Cassazione 2022-incidente stradale con lesioni personali, l'assicurazione è tenuta a rispondere anch

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Cassazione 2022-incidente stradale con lesioni personali, l'assicurazione è tenuta a rispondere anche in area privataAssicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli – Direttiva 72/166/CEE – Articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di “circolazione dei veicoli” – Incidente causato nel cortile di una casa colonica da un trattore munito di rimorchioCass.pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14/01/2022) 22-07-2022, n. 29016 Fatto Diritto sulSENTENZAhaDott.Dott.Dott.Dott.Dott.CompostaSEZIONELAINREPUBBLICAP.Q.M.ITALIANANOMEDELPOPOLOITALIANOCORTESUPREMADICASSAZIONEQUARTAPENALEdagliIll.miSigg.riMagistrati:FERRANTIDonatella-Presidente-RANALDIAlessandro-Consigliere-CENCIDaniele-Consigliere-PAVICHGiuseppe-Consigliere-DAWANDaniela-rel.Consigliere-pronunciatolaseguente:ricorsopropostoda:

N.S., nato a (OMISSIS); OMISSIS SPA; avverso la sentenza del 16/05/2019 del GIP TRIBUNALE di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa FODARONI Maria Giuseppina, che ha concluso chiedendo. Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente alla statuizione relativa al responsabile civile. udito il 1.Svolgimentodifensore.delprocessoIlTribunalediTorino,nel

rigettare l'appello proposto da L.M., parte civile nel presente procedimento, ha confermato la sentenza con cui il Giudice di pace di Pinerolo - dopo aver dichiarato N.S. colpevole del reato di cui all'art. 590 c.p. e, in conseguenza, averlo condannato al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, nella misura da determinarsi ad opera del giudice civile ed avere disposto una provvisionale immediatamente esecutiva - ha assolto il responsabile civile OMISSIS spa da ogni richiesta risarcitoria, sulla base dell'assunto che il sinistro de quo non si sarebbe verificato su "strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate", così escludendo l'operatività della copertura 2.assicurativa.Avversola pronuncia del Tribunale di Torino ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, l'anzidetta parte civile che solleva due motivi con cui deduce: 2.1. Violazione di legge, per avere il Giudice di secondo grado erroneamente ritenuto che, nel caso di specie, la Compagnia responsabile civile non debba essere condannata, in solido con l'imputato, al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile in

2. Questa Corte Suprema ha più volte stabilito che la natura privata del luogo ove si è verificato un incidente da circolazione di veicoli, non è di per sè incompatibile con la qualificazione dello stesso come area di uso pubblico, ai fini ed agli effetti dell'esperibilità dell'azione diretta, già contemplata dalla L. n. 990 del 1969. E', invero, costante nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo cui, ai sensi della L. n. 990 del 1969 artt. 1 e 18, (applicabili ratione temporis), l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile spetta al danneggiato quando il sinistro sia avvenuto in un'area che, sebbene privata, possa equipararsi alla strada di uso pubblico, in quanto aperta ad un numero indeterminato di persone, che vi hanno accesso giuridicamente lecito, pur se appartenenti a una o più categorie

quanto il sinistro di cui si tratta non si sarebbe verificato su "strada di uso pubblico o area a questa equiparata", con conseguente esclusione dell'operatività della copertura R.C. Auto e della relativa normativa. Il cortile in questione, sostiene il ricorrente, è equiparabile ad area di libero accesso giacchè l'area in questione, se pur recintata e munita di cancello, era aperta ad un numero indeterminato di persone ovvero al N., quale manovale, nonchè ai proprietari dei camper e veicoli in tale area presenti.

2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea per avere il Tribunale erroneamente ritenuto non esservi ragione per accogliere la richiesta della difesa di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

Merita, altresì, di essere richiamata l'evoluzione dell'Unione Europea in tema di assicurazione obbligatoria per la quale nella nozione di "circolazione di veicoli", rilevante ai fini della RC Auto rientra qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso.

3. Il Procuratore generale conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente alla statuizione relativa al responsabile civile. Motivi della decisione 1. Il ricorso è fondato.

Al riguardo, vale la pena sottolineare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'applicazione della normativa sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di cui alla L. n. 990 del 24 dicembre 1969, è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada ad un numero indeterminato di persone, e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico (Sez. 3 civ., n. 13254 del 06/06/2006, Rv. 589731 - 01). Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 18 della L. n. 990 del 1969, pertanto, l'azione diretta spettante al danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile è ammessa ogni volta in cui il sinistro avvenga su strade o aree ad uso pubblico oppure a queste equiparate, ossia quelle aree che, ancorchè di proprietà privata, siano accessibili ad una molteplicità indifferenziata di persone. Invero, è rilevante che all'area sia data la possibilità, giuridicamente lecita, di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari dei diritti su di essa, non venendo meno l'indeterminatezza dei soggetti che hanno detta possibilità pur quando essi appartengano tutti ad una o più categorie specifiche e quando l'accesso avvenga per peculiari finalità ed in particolari condizioni, come si verifica, ad esempio, in un cantiere, al quale hanno accesso tutti quelli che vi lavorano e coloro che hanno rapporti commerciali con l'impresa (Sez. 3 civ., n. 20911 del 27/10/2005, Rv. 535578-01; Sez. 3 civ., n. 4603 del 11/04/2000, Rv. 535578 -01).

specifiche e pur se l'accesso avvenga per finalità peculiari e in particolari condizioni (principio, tra l'altro, affermato proprio con riferimento ad una fattispecie - analoga alla presente - relativa ad un cantiere, cui potevano accedere coloro che vi lavoravano e chi aveva rapporti commerciali con l'impresa (così, Sez. 3 civ., n. 17017 del 28/06/2018, Rv. 649512 - 01; Sez. 3 civ., n. 9441 del 11/06/ 2012, Rv. 622675 -01; Sez. 3 civ., n. 20911 del 27/10/2005, Rv. 584551-01).

3. Le anzidette argomentazioni appaiono, peraltro, in linea con l'orientamento espresso dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, secondo il quale l'art. 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972 - relativa al

la sentenza impugnata limitatamente all'esclusione della responsabilità del responsabile civile OMISSIS spa e rinvia per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022.

4. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata limitatamente all'esclusione della responsabilità del responsabile civile OMISSIS spa., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello. AnnullaP.Q.M.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2022 SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in tema di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità - deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di "circolazione dei veicoli" qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso (Corte di giustizia, Sez. 3, n. 162 del 04/09/2014: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto rientrare in detta nozione la manovra di un trattore nel cortile di una casa colonica per immettere in un fienile il rimorchio di cui era munito; nello stesso senso, Corte di giustizia, Sez. 6, n. 334 del 20/12/2017 la quale ha affermato che l'art. 3, comma 1, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che esso fa divieto ad una normativa nazionale di escludere dalla copertura dell'assicurazione obbligatoria i danni prodottisi durante la guida di autoveicoli su strade e terreni non "idonei alla circolazione", a prescindere dalla circostanza per cui detti suoli siano o meno "comunemente utilizzati").

4 settembre 2014 (*) «Rinvio pregiudiziale – Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli – Direttiva 72/166/CEE – Articolo 3, paragrafo 1 –Nozione di “circolazione dei veicoli” – Incidente causato nel cortile di una casa colonica da un trattore munito di rimorchio» Nella causa C-162/13, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Vrhovno sodišče (Slovenia), con decisione dell’11 marzo 2013, pervenuta in cancelleria il 29 marzo 2013, nel procedimento Damijan Vnuk Zavarovalnicacontro Triglav d.d., LA CORTE (Terza Sezione), composta da M. Ilešič, presidente di sezione, C.G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader ed E. Jarašiūnas (relatore), giudici, avvocato generale: P. Mengozzi cancelliere: A. Calot Escobar vista la fase scritta, considerate le osservazioni presentate: per il governo tedesco, da T. Henze, J. Kemper e J. Möller, in qualità di agenti;

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La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in fatto di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 103, pag. 1; in prosieguo: la «prima direttiva»).

Contesto normativo Ildirittodell’Unione

Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il sig. Vnuk e la Zavarovalnica Triglav d.d. (in prosieguo: la «Zavarovalnica Triglav») in merito al pagamento di un indennizzo a titolo dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli (in prosieguo: l’«assicurazione obbligatoria»).

