Tar 2022- l’Amministrazione, con riferimento alle disposizioni in materia di obbligo vaccinale, ha d

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Tar 2022- l’Amministrazione, con riferimento alle disposizioni in materia di

obbligo vaccinale, ha disposto la sospensione del ricorrente dal diritto di svolgere l’attività lavorativa

Pubblicato il 21/01/2022

N. 00046/2022 REG.PROV.CAU. N. 01766/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1766 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39; per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,


- del provvedimento notificato il 27.12.2021 con cui l’Amministrazione, con riferimento alle disposizioni in materia di obbligo vaccinale, ha disposto la sospensione del ricorrente dal diritto di svolgere l’attività lavorativa; - del provvedimento di invito alla vaccinazione e controllo green pass del 15.12.2021; - di ogni altro atto presupposto e/o conseguente, anche se non noto. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l’art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv. L.xxxxxxxxxxxx per la parte ricorrente e avv. dello Stato S. Libertini per la P.A.; Ritenuto che non siano positivamente apprezzabili i presupposti di legge per la concessione della misura cautelare richiesta, atteso che: - a mente dell’art. 4, comma 2, D.L. 1.4.2021, n. 44 (conv. in legge n.76/2021), le documentate condizioni cliniche legittimanti l’omissione o il differimento dell’obbligo vaccinale devono essere attestate dal medico di medicina generale “nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”; - nella specie, non è ravvisabile il dedotto vizio motivazionale del provvedimento gravato, essendo desumibili per relationem, mercé richiamo al contenuto della Circolare Min. Salute n. DGPRE-P 0035309 del 4 agosto 2021,


gli elementi di cui è carente la certificazione medica presentata dal ricorrente, con conseguente produzione degli effetti di cui all’art. 4 ter, comma 3, del D.L. n. 44/2021 cit.; - l’esclusione dell’obbligo vaccinale a favore del personale militare in posizione di aspettativa non appare invocabile nell’ipotesi, come appunto quella all’esame, di “aspettative per infermità temporanee, di cui al medesimo art. 884, comma 2, lett. b, richieste dall’interessato successivamente all’entrata in vigore del D.L. 127/2021” (cfr. disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Marina con messaggio telegrafico n. 10189 dell’11.12.2021 e recepite nell’Ordine del Giorno del Comandante della -OMISSIS-); - non sembra sussistere la lamentata carenza di legittimazione all’adozione dell’atto di sospensione de quo, alla stregua del disposto dell’art. 4 ter, comma 2, D.L. n. 44/2021 cit. e della documentazione in atti, da cui risulta che al Capitano di -OMISSIS-sono attribuite le funzioni di Comandante e di datore di lavoro del personale in servizio presso la -OMISSIS-(cfr. All. n. 1 e n. 2 - indice 14.1.2022 Avv. Stato); - nella comparazione degli interessi coinvolti, l’interesse pubblico sotteso alla normativa di cui trattasi si presenta sicuramente prevalente; Ritenuto di porre a carico del ricorrente le spese della presente fase cautelare, come liquidate in dispositivo; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in favore dell’Amministrazione resistente nella somma di € 500,00 (cinquecento/00).


La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2022 con l’intervento dei magistrati: Antonella Mangia, Presidente Roberto Michele Palmieri, Consigliere Nino Dello Preite, Referendario, Estensore L'ESTENSORE Nino Dello Preite

IL PRESIDENTE Antonella Mangia

IL SEGRETARIO In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


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