Tar 2021- diritto dei ricorrenti, appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, alla corresponsion

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Tar 2021- diritto dei ricorrenti, appartenenti al Corpo della Guardia di

Finanza, alla corresponsione dell’indennità di trasferimento ex art. 1 l. 86/2001

Pubblicato il 22/03/2021

N. 03480/2021 REG.PROV.COLL. N. 00538/2009 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 538 del 2009, proposto da --------------contro Comando Generale Guardia di Finanza e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'accertamento del diritto dei ricorrenti, appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, alla corresponsione dell’indennità di trasferimento ex art. 1 l. 86/2001, e


per la condanna dell’Amministrazione ministeriale al pagamento delle relative somme oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2021, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137\2020 mediante la piattaforma “Microsoft Teams, il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. – Con ricorso notificato il 13 gennaio 2009 i quattro militari della Guardia di Finanza in epigrafe, che si assumono “in servizio con diversi gradi nel Corpo della Guardia di Finanza”, hanno chiesto che il Corpo di appartenenza ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze siano condannati a corrispondere il loro favore l’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della legge n. 86 del 2001 in relazione al trasferimento che l’Amministrazione avrebbe disposto con ordine del primo agosto 2006 dall’Aeroporto “.................” sito nel Comune di ................. alla Sezione operativa “Pronto impiego – squadra cinofili” con sede nel Comune di .................. L’indennità in questione, a seguito di specifica richiesta dei militari su nominati, è stata loro negata con provvedimento datato 8 settembre 2008 del Comandante di reparto.


2. – Tale atto è impugnato dai ricorrenti con un unico motivo di ricorso, mediante il quale essi denunziano la violazione dell’art. 1 della legge n. 86 del 2001 che prevede l’indennità di trasferimento per il personale militare trasferito d’autorità, fattispecie di cui ricorrerebbero tutti i presupposti, e che

non

potrebbe

essere

qualificata

–come

invece

assume

l’Amministrazione- come mero cambio di dipendenza in ragione del fatto che i militari in questione continuano a svolgere il loro servizio nel comune di .................. 3. – L’Amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo, con memoria, il rigetto del gravame. 4. – In occasione della pubblica udienza del 26 gennaio 2021 il ricorso è stato posto in decisione. 5. – Il ricorso deve essere respinto, siccome infondato; per tale ragione è possibile prescindere dai profili di possibile tardività dell’impugnazione della nota dell’8 settembre 2008 gravata. Nel presente giudizio, infatti, è incontestato che i ricorrenti abbiano sempre continuato a prestare servizio presso l’Aeroporto “.................” sito in .................; tale circostanza contrasta, all’evidenza, con la ratio dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della legge n. 86 del 2001, la cui finalità è quella di sopperire ai disagi personali e familiari legati ai trasferimenti di sede e di compensare forfetariamente le maggiori spese sostenute dal dipendente, sicché il suo riconoscimento presuppone l'adozione di un formale provvedimento che modifichi la sede di servizio in funzione delle esigenze dell'apparato. Nel caso in esame, invece, ricorre unicamente un cambio di dipendenza dei quattro militari interessati, atteso che risulta pacifico tra le parti che, con ordine del primo agosto 2006, essi sono stati sì destinati alla Sezione operativa “Pronto impiego – squadra cinofili” che ha sede nel Comune


di ................., ma risulta altresì ammesso dai medesimi interessati (pag. 6 del ricorso) che il servizio viene da essi svolto nel medesimo Comune (.................) e finanche nel medesimo luogo (l’Aeroporto “.................”) in cui essi lo prestavano prima della detta modifica. 6. – In conclusione, il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), respinge il ricorso in epigrafe. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore delle Amministrazioni costituite, che forfetariamente e complessivamente liquida in euro 3.000,00 (temila\00). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati: Pietro Morabito, Presidente Roberta Cicchese, Consigliere Achille Sinatra, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE Achille Sinatra

IL PRESIDENTE Pietro Morabito

IL SEGRETARIO



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