– per l’Irlanda, da A. Joyce, E. Creedon e L. Williams, in qualità di agenti, assistiti da C. Toland, BL; per la Commissione europea, da B. Rous Demiri e K.-Ph. Wojcik, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 febbraio 2014, ha pronunciato la seguenteSentenza

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3 I considerando da 5 a 7 della prima direttiva precisano

6 L’articolo 4 della direttiva in parola recita:

5 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva: «Ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie, fatta salva l’applicazione dell’articolo 4, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione. I danni coperti nonché le modalità di detta assicurazione sono determinati nel quadro di tali misure».

quanto «considerandosegue: che è auspicabile che (...) siano prese misure per liberalizzare maggiormente il regime di circolazione delle persone e degli autoveicoli nel traffico di viaggiatori tra gli Stati membri; (...) considerando che facilitazioni di tal genere nel traffico dei viaggiatori costituiscono un nuovo passo verso l’apertura reciproca dei mercati degli Stati membri e la creazione di condizioni analoghe a quelle di un mercato interno; considerando che la soppressione del controllo della “carta verde”, per i veicoli stazionanti abitualmente in uno Stato membro e che entrano nel territorio di un altro Stato membro, può essere realizzata (...)».

4 L’articolo 1 della prima direttiva enuncia: «Ai sensi della presente direttiva, s’intende per: 1. veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche non agganciati; (...)».

«Ogni Stato membro può derogare al disposto dell’articolo 3: per quanto riguarda determinati tipi di veicoli o determinati veicoli con targa speciale, il cui elenco è stabilito da questo Stato e notificato agli altri Stati membri e alla Commissione [europea]. (...)».

b)(...)

L’articolo 1, paragrafo 1, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli (GU L 8, pag. 17; in prosieguo: la «seconda direttiva»), dispone quanto segue: «L’assicurazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della [prima direttiva] copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone».

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9 Conformemente all’articolo 1, paragrafo 4, primo comma, della seconda direttiva, «[c]iascuno Stato membro crea o autorizza un organismo con il compito di concedere una

8 Il paragrafo 2 di detto articolo ha fissato gli importi minimi da garantirsi per questa assicurazione obbligatoria. Tali importi sono stati rivalutati dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166, 84/5, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 149, pag. 14), la quale ha altresì introdotto nella seconda direttiva una clausola di revisione periodica di detti importi in funzione dell’evoluzione dell’indice europeo dei prezzi al consumo.

compensazione, almeno entro i limiti dell’obbligo di assicurazione, dei danni alle cose o alle persone causati da un autoveicolo non identificato o insufficientemente assicurato».

A sua volta, il quarto comma della medesima disposizione prevedeva che «[g]li Stati membri po[tesser]o limitare o escludere l’intervento di tale organismo in caso di danni alle cose causati da un veicolo non identificato». Tale facoltà è stata tuttavia successivamente accantonata dalla direttiva 2005/14, «quando l’organismo è intervenuto per gravi danni alle persone del medesimo incidente a seguito del quale sono stai causati danni alle cose da un veicolo non identificato».

10 L’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva così «Ciascunodispone:

Stato membro prende le misure necessarie affinché qualsiasi disposizione legale o clausola contrattuale contenuta in un contratto di assicurazione rilasciato conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della [prima direttiva], che escluda dall’assicurazione l’utilizzo o la guida di autoveicoli da parte: – di persone non aventi l’autorizzazione esplicita o implicita o di persone non titolari di una patente di guida che consenta loro di guidare l’autoveicolo in questione o – di persone che non si sono conformate agli obblighi di legge di ordine tecnico concernenti le condizioni e la sicurezza del veicolo in questione, sia considerata, per l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della [prima direttiva], senza effetto per quanto riguarda l’azione dei terzi vittime di un sinistro.

13 L’articolo 1 bis della terza direttiva così recita: «L’assicurazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della [prima

11 A termini dell’articolo 3 della seconda direttiva: «I membri della famiglia dell’assicurato, del conducente o di qualsiasi altra persona la cui responsabilità civile sia sorta a causa di un sinistro e sia coperta dall’assicurazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, non possono essere esclusi, a motivo del legame di parentela, dal beneficio dell’assicurazione per quanto riguarda i danni alle persone».

(...)».

12 L’articolo 1 della terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 129, pag. 33), come modificata dalla direttiva 2005/14 (in prosieguo: la «terza direttiva»), precisa: «(...) l’assicurazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1 della [prima direttiva] copre la responsabilità per i danni alla persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente, derivanti dall’uso del veicolo. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché qualsiasi disposizione di legge o clausola contrattuale contenuta in una polizza di assicurazione che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell’alcol o di altre sostanze eccitanti al momento del sinistro sia considerata senza effetto per quanto riguarda l’azione di tale passeggero. (...)».

La direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive del Consiglio 73/239/CEE e 88/357/CEE (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) (GU L 181, pag. 65), prevede, al suo articolo 3, intitolato «Azione diretta», quanto segue: «Ogni Stato membro provvede a che le persone (...) lese da sinistri (...) dispongano di un diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile».

16 Peraltro, la prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (GU L 288, pag. 3), nella versione di cui alla direttiva 84/641/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1984 (GU L 339, pag. 21), enuncia al suo articolo 1 quanto segue:

Ai sensi dell’articolo 4 quater di detta direttiva: «Le imprese assicurative non oppongono franchigie alla persona lesa a seguito di un sinistro per quanto riguarda la copertura assicurativa di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della [prima direttiva]».

direttiva] copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada che, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto alla riparazione del danno conformemente alla legislazione civile nazionale. (...)».

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«1. La presente direttiva riguarda l’accesso all’attività non salariata dell’assicurazione diretta (...) esercitata dalle imprese che sono stabilite sul territorio di uno Stato membro o che desiderano stabilirvisi, nonché l’esercizio di tale attività. 3.(...)

La classificazione per rami delle attività di cui al presente articolo figura nell’allegato».

10.(...)R.C.autoveicoliterrestriOgniresponsabilitàrisultante dall’uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore). (...)».Ildirittosloveno

17 L’allegato di detta direttiva precisa: «A. Classificazione dei rischi per ramo

18 L’articolo 15 della legge sull’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli (Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu; in prosieguo: la «ZOZP») recita: «Il proprietario di un veicolo deve stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile per i danni che causi a terzi utilizzando il veicolo: morte, lesioni personali, problemi di salute, distruzione e danneggiamento di beni (...), con esclusione della responsabilità per i danni ai beni che abbia accettato di trasportare (...)». Procedimento principale e questione pregiudiziale

22 Dinanzi al giudice del rinvio il sig. Vnuk ha fatto valere che la nozione di «uso del veicolo nella circolazione» non può essere limitata alla guida su strade pubbliche e che, peraltro, nel momento dell’evento dannoso controverso nel procedimento principale, l’insieme dato dal trattore e dal suo rimorchio ben costituiva un veicolo nell’atto di circolare e che si trattava della fine del tragitto. La Zavarovalnica Triglav ha sostenuto, per contro, che la controversia concerne l’uso di un trattore non come veicolo destinato alla circolazione su strada, bensì come macchina da lavoro presso il fienile di una

19 Risulta dalla decisione di rinvio che, il 13 agosto 2007, durante l’ammasso di balle di fieno nella soffitta di un fienile, un trattore munito di rimorchio, ingranando la retromarcia nel cortile della casa colonica per immettere il rimorchio nel fienile, urtava una scala su cui era salito il sig. Vnuk, provocando la caduta di quest’ultimo. Il sig. Vnuk proponeva ricorso per il risarcimento del danno non patrimoniale, calcolato in EUR 15 994,10 e maggiorato degli interessi di mora, contro la Zavarovalnica Triglav, compagnia di assicurazione con la quale il proprietario del trattore aveva assicurato il proprio veicolo.

20 Il giudice di primo grado respingeva la domanda. A fondamento del rigetto del ricorso del sig. Vnuk contro la sentenza di primo grado il giudice d’appello rilevava che la polizza di assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli copriva i danni causati dall’uso del trattore come mezzo di trasporto, ma non i danni sorti utilizzando il medesimo come macchina di lavoro o da traino.

21 Il giudice del rinvio autorizzava il sig. Vnuk a proporre un ricorso per revisione avverso quest’ultima sentenza riguardo alla questione dell’utilizzo del trattore come «veicolo» ai sensi dell’articolo 15 della ZOZP.

