Tar 2022-appartenenti al Corpo forestale dello Stato, hanno chiesto l’annullamento dei decreti attua

Page 1

Tar 2022- appartenenti

al Corpo forestale dello Stato, hanno chiesto l’annullamento dei decreti attuativi della riforma che ha determinato il loro transito nell’Arma dei Carabinieri. Pubblicato il 10/01/2022 N. 00040/2022 REG.PROV.COLL. N. 00160/2017 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 160 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato XXXX XXXX, domiciliati presso l’indirizzo PEC indicato in atti contro Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1 nei confronti -OMISSIS-, non costituiti in giudizio per l'annullamento dei decreti del Capo del Corpo Forestale dello Stato, n. 81253, n. 81275, n.81276, n. 81277, n. 81278, n. 81279, n. 81280, n. 81282, n. 81284 di


assegnazione del personale, in base a quanto previsto dall'art.12, comma 2, del d.lgs. 19/08/2016 n. 177, pubblicati nel Supplemento al Bollettino Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato del 7/11/16; e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se di data e numero sconosciuti, comunque, lesivo degli interessi dei ricorrenti. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2021 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con ricorso depositato in data 25 gennaio 2017, i soggetti di cui in epigrafe, tutti appartenenti al Corpo forestale dello Stato, con sede di servizio nell’ambito della circoscrizione regionale di questo Tribunale, hanno chiesto l’annullamento dei decreti attuativi della riforma che ha determinato il loro transito nell’Arma dei Carabinieri. Nello specifico, i ricorrenti hanno contestato gli effetti del decreto legislativo n. 177 del 2016, recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124”, chiedendo, al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità dei provvedimenti impugnati, la previa rimessione alla Corte costituzionale delle seguenti questioni di costituzionalità:


- violazione del “principio di autodeterminazione degli individui, intesa come libertà di scelta”, nel senso che, in presenza del necessario bilanciamento tra due contrapposti interessi costituzionalmente rilevanti (l’interesse alla riorganizzazione della Pubblica amministrazione in funzione dell’obiettivo del miglioramento del suo assetto e quello al mantenimento dello status giuridico civile del dipendente all’interno della amministrazione statale), il secondo interesse avrebbe dovuto prevalere sul primo, e il legislatore avrebbe dovuto limitarsi a creare una “cornice”, all'interno della quale il singolo lavoratore avesse potuto esprimere autonomamente la propria scelta in riferimento alla propria professione, e non costringere i ricorrenti ad acquisire lo status giuridico militare, che nel nostro attuale ordinamento si realizzerebbe invece esclusivamente per atto di volontà dell'interessato: l’imposizione ex lege di percorrere una carriera non scelta e di abbandonare quella scelta ed ottenuta in seguito al superamento di un pubblico concorso, sarebbe stata legittima solo se subordinata ad una successiva adesione volontaria; - irragionevolezza del disegno complessivo del legislatore, connessa alla possibilità di scelta concessa dall'art. 12 comma 4 del d.lgs. n. 177/2016 di transitare in altra Amministrazione dello Stato, diversa dalle forze di polizia, soltanto previa necessaria rinuncia alla propria qualifica ed alle funzioni di polizia, correlate ai ruoli del Corpo Forestale dello Stato, fatta salva una limitata e perciò insufficiente riserva di nominativi del personale da inserire nei contingenti assegnati al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, al Corpo della Guardia di Finanza ed alla Polizia di Stato, con disparità di trattamento tra gli stessi appartenenti al Corpo Forestale dello Stato assegnati ai Carabinieri, in relazione ai criteri di mobilità individuati;


-

violazione

dei

diritti

tutelati

dalla

Costituzione

della

libertà

dell'organizzazione sindacale e del pluralismo sindacale, ivi compreso il diritto di sciopero e la libertà di associazione ex art. 18 Cost., in relazione alla “forzata” acquisizione dello “status militi”; - violazione del diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa, secondo la tipologia lavorativa propria della qualifica di appartenenza, in relazione al fatto che tale facoltà rientrerebbe nel diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore, di modo che, da un lato, le norme che impongono un mutamento di stato giuridico, da quello civile a quello militare, contrasterebbero, in modo asseritamente insanabile, con il dovere di astensione da parte dei pubblici poteri da ogni interferenza nella scelta del lavoro (e con il divieto di creare o di lasciar sussistere nell'ordinamento norme che pongano o consentano di porre limiti discriminatori alla libertà di scelta della propria attività lavorativa), dall’altro, tali norme avrebbero anche comportato una riduzione della possibilità di carriera, atteso che nell'Arma, a differenza che nel CFS, è preclusa la possibilità di partecipazione al concorso interno per l’accesso al grado di Ufficiale a coloro che abbiano superato il quarantesimo anno di età,

