Tar 2019: chiesto annullamento della graduatoria dei vincitori relativa al concorso interno per tit

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della graduatoria dei vincitori relativa al concorso interno per titoli ed esame scritto per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente Tar 2019: chiesto annullamento

Pubblicato il 26/04/2019 N. 05285/2019 REG.PROV.COLL. N. 09434/2009 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9434 del 2009, integrato da motivi aggiunti,

proposto

da

xxx xxx, rappresentato e difeso dagli avvocati xx contro Ministero dell'Interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti x per l'annullamento della graduatoria dei vincitori pubblicata dal Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza – in data 11.11.2009 relativa al concorso


interno per titoli ed esame scritto per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con D.M. del 19.9.2008, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno Supplemento Straordinario n.1/38 del 24 settembre 2008, nella parte in cui non prevede tra i vincitori il sig. xxx xxx e di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso; nonché, in seguito alla proposizione di motivi aggiunti: del decreto di rettifica della graduatoria di merito relativa al concorso interno, per titoli di servizio ed esame scritto, a 108 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vice sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato nella parte in cui attribuisce al sig. xxx xxx un punteggio complessivo di 85,05 collocandolo al posto n.553 della graduatoria e nella parte in cui non modifica in autotutela la valutazione dei titoli di servizio effettuata dalla Commissione Esaminatrice; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2019 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con ricorso notificato il 21 novembre 2009 al Ministero dell’interno e a 5 concorrenti controinteressati, il ricorrente impugna la graduatoria, pubblicata l’11 novembre 2009, dei vincitori del concorso interno, per titoli ed esame scritto, per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente della polizia di Stato,


indetto con decreto ministeriale del 19 settembre 2008, pubblicato il 24 settembre 2008, nella parte in cui non include tra i vincitori l’interessato. L’impugnativa è estesa, per quanto di interesse, al bando di concorso. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce la illegittimità del punteggio a lui attribuito per la valutazione dei titoli, con specifico riferimento all’incarico ricoperto di responsabile del servizio prevenzione e protezione e alla qualificazione ottenuta come specialista di pronto intervento operativo di polizia su elicottero A B 206 e su elicottero A B 212; lamenta inoltre la omessa valutazione di alcuni lavori originali elaborati per il servizio, il documento di valutazione rischi e il piano di emergenza del 4º reparto volo di Palermo. Con il 2º motivo, in subordine, contesta la legittimità della indizione di un nuovo concorso interno, per 116 posti di vice sovrintendente, senza scorrimento della graduatoria degli idonei in cui è inserito il ricorrente. Il Ministero dell’interno si costituisce in giudizio per resistere al ricorso. I controinteressati evocati non si costituiscono. Successivamente, avendo ottenuto accesso ai documenti del concorso, il ricorrente notifica al Ministero ed a 3 concorrenti controinteressati un ricorso per motivi aggiunti, con cui impugna il decreto di rettifica della graduatoria, nella parte in cui si conferma il punteggio attribuito al ricorrente, pari a 85,05 punti; impugna inoltre la scheda di valutazione dei propri titoli, il verbale numero 17 del 2009 con cui la commissione esaminatrice ha stabilito i criteri di valutazione dei titoli, gli stessi criteri e, infine, il foglio notizie predisposto dal Ministero, nella parte in cui non corrisponderebbe alla impostazione del verbale indicante i criteri di valutazione. Con i motivi aggiunti, proposti in seguito all’accesso agli atti concorsuali, il ricorrente approfondisce le censure già mosse alla valutazione dei propri titoli, impugnando, con il primo motivo, il verbale n. 17 del 2009, con cui la commissione ha determinato i criteri di valutazione dei titoli, essendo stato