23 Il giudice del rinvio fa osservare che la ZOZP non definisce la nozione di «uso del veicolo», ma che tale lacuna è colmata dalla giurisprudenza. Esso indica, al riguardo, che la finalità principale dell’assicurazione obbligatoria a norma della ZOZP è la socializzazione del rischio, in uno con la necessità di attendere ai bisogni delle persone lese e dei passeggeri nella pubblica circolazione stradale. Secondo il giudice del rinvio, conformemente alla giurisprudenza slovena, per stabilire se un determinato danno sia coperto o meno dall’assicurazione obbligatoria, non è decisivo se lo stesso sia avvenuto su una via pubblica. Nondimeno, non sussisterebbe copertura assicurativa qualora il veicolo sia stato utilizzato come macchina da lavoro, per esempio su una superficie agricola, giacché in tal caso non è questione di circolazione stradale.

24 Il giudice del rinvio rileva che le diverse direttive in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli – dunque le direttive dalla prima alla terza, la quarta direttiva assicurazione autoveicoli e la direttiva 2005/14 (in prosieguo, tutte insieme: le «direttive sull’assicurazione obbligatoria») – parlano di «circolazione», di «circolazione dei veicoli», di «utenti della strada», ma non contengono una definizione dettagliata di cosa si debba intendere per circolazione del veicolo e quale criterio sia decisivo al riguardo. Sarebbe pertanto possibile considerare che l’assicurazione obbligatoria includa soltanto i danni causati da un veicolo nella circolazione stradale o che copra qualunque danno sia comunque collegato all’uso o al funzionamento del veicolo, a prescindere dal fatto se sia possibile definire la situazione come di circolazione.

25 Stando così le cose, il Vrhovno sodišče (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla

casa colonica.

Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se la nozione di “circolazione dei veicoli” di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della [prima direttiva] debba essere interpretata nel senso che essa non comprende le circostanze di specie, in cui l’assicurato della parte convenuta ha fatto cadere il ricorrente da una scala con un trattore munito di rimorchio durante l’ammasso di balle di fieno in un fienile, poiché l’evento non si è verificato in un contesto di circolazione stradale».Sulledomande di riapertura della fase orale

26 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 28 marzo 2014, l’Irlanda ha chiesto che fosse disposta la riapertura della fase orale del procedimento, ai sensi dell’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte. A sostegno della sua domanda detto Stato membro adduce la necessità, nell’ipotesi in cui la Corte accogliesse le conclusioni dell’avvocato generale, di limitare nel tempo gli effetti dell’emananda sentenza e, di conseguenza, la necessità di riaprire la fase orale del procedimento per presentare argomenti che supportino la sua domanda di contenimento temporale degli effetti della sentenza.

27 Con atti depositati presso la cancelleria della Corte rispettivamente il 15 e il 21 maggio 2014, il governo del Regno Unito e il governo tedesco hanno richiesto anch’essi la riapertura della fase orale, in applicazione del medesimo articolo 83. A sostegno della propria domanda il governo del Regno Unito adduce che le conclusioni dell’avvocato generale sono viziate da diversi errori in ordine ai quali intende presentare osservazioni. Il governo tedesco, da parte sua, fa valere che dette conclusioni trattano un argomento che non è

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stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero la sussistenza di un’eventuale lacuna nella prima direttiva, che occorrerebbe colmare, e che la Corte non è sufficientemente edotta per statuire.

29 Nella fattispecie, la Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per rispondere alla questione sollevata dal giudice del rinvio e che non sussista un fatto nuovo da valutare tale da influenzare in modo determinante la sua decisione né un argomento che non è stato oggetto di discussione dinanzi ad essa.

D’altro canto, in forza dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale ha il compito di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena

28 Ai sensi dell’articolo 83 del proprio regolamento di procedura, la Corte, sentito l’avvocato generale, può disporre in qualsiasi momento la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo determinante la decisione della Corte, oppure quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti o gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

30 Peraltro, quanto alle critiche mosse alle conclusioni dell’avvocato generale, occorre rilevare che né lo Statuto della Corte di giustizia né il suo regolamento di procedura prevedono la facoltà per le parti di depositare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale (ordinanza Emesa Sugar, C-17/98, EU:C:2000:69, punto 2, e sentenza Döhler Neuenkirchen, C-262/10, EU:C:2012:559, punto 29).

35 La Commissione, per contro, è dell’avviso che tale disposizione si applichi all’utilizzo di veicoli, come mezzi di

32 Ne consegue che le domande del governo tedesco, dell’Irlanda e del governo del Regno Unito di riapertura della fase orale del procedimento devono essere respinte. Sulla questione pregiudiziale

34 Il governo tedesco e l’Irlanda sostengono che l’obbligo di assicurazione stabilito all’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva riguarda unicamente le situazioni di circolazione stradale e che, pertanto, non si applica a circostanze come quelle di specie.

33 Con la sua questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva debba essere interpretato nel senso che la nozione di «circolazione dei veicoli» comprende circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, ovvero la manovra di un trattore, nel cortile di una casa colonica, per immettere in un fienile il rimorchio ad esso agganciato.

indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte, richiedono il suo intervento. La Corte, a tal riguardo, non è vincolata né dalle conclusioni dell’avvocato generale né dalla motivazione sottostante. Di conseguenza, il disaccordo di una parte con le conclusioni dell’avvocato generale, qualunque siano le questioni che questi ha esaminato, non può costituire, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale (sentenze Hogan Lovells International, C-229/09, EU:C:2010:673, punto 26; E.ON Energie/Commissione, C-89/11 P, EU:C:2012:738, punto 62, e Weber, C-438/12, EU:C:2014:212, punto 30).

38 È giocoforza constatare che un trattore munito di rimorchio risponde a detta definizione. Al riguardo va rilevato che quest’ultima prescinde dall’uso attuale o potenziale del veicolo. Pertanto, il fatto che un trattore, eventualmente munito di un rimorchio, possa, in determinate circostanze, essere utilizzato come macchina agricola non ha alcuna incidenza sulla constatazione che un tale veicolo risponde alla nozione di «veicolo» di cui all’articolo 1, punto 1, della prima direttiva.

Dall’altro lato, in applicazione dell’articolo 4, lettera b), di

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39 Non per questo, però, un trattore munito di rimorchio è necessariamente soggetto all’obbligo di assicurazione della responsabilità civile previsto all’articolo 3, paragrafo 1, della stessa direttiva. Infatti, da un lato, conformemente a detta disposizione, occorre che detto veicolo stazioni abitualmente nel territorio di uno Stato membro, condizione del cui adempimento non si controverte nel procedimento principale.

trasporto o come macchine, in qualsiasi luogo, pubblico o privato, dove possono inverarsi rischi inerenti all’utilizzo di veicoli, siano questi ultimi in movimento oppure no.

36 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva, ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie, fatta salva l’applicazione dell’articolo 4 della medesima direttiva, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione.

La nozione di veicolo è precisata all’articolo 1, punto 1, della predetta direttiva, secondo il quale occorre intendere per «veicolo» ai fini della direttiva «qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche non agganciati».

detta direttiva, ogni Stato membro può derogare alle disposizioni dell’articolo 3 della stessa per determinati tipi di veicoli o determinati veicoli con targa speciale, il cui elenco è stabilito da questo Stato e notificato agli altri Stati membri e alla Commissione.

40 Ne discende che un trattore munito di rimorchio è soggetto all’obbligo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva quando stazioni abitualmente nel territorio di uno Stato membro che non abbia escluso il corrispondente tipo di veicolo dall’ambito di applicazione di detta disposizione.

42 Infatti, né l’articolo 1 né l’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva né nessun’altra disposizione di questa o delle altre direttive in materia di assicurazione obbligatoria rinvia al diritto degli Stati membri per quanto concerne detta nozione.

Orbene, secondo costante giurisprudenza della Corte, dall’imperativo tanto dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto del principio di uguaglianza discende che una disposizione di diritto dell’Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per la determinazione del suo senso e della sua portata deve di regola essere oggetto, nell’intera Unione europea, di un’interpretazione autonoma e uniforme che tenga conto non solo dei suoi termini, ma anche del suo contesto e della finalità perseguita dalla normativa di cui è parte (v., in tal senso, sentenza Omejc, C-536/09, EU:C:2011:398, punti 19 e 21 nonché giurisprudenza ivi citata).

41 Quanto alla questione se la manovra di un trattore nel cortile di una casa colonica per immettere in un fienile il rimorchio ad esso agganciato debba essere compresa o no nella nozione di «circolazione dei veicoli» ai sensi di detta disposizione, si deve rilevare subito che tale nozione non può essere nella disponibilità dei singoli Stati membri.

