Cassazione 2022-Accertamento, opposizione e contestazione - violazione dell'art. 141 C.d.S., comma 4

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Cassazione 2022-Accertamento, opposizione e contestazione - violazione dell'art. 141 C.d.S., comma 4, e art. 40 C.d.S., comma 8 Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., (ud. 12/11/2021) 11-01-2022, n. 517 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Presidente Dott. BERTUZZI Mario - rel. Consigliere Dott. FORTUNATO Giuseppe - Consigliere Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere Dott. OLIVA Stefano - Consigliere ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 31435-2020 proposto da: XXXXXXXXXXXXXXX contro COMUNE DI SANTA MARIA DI PIAVE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MACHIAVELLI, 25, presso lo studio dell'avvocato EMILIO SANCHEZ DE LAS HERAS, che lo rappresenta e difende; - controricorrente Avverso la sentenza n. 680/2020 del Tribunale di Treviso, depositata il 07/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BERTUZZI Mario. Svolgimento del processo che: XXXXXXXXXXXX ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 680 del 7.5.2020 del Tribunale di Treviso, che aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto della sua opposizione ad un verbale di contestazione elevato a suo carico da agenti della polizia locale del Comune di Santa Lucia di Piave per la violazione dell'art. 141 C.d.S., comma 4, e art. 40 C.d.S., comma 8; il comune di Santa Lucia di Piave ha notificato controricorso; parte ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione che:


il primo motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza per violazione dell'art. 429 c.p.c. e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 censurando la sentenza impugnata per avere disatteso, con accertamento contrastante con le risultanze del relativo verbale di udienza, il motivo di appello che deduceva la nullità della sentenza di primo grado per omessa lettura del dispositivo in udienza; il motivo è manifestamente infondato, atteso che la nullità dedotta, anche se rilevata dal giudice di appello, non avrebbe mai potuto comportare la rimessione della causa al giudice di primo grado, bensì il dovere del giudice di appello di decidere la causa nel merito (Cass. n. 5659 del 2010), cosa che nel caso di specie è per l'appunto avvenuta, avendo il Tribunale esaminato e deciso le questioni sollevate con l'atto di opposizione riprodotte con i motivi di appello; il secondo motivo, denunziando violazione della L. n. 241 del 1990, art. 21 septies lamenta che il Tribunale non abbia annullato in verbale atteso che esso era stato redatto e contestato all'opponente nel territorio del comune di Conegliano da agenti della polizia locale di Santa Lucia di Piave, che pertanto erano incompetenti dal punto di vista territoriale; il motivo è infondato, atteso che, essendo pacifico in causa che la violazione contestata è stata commessa nel comune di Santa Lucia di Piave, ai sensi delle disposizioni in materia di sanzioni amministrative (L. n. 689 del 1981, art. 13 richiamato dall'art. 194 C.d.S.; D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7) la competenza territoriale va determinata sulla base del criterio del luogo ove il fatto è commesso, apparendo sul punto prive di pregio le argomentazioni contrarie dedotte dal ricorrente nella propria memoria; il terzo motivo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione dell'art. 383 reg. esec. C.d.S., e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversa, per non avere il Tribunale rilevato la indeterminatezza del verbale con riferimento al luogo della asserita violazione, che indicava commessa sulla via Distrettuale del comune di Santa Lucia di Piave, strada lunga diversi chilometri, senza altre precisazioni; il motivo è inammissibile ed in parte infondato, in quanto, preso atto che il Tribunale ha affermato che il luogo di commissione dell'illecito risultava correttamente e sufficientemente indicato nel verbale di contestazione, la censura investe la motivazione di un apprezzamento di fatto del giudice di merito, non sindacabile da parte di questa Corte in ragione della attuale formulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, accertamento che appare altresì rispondente al principio di diritto secondo cui il requisito della specificità dell'atto di accertamento delle violazioni al codice della strada esige l'indicazione del giorno, dell'ora e della natura dell'infrazione, del tipo e della targa del veicolo, nonchè della località del fatto, senza necessità di ulteriori estremi non indispensabili alla difesa dell'incolpato, quali il numero civico o l'intersezione stradale (Cass. n. 13037 del 2014); il quarto motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 112 c.p.c., per non avere il giudice di appello esaminato i motivi di impugnazione con cui


l'opponente deduceva la nullità del verbale per mancata contestazione immediata e l'insussistenza della stessa violazione; anche questo motivo è infondato, atteso che le censure sollevate sono state implicitamente esaminate dal giudice a quo, che nella ricostruzione del fatto ha evidenziato che gli agenti accertatori hanno contestato la violazione appena raggiunto e fermato l'autoveicolo, per la necessità di "farlo accostare in sicurezza e senza intralciare il traffico", mentre la sussistenza della violazione risulta accertata mediante i ripetuti richiami al contenuto del verbale; il ricorrente ha manifestato in ricorso l'intenzione di proporre querela di falso nei confronti del verbale di contestazione della violazione, per la parte in cui esso indica il luogo della sua redazione nel comune di Santa Lucia di Piave, invece che nel comune di Conegliano; tale richiesta è inammissibile, sia perchè la sua proposizione non è espressamente prevista nella procura alle liti rilasciata al difensore, come richiesto dall'art. 221 c.p.c., sia perchè nel giudizio dinnanzi la Corte di cassazione la richiesta di autorizzazione alla proposizione di querela di falso incidentale non può essere formulata con riferimento a documenti utilizzati nella decisione impugnata, ma soltanto in relazione a quelli prodotti nel giudizio di legittimità (Cass. S.U. n. 11964 del 2011; Cass. n. 8377 del 2018); il ricorso è pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, come liquidate in dispositivo; deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del comune di Santa Lucia di Piave, che liquida in Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 novembre 2021. Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022



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