laddove,

invece,

alcuna

preclusione

di

età

era

prevista

nell'ordinamento del CFS; - violazione del criterio di ragionevolezza connessa all’asserita lesione del principio secondo cui nel nostro ordinamento le donne potrebbero acquisire lo stato di “militari” solo per libera scelta; - violazione del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione, connessa al fatto che la militarizzazione coattiva verrebbe a riguardare anche il personale tecnico non armato e non in divisa del CFS; - violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, in quanto la soppressione del CFS potrebbe


comportare, almeno parzialmente, il venir meno di funzioni esercitate, costituzionalmente necessarie; - violazione dell’art. 117 Cost. in relazione all’articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, i cui principi sono stati adottati dall’articolo 6 del Trattato sull’Unione Europea, che prevede che: “Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata”, e in relazione all’articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che sancisce che “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza”; - violazione dell’art. 117 della Cost. anche con riferimento all’art. 11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in relazione all'automatica cessazione dell'esistenza delle rappresentanze sindacali. Si è costituito in giudizio il Ministero convenuto, che ha chiesto il rigetto del ricorso, e la causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 14 dicembre 2021. Le questioni di legittimità costituzionali poste alla base del ricorso sono manifestamente infondate o comunque inammissibili, secondo quanto già argomentato dalla consolidata giurisprudenza formatasi in materia, e a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 120 del 2018 e 170 del 2019. Nello specifico, la prima delle due pronunce sopra richiamate ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), nella parte in cui impedisce ai militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale, così depotenziando le ritenute conseguenze costituzionalmente


rilevanti del passaggio forzato dallo status di dipendente civile allo status di militare; la seconda pronuncia, invece, si è espressa proprio sulla riforma contestata nell’odierno giudizio, dichiarando infondate questioni di costituzionalità parzialmente sovrapponibili a quelle sollevate con il presente ricorso. Nel merito, sussiste la conformità rispetto alla Carta costituzionale dell’assorbimento del CFS nell’Arma dei carabinieri, previsto dalla riforma del 2016 con l’obiettivo di dare maggiore efficienza al servizio e contenere le spese, in quanto, pur considerando che lo status giuridico di militare comporta l’adempimento di doveri e obblighi e limita alcune prerogative riconosciute dalla Costituzione, il Collegio non può che aderire alle conclusioni della Corte costituzionale secondo cui: - premessa l’insussistenza di un diritto fondamentale incomprimibile al mantenimento del posto di lavoro, “non risulta censurabile la disciplina dell'assorbimento nell'Arma dei carabinieri del Corpo forestale prevista dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. n. 177 del 2016. Dette disposizioni operano con modalità graduali nella prospettiva di una tendenziale conservazione del rapporto tra funzioni e personale trasferito, in modo da preservare la sinergia tra esperienze acquisite e attività esercitate. Così, il comma 2, lettera a), prevede di tener conto «dell'impiego [...] nelle unità dedicate all'assolvimento delle funzioni trasferite a ciascuna delle medesime Amministrazioni». All'interessato che scelga di non transitare nell'Arma dei carabinieri e non venga successivamente assegnato alle altre forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (in ridotte aliquote e nei contingenti limitati indicati: rispettivamente 147 tra Polizia di Stato e Guardia di finanza, 390 nei Vigili del fuoco e 47 nel Ministero, come risulta dalla Tabella A allegata al d.lgs.) rimane la facoltà di


richiedere il passaggio, in contingente limitato, ad altra amministrazione statale, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con

preferenza

tra

quelle

che

svolgono

funzioni

attinenti

alle

professionalità del personale da ricollocare. In quest'ultimo caso, il rapporto di lavoro sarà privatizzato e verrà corrisposto un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, pari alla differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione”; - “anche per il personale che, entro la data del 31 dicembre 2016, non sia stato

ricollocato

e

non

abbia

optato

per

la

riassegnazione

all'amministrazione individuata (ex art. 12, comma 2) dal Capo del Corpo forestale, il decreto assicura un trattamento non inferiore a quello riservato al personale della mobilità collettiva in esubero previsto dall'art. 33, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001. Quest'ultimo, riconosce al lavoratore "in disponibilità" il diritto a un'indennità pari all'ottanta per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. Anche quest'ultima previsione residuale dell'eventuale

collocamento

in

disponibilità

non

si

traduce

in

un'ingiustificata compressione dei diritti del personale del Corpo forestale, ma costituisce - come è testimoniato dalla collocazione del precetto nel testo unico riguardante i dipendenti pubblici - una soluzione fisiologica di chiusura del sistema nel caso di impossibilità di reimpiego alternativo”; - “il legislatore delegato (…) ha operato una scelta che non risulta sproporzionata per plurimi motivi. Tra questi è opportuno menzionare la dislocazione