45 Per contro, le versioni in inglese nonché in bulgaro, ceco, estone, finlandese, lettone, maltese, sloveno e slovacco di questa stessa disposizione rinviano alla nozione di «uso» dei veicoli, senza altra precisazione, mentre le versioni in danese, lituano, rumeno, svedese, tedesco e ungherese fanno riferimento, ancor più generale, all’obbligo di sottoscrivere un’assicurazione della responsabilità civile per i veicoli e appaiono, così, imporre l’obbligo di assicurare la responsabilità civile risultante dall’uso o dal funzionamento del veicolo a prescindere se tale uso o tale funzionamento intervengano in un contesto di circolazione stradale.

43 Riguardo, in primo luogo, ai termini impiegati all’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva, risulta da un esame comparato delle differenti versioni linguistiche di detta disposizione che sussistono divergenze quanto al tipo di situazione coperta dall’obbligo di assicurazione che essa prevede, divergenze che si ritrovano del resto nello stesso titolo della direttiva, segnatamente nelle sue versioni in inglese e in francese.

44 Infatti, in francese, come in greco, italiano, neerlandese, polacco, portoghese e spagnolo, detto articolo 3, paragrafo 1, fa riferimento all’obbligo di assicurare la responsabilità civile risultante dalla «circolazione» dei veicoli, lasciando così intendere che tale obbligo assicurativo concerne unicamente gli incidenti avvenuti in un contesto di circolazione su strada, come sostengono il governo tedesco e l’Irlanda.

46 Orbene, secondo una giurisprudenza costante, un’interpretazione esclusivamente letterale di una o più versioni linguistiche di un testo multilingue del diritto dell’Unione, ad esclusione delle altre, non può essere accolta, giacché l’applicazione uniforme delle norme di diritto dell’Unione richiede che queste siano interpretate alla luce

delle versioni vigenti in tutte le lingue (v., in tal senso, sentenze Jany e a., C-268/99, EU:C:2001:616, punto 47 e giurisprudenza ivi citata, nonché Commissione/Spagna, C-189/11, EU:C:2013:587, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

48 Al riguardo, è opportuno sottolineare che nessuna delle direttive sull’assicurazione obbligatoria degli autoveicoli contiene una propria definizione delle nozioni di «incidente» o di «sinistro», come pure delle nozioni di «circolazione» o di «uso del veicolo».

Infatti, la prima direttiva fa parte di una serie di direttive che hanno progressivamente precisato gli obblighi degli Stati membri in materia di responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli. La Corte, se è vero che ha ripetutamente dichiarato che dai considerando della prima e della seconda direttiva emerge che queste sono dirette a garantire la libera circolazione sia dei veicoli che stazionano

In caso di disparità tra le versioni linguistiche di un testo dell’Unione, la disposizione di cui è causa dev’essere intesa in funzione del sistema e delle finalità della normativa di cui fa parte (v., in tal senso, sentenze ZVK, C-300/05, EU:C:2006:735, punto 16 e giurisprudenza ivi citata; Haasová, C-22/12, EU:C:2013:692, punto 48, nonché Drozdovs, C-277/12, EU:C:2013:685, punto 39).

47 Occorre pertanto, in secondo luogo, riferirsi all’economia generale e alle finalità della normativa dell’Unione in materia di assicurazione obbligatoria, di cui l’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva è parte.

49 Tuttavia, dette nozioni devono essere intese alla luce del duplice obiettivo di tutelare le vittime degli incidenti causati da un autoveicolo e di liberalizzare la circolazione delle persone e delle merci nella prospettiva della realizzazione del mercato interno perseguita dalle medesime direttive.

50

L’articolo 2 della medesima direttiva ha limitato la portata di talune clausole di esclusione previste per via legislativa o

Anche se, indubbiamente, dai suoi considerando da 5 a 7 risulta che la prima direttiva mirava a liberalizzare la circolazione delle persone e degli autoveicoli tra gli Stati membri nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, sopprimendo il controllo della carta verde che veniva effettuato alle frontiere degli Stati membri, essa perseguiva già l’ulteriore obiettivo della tutela delle vittime (v., in tal senso, sentenza Ruiz Bernáldez, EU:C:1996:143, punto 18).

abitualmente nel territorio dell’Unione sia delle persone che si trovano a bordo, del pari ha ripetutamente dichiarato che le medesime sono volte a garantire altresì che le vittime degli incidenti causati da tali veicoli beneficino di un trattamento comparabile indipendentemente dal luogo dell’Unione dove il sinistro è avvenuto (v. in particolare, in tal senso, sentenze Ruiz Bernáldez, C-129/94, EU:C:1996:143, punto 13, nonché Csonka e a., C-409/11, EU:C:2013:512, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

52 L’evoluzione della normativa dell’Unione in materia di assicurazione obbligatoria lascia peraltro emergere che detto obiettivo di tutela delle vittime degli incidenti causati da veicoli è stato costantemente perseguito e rafforzato dal legislatore dell’Unione.

53 Lo si evince in particolare e innanzitutto dagli articoli da 1 a 3 della seconda direttiva. Infatti, l’articolo 1 di quest’ultima ha stabilito che l’assicurazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone e che ciascuno Stato membro deve creare un organismo con il compito di indennizzare i danni causati dagli autoveicoli non identificati o insufficientemente assicurati, fissando altresì importi minimi di garanzia.

51

54 Dopodiché, all’articolo 1, la terza direttiva ha esteso la copertura assicurativa ai danni alla persona di qualsiasi passeggero diverso dal conducente, mentre la quarta direttiva assicurazione autoveicoli ha, fra l’altro, introdotto, all’articolo 3, un diritto di azione diretta delle persone lese nei confronti dell’impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile. 55 Infine, la direttiva 2005/14, agli articoli 2 e 4, che modificano rispettivamente la seconda e la terza direttiva, ha, in particolare, adeguato gli importi minimi da garantire e previsto la loro revisione periodica, ampliando altresì l’ambito di intervento dell’organismo istituito dalla seconda direttiva ed estendendo la copertura assicurativa di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva ai danni alle persone e ai danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada. Essa ha introdotto pure un nuovo limite alla possibilità di applicare clausole di esclusione dalla copertura assicurativa e ha vietato che vengano opposte franchigie alla persona lesa a seguito di un sinistro per quanto riguarda l’assicurazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva.

56 Alla luce di tutti questi elementi, segnatamente dell’obiettivo di tutela perseguito dalle direttive dalla prima alla terza, non si può ritenere che il legislatore dell’Unione abbia voluto escludere dalla tutela accordata da dette direttive le persone lese da un incidente causato da un veicolo

contrattuale per l’azione dei terzi vittime di un sinistro causato dall’utilizzo o dalla guida di un veicolo da parte di determinate persone. L’articolo 3 della direttiva in parola ha esteso il beneficio dell’assicurazione per i danni alle persone ai membri della famiglia dell’assicurato, del conducente o di qualsiasi altra persona responsabile del sinistro.

in occasione del suo uso, purché uso conforme alla funzione abituale del veicolo medesimo.

58 Nella fattispecie, si deve rilevare, da un lato, come si evince dalle informazioni pubblicate dalla Commissione, che la Repubblica di Slovenia non ha, ai sensi dell’articolo 4, lettera b), della prima direttiva, escluso nessun tipo di veicolo dall’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva. D’altro lato, secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, l’incidente di cui trattasi nel procedimento principale è stato causato da un veicolo che eseguiva una retromarcia per immettersi in un determinato luogo e sembra pertanto ascrivibile a un uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale, ciò che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

59 Tutto ciò considerato, occorre rispondere alla questione pregiudiziale che l’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva deve essere interpretato nel senso che rientra nella sua nozione di «circolazione dei veicoli» qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso.

57

A tale riguardo, occorre peraltro sottolineare che, secondo il punto A dell’allegato alla direttiva 73/239 come modificata dalla direttiva 84/641, il ramo d’attività di assicurazione diretta relativo alla «R.C. [responsabilità civile] autoveicoli terrestri» concerne «[o]gni responsabilità risultante dall’uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore)».

Potrebbe dunque rientrare in detta nozione la manovra di un trattore nel cortile di una casa colonica per immettere in un fienile il rimorchio di cui è munito, com’è accaduto nel procedimento principale, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.

Potrebbe dunque rientrare in detta nozione la manovra di un trattore nel cortile di una casa colonica per immettere in un fienile il rimorchio di cui è munito, com’è accaduto nel procedimento principale, ciò che spetta al giudice del rinvio

*Firmeverificare.Linguaprocessuale: lo sloveno.

CONCLUSIONI

Sulle spese 60 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in fatto di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che rientra nella sua nozione di «circolazione dei veicoli» qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso.