ignorati alcuni titoli posseduti dal ricorrente, previsti dal bando di concorso; rappresenta, inoltre, che il foglio notizie predisposto dall’amministrazione dell’interno, redatto dal dirigente del reparto di appartenenza, sottoscritto dallo stesso candidato, presenterebbe incongruenze rispetto ai sottogruppi di titoli valutabili, non essendo stata prevista la voce “qualità delle mansioni svolte”; ciò avrebbe compromesso la corretta valutazione dei titoli specialistici del ricorrente. Con il 2º motivo, esaminando analiticamente i punteggi conseguiti per i vari titoli di servizio, deduce la omessa attribuzione di un punteggio adeguato all’incarico di responsabile del servizio prevenzione e protezione, per il quale avrebbe dovuto riportare 8 punti oppure, almeno, 2 punti; quanto ai titoli di qualificazione come specialista di pronto intervento di polizia su 2 distinti elicotteri, sostiene che avrebbe dovuto conseguire un punteggio non inferiore a 0,5 per ciascuna abilitazione oppure, riconoscendo la qualità delle mansioni, 3 punti per ogni titolo, per un totale di ulteriori 6 punti; illegittimamente, inoltre, la commissione d’esame non avrebbe stabilito alcun criterio di valutazione dei lavori originali elaborati per il servizio, tra i quali sarebbero compresi il documento di valutazione rischi e il piano di emergenza redatti dal ricorrente; infine, contesta la valutazione di un solo attestato di compiacimento, pur avendo ricevuto 3 lettere di compiacimento, per ulteriori 0,6 punti; tra gli speciali riconoscimenti, per di più, non sarebbero state considerate le medaglie di bronzo al merito di servizio, di argento al merito di servizio e di bronzo al merito di lunga navigazione aerea che avrebbero dovuto essere valutate con un punteggio non inferiore a 0,3 punti; in totale, considerando tutti i titoli che avrebbero dovuti essere valutati, il ricorrente avrebbe dovuto ottenere un punteggio complessivo non inferiore a 91,06 punti, superiore al punteggio attribuito all’ultimo vincitore che ha ottenuto 88,70 punti.


Nelle more della trattazione cautelare, il ricorrente notifica al Ministero e a 2 concorrenti controinteressati un 2º ricorso per motivi aggiunti, in seguito alla sospensione della graduatoria finale decisa dal Capo della polizia con decreto dell’8 febbraio 2010 e alla ripetizione della prova scritta del concorso, stabilita per il giorno 23 febbraio 2010 con decreto del Capo della polizia del 29 marzo 2010, prova successivamente differita al 27 aprile 2010, con decreto del 15 aprile 2010. La reiterazione della prova scritta era stata decisa in seguito ad alcune istanze di concorrenti che avevano rappresentato errori nei questionari somministrati in sede di esame. Essendo risultate errate le risposte predisposte nel questionario con riferimento a 3 domande, i concorrenti cui erano stati somministrati i questionari errati sono stati riconvocati per rispondere alle 3 domande collegate a risposte errate, in 3 minuti di tempo. Il ricorrente, come gli altri concorrenti, ha sostenuto la nuova prova integrativa riportando, tuttavia, lo stesso punteggio precedentemente conseguito, per cui nella graduatoria rettificata risulta classificato tra gli idonei non vincitori con il punteggio di 85,05 punti, di cui 61,25 per la prova scritta e 23,80 per i titoli di servizio, senza alcuna apprezzabile variazione rispetto alla precedente graduatoria. Con il 2º ricorso per motivi aggiunti il ricorrente impugna innanzitutto la rettifica della graduatoria, disposta dopo la reiterazione della prova scritta, per violazione della par condicio tra i concorrenti; illegittimamente, a suo avviso, si sarebbe tenuto conto solo di alcune istanze presentate da concorrenti che avevano contestato i punteggi attribuiti per i titoli; la graduatoria, infatti, comprende alcune rettifiche al punteggio attribuito a diversi concorrenti; il riesame non sarebbe stato eseguito, ingiustamente, nei confronti dei titoli del ricorrente, per il solo fatto che questi, anzichÊ sollecitare la revisione dei


punteggi in autotutela da parte dell’amministrazione, avrebbe proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale. Con il 2º motivo, proposto con il 2º ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente reitera, anche nei confronti della graduatoria rettificata, le censure già dedotte con il precedente ricorso, con specifico riferimento ai criteri di valutazione dei titoli e al foglio notizie predisposto dall’amministrazione. Nello stesso senso, con il 3º motivo, conferma le specifiche censure mosse alla valutazione dei propri titoli con i precedenti ricorsi. Con il 4º e ultimo motivo, contenuto nel 2º atto di motivi aggiunti, il ricorrente rinnova quanto dedotto nei confronti della indizione di un nuovo concorso interno in alternativa allo scorrimento della graduatoria degli idonei che, a suo avviso, sarebbe valida ed efficace. La fase cautelare viene definita con l’ordinanza numero 4166 del 13 maggio 2011 con cui il Tribunale amministrativo regionale respinge la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati. Nelle more della trattazione di merito del ricorso, l’interessato, con memoria depositata il 16 marzo 2019, rappresenta di avere ancora interesse al ricorso pur avendo oramai conseguito la qualifica di vice sovrintendente, in quanto l’accoglimento

