Consiglio di Stato 2022-"per la riforma della sentenza del T.A.R resa tra le parti, concernente l’as

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Consiglio di Stato 2022-"per la riforma della sentenza del T.A.R resa tra le parti, concernente l’assegnazione di vice sovrintendente del Corpo Forestale dello Stato al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco"

Pubblicato il 28/05/2022 N. 04291/2022REG.PROV.COLL. N. 04926/2018 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4926 del 2018, proposto da Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Corpo forestale dello Stato, Ministero dell’Interno - Vigili del Fuoco, Ministero della Difesa - Comando Generale Arma dei Carabinieri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro Signor -OMISSIS-, non costituito in giudizio;


nei confronti Signor -OMISSIS-, non costituito in giudizio; per la riforma della sentenza del T.A.R. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’assegnazione di vice sovrintendente del Corpo Forestale dello Stato al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2022 il Cons. Cecilia Altavista; Nessuno comparso per le parti; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO Con il presente appello le Amministrazioni in epigrafe hanno impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della -OMISSIS-, Sezione di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, che ha accolto il ricorso proposto dal signor -OMISSIS-, all’epoca vice sovrintendente del Corpo Forestale dello Stato, in servizio presso il Comando Stazione di -OMISSIS- (OMISSIS-), avverso il decreto del Capo del Corpo forestale n. 81254 del 31 ottobre 2016 con cui, ai sensi del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, era disposta la sua assegnazione al Corpo dei Vigili del Fuoco. Con vari decreti in data 31 ottobre 2016 il Capo del Corpo forestale dello Stato, in attuazione delle previsioni del decreto legislativo, disponeva l’assegnazione

delle

unità

di

personale

del

Corpo

alle

varie

Amministrazioni (Ministero delle Politiche agricole e forestali, Corpo


della Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Arma dei Carabinieri). In particolare, con il decreto n. 81272 sono state individuate le unità di personale, pari a 125, da assegnare al Corpo dei Vigili del Fuoco, sulla base dei criteri indicati dall’articolo 12 del d.lgs. 177 del 2016, e non essendo sufficiente, ai fini del contingente da destinare ai Vigili del Fuoco, il criterio della lettera a), si procedeva all’applicazione del criterio di cui alla lettera b) individuando il personale interessato in relazione alla maggiore anzianità nella specializzazione di direttore delle operazioni di spegnimento (DOS) sulla base degli “stati matricolari degli

interessati

e

l’ulteriore

documentazione

agli

atti

dell’Amministrazione attestante il servizio prestato in particolare la documentazione attinente la funzione di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi”… “in base agli esiti dei corsi per Direttore delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi (DOS) svolti presso le strutture dell’Amministrazione negli anni 2013 e 2015 dal personale del ruolo degli ispettori e del ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato e i relativi attestati di partecipazione conservati agli atti dell’Amministrazione”. Nel personale indicato da tale decreto era compreso anche il vicesovrintendente -OMISSIS-, sulla base del criterio di cui all’art. art. 12, comma 2, lett. b), punto 2, in quanto in possesso dell’attestato di Direttore delle operazioni di spegnimento con anzianità 22 novembre 2013 (ultimo giorno di corso DOS). Il signor -OMISSIS- ha impugnato tale decreto davanti al Tribunale amministrativo regionale della -OMISSIS-, Sezione di -OMISSIS-, unitamente al decreto che disponeva l’assegnazione di altro personale all’Arma dei Carabinieri e a quello concernente le variazioni delle


consistenze di personale del Corpo forestale dello Stato nonché al silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di autotutela presentata il 14 novembre 2016. Esponeva in fatto di non avere maturato alcuna competenza nella lotta agli incendi boschivi, di essere stato in servizio nel Corpo forestale dal 1997, a seguito dello svolgimento del corso per allievo agente dal 10 dicembre 1996 al 1 luglio 1997; di avere prestato servizio dal 1997 al 2016 presso una stazione forestale (di -OMISSIS- poi divenuto OMISSIS-), anche quale Comandante di Stazione; nel 2013 e nel 2014 presso il Comando provinciale di -OMISSIS-, in particolare svolgendo attività investigative nel NIPAF -Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale; di avere quindi svolto ininterrottamente attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, per cui avrebbe dovuto essere trasferito all’Arma dei Carabinieri; in diritto lamentava la violazione della legge delega 8 agosto 2015 n. 124, che prevedeva “la salvaguardia