«Assicurazione responsabilità civile per gli autoveicoli –Nozione di “circolazione dei veicoli” – Incidente causato da un trattore munito di un rimorchio durante l’ammasso di balle di fieno in un fienile» 1. Nella presente causa, la Corte è chiamata a precisare l’ambito di applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (2).

2. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, «[o]gni Stato membro adotta tutte le misure necessarie, fatta

(1)

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO

d.d. [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče (Slovenia)]

ZavarovalnicaDamijanC-162/13VnukcontroTriglav

presentatePAOLOGENERALEMENGOZZIil26febbraio2014 Causa

salva l’applicazione dell’articolo 4, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione. I danni coperti e le modalità dell’assicurazione sono determinati nell’ambito di tali misure». Ne consegue che, per precisare l’ambito di applicazione della direttiva 72/166, occorre intendersi sulle nozioni di «veicolo» e di «circolazione».

I – Procedimento principale e questione pregiudiziale 3. L’incidente all’origine del procedimento principale è accaduto il 13 agosto 2007 ed è descritto dal giudice del rinvio come causato da un trattore che trainava un rimorchio –veicolo per il quale era stato effettivamente concluso un contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – durante l’ammasso di balle di fieno nella soffitta di un fienile. Ingranando la retromarcia per parcheggiare il rimorchio nel fienile, il conduttore del trattore è indietreggiato e il rimorchio ha rovesciato una scala su cui era salito il ricorrente nel procedimento principale, il sig. Vnuk. Quest’ultimo è caduto e si è ferito. Egli ha proposto, davanti ai giudici sloveni, un ricorso per il risarcimento del danno non patrimoniale contro la compagnia di assicurazioni presso la quale il proprietario del trattore aveva assicurato il proprio veicolo.

4. Sia il giudice di primo grado che il giudice di appello hanno respinto il ricorso. Essi hanno considerato, in sostanza, che gli obiettivi principali dell’assicurazione obbligatoria sono quelli della socializzazione del rischio e della tutela delle necessità delle persone ferite e dei passeggeri nell’ambito della circolazione stradale. Le circostanze in cui si è verificato l’incidente di cui il sig. Vnuk è stato vittima non costituiscono, secondo tali giudici, una situazione tipica di circolazione e il

6. La convenuta nel procedimento principale sostiene, al contrario, che l’incidente si è prodotto in una situazione di lavoro davanti a un fienile, quindi né mentre il trattore veniva utilizzato come veicolo a fini di circolazione stradale né in una

danno subito dal sig. Vnuk non dipende da guida su strada. Inoltre, il trattore non sarebbe stato utilizzato, nelle circostanze del procedimento principale, come un veicolo ma, al contrario, come una macchina. Orbene, la copertura dell’assicurazione obbligatoria non si estenderebbe a un tale utilizzo, poiché riguarderebbe unicamente gli incidenti della circolazione, cioè quelli accaduti utilizzando un veicolo nell’ambito della circolazione stradale.

Il sig. Vnuk ritiene, quindi, che l’interpretazione di tale disposizione resa dal giudice d’appello sia troppo restrittiva. La nozione di circolazione non riguarderebbe solo le situazioni di guida su strada. Inoltre, il trattore non sarebbe stato utilizzato come macchina al momento dell’incidente, poiché un trattore che traina un rimorchio deve essere, a suo avviso, considerato un veicolo. Pertanto, l’incidente dovrebbe essere coperto dall’assicurazione obbligatoria prevista dall’articolo 15 della ZOZP.

5. Il sig. Vnuk è stato autorizzato a presentare davanti al giudice del rinvio un ricorso per revisione contro la decisione del giudice d’appello. A norma dell’articolo 15 della legge sull’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli (Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu; in prosieguo: la «ZOZP»), «[i]l proprietario di un veicolo deve stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile per i danni che causi a terzi utilizzando il veicolo: morte, lesioni personali, problemi di salute, distruzione e danneggiamento di beni (in prosieguo: l’“assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli”), con esclusione della responsabilità per i danni ai beni che abbia accettato di trasportare».

8. Poiché l’obbligo di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli trova la sua origine nel diritto dell’Unione, il giudice del rinvio sottolinea altresì che né la direttiva 72/166, in particolare il suo articolo 3, paragrafo 1, né le direttive successive (3) definiscono la nozione di circolazione. Orbene tale nozione può essere compresa o nel senso dell’utilizzo del veicolo nella circolazione stradale – nel qual caso l’incidente del sig. Vnuk, se non è stato causato da un veicolo e non è occorso durante la circolazione, non è accaduto nel contesto di una situazione di circolazione – o nel senso dell’utilizzo e/o del funzionamento del veicolo, a prescindere se l’incidente si sia verificato in una

situazione di circolazione stradale propriamente detta. Essa fa presente, inoltre, che i premi di assicurazione sono calcolati applicando una tabella particolare che tiene conto dei rischi propri di ciascuna categoria di veicoli. In tale tabella, i trattori sono notoriamente ritenuti presentare un rischio minore, tenuto conto del fatto che sono poco utilizzati come veicoli destinati alla circolazione stradale, e i premi di assicurazione sono conseguentemente più economici. Accadrebbe diversamente se l’assicurazione obbligatoria prevista dall’articolo 15 della ZOZP dovesse coprire anche situazioni come quella di cui al procedimento principale.

7. Il giudice del rinvio rileva, dal canto suo, che la nozione di circolazione dei veicoli non è definita dal diritto nazionale e che tale lacuna è puntualmente colmata dalla giurisprudenza. Ebbene, i giudici nazionali ritengono, in via generale, che non sia decisivo stabilire se il danno sia avvenuto su una strada pubblica, a veicolo fermo o a motore spento. Per contro, non considerano che l’assicurazione obbligatoria prevista dall’articolo 15 della ZOZP copra una situazione in cui un veicolo è utilizzato come una macchina, per esempio quando un trattore funziona come un attrezzo nei campi.

II Procedimento dinanzi alla Corte

situazione di circolazione di veicoli.

11. Prima di entrare nel cuore dell’argomento, desidero far presente che, al di là della natura apparentemente banale del fatto oggetto del procedimento principale, la presente causa è molto più delicata di quanto non sembri. Essa rivela una lacuna nel diritto dell’Unione che spetta alla Corte colmare oggi in un campo particolarmente proteiforme, poiché si possono immaginare i casi più disparati di incidenti causati da o per mezzo di un veicolo. Di conseguenza, sarebbe opportuno, per la Corte, formulare una posizione in grado di contribuire alla definizione del procedimento principale, esaminando le caratteristiche del caso, senza pretendere di fornire un’interpretazione definitiva della nozione di «circolazione».

10. I governi tedesco e irlandese nonché la Commissione europea hanno depositato osservazioni scritte dinanzi alla IIICorte.Analisi giuridica

9. In tali circostanze, il Vrhovno sodišče (Slovenia) ha deciso di sospendere il procedimento e, con decisione di rinvio pervenuta alla Corte il 29 marzo 2013, di sottoporre a quest’ultima, sul fondamento dell’articolo 267 TFUE, la seguente questione pregiudiziale: «Se la nozione di “circolazione dei veicoli” di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della [72/166] debba essere interpretata nel senso che essa non comprende le circostanze di specie, in cui l’assicurato della parte convenuta ha fatto cadere il ricorrente da una scala con un trattore munito di rimorchio durante l’ammasso di balle di fieno in un fienile, poiché l’evento non si è verificato in un contesto di circolazione stradale».

12. La particolare prudenza che invoco è dettata soltanto dalla nostra incapacità di costringere in una definizione unica ciò che può essere un incidente sopravvenuto in una situazione di circolazione stradale o risultante dall’utilizzo di un autoveicolo, tanto è vario il campo in questione. Deve essere chiaro che questa stessa prudenza non è dettata dalla preoccupazione espressa dalla convenuta nel procedimento principale, la quale – in modo tutto sommato poco sorprendente trattandosi di una compagnia di assicurazioni eccepisce il rischio finanziario a cui sarebbero esposti gli assicuratori, e quindi, successivamente, i consumatori, nel caso in cui la Corte dovesse decidere a favore di una copertura, da parte dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli, dell’incidente all’origine del procedimento principale.

13. La questione unica posta dal giudice del rinvio solleva, infatti, una doppia problematica. Da un lato, considerati gli scambi di argomenti intercorsi davanti ai diversi giudici nazionali investiti della controversia, appare utile andare subito a confermare, rapidamente, che il trattore può essere considerato un veicolo ai sensi dell’articolo 1, punto 1, della direttiva 72/166. Dall’altro lato, occorrerà determinare se i danni subiti dal sig. Vnuk risultino dalla circolazione stradale del trattore in quanto veicolo oppure dal suo utilizzo e se l’incidente di cui egli è stato vittima rientri, in quanto tale, nell’ambito di applicazione dell’obbligo di assicurazione della responsabilità civile sancito dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166.