del

ricorso

determinerebbe

la

retrodatazione

dell’inquadramento, con rilevanti effetti sulla prosecuzione della carriera. Il ricorso, integrato con i motivi aggiunti, è trattato, nel merito, all’udienza pubblica del 16 aprile 2019, per essere deciso. DIRITTO Per ragioni di ordine logico i diversi motivi di impugnazione devono essere raggruppati, al fine di essere trattati coerentemente. Si deve rilevare, infatti, che il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti sono diretti avverso gli stessi provvedimenti e contengono censure


identiche, con l’avvertenza che nei motivi aggiunti le censure sono approfondite in seguito alla piena conoscenza degli atti concorsuali e, in particolare, dei criteri di valutazione dei titoli e del verbale attestante le operazioni di valutazione dei titoli esibiti dal ricorrente. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è proposto avverso l’ultima graduatoria, ma ripropone in gran parte le censure già dedotte nei confronti delle precedenti versioni della graduatoria stessa. Con il 1° e 2º motivo del ricorso introduttivo, nonché con il 1° e con il 2º motivo contenuti nel primo atto di motivi aggiunti, così come con il 2º e con il 3º motivo proposti con il secondo atto di motivi aggiunti, il ricorrente censura la valutazione dei propri titoli di servizio, impugnando la graduatoria definitiva, confermativa, per quanto di interesse del ricorrente, del punteggio attribuito in precedenza e impugnando altresì gli atti che hanno concorso alla valutazione censurata, in particolare il foglio notizie predisposto dall’amministrazione per la valutazione dei titoli, i criteri di valutazione dei titoli stessi adottati dalla commissione d’esame, le operazioni di valutazione dei titoli del ricorrente indicate nel relativo verbale. Si deve premettere che il ricorrente ha partecipato a un concorso interno per 108 posti per l’accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente della polizia di Stato, classificandosi al posto numero 553 con il punteggio complessivo di 85,05. Punteggio determinato dalla somma dei punti riportati per la prova scritta, consistente nella compilazione di un questionario a risposte multiple, e dei punti attribuiti per la valutazione dei titoli di servizio. Il ricorrente censura la valutazione dei propri titoli che non sarebbero stati valutati adeguatamente, impugnando innanzitutto, con il primo motivo aggiunto, riproposto con il secondo atto di motivi aggiunti, i criteri di valutazione dei titoli adottati dalla commissione che non corrisponderebbero


alle previsioni del bando di concorso; inoltre le asimmetrie tra la classificazione dei titoli recata dal foglio notizie e quella risultante dal verbale di determinazione dei criteri avrebbero pregiudicato la corretta valutazione dei titoli specialistici posseduti dal ricorrente. Il motivo è infondato. La classificazione dei titoli di servizio contenuta nei criteri di valutazione adottati dalla commissione esaminatrice corrisponde perfettamente all’elenco dei titoli rappresentato all’articolo 6 del bando di concorso, anche con riferimento al criterio di cui alla lettera B riferito alla qualità delle mansioni svolte, con particolare riferimento alla specifica competenza professionale e al grado di responsabilità. Il fatto che la commissione esaminatrice abbia preso in considerazione i rapporti informativi, in parte e, per la restante parte, il foglio notizie predisposto dall’amministrazione non avrebbe potuto impedire la corretta valutazione dei titoli, chiaramente indicati nel foglio notizie e agevolmente riconducibili ai criteri di valutazione fissati dal bando e articolati dalla commissione esaminatrice. Con i restanti motivi di impugnazione riferiti alla valutazione dei titoli il ricorrente deduce la illegittimità della omessa valutazione di alcuni specifici titoli. Il primo titolo contestato è riferito all’incarico di responsabile del servizio prevenzione e protezione. Per l’incarico è stato riconosciuto al ricorrente il punteggio pari a 0,6 punti classificando l’incarico tra quelli che hanno comportato un rilevante aggravio di lavoro e hanno presupposto una particolare competenza professionale, titoli compresi nella categoria C individuata dalla commissione nell’adozione dei criteri di valutazione.