delle

professionalità

esistenti,

delle

specialità

dell’unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale”, e dei criteri indicati dall’art. 12 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, sostenendo che il rispetto di tali criteri non sarebbe stato assicurato, in particolare quello della prevalenza delle indicazioni della lettera a) su quelle della lettera b) dell’art. 12; proponeva poi una censura di incompetenza del Capo del Corpo forestale dello Stato rispetto alla modifica della Tabella A allegata al d.lgs. 177 del 2016, relativa alla consistenza del personale del Corpo, in quanto non avrebbe considerato le unità di personale in base alla qualifica posseduta, come invece previsto dalla detta Tabella; è stato poi contestato il possesso in capo al -OMISSIS- della qualifica di direttore delle operazioni di


spegnimento, avendo solo ricevuto l’attestato a seguito del corso di formazione come sovrintendente nell’anno 2013. E’ stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 del D. Lgs. 177 del 2016, se interpretato nel senso della non prevalenza del criterio di cui alla lettera a) e comunque nel senso che ai fini della “specializzazione di direttore delle operazioni di spegnimento” potesse rilevare la mera certificazione DOS senza alcun effettivo svolgimento delle funzioni. Nel giudizio di primo grado si costituivano le Amministrazioni intimate eccependo in via preliminare l’incompetenza territoriale del T.A.R. OMISSIS-, Sezione di -OMISSIS-, sostenendo la competenza del T.A.R. OMISSIS- in quanto erano stati impugnati atti di organizzazione di carattere generale, che riguardavano tutto il personale del Corpo forestale dello Stato; nel merito contestavano la fondatezza dei ricorsi. Con la ordinanza n. -OMISSIS- è stata ritenuta la competenza del T.A.R. adito e respinta la domanda cautelare, per la mancanza di danno grave ed irreparabile. Con la sentenza n. -OMISSIS- è stata confermata la reiezione dell’eccezione di incompetenza territoriale ed è stato accolto il ricorso per la violazione dell’art. 12 del d.lgs. 177 del 2016 affermando, anche sulla base del parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato n. 2112/2016, che il criterio prevalente deve essere considerato quello indicato dall’art. 12 lettera a) e, quindi, l’assegnazione in base allo svolgimento delle funzioni trasferite alle varie Amministrazioni; in particolare, nel caso di specie, si deve fare riferimento alle funzioni attribuite all’Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'articolo 7, in relazione alle esperienze professionali del ricorrente, non contestate in punto di fatto dalla Amministrazione.


Con l’appello l’Avvocatura dello Stato ha riproposto, in primo luogo, la eccezione di incompetenza territoriale, insistendo per la competenza del T.A.R. -OMISSIS-, essendo stato impugnato l’atto conclusivo di un procedimento riguardante il personale del Corpo forestale dello Stato sparso su tutto il territorio nazionale; dovrebbe prevalere, dunque, il criterio della efficacia dell’atto su quello della sede di servizio; inoltre, il decreto impugnato richiamerebbe il D.P.C.M. del 21 novembre 2016 relativo alla mobilità intercompartimentale dei forestali, che dovrebbe ritenersi impugnato tra gli atti connessi. E’ stata eccepita poi l’inammissibilità del ricorso, in quanto vi sarebbero controinteressati non intimati, essendo predeterminato il numero di soggetti che avrebbero dovuto transitare nei Vigili del Fuoco ed essendo quindi svolta una procedura “valutativa - comparativa” tra tutto il personale del Corpo forestale. Con il motivo di merito è stata contestata l’argomentazione del giudice di primo grado per cui l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto dell’effettivo svolgimento delle funzioni trasferite nell’individuare il personale da assegnare alle diverse amministrazioni, deducendo che l'art. 7 del d.lgs. 177 del 2016, al comma 1, dopo aver disposto la quasi totale attribuzione all'Arma dei Carabinieri delle funzioni del Corpo forestale dello Stato, ha previsto il trasferimento, in via di eccezione, solo di alcune limitate e specifiche funzioni già svolte dal Corpo forestale dello stato al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo della Guardia di Finanza, nonché al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in base all’articolo 12, mentre per i Carabinieri sono stati previsti criteri generici; per quanto riguarda il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è stato riconosciuto rilievo decisivo, ai fini dell'assegnazione, al particolare impiego in una delle