A Il trattore all’origine dell’incidente deve essere qualificato come «veicolo» ai sensi dell’articolo 1, punto 1, delladirettiva72/16614.Aterminidelsuo articolo 1, punto 1, la direttiva 72/166

16. Non vi è dubbio, pertanto, che il trattore all’origine dell’incidente debba essere qualificato come «veicolo» ai sensi delle direttive sull’assicurazione degli autoveicoli. Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta altresì che il trattore trainava un rimorchio e che è quest’ultimo ad aver rovesciato la scala. Anche in questo caso, il testo della direttiva 72/166 è molto chiaro, poiché indica esplicitamente che i rimorchi, anche non agganciati – ma non sarebbe questo il caso per l’incidente che ci interessa –, sono considerati veicoli.

si applica a «qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché [a]i rimorchi, anche non agganciati».

17. Inoltre, non esiste alcun fondamento testuale che giustifichi la distinzione, operata dalla convenuta nel procedimento principale davanti al giudice del rinvio, tra «macchine» e «veicoli». A tal proposito, condivido le preoccupazioni espresse dalla Commissione riguardo alle difficoltà pratiche e alla fonte di insicurezza per le vittime di incidenti rappresentate da un tale criterio. In effetti, è spesso

15. Conformemente alle prescrizioni dell’articolo 4 della direttiva 72/166, gli Stati membri avevano la facoltà di derogare alle disposizioni dell’articolo 3 di tale direttiva per singole categorie di persone e di veicoli, il cui elenco doveva essere comunicato sia agli altri Stati membri che alla Commissione (4). Se è vero che alcuni Stati membri si sono avvalsi di tale facoltà, talvolta precisamente per escludere dall’obbligo di assicurazione i veicoli agricoli o i trattori che stazionano abitualmente nel loro territorio – come la Repubblica di Malta o la Repubblica di Finlandia –, occorre constatare che lo Stato membro in cui è instaurato il procedimento principale ha fatto una scelta diversa (5).

difficile, per tali categorie di veicoli a uso «misto», distinguere quando cessino di operare nelle loro funzioni di veicolo per essere utilizzate come attrezzi di lavoro. Comunque sia, tale valutazione potrebbe avere un’influenza semmai per determinare se un incidente risulti dalla circolazione del veicolo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166, ma non sulla qualificazione in quanto tale del veicolo ai sensi dell’articolo 1, punto 1, della stessa direttiva.

B – Sulla nozione di incidente risultante dalla circolazione di un veicolo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva72/16618.Alfinedi rispondere utilmente al giudice del rinvio, suggerisco di tornare, innanzitutto, sulle ragioni che lo fanno dubitare del significato da attribuire alla normativa nazionale che ha trasposto l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166 e che traggono origine dalla variazione terminologica delle diverse versioni linguistiche di detto articolo. Successivamente, al fine di unificarne l’interpretazione, occorrerà procedere a un’analisi letterale, teleologica e sistematica di detta disposizione. Infine, si dovranno trarre le conseguenze dei risultati di tale analisi rispetto al caso concreto oggi sottoposto alla Corte. 1. Le origini del dubbio: l’imprecisione terminologica del legislatore dell’Unione e la diversità delle prassi nazionali 19. Fermo restando che si tratta di un veicolo, resta da decidere la questione se i danni da esso causati siano effettivamente risultati da una situazione di circolazione. Le difficoltà incontrate dal giudice del rinvio nascono dalle divergenze linguistiche fra i testi dell’Unione che fondano l’obbligo di assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli.

24. La versione in inglese dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166, per parte sua, obbliga gli Stati membri ad adottare le misure necessarie «to ensure that civil liability in respect of the useof vehicles normally based in its territory is covered by insurance» («affinché la responsabilità civile relativa all’utilizzodei veicoli che stazionano abitualmente nel [loro] territorio sia coperta da un’assicurazione») (8). Anche le versioni in bulgaro, ceco, estone, finlandese, lettone, maltese, slovacco e sloveno rinviano alla nozione di uso dei veicoli.

26. Tali divergenze creano evidentemente confusione in

25. A loro volta, le versioni in danese, lituano, rumeno, svedese, tedesco e ungherese del suddetto articolo 3, paragrafo 1, fanno riferimento all’obbligo di stipulare un’assicurazione della responsabilità civile peri veicoli.

20. Per un lettore francofono, a prima vista non vi è dubbio che le direttive sull’assicurazione degli autoveicoli riguardino, nel loro stesso titolo, la circolazionedei veicoli.

21. È sufficiente, tuttavia, consultare la versione in inglese delle medesime direttive per constatare che alcune versioni linguistiche si riferiscono all’assicurazione della responsabilità civile risultante dall’usoo dall’utilizzodei veicoli (6). Tale è anche il caso della versione slovena.

22. La stessa divergenza linguistica si riscontra nella lettura dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166. 23. La versione in francese prescrive agli Stati membri di adottare «tutte le misure necessarie (...) affinché la responsabilità civile relativa alla circolazionedei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione» (7). Lo stesso varrebbe per le versioni in greco, italiano, neerlandese, polacco, portoghese e spagnolo.

27. L’ambiguità non è stata eliminata dagli Stati membri in occasione del recepimento delle direttive sull’assicurazione degli autoveicoli. Infatti, mentre la versione in lingua tedesca dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166 prevedeva un obbligo di assicurazione peri veicoli, le leggi di recepimento tedesca e austriaca fanno riferimento alla nozione di utilizzo del veicolo (9). Altri testi nazionali ricorrono, contestualmente e indifferentemente, ai termini «circolazione» e «utilizzo» dei veicoli, come, per esempio, in Croazia, in Lettonia, in Lituania e in Portogallo. 28. Succede pure che la giurisprudenza nazionale non si senta vincolata dal testo della legge di recepimento e che ampli o, al contrario, restringa, l’ambito di applicazione dell’obbligo di assicurazione. La Corte di cassazione del Lussemburgo, per esempio, ha dichiarato che un veicolo coperto da un’assicurazione responsabilità civile per gli autoveicoli è, salvo diversa convenzione, assicurato in qualsiasi luogo si trovi, a prescindere se il danno sia stato causato durante la circolazione stradale oppure no (10). La Corte suprema della Lituania, dal canto suo, statuendo che il

relazione all’esatto ambito di applicazione dell’obbligo di assicurazione previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166. Da un lato, esso potrebbe essere interpretato nel senso che le compagnie di assicurazione sono tenute a risarcire esclusivamente gli incidenti causati nell’ambito della circolazione stradale – nozione che, del resto, deve ancora essere definita. Questa è la posizione difesa dalla compagnia di assicurazione convenuta nel procedimento principale davanti al giudice del rinvio. Dall’altro lato, in un’accezione più ampia, esso potrebbe essere interpretato come applicabile a tutti i danni connessi, in qualsiasi modo, all’utilizzo o al funzionamento del veicolo, a prescindere se l’incidente derivi o no da un contesto di circolazione stradale.

30. Tale necessità si fa tanto più stringente in quanto l’ambiguità riguarda qui una nozione centrale per l’intero sistema istituito dalle direttive sull’assicurazione degli autoveicoli, di modo che la nozione di «circolazione» o di «utilizzo» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166, non facendo espresso rinvio al diritto degli Stati membri per una determinazione del suo significato e della sua portata, deve essere considerata come una nozione autonoma del diritto dell’Unione e così trovare un’interpretazione autonoma e uniforme nell’ambito di tutta l’Unione europea, interpretazione che deve essere ricercata tenendo parimenti conto del contesto della disposizione e dell’obiettivo perseguito dalla normativa in questione (14). Infatti, sarebbe manifestamente contrario all’intenzione del legislatore e agli obiettivi da esso perseguiti – sui quali ritornerò immediatamente – far dipendere la copertura dell’assicurazione

obbligatoria dalle definizioni individuali che

29. Visto che le divergenze tra le versioni linguistiche della direttiva 72/166 possono dar luogo a interpretazioni così diverse, la Corte ha ripetutamente dichiarato che «la necessità di interpretare il diritto dell’[Unione] in modo uniforme esclude che, in caso di dubbio, il testo di una disposizione possa essere considerato isolatamente: esso deve invece essere interpretato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali (…), nonché in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui fa parte» (13).