Ad avviso del ricorrente sarebbe stata errata la classificazione dell’incarico, non essendo compreso lo stesso tra i titoli considerati nella categoria C, corrispondente ad incarichi e servizi speciali. L’errore sarebbe stato indotto dal foglio notizie preso in considerazione dalla commissione in quanto trasmesso dall’ufficio di appartenenza dell’interessato che non avrebbe considerato i titoli come ricompresi nella categoria B, riferita alla qualità delle mansioni svolte; per tale categoria avrebbero dovuto essere attribuiti da un minimo di punti 1 al massimo di punti 8. Il responsabile del servizio prevenzione e protezione, ai sensi del decreto legislativo 81 del 2008, svolge un incarico richiedente specifica competenza e alto grado di responsabilità, riconducibile quindi alle funzioni superiori previste alla lettera B dei criteri di valutazione. Il titolo di studio richiesto corrisponde infatti al diploma di istruzione secondaria superiore. Inoltre il responsabile del servizio sovrintende all’attività di due addetti, per cui avrebbe dovuto essere ricondotto almeno tra gli incarichi di responsabile di più operatori d’ufficio, ricompreso nella categoria B, con l’attribuzione di punti 2. La censura è infondata. Nei criteri di valutazione dei titoli, stabiliti dalla commissione esaminatrice conformemente al bando di concorso, rientrano, tra le altre, due distinte categorie. La categoria B, nella quale si prendono in considerazione le mansioni effettivamente svolte dal concorrente nel triennio di valutazione; si tratta, per esempio, delle mansioni di artificiere, di atleta, di comandante di elicottero, di pilota, di sommozzatore. La categoria C, invece, considera gli speciali incarichi che determinano un aggravio di lavoro e presuppongono una particolare competenza professionale.


L’incarico di responsabile del servizio prevenzione e protezione non corrisponde alle mansioni principalmente svolte dal ricorrente che risulta, pacificamente, impiegato come specialista di elicottero. Correttamente, per le mansioni di specialista di elicottero, la commissione esaminatrice ha attribuito al ricorrente il punteggio pari a punti 3, nell’ambito della categoria B. In aggiunta alle mansioni principali l’interessato si è visto attribuire l’incarico di responsabile del servizio prevenzione e protezione. Tale incarico, quindi, legittimamente è stato preso in considerazione tra gli incarichi

aggiuntivi,

speciali,

richiedenti

aggravio

di

lavoro

e

che

presuppongono una particolare competenza professionale. Si deve ritenere che l’incarico di responsabile del servizio prevenzione e protezione richieda certamente una competenza specifica e determini un impegno aggiuntivo, quindi un aggravio del carico di lavoro. Di conseguenza si deve condividere la valutazione della commissione d’esame che ha preso in considerazione l’incarico tra quelli contemplati nella categoria C. Il punteggio riconosciuto, pari a 0,6 punti, corrisponde, per analogia, a quello attribuito per incarichi simili, tra i quali l’addetto alla prevenzione degli incendi e l’addetto alla squadra di primo soccorso. Si tratta di incarichi assimilabili a quello del ricorrente, richiedendo impegno e preparazione equivalenti, valutati più favorevolmente di altri incarichi meno impegnativi, per i quali sono stati attribuiti punteggi inferiori, per esempio vice cassiere o referente informatico. Il fatto che il responsabile del servizio prevenzione e protezione debba coordinare l’attività di più addetti non può determinare la classificazione dell’incarico tra i responsabili di più operatori d’ufficio, ricompreso nella categoria B, in quanto non si tratta delle mansioni principali svolte dal concorrente.


Con una 2ª censura il ricorrente lamenta la omessa valutazione delle qualificazioni di specialista di pronto intervento operativo di polizia con riferimento a due diversi tipi di elicottero. Si tratterebbe di un incarico o servizio speciale che comporterebbe aggravio di lavoro e richiederebbe competenza professionale. La censura è infondata perché le abilitazioni allegate dal ricorrente non corrispondono ad un incarico speciale effettivamente svolto, aggiuntivo a quello di specialista di elicottero, per cui non possono avere determinato un particolare aggravio lavorativo. Legittimamente, quindi, non sono state valutate dalla commissione d’esame. Con una 3ª censura, il ricorrente rappresenta di aver elaborato due documenti, il documento di valutazione rischi del 4º reparto volo e il piano di emergenza del 4º reparto volo, non riconosciuti quali lavori originali. Ciò per effetto di una valutazione asseritamente arbitraria, non essendo stati predeterminati i criteri di riconoscimento dei lavori originali. Anche questa censura è infondata, in quanto la categoria E dei titoli di servizio comprendeva i lavori originali che il candidato ha svolto nell’esercizio delle proprie attribuzioni, relativi a problemi giuridici, amministrativi o tecnici oppure

su

questioni

di

particolare

rilievo

attinenti

ai

servizi

dell’amministrazione. La commissione si è riservata di valutare, di volta in volta, tali lavori attribuendo un punteggio, fino a punti 4, corrispondente all’importanza e all’utilità del lavoro svolto. Nella fattispecie, i documenti predisposti dal ricorrente non possono essere presi in considerazione tra i lavori originali, trattandosi di documenti elaborati nello svolgimento degli speciali incarichi attribuiti, senza lo studio di particolari questioni giuridiche e tecniche e senza la ricerca di soluzioni innovative rispetto a questioni di interesse istituzionale.


