Consiglio di Stato 2021-accertamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico previ

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Consiglio di Stato 2021-accertamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico previsto dall'art.1 L. n. 100 del 1987 per il personale trasferito d'autorità. Cons. Stato Sez. II, Sent., (ud. 27/04/2021) 05-05-2021, n. 3499 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7608 del 2013, proposto da OMISSISed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati . contro Ministero della Difesa, Comando Gen.Le dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 02796/2013, resa tra le parti, concernente la corresponsione del trattamento economico per il personale trasferito d'autorità. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa - Comando Gen.Le dell'Arma dei Carabinieri; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2021 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e rilevato che l'udienza si svolge ai sensi degli artt. 25 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020 e 4 comma 1, D.L. n. 28 del 30 aprile 2020, attraverso videoconferenza con l'utilizzo di piattaforma "Microsoft Teams" come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa. Svolgimento del processo Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sez. I-bis, 19 marzo 2013, n. 2796, ha respinto il ricorso, proposto dalle attuali parti appellanti, per l'accertamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico previsto dall'art. 1 L. n. 100 del 1987 per il personale trasferito d'autorità. Secondo il TAR, sinteticamente: - i ricorrenti, appartenenti all'Arma dei Carabinieri, chiedono l'accertamento del loro diritto alla corresponsione del trattamento economico previsto


dall'art. 1 L. n. 100 del 1987 per il personale trasferito d'autorità (ora art. 1 L. n. 86 del 2001); - i ricorrenti sono stati destinati alle compagnie operative sulla base di una loro domanda che ha riscontrato una interpellanza dell'Amministrazione; hanno quindi frequentato un corso e sono poi stati assegnati alle cosiddette compagnie operative previste per far fronte a situazioni di ordine e di sicurezza pubblica particolarmente critiche in alcune aree del territorio italiano; - la loro assegnazione non è, dunque, un'ipotesi di trasferimento di autorità in quanto intervenuta a domanda; - né può essere condivisa la tesi che sarebbe stata la prevalenza dell'interesse pubblico all'istituzione di tali organismi a caratterizzare la circostanza come un caso di trasferimento d'ufficio, pur in presenza delle loro domande. Gli appellanti contestavano la sentenza del TAR, eccependo l'erroneità e riproponendo, in sostanza, i motivi dei ricorsi di primo grado disattesi dal TAR. Con l'appello in esame chiedevano l'accoglimento del ricorso di primo grado. Si costituiva la parte appellata, chiedendo il rigetto dell'appelo. All'udienza pubblica del 27 aprile 2021 la causa veniva trattenuta in decisione. Motivi della decisione 1. Ritiene il Collegio che debba essere condivisa la decisione del TAR, secondo cui l'assegnazione degli attuali appellanti, così come descritta nella parte in fatto, non possa configurarsi come trasferimento d'autorità, bensì come una procedura d'interpello nell'ambito della quale sussiste certamente l'interesse pubblico a dotare di personale le nuove compagnie ma anche l'interesse individuale del dipendente, esplicitato nella domanda. L'atto di interpello, infatti, è stato sostanzialmente una procedura da seguire per la presentazione delle domande in relazione ai posti a disposizione. Pertanto, il successivo trasferimento non è autoritativo o automatico. A conforto dell'esistenza del sottostante interesse degli attuali appellanti, l'Amministrazione aveva già evidenziato, in primo grado, che molti di essi precedentemente al trasferimento di cui è causa avessero presentato domanda per l'assegnazione nelle Regioni interessate all'istituzione di tali compagnie (cfr. Rapporto dell'Amministrazione prodotto in giudizio dall'Avvocatura dello Stato il 4.6.2009 avanti al TAR). D'altra parte, il Consiglio di Stato, con la recente sentenza 12 aprile 2019, n. 2383, ha avuto modo di sottolineare che si è in presenza di un trasferimento di ufficio, con conseguente diritto all'indennità prevista dall'art. 1, L. 10 marzo 1987, n. 100, ogni qualvolta il trasferimento dell'appartenente all'Arma dei Carabinieri sia collegato esclusivamente all'interesse dell'Amministrazione di appartenenza, escludendo tale evenienza non solo in presenza di un interpello, ma anche nell'ipotesi (caso di specie) che il trasferimento avvenga alla fine di un corso.


2. L'art.1 L. 29 marzo 2001, n. 86 intitolato "Indennità di trasferimento" statuisce attualmente, al comma 1, che al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla L. 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi. Il comma 1-bis, introdotto, a decorrere dal 1 gennaio 2013, dall'art.1, comma 163, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha aggiunto che "L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni". La giurisprudenza è venuta via via chiarendo, che il diritto del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ottenere l'indennità di trasferimento, come ora disciplinata dall'art.1 della L. n. 86 del 2001, è subordinato al ricorrere dei seguenti quattro presupposti: - il trasferimento deve essere avvenuto d'autorità, a seguito di soppressione o dislocazione del reparto di servizio o di sue articolazioni; - la nuova sede di servizio deve essere distante almeno 10 km dalla vecchia sede di servizio; - il comune sede della nuova sede di servizio deve essere diverso da quello in cui era ubicata la vecchia sede di servizio; - il comune sede della nuova sede di servizio non deve essere limitrofo, e cioè confinante, rispetto a quello sede della vecchia sede di servizio. 3. In ordine al primo presupposto richiesto, e cioè, il trasferimento disposto d'autorità, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ha definitivamente precisato, con la decisione 29 gennaio 2016, n. 1 che il trasferimento del militare ad altra sede, disposto a seguito della soppressione dell'ente o della struttura alla quale il suddetto dipendente era originariamente assegnato, si qualifica… necessariamente come trasferimento d'ufficio in quanto palesemente preordinato alla soluzione di un problema insorto a seguito di una scelta organizzativa della stessa Amministrazione e, quindi, alla tutela di un pubblico interesse. Questa pronuncia riguarda, però, solo il caso della soppressione del reparto di origine, e non il caso, come quello in esame, in cui il trasferimento avvenga alla fine di un corso, previo interpello delle persone interessate, per entrar a far parte di reparti di nuova istituzione. Infatti, gli odierni appellanti, militari appartenenti all'Arma dei Carabinieri, con diverse qualifiche, in data 23.3.2001, al termine di un corso svolto nel periodo che va dal 5.3.2001 al 23.3.2001, finalizzato alla acquisizione della


specializzazione di "addetto alle compagnie di intervento operative", provenienti da altri Comandi, venivano trasferiti nelle sedi di servizio identificate come "Compagnie di intervento operativo", nate nel 2001, su domanda degli interessati e senza previa soppressione dei rispettivi reparti, comandi, strutture, enti o sedi di origine. 4. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l'appello deve essere respinto in quanto infondato. Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), Definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe indicato, lo respinge. Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati: Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore Italo Volpe, Consigliere Francesco Frigida, Consigliere Antonella Manzione, Consigliere




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