Anche altri organi giurisdizionali hanno statuito che gli incidenti automobilistici avvenuti su un terreno agricolo o «chiuso» non sono coperti dall’assicurazione obbligatoria (12).

proprietario di un veicolo coinvolto in un incidente che aveva avuto luogo in un’area chiusa non era soggetto all’obbligo di assicurazione, ha dato un’interpretazione più restrittiva di quella che il diritto nazionale sembrava autorizzare (11).

31. In via preliminare, ricordo che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166 va interpretato alla luce delle successive direttive sull’assicurazione obbligatoria degli autoveicoli per determinare gli obblighi gravanti sugli Stati membri allorché viene loro richiesto di adottare tutte le misure necessarie affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel loro territorio sia coperta da un’assicurazione (15).

ogni Stato membro volesse attribuire alle nozioni di «circolazione» e/o di «utilizzo».

32. È opportuno sottolineare anzitutto che le direttive sull’assicurazione degli autoveicoli non contengono una definizione delle nozioni di «incidente» o di «sinistro», come pure delle nozioni di «circolazione» o di «uso» dei veicoli.

33. Si rileva parimenti una certa evoluzione dell’ambito lessicale al quale il legislatore ha fatto ricorso in occasione dell’adozione delle diverse direttive. Infatti, la direttiva 72/166 è maggiormente concentrata sull’idea di veicolo collocato per definizione in un contesto di circolazione stradale: in essa viene fatto riferimento alla nozione di «staziona[mento] abituale» del veicolo (16), di «traffico dei viaggiatori» e di «amm[issione] alla circolazione» (17). Progressivamente, il testo delle direttive si allontana da tali considerazioni «veicolocentriche», se così mi posso esprimere, per adottare un approccio più personalistico e preoccuparsi non più dell’oggetto dell’assicurazione – il veicolo –, ma piuttosto delle differenti categorie di vittime degli incidenti, i cui danni dovranno essere coperti dall’assicurazione obbligatoria, che si tratti di «passeggero diverso dal conducente» (18), di «persone coinvolte in un incidente stradale» (19), di

2. Sull’interpretazione letterale e teleologica delle direttive sull’assicurazione degli autoveicoli

«passeggeri» (20), di «pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada» (21) o di «persona lesa a seguito di un sinistro» (22).

35. È parimenti utile rilevare che l’articolo 8 della direttiva 2000/26 modifica, in parte, la direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (30). Tale modifica non riguarda, tuttavia, la classificazione dei rischi da coprire da parte dell’assicurazione obbligatoria prevista all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166, come risulta dal ramo 10 dell’allegato A della direttiva 73/239, il quale comprende, a titolo di responsabilità civile degli autoveicoli terrestri, «[o]gni responsabilità risultante dall’usodi autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore)» (31). Ai sensi della direttiva 72/239, il rischio da coprire non appare limitato alle sole situazioni di circolazione stradale.

36. Da tale analisi testuale non risulta che il legislatore abbia stabilito una connessione intrinseca ed esclusiva tra il regime istituito dalle direttive sull’assicurazione degli autoveicoli e la necessità di un contesto di circolazione stradale, nel suo significato ordinario più stretto, vale a dire

34. L’incidente stesso è identificato in diverse forme e non viene sempre messo in relazione con la circolazione stradale o con l’utilizzo del veicolo. Si tratta di volta in volta di «incidente provocato (…) da un veicolo» (23), di «sinistri della circolazione automobilistica» (24), di «incidenti stradali» (25), di «sinistri (...) provocati dall’uso [di] veicoli» (26), di «incidenti causati dalla circolazione di un veicolo» (27), di «incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo» (28) o ancora di «incidenti automobilistici» (29).

quello di veicoli che si muovono sulle strade pubbliche destinate a tal fine. L’assenza di rigore nella redazione dei testi mi porta a ritenere che, seppur chiaramente presente, l’idea di circolazione stradale non sia – lo ricordo – né esclusiva né prevalente. 37. Non infirma tale constatazione l’analisi teleologica delle direttive sull’assicurazione degli autoveicoli. La consacrazione, all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166, di un obbligo di assicurazione era stata dettata dall’esigenza di abolire il controllo dell’assicurazione alle frontiere di ogni Stato membro prima dell’ingresso dei veicoli sul proprio territorio, dal momento che tale controllo ostacolava la libera circolazione tanto delle persone quanto delle merci. Sebbene l’abolizione dei controlli sistematici sia stata accolta a partire dalla prima delle suddette direttive, il legislatore ha continuato ad arricchire il suo arsenale legislativo, essenzialmente per arrivare a definire progressivamente il trattamento da assicurare alle vittime (32). La Corte, con giurisprudenza costante, ha così rammentato che «dal preambolo [delle direttive 72/166 e 84/5] emerge che queste sono dirette, da un lato, ad assicurare la libera circolazione sia dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio dell’Unione sia delle persone che vi si trovano a bordo e, dall’altro, a garantire che le vittime degli incidenti causati da tali veicolibeneficeranno di un trattamento comparabile, indipendentemente dal luogo dell’Unione in cui il sinistro è avvenuto» (33). L’obiettivo di protezione delle vittime, già presente nella direttiva 72/166 (34), non può essere quindi considerato secondario rispetto a quello di rendere più libera la circolazione delle persone e delle merci nella prospettiva della realizzazione del mercato comune. La giurisprudenza in materia mostra una chiara inclinazione della Corte ad un’interpretazione ampia ed estensiva delle

40. È necessario constatare, infatti, che la nozione di «circolazione» viene utilizzata, nel testo dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166, solo in sette versioni linguistiche delle ventidue disponibili. Inoltre, la terminologia utilizzata dal legislatore dell’Unione nelle direttive relative all’assicurazione degli autoveicoli non risulta strettamente e rigorosamente limitata agli incidenti stradali. Infine, il medesimo legislatore ha continuato a rafforzare le garanzie offerte alle vittime di incidenti.

38. Per l’interpretazione di «danno» ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della direttiva 72/166, la Corte ha già dichiarato che, non avendo il legislatore meglio definito tale nozione, nulla permette di considerare che taluni danni debbano essere esclusi dalla copertura e che nessuna delle prime tre direttive sull’assicurazione degli autoveicoli porta a concludere che il legislatore ha inteso limitare la protezione assicurata dalle medesime restringendo la nozione di «danno» (36).

41. In tali circostanze, adottare una concezione ampia della nozione di «circolazione», vale a dire una che si avvicini quanto più possibile al termine utilizzato nella maggior parte delle versioni linguistiche, non solo non significa forzare la volontà del legislatore, ma risulta anzi in linea con la giurisprudenza della Corte testé citata. A tale proposito, non

3. Applicazione al caso di specie

disposizioni che potrebbero essere favorevoli alle vittime e ad un’interpretazione, al contrario, più restrittiva di tutte le disposizioni che porterebbero all’esclusione dell’obbligo di risarcimento nei confronti di una determinata categoria di persone (35).

39. Sono convinto che lo stesso tipo di ragionamento possa essere applicato alla presente causa.

condivido le inquietudini espresse dal governo irlandese in relazione al principio di certezza del diritto e di prevedibilità delle norme e ricordo che la classificazione del rischio coperto dalla responsabilità civile in questione nella direttiva 72/166 rinvia essa stessa alla nozione di «uso» del veicolo, e non solo alla circolazione stradale (37). 42. L’assicurazione obbligatoria stipulata ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166 deve perciò coprire, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall’insieme delle direttive sull’assicurazione degli autoveicoli, i danni causati da un veicolo in occasione del suo uso, purché tale uso sia conforme alla funzione naturale di un veicolo. A fortiori, tutti i contesti di circolazione stradale sono coperti. 43. Il fatto che l’incidente di cui il sig. Vnuk è stato vittima si sia verificato all’interno di una proprietà privata non risulta determinante. In primo luogo, la manovra è stata effettuata nel cortile di una casa colonica, luogo supposto carrabile e dove pertanto gli individui sono esposti ai rischi inerenti all’utilizzo dei veicoli. In secondo luogo, l’obiettivo di proteggere le vittime, considerate, giustamente, dal legislatore dell’Unione come la «parte debole» (38), e di trattarle allo stesso modo sarebbe compromesso se tali vittime dovessero vedere i propri danni scoperti solo perché l’utilizzo del veicolo è avvenuto al di fuori delle strade pubbliche. A mio avviso, se si adotta una concezione ampia della nozione di «circolazione» nel significato di «utilizzo» del veicolo, allora è parimenti necessario ritenere che gli incidenti coperti non siano solamente quelli che hanno luogo su una strada pubblica. In terzo luogo, un approccio del genere soddisfa pure l’altro obiettivo perseguito, segnatamente, dalla direttiva 72/166, della libera circolazione delle persone e delle merci, poiché l’assicurazione obbligatoria coprirebbe tutte le situazioni di utilizzo di un veicolo – nei limiti esposti al

paragrafo precedente – e ciò a prescindere dallo status giuridico o dalla qualificazione dell’area sulla quale l’incidente si è verificato.