Infine, il ricorrente rappresenta la valutazione di una sola lettera di compiacimento, rispetto alle tre conseguite e la omessa valutazione di alcune medaglie. Si tratta di titoli minori, in parte neppure valutabili che, in ogni caso, tutti insieme considerati, avrebbero potuto attribuire all’interessato un punteggio aggiuntivo pari a 0,6 per le lettere di compiacimento e 0,9 per le medaglie, insufficiente a modificarne la posizione in graduatoria in misura rilevante, in quanto il medesimo risulterebbe in ogni caso classificato tra gli idonei non vincitori. Dalla infondatezza dei suddetti motivi di impugnazione discende anche la infondatezza del 1° motivo dedotto con il 2º atto di motivi aggiunti. Si è già osservato che con questo motivo di ricorso l’interessato ha dedotto la violazione della par condicio tra i concorrenti, in quanto alcune istanze di riesame dei titoli sarebbero state valutate favorevolmente, mentre la posizione del ricorrente sarebbe stata completamente ignorata, nonostante egli avesse proposto un ricorso giurisdizionale per contestare la valutazione dei propri titoli. Il motivo è infondato perché, indipendentemente dalla omessa rivalutazione dei titoli del ricorrente, contestata dalla difesa statale che sostiene che anche i titoli del ricorrente sarebbero stati rivalutati, si deve ritenere, alla luce di quanto in precedenza accertato, che l’eventuale riesame non avrebbe potuto condurre a un risultato diverso, per la sostanziale legittimità della valutazione dei titoli di interesse del ricorrente. Resta da scrutinare l’ultimo motivo del ricorso introduttivo, riproposto con l’ultimo motivo contenuto nel 2º atto di motivi aggiunti. Si tratta della decisione amministrativa di non procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei, essendo stata preferita la indizione di un nuovo concorso.


La decisione deve essere ritenuta conforme alla legge, in quanto l’ordinamento della carriera della polizia di Stato, per l’accesso alla qualifica di sovrintendente, ai sensi del d.p.r. numero 335 del 1982, articolo 24 quater, come modificato da ultimo dal decreto legislativo numero 53 del 2001, prevede due distinte procedure. Un concorso interno riservato agli assistenti capo, per la copertura del 70% dei posti disponibili ogni anno e un altro concorso interno, aperto a tutti gli agenti e assistenti con 4 anni di anzianità di servizio, per la copertura del 30% dei suddetti posti. Atteso che i concorsi devono essere svolti ogni anno per tutti i posti disponibili al 31 dicembre dell’anno precedente, ai sensi dell’articolo 12, comma 2 del decreto legislativo numero 53 del 2001, l’amministrazione dell’interno non avrebbe potuto procedere alla copertura dei posti vacanti mediante lo scorrimento delle graduatorie risultanti dai concorsi precedenti. Lo scorrimento delle graduatorie risulterebbe in violazione della legge, impedendo la integrale copertura annuale dei posti disponibili, da ripartire nelle due distinte procedure concorsuali riservate al personale interno in possesso dei prescritti requisiti, maturati anno per anno, che si vedrebbe illegittimamente sottratta la possibilità di concorrere ad alcuni dei posti disponibili, se non a tutti, in considerazione dell’elevatissimo numero di idonei non vincitori inseriti nella graduatoria dell’anno precedente. Anche questi ultimi motivi di impugnazione, quindi, sono da ritenersi infondati. Il ricorso, integrato con i motivi aggiunti, deve essere pertanto respinto. Le spese processuali, considerata la qualità delle parti, in deroga al criterio della soccombenza, possono essere interamente compensate tra le parti costituite. P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato con motivi aggiunti, lo rigetta. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati: Donatella Scala, Presidente FF Mariangela Caminiti, Consigliere Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE Antonio Andolfi

IL PRESIDENTE Donatella Scala

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