diverse unità dedicate all’assolvimento della funzione trasferita di lotta attiva agli incendi boschivi: Centri operativi antincendio boschivo (C.O.A.B.), Nuclei Operativi Speciali e di Protezione Civile (N.O.S.), Linee volo dedicate o impiegate per le specifiche attività e Centro Operativo Aereo

Unificato

(C.O.A.U.)

ovvero

l’effettivo

impiego

in

unità

specificamente dedicate all'esercizio della funzione trasferita di lotta attiva agli incendi boschivi. Secondo la ricostruzione della difesa appellante, peraltro, pur essendo prevalente il criterio indicato dalla lettera a), il criterio della corrispondenza tra funzioni trasferite e transito del personale sarebbe soddisfatto anche da titoli formali indipendenti dall’effettivo esercizio dell’attività, come risulterebbe dall’utilizzo del termine “impiego” e non “esercizio”; sarebbe quindi pienamente legittimo il riferimento al possesso della attestazione DOS, anche in quanto si doveva procedere ad individuare per prime le unità da destinare al Corpo dei Vigili del Fuoco, in quanto in possesso di apposite

specializzazioni

e

dovendo

comunque

raggiungere

i

contingenti di personale normativamente stabiliti dalla Tabella A allegata al decreto legislativo. E’stata poi richiamata la discrezionalità organizzativa

dell’Amministrazione

esplicabile

anche

nella

soppressione di enti e uffici; in ogni caso non vi sarebbe alcuna lesione delle posizioni di carattere economico del personale trasferito ai Vigili del fuoco, essendo previsto il mantenimento di un assegno ad personam e del trattamento di quiescenza dell’Amministrazione di provenienza. Il signor -OMISSIS- non si è costituito in giudizio. Con ordinanza cautelare del Consiglio di Stato del -OMISSIS- è stata respinta

la

domanda

cautelare

di

sospensione

della

sentenza


sul fumus, affermando espressamente la prevalenza per il criterio a) dell’art 12 su quello indicato alla lettera b). In vista dell’udienza pubblica, l’Avvocatura dello Stato ha depositato il parere della I Sezione del Consiglio di Stato del -OMISSIS- che, decidendo sul ricorso straordinario proposto da un gruppo di appartenenti al Corpo forestale dello Stato, tra cui il signor -OMISSIS-, ha dichiarato il ricorso inammissibile per -OMISSIS- per la pendenza del ricorso giurisdizionale, proposto al T.A.R. -OMISSIS-, -OMISSIS-, ha respinto le censure per gli altri ricorrenti, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2019 - che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge che ha previsto la soppressione del Corpo forestale dello Stato - nonché le altre censure di carattere generale riguardanti le scelte organizzative della Amministrazione. Il parere ha invece espressamente affermato che i ricorrenti non avevano specificamente contestato “la loro errata designazione sulla scorta della pregressa attività di servizio svolta in seno al Corpo forestale dello Stato, limitandosi ad una doglianza anche in questo caso generica”. Nel parere si dà atto, altresì, che il signor -OMISSIS-, a seguito della sentenza di primo grado n. -OMISSIS- - oggetto del presente appello - è stato assegnato con riserva all’Arma dei Carabinieri nelle more della definitiva pronuncia di merito del Consiglio di Stato. L’Avvocatura dello Stato ha poi chiesto il passaggio in decisione senza discussione orale. All’udienza pubblica del 3 maggio 2022 l’appello è stato trattenuto in decisione. L’appello è infondato.


