Consiglio di Stato 2020: diniego riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità

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Consiglio di Stato 2020: diniego riconoscimento della dipendenza da causa di

servizio di infermità e dell'equo indennizzo Numero 00463/2020 e data 19/02/2020 Spedizione

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Consiglio di Stato Sezione Prima Adunanza di Sezione del 12 febbraio 2020

NUMERO AFFARE 01515/2019

OGGETTO: Ministero della difesa. Comando generale dell’Arma dei Carabinieri Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-OMISSIS- contro il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, avverso decreto -OMISSIS-di diniego riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità e dell'equo indennizzo; LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. -OMISSIS-con la quale il Ministero della difesa, Comando generale dell’Arma dei carabinieri, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto; Esaminati gli atti e udito il relatore, presidente Mario Luigi Torsello;


Premesso: Riferisce l’Amministrazione che il Brigadiere Capo dei Carabinieri, in congedo, nominato in epigrafe, ha chiesto, con domanda presentata in data 22 agosto 2011, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per le infermità "-OMISSIS-" e "-OMISSIS-OMISSIS- + -OMISSIS-OMISSIS-". La Commissione Medica Ospedaliera di Messina (ME), con verbale mod. B n. OMISSIS-ha giudicato dette patologie ascrivibili ad utile categoria di menomazione. L'Amministrazione, ai sensi del regolamento approvato con D.P.R. 461/2001, ha richiesto al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con relazione del OMISSIS-, il parere in ordine alla dipendenza delle infermità, trasmettendo, oltre al citato verbale della C.M.O., gli elementi di informazione relativi al servizio prestato dal ricorrente. Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere n. -OMISSIS-, ha giudicato le suddette patologie non dipendenti da causa di servizio. L’Amministrazione, in conformità a tale giudizio, ha, conseguentemente, emesso il decreto n. -OMISSIS-in data -OMISSIS-, notificato il 30.06.2017, con il quale ha respinto le domande del ricorrente. Avverso tale provvedimento l'interessato, con atto pervenuto in data 18.08.2017, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica chiedendone l'annullamento. Considerato: 1. Com’è noto, secondo la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato, l’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001 n. 461, con il quale è stato emanato il “Regolamento recante la semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio”, affida al Comitato di verifica per le cause di servizio il compito di


“accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive d’infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione”, mentre l’art. 6 riserva alla Commissione medica ospedaliera il (diverso) compito preliminare della diagnosi dell’infermità o lesione, comprensivamente – ove possibile – della sua esplicitazione eziopatogenetica e del momento della conoscibilità della patologia. Ai sensi del successivo art 14, l'Amministrazione si pronuncia su conforme parere del Comitato, senza possibilità residua di valutazione discrezionale in ordine all’accoglimento dell’istanza. In altri termini, la normativa non lascia adito ad alcun dubbio sulla esclusività della competenza del Comitato di verifica circa la sussistenza della causa di servizio, una volta accertato il tipo di infermità, e sul conseguente obbligo dell’Amministrazione di attenersi alle indicazioni del Comitato, fatta salva la possibilità di chiedere per una sola volta il riesame. Il parere del Comitato è determinante quanto alla verifica della sussistenza della dipendenza della causa di servizio e può essere sindacato dal giudice amministrativo solo se ricorrono i tipici vizi di legittimità della discrezionalità tecnica, quali l’evidente travisamento di fatti, la manifesta illogicità o palese incongruità della motivazione. 2. Orbene, per quanto concerne la fattispecie in esame, il Comitato ha ritenuto che: “- -OMISSIS-. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti; - che l’infermità: -OMISSIS--OMISSIS-, per cui, la menomazione in questione non può ricollegarsi al servizio, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, in quanto dagli atti non risulta che durante il medesimo si sia verificato alcuno degli eventi patogenetici sopra indicati. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del


servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti;”. Calando i principi giurisprudenziali sopra detti nel caso in esame, il parere reso dal Comitato è sorretto da una esauriente indicazione delle ragioni per le quali l’infermità sofferta dal ricorrente non poteva ritenersi riconducibile all'attività lavorativa svolta. Pertanto nell’operato dell’Amministrazione non emergono profili di illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, tali da consentire, entro i limiti sopra indicati, di conoscere e censurare le valutazioni del Comitato di verifica, come tali intrinsecamente connotate dall’esercizio di discrezionalità tecnica. Al riguardo, occorre ribadire che è necessario che l'attività lavorativa possa “con certezza ritenersi concausa efficiente e determinante della patologia lamentata”, non potendo farsi ricorso a presunzioni di sorta e non trovando applicazione, diversamente dalla materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni (Cass. Sez. Lav. n. 15074/2009). Anche questo Consiglio di Stato ha considerato che il principio della causalità adeguata richiede sempre la riconoscibilità dell'esistenza di fattori riconducibili al servizio che rivestano un ruolo di “adeguata efficiente incidenza” nell’insorgenza e nello sviluppo del processo morboso, mentre devono ritenersi totalmente escluse tutte le altre condizioni che un tale grado di concausale ingerenza non presentino, le quali - benché parimenti verificatesi in servizio restano tuttavia riguardabili unicamente quali “mere occasioni rivelatrici” di una infermità non avente alcun nesso di causalità o concausalità con le condizioni di servizio (Cons. Stato, sez. IV, n. 1510/2012; Cons. Stato, sez. III, n. 1076/2017).


Inoltre, non è sufficiente la “mera possibile valenza patogenetica” del servizio prestato ma la puntuale verifica, connotata da certezza o da alto grado di credibilità logica e razionale, della valenza del servizio prestato quale “fattore eziologicamente assorbente o, quanto meno, preponderante nella genesi della patologia” (Cons. Stato, sez. II, 2975/2019; Cons. Stato, Sez. III, n. 4774/2018; Cons. Stato. Sez. IV, n. 4619/2017). Carattere, questo, che il Comitato ha ritenuto – in modo legittimo - insussistente nel servizio prestato dal ricorrente. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto. P.Q.M. Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. IL PRESIDENTE ED ESTENSORE Mario Luigi Torsello

IL SEGRETARIO Carola Cafarelli In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


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