sul

territorio degli

uffici

e

delle

stazioni

forestali,

sostanzialmente simile a quelle dell'Arma dei carabinieri, il principio più


volte enunciato della tendenziale conservazione dell'apparato nelle pur inevitabili vicende modificative dell'ente accorpato, la presenza di alternative residuali, graduate secondo le possibilità concretamente esistenti, nell'ordinamento delle forze di polizia e di altre amministrazioni secondo un criterio di compatibilità tra vecchie e nuove funzioni del personale trasferito”; - “è indubbio che lo status giuridico di militare comporta l'adempimento di doveri e obblighi e limita alcune prerogative che la Costituzione garantisce ad altri cittadini (in particolare gli artt. 1465 e seguenti del Codice ordinamento militare). Tuttavia, l’assenza di un meccanismo coercitivo al passaggio dallo status civile a quello militare e l’esigenza di assicurare un maggiore livello di efficienza agli stessi servizi, già svolti dal Corpo forestale e ora assegnati all’Arma dei carabinieri, costituiscono elementi decisivi per ritenere la correttezza del bilanciamento tra interessi antagonisti che il legislatore delegato si è trovato a esprimere nell’ambito della concreta attuazione della riforma”; - “il mutamento di status, come rilevato dal Consiglio di Stato nel parere sullo schema di decreto legislativo (Consiglio di Stato, commissione speciale, parere 12 maggio 2016, n. 1183/2016), è espressione di una nuova concezione organizzativa in cui sono le competenze – e non lo status – a dare la misura della professionalità”; - “quanto al preteso pregiudizio recato alla tutela ambientale, occorre precisare che i principi sottesi a tale funzione non consistono nella mera conservazione dell'apparato operativo, ma nella ricerca della migliore utilizzazione delle risorse in una prospettiva di continuità, senza, cioè, disperdere professionalità e assetti territoriali, bensì inquadrandoli in un contesto maggiormente funzionale…”;


- “l'accorpamento, oltre a consentire economie di scala, non indebolisce la salvaguardia dei beni protetti rispetto alla situazione preesistente e tende anzi - nella prospettiva del legislatore - a incrementare l'efficienza e l'efficacia nell'esercizio delle funzioni conseguentemente trasferite…”; - “in sostanza, l'obiettivo del legislatore è quello di assicurare razionalizzazione e omogeneizzazione delle funzioni di polizia e sicurezza affidate a personale già autorizzato, in virtù dell'art. 3, comma 8, della legge n. 36 del 2004 a portare armi - sul presupposto che siano esse a dare la misura della professionalità nell'attività di chi le esercita”; - “se il passaggio all'Arma dei carabinieri e lo svolgimento delle funzioni specializzate consentono di mantenere il livello di presidio ambientale, nonché l'efficienza e il buon andamento, come dianzi illustrato, è comunque prevista l’opzione per la privatizzazione del rapporto di lavoro, con transito in altra amministrazione dello Stato, disciplinata nei termini anzidetti dall’art. 12”; - “…la specificità dell’ordinamento militare rispetto a quello civile è stata in parte mitigata dalla recente sentenza di questa Corte n. 120 del 2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1475 cod. ordinamento militare, il quale non consentiva ai militari di costituire associazioni professionali

a

carattere

sindacale,

nonché

dalla

giurisprudenza

amministrativa (Consiglio di Stato, sezione IV, 12 dicembre 2017, n. 5845), che ha riconosciuto il diritto di iscrizione ai partiti politici e di elettorato passivo ai militari, con l’unico limite dell’assunzione di cariche statutarie”. D’altra parte, le scelte operate sia in sede di delega che in sede di attuazione di tale delega sono state considerate dalla Corte costituzionale “il frutto di un bilanciamento non irragionevole tra le esigenze di riorganizzazione dei servizi di tutela forestale e quelle di salvaguardia delle posizioni del personale forestale”.


Quanto ai motivi di ricorso non già direttamente scrutinati dalla Corte costituzionale, basti rilevare che gli stessi – tutti afferenti alla “forzata” trasformazione dello status dei soggetti interessati dalla riforma (da civile a militare) – sono anch’essi manifestamente infondati in relazione all’assunto di

fondo,

chiaramente

desumibile

dalla

pronuncia

della

Corte

sull’argomento, secondo cui tale trasformazione non ha carattere assoluto e ineludibile, e il diritto al mantenimento dello status lavorativo acquisito deve comunque considerarsi soccombente rispetto agli altri valori costituzionali in gioco (connessi alla riorganizzazione di un comparto nevralgico dell’amministrazione pubblica, in funzione di una maggiore efficienza e razionalità), nel momento in cui la riforma realizzi un adeguato equilibrio tra tutte le esigenze coinvolte, così come è stato ritenuto in via generale dalla Corte costituzionale stessa. Anche le ultime considerazioni sono dunque preclusive di un ulteriore rinvio pregiudiziale ai fini dello scrutinio di legittimità della legge su cui si basano

i

decreti

impugnati,

che

dunque

devono

considerarsi

legittimamente emessi. Il ricorso deve conseguentemente essere integralmente respinto, ma la natura della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite in giudizio. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati: Ugo Di Benedetto, Presidente Concetta Plantamura, Consigliere Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE Roberto Lombardi

IL PRESIDENTE Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.



Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.