Con il primo motivo di appello è stata riproposta la eccezione preliminare della incompetenza territoriale della T.A.R. -OMISSIS-. L’eccezione è infondata. Ritiene, infatti, il Collegio sul punto di non discostarsi dall’orientamento già affermato da questo Consiglio in analoghi giudizi relativi ai medesimi decreti del 31 ottobre 2016, per cui sussiste la competenza del Tribunale amministrativo regionale individuato in base alla sede di servizio

del

dipendente,

venendo

in

rilievo

un

atto

plurimo

funzionalmente scindibile in tante diverse decisioni quanti sono i destinatari, in quanto i provvedimenti di assegnazione emanati dal Capo del Corpo non recano una decisione strutturalmente unitaria pur se soggettivamente complessa, ma, al contrario, dispongono più decisioni individuali

oggettivamente

distinte

ed

autonome,

semplicemente

esternate uno actu per evidenti ragioni di economicità dell'azione amministrativa (Cfr. Cons. Stato, ordinanza 28 maggio 2018, n. 3171, in sede di regolamento di competenza; Sez. IV, 26 ottobre 2018, n. 6128; n. 6100; n. 6109; di recente Cons. Stato Sez. II, 29 marzo 2022, 2660). Con l’ulteriore motivo di appello è stata posta la questione, altresì preliminare,

della

inammissibilità

del

ricorso

per

la

mancata

integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati (essendo stato notificato in primo grado il ricorso solo ad un controinteressato), ovvero gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato per cui è stato disposto il transito nei Carabinieri. Secondo la ricostruzione della difesa appellante, infatti, il procedimento di assegnazione sarebbe una procedura “valutativa/comparativa incidente su più soggetti appartenenti alla categoria al fine appunto di selezionare ed individuare il personale da far transitare in quella piuttosto che in quell'altra Amministrazione”.


Anche tale eccezione è infondata. Il Consiglio di Stato, con orientamento da cui il Collegio non ritiene di discostarsi nel caso di specie, ha, infatti, già espressamente escluso la rilevanza della mancata notifica ai controinteressati, in relazione alla natura plurima ma scindibile dei provvedimenti impugnati, per cui l’ annullamento del decreto, nella parte relativa ad un soggetto, non determina la automatica caducazione degli altri trasferimenti (Cons. Stato Sez. IV, 26 ottobre 2018, n. 6128; n. 6100; n. 6109; id. Sez. IV, 8 maggio 2020, n. 2903; Sez. II, 29 marzo 2022, 2660). In via preliminare, ritiene il Collegio di precisare che il parere del Consiglio di Stato del -OMISSIS-, depositato in giudizio dall’Avvocatura dello Stato il 18 marzo 2022, non è rilevante rispetto alla presente controversia. In primo luogo, con riferimento al vicesovrintendente -OMISSIS- il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile proprio per la pendenza del ricorso giurisdizionale, che, dunque, deve essere deciso nel merito. Inoltre, sono irrilevanti le argomentazioni del parere rispetto agli altri ricorrenti - per i quali il gravame è stato respinto nel merito - in quanto relative a censure di carattere generale con cui era stata proposta la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. 177 del 2016 sotto vari profili ed erano state lamentate violazioni procedimentali e di difetto di istruttoria e di motivazione con riferimento all’intero procedimento. Il parere ha, infatti, espressamente indicato che i ricorrenti non hanno lamentato “la loro errata designazione sulla scorta della pregressa attività di servizio svolta in seno al Corpo forestale dello Stato, limitandosi ad una doglianza” generica. Invece l’oggetto del presente giudizio è proprio costituito dalla specifica situazione di servizio del


