenzio o l’inerzia, a prescindere anche dalla competenza giurisdizionale della ridetta domanda sottesa, individuandosi il giudice amministrativo come titolare della giurisdizione esclusiva in materia di inerzia. Il ricorso va dunque accolto e per l’effetto ordinato all’istituto di provvedere sulla domanda del ricorrente, entro 30 giorni dalla pubblicazione o comunicazione della presente decisione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo”. 2. Stante la persistente inerzia dell’intimata amministrazione previdenziale, con istanza ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a., veniva chiesta l’esecuzione della predetta sentenza, ivi ricompresa la nomina di un commissario ad acta. Si chiedeva anche la condanna alle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. 3. Non si costituiva in giudizio l’INPS.


4. Alla camera di consiglio del 20 aprile 2021, tenutasi con modalità da remoto ai sensi del decreto-legge n. 137 del 2020, la causa veniva infine trattenuta in decisione. 5. L’istanza va accolta stante la dedotta persistente inerzia di INPS il quale, non costituendosi, non ha adeguatamente contestato una simile circostanza. E tanto con ogni conseguenza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 64, comma 2, c.p.a. 6. Vanno di conseguenza assegnati ulteriori trenta giorni all’INPS onde provvedere alla corretta ed integrale esecuzione della sentenza di questa sezione. In caso di infruttuosa scadenza del predetto termine si dispone sin da ora la nomina di un commissario ad acta deputato alla esecuzione della sentenza stessa. Tale commissario va individuato nella figura dell’Ispettore Generale Capo della Spesa Sociale (IGESPES) della Ragioneria Generale dello Stato, il quale potrà a tal fine delegare un dirigente od un funzionario appartenente alla medesima struttura. 7. Il commissario terminerà la sua opera, salvo proroghe da richiedersi a questo Tribunale Amministrativo, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà una volta infruttuosamente decorso il termine di 30 giorni di cui al precedente paragrafo 6. 8. Il compenso del commissario, da liquidarsi sulla base dell’impegno richiesto dalla esecuzione del provvedimento giurisdizionale in questione, sarà disposto con separato provvedimento e dietro istanza del medesimo. 9. Va invece respinta la richiesta di penalità di mora atteso che una simile misura è invocabile nel rito dell’ottemperanza in senso stretto (artt. 112 e 114 c.p.a.) laddove nel caso di specie trattasi di rito sul silenzio della PA ai sensi dell’art. 117 c.p.a. (cfr. TAR Abruzzo sede di L’Aquila, sez. I, 26 maggio 2016, n. 339). 10. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) accoglie l’istanza e, per l’effetto: 1) ordina all’autorità amministrativa di dare esecuzione alla sentenza di questa sezione 4 maggio 2020, n. 4563, pure in epigrafe indicata, nei sensi e nei termini di cui in motivazione (paragrafo n. 6); 2) in caso di inesecuzione, nel termine predetto, nomina sin d’ora quale Commissario ad acta l’Ispettore Generale Capo della Spesa Sociale (IGESPES) della Ragioneria Generale dello Stato (Ministero dell’economia e delle finanze) o un funzionario all’uopo delegato, il quale Commissario dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi, dietro presentazione di specifica istanza degli interessati, entro l’ulteriore termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta istanza; 3) rigetta la richiesta di penalità di mora; 4) condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio, spese che liquida in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre IVA e CPA. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati: Riccardo Savoia, Presidente Massimo Santini, Consigliere, Estensore Roberto Vitanza, Consigliere


L'ESTENSORE Massimo Santini

IL PRESIDENTE Riccardo Savoia


IL SEGRETARIO In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.



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