46. Tutto ciò considerato, propongo alla Corte di rispondere nei termini seguenti alla questione sollevata dal Vrhovno

del carattere autonomo della nozione di circolazione quale risulta parimenti dalla seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 8, pag. 17), della terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri

44. Infine, dal momento che l’incidente di cui il sig. Vnuk è stato vittima è stato causato dalla marcia indietro del veicolo, è certamente l’utilizzo del veicolo in quanto tale il fatto generatore, senza che per la definizione del procedimento principale sia necessario interrogarsi ulteriormente sulle eventuali conseguenze dell’utilizzo di un veicolo come macchina in relazione all’ambito di applicazione dell’obbligo

45.assicurativo.Diconseguenza, propongo alla Corte di rispondere che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166, tenuto conto del carattere autonomo della nozione di circolazione quale risulta parimenti dalle successive direttive sull’assicurazione degli autoveicoli, deve essere interpretato nel senso che occorre comprendere in tale nozione la manovra di un trattore nel cortile di una casa colonica per immettere il suo rimorchio in un fienile. IV – Conclusione

Tenutosodišče:conto

in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 129, pag. 33), della direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) (GU L 181, pag. 65), nonché della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 149, pag. 14), si deve interpretare l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, nel senso che occorre comprendere nella suddetta nozione la manovra di un trattore nel cortile di una casa colonica per immettere il suo rimorchio in un fienile. 1 – Lingua originale: il francese. 2 GU L 103, pag. 1. 3 La seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni

degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 8, pag. 17);

la terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 129, pag. 33); la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva sull’assicurazione autoveicoli) (GU L 181, pag. 65), nonché la direttiva 2005/14/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE del Consiglio, e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 149, pag. 14) (in prosieguo, congiuntamente: le «direttive sull’assicurazione degli autoveicoli»). Occorre inoltre segnalare la direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 263, pag. 11), la quale ha opportunamente codificato la materia, ma non è applicabile, ratione temporis, al procedimento principale. 4 – L’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2005/14 ha completato il testo dell’articolo 4 della direttiva 72/166. 5 – L’elenco delle persone dispensate dall’obbligo di assicurazione e delle autorità e degli

organismi tenuti all’indennizzo è disponibile sul 12foresta,«areaCorteadministracinis112012.10obbligatoriaper(Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungstgesetz,obbligatoria9876x_fr.htm.http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/consumer/motor/indesitoIninglese:«theuse».Ilcorsivoèmio.–Ilcorsivoèmio.–V.,perildirittoaustriaco,laleggesull’assicurazionedellaresponsabilitàciviledeiveicoliamotoreBGBl.651/1994)e,quellotedesco,l’articolo1dellaleggesull’assicurazione(Pflichtversicherungsgesetz).–Sentenzan.65/12dellaCourdecassation,del20dicembreDecisionen.N575-1685/2011delLietuvosvyriausiasisteismas,del23settembre2011.Lamedesimahatuttaviaaccoltounaconcezionepiuttostorestrittivadichiusa»,precisando,nellastessadecisione,cheunaidintornidiunaforestaeifossatinonloerano.–Èilcasodeigiudicibulgari,lituaniedelRegnoUnito.

13 – Sentenza del 17 settembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse (C-347/08, Racc. pag. I-8661, punto 26 e giurisprudenza citata). Nello stesso senso, v. anche sentenze del 24 ottobre 2013, Haasová (C-22/12, punto 48 e giurisprudenza citata) e Drozdovs (C-277/12, punto 39 e giurisprudenza citata). 14 V. sentenza del 21 febbraio 2008, Tele2 Telecommunication (C-426/05, Racc. pag. I-685, punto 26 e giurisprudenza citata). 15 – V. paragrafo 27 delle mie conclusioni nella causa che ha dato luogo alla sentenza dell’11 luglio 2013, Csonka e a. 16(C-409/11).–Articoli 1, punto 4, 2, paragrafo 2, e 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166. 17 – Rispettivamente, considerando 6 e articolo 6 della direttiva 72/166. 18 Articolo 1 della direttiva 90/232. 19 Articolo 5 della direttiva 90/232. 20 – Considerando 15 della direttiva 2005/14. 21 – Considerando 16 e articolo 4 della direttiva 2005/14.

22 – Articolo 4 della direttiva 2005/14. 23 – Articolo 5 della direttiva 72/166. 24 – Considerando 4 della direttiva 90/232. 25 – Considerando 14 e 20 della direttiva 2000/26. 26 Articolo 1, paragrafo 1, commi primo e secondo, della direttiva 2000/26. 27 – Articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2000/26. 28 – Articolo 4 della direttiva 2005/14. 29 – Considerando da 20 a 22 della direttiva 2005/14. 30 – GU L 228, pag. 3. 31 Il corsivo è mio. La versione in francese ricorre a un termine («emploi») simile a quello impiegato nella versione in inglese («use») o in quella in italiano («uso»), per citare solo tali versioni linguistiche.

32 – È necessario un breve cenno dell’evoluzione di tale protezione delle vittime. La direttiva 84/5 ha consacrato il principio della copertura obbligatoria dei danni alle cose e alle persone, ha fissato gli importi minimi garantiti di risarcimento e ha imposto la creazione di un organismo incaricato del risarcimento dei danni causati da veicoli non identificati o per i quali non vi è stato adempimento dell’obbligo di assicurazione (articolo 1), ha limitato le cause di esclusione contenute nei contratti di assicurazione (articolo 2) e ha esteso la copertura ai membri della famiglia dell’assicurato, del conducente o di qualsiasi altra persona la cui responsabilità civile sia sorta a causa di un sinistro (articolo 3). La direttiva 90/232 ha esteso la copertura dei danni alla persona a qualsiasi passeggero diverso dal conducente (articolo 1) e ha consacrato il diritto all’informazione delle parti coinvolte in un incidente per quanto riguarda l’identità della società assicuratrice in questione (articolo 5). La direttiva 2000/26 ha spiegato in dettaglio le disposizioni applicabili in particolare alle persone lese (articolo 1), quali il diritto di azione diretta (articolo 3), la designazione obbligatoria di un mandatario incaricato della liquidazione dei sinistri (articolo 4), la creazione di un nuovo centro d’informazione (articolo 5) e di un organismo d’indennizzo (articolo 6). Infine, la direttiva 2005/14 (articolo 2) ha permesso l’adattamento degli importi minimi di copertura e la loro revisione ogni cinque anni, come anche l’estensione dell’ambito di intervento dell’organismo incaricato di risarcire i danni alle cose o alle persone, previsto dalla direttiva 84/5. Essa ha ulteriormente limitato le clausole di esclusione dalla copertura assicurativa e ha previsto l’estensione di tale copertura ai danni alle persone e alle cose dei pedoni, dei ciclisti e degli altri utenti della strada, vietando al contempo l’opposizione di franchigie alle persone lese ed estendendo ulteriormente il diritto di queste ultime all’informazione (articolo

334).–

Sentenza del 23 ottobre 2012, Marques Almeida (C-300/10, punto 26 e giurisprudenza citata). Il corsivo è mio. 34 V., in tal senso, sentenze del 28 marzo 1996, Ruiz Bernáldez (C-129/94, Racc. pag. I-1829, punto 18), e del 1o dicembre 2011, Churchill Insurance Company e Evans (C-442/10, Racc. pag. I-12639, punto 30). Tale obiettivo è stato evocato anche di recente [v. citate sentenze Haasová (punti 47 e 49) e Drozdovs (punti 38 e 40)]. 35 – V., in particolare, sentenze del 14 settembre 2000, Mendes Ferreira e Delgado Correia Ferreira (C-348/98, Racc. pag. I-6711); del 19 aprile 2007, Farrell (C-356/05, Racc. pag. I-3067), nonché, già citate, Haasová e Drozdovs. 36 – Sentenza Haasová, cit. (punti 53 e 54). 37 – V. paragrafo 35 delle presenti conclusioni. 38 – V. articolo 4 della direttiva 2005/14.

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