sovrintendente -OMISSIS- rispetto al passaggio ai Vigili del Fuoco, situazione in fatto non contestata dall’Avvocatura dello Stato, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado e comunque neppure contestata con l’atto di appello. Con il motivo di appello di merito l’Avvocatura dello Stato, pur ribadita la rilevanza delle pregresse funzioni svolte presso le Amministrazioni di appartenenza in base alle norme di legge e la prevalenza del criterio indicato alla lettera a) dell’art. 12 del d.lgs. 177 del 2016 su quello indicato alla lettera b), ha poi sostenuto che sarebbe rispettosa di tali criteri l’individuazione del personale da assegnare ai Vigili del Fuoco, tramite la verifica del possesso dell’attestato del corso DOS ( di cui è in possesso il vice sovrintendente -OMISSIS-), in quanto indice di esperienza nella lotta agli incendi boschivi. Il motivo di appello è infondato. Anche sul punto il Collegio non ritiene di discostarsi dal consolidato orientamento di questo Consiglio, che ha espressamente affermato l’irrilevanza dell’acquisizione di competenze, essenzialmente teoricodidattiche (Cons. Stato Sez. IV, 8 maggio 2020, n. 2903), in materia di operazioni di spegnimento incendi, tramite il rilievo dato al diploma di direttore operazioni spegnimento – DOS, conseguito nel corso quale allievo vicesovrintendente, nella formazione propedeutica all'ingresso nel grado (Cons. Stato Sez. IV, 26 ottobre 2018, n. 6100; n. 6109). Infatti, l’art. 8 comma1 lettera a) della legge delega 7 agosto 2015, n. 124 ha previsto il “riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le competenze del


medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale”. L'art. 7 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177 ha attribuito all’Arma dei Carabinieri l’esercizio delle funzioni già svolte dal citato Corpo Forestale dello Stato, ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 9, nonché delle funzioni attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 10 e delle attività cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 11. In particolare, all'Arma dei Carabinieri sono state trasferite, le seguenti funzioni: “a) prevenzione e repressione delle frodi in danno della qualità delle produzioni agroalimentari; b) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere; c) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno


ambientale, nonché collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; d) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale; e) repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti; f) concorso nella prevenzione e nella repressione delle violazioni compiute in danno degli animali; g) prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi; h) vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale; i) sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilevanza nazionale e internazionale, nonché delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, ad eccezione delle acque marine confinanti con le predette aree; l) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale e internazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale; m) contrasto al commercio illegale nonché controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa nazionale, comunitaria e internazionale ad eccezione di quanto previsto agli articoli 10, comma 1, lettera b) e 11;


n) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione

del

dissesto

idrogeologico,

e

collaborazione

nello

svolgimento dell'attività straordinaria di polizia idraulica; o) controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe, nonché attività consultive e statistiche ad essi relative; p) attività di studio connesse alle competenze trasferite con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali, anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati, anche relativi alle aree percorse dal fuoco; q) adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97; r) attività di supporto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali; s) educazione ambientale; t) concorso al pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale, ad eccezione del soccorso in montagna; u) tutela del paesaggio e dell'ecosistema; v) concorso nel controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363”. In base all’art. 9, “In relazione a quanto previsto all'articolo 7, comma 1, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuite le seguenti


competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi: a) concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei; b) coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le regioni, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB); c) partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali”. Ai sensi dell’art. 12 “In conseguenza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 le dotazioni organiche dell'Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza, rideterminate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge, sono incrementate delle unità corrispondenti al numero complessivo, per ruolo di appartenenza, di cui alla tabella A allegata al presente decreto. Un contingente, indicato nella stessa tabella, è assegnato, con corrispondente incremento della dotazione organica, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 11, sulla base dei criteri di cui al comma 2. 2. Il Capo del Corpo forestale dello Stato, con propri provvedimenti adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicati sul Bollettino ufficiale del medesimo Corpo, individua, per ruolo di appartenenza, sulla base dello stato matricolare e della ulteriore documentazione attestante il servizio prestato, l'Amministrazione, tra quelle indicate al comma 1, presso la quale ciascuna unità di personale è assegnata:


a) tenendo conto dell'impiego, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle unità dedicate all'assolvimento delle funzioni trasferite a ciascuna delle medesime Amministrazioni, e in particolare: 1) per le funzioni attribuite all'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 7: tutto il personale assegnato negli uffici, nei reparti e negli enti attraverso i quali sono esercitate le funzioni trasferite, ivi compreso quello in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria delle Procure della Repubblica, il quale permane nelle medesime sezioni per l'assolvimento delle specifiche funzioni in materia di illeciti ambientali e agroalimentari; 2) per le competenze attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 9: centri operativi antincendio boschivo (COAB); nuclei operativi speciali e di protezione civile (NOS); linee volo dedicate o impiegate per le specifiche attività, nella consistenza indicata nella tabella A di cui al comma 1; centro operativo aereo unificato (COAU);… b) tenendo altresì conto dei seguenti criteri: … 2) per le competenze attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 9, l'anzianità nella specializzazione di direttore delle operazioni di spegnimento (DOS) e, a parità di anzianità nella specializzazione, la minore età anagrafica”. In base alla lettera c) poi era previsto: “qualora, in base ai criteri sopra specificati, le unità assegnate alle Amministrazioni di cui al comma 1 siano in numero inferiore ai contingenti stabiliti nella tabella A, tenendo altresì conto, fino alla concorrenza dei medesimi contingenti, delle attività svolte in via prevalente negli ultimi cinque anni”.


Il comma 7 ha previsto una norma di chiusura, per cui “Qualora, successivamente ai provvedimenti di assegnazione di cui ai commi 2 e 4, secondo periodo, il numero delle unità di personale trasferito risulti inferiore alle dotazioni organiche determinate ai sensi del comma 1, si può ricorrere esclusivamente: a) alle risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato previste a legislazione vigente non esercitate, al netto di quelle indicate in nota alla tabella A di cui al comma 1. La ripartizione di tali facoltà assunzionali è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri interessati; b) ai risparmi di spesa corrispondenti al minor trattamento economico spettante al personale transitato ai sensi del comma 4, accertati mediante decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati alle amministrazioni interessate sulla base della ripartizione prevista dal presente comma”. La giurisprudenza, anche sulla base del citato parere n. 2112/2016 reso dalla Commissione Speciale del Consiglio di Stato, ha affermato espressamente il principio della "corrispondenza tra funzioni trasferite e transito del personale" e dell’ordine di graduazione dei criteri di assegnazione indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 177 del 2016, nel senso della prevalenza del criterio di cui alla lettera a), finalizzato ad attuare il principio della corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale, e della residualità dei criteri indicati alle lettere b) e c), che operano in funzione subordinata e sequenziale, ai quali si può dunque fare ricorso solo se il


criterio precedente non sia stato sufficiente, in relazione alla evidente intenzione del Legislatore di approntare un sistema in grado di rispettare e conservare l'esperienza acquisita dal personale e le funzioni svolte in precedenza, onde non consentire che una misura di accorpamento dettata da esigenze di razionalizzazione e risparmio delle risorse umane e materiali disponibili potesse tradursi in un benché minimo appannamento e detrimento delle essenziali funzioni preventive e repressive già assolte dal Corpo Forestale (Cons. Stato Sez. IV, 6 agosto 2019, n. 5587; 6100 del 2018; 6109 del 2018 ; 6128 del 2018). Sulla base di tali coordinate giurisprudenziali deve ritenersi illegittima l’assegnazione al Corpo dei Vigili del Fuoco del sovrintendente OMISSIS-, il quale ha esercitato la sua attività quasi integralmente presso una stazione forestale e per un periodo presso il nucleo investigativo del Comando provinciale, svolgendo, quindi, molte delle funzioni trasferite all’Arma dei carabinieri, quali, la prevenzione e repressione delle frodi in danno della qualità delle produzioni agroalimentari, le attività di controllo derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale; la vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente; la sorveglianza e l’accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale; la repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti; il concorso nella prevenzione e nella repressione delle violazioni compiute in danno degli animali; la prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi; la sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilevanza nazionale e internazionale, nonché delle altre aree protette; la tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale e


internazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale; il contrasto al commercio illegale nonché controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione; il controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, e la collaborazione nello svolgimento dell'attività straordinaria di polizia idraulica; la tutela del paesaggio e dell'ecosistema. Rispetto alle effettive funzioni svolte nell’arco del periodo di servizio presso il Corpo forestale, riconducibili quindi al criterio di cui alla lettera a), è del tutto irrilevante la circostanza dell’avere acquisito, nel corso della formazione propedeutica all'ingresso nel grado di vice sovrintendente, un diploma di direttore operazioni spegnimento – DOS. Ciò, in primo luogo, in quanto relativo al criterio di cui alla lettera b) n. 2, che poteva operare solo in via subordinata, e cioè in caso di impossibilità di inquadramento secondo il principio di corrispondenza tra le funzioni svolte e quelle trasferite; inoltre, in quanto si trattava di una mera attestazione del corso frequentato, da cui non è derivata alcuna effettiva assegnazione alle funzioni di direzione delle operazioni di spegnimento, e della relativa anzianità nella qualifica. E’ evidente, infatti, che il criterio dell’anzianità nella specializzazione di direttore delle operazioni di spegnimento –DOS (rilevante in base al criterio di cui alla lettera b), non poteva che essere riferito all’effettivo svolgimento di tali funzioni, in relazione alla specificità e rischiosità di tali funzioni; né una tale circostanza è dedotta dalle Amministrazioni appellanti, che anzi hanno insistito per la rilevanza anche solo formale della certificazione conseguita. Si deve, altresì, evidenziare che la stessa difesa appellante dà sostanzialmente atto che la necessità di completare il contingente


numerico dei dipendenti da trasferire ai Vigili del Fuoco ha comportato il rilievo dato al criterio di cui alla lettera b) e all’ aspetto formale del possesso del diploma di direttore delle operazioni di spegnimento. Ne deriva la violazione del criterio fondamentale del rispetto della professionalità acquisita. Peraltro, il comma 7 dell’art. 12 del d.lgs. 177 del 2016 prevedeva espressamente una norma di chiusura del sistema per cui qualora, successivamente ai provvedimenti di assegnazione, il numero delle unità di personale trasferito fosse risultato inferiore alle dotazioni organiche determinate, ai sensi del comma 1, e cioè secondo l'incremento previsto dalla tabella A, l'esercizio delle relative funzioni doveva essere garantito mediante le procedure di reclutamento da finanziare con le risorse indicate alle lettere a) e b) del detto comma 7 e non, quindi, sovvertendo i criteri di priorità previsti dal comma 2, finalizzati proprio ad evitare la dispersione di professionalità che la riallocazione del personale - sganciata dai compiti sino a quella data svolti - avrebbe comportato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 agosto 2019, n. 5587). Nella sostanza il mero possesso di un titolo di specializzazione acquisito in fase di accesso al grado di vicesovrintendente ha determinato il trasferimento ai Vigili del Fuoco di un dipendente che, invece, ha sempre svolto in concreto funzioni diverse da quelle relative allo spegnimento incendi, con effetti anche irragionevoli, nella misura in cui è stato destinato allo svolgimento di una attività rischiosa e delicatissima, quale quella assolta istituzionalmente dai Vigili del Fuoco, un soggetto che non ha mai effettivamente operato nel settore dello spegnimento incendi e non ha concretamente esercitato funzioni di direttore operazioni spegnimento incendi, ma ha solo frequentato un


corso di base all'epoca dell’ingresso nel grado (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6100 del 2018; , n. 5587 del 2019, con particolare riferimento ad un Comandante di Stazione del Corpo forestale; n. 6109 del 2018; n. 6128 del 2018; n. 2903 del 2020). La sentenza di primo grado ha, quindi, correttamente ritenuto la fondatezza del ricorso di primo grado sotto tale profilo e deve essere confermata. In conclusione l’appello è infondato e deve essere respinto. In considerazione della mancata costituzione della parte appellata non si procede alla liquidazione delle spese del presente grado di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla per le spese. Ordina

che

la

presente

sentenza

sia

eseguita

dall'autorità

amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellata. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati: Giancarlo Luttazi, Presidente FF Antonella Manzione, Consigliere


Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore Carla Ciuffetti, Consigliere Francesco Guarracino, Consigliere

L'ESTENSORE Cecilia Altavista

IL PRESIDENTE Giancarlo Luttazi

IL SEGRETARIO In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


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