Consiglio di Stato 2020: ‘ restituzione della somma di € 6.341,60 erogata a titolo di premio di cong

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restituzione della somma di € 6.341,60 erogata a titolo di premio di congedamento ex art. 40 Legge n. 958-1986 alla fine del servizio in ferma volontaria prefissata’ Consiglio di Stato 2020: ‘

Pubblicato il 04/05/2020

N. 02834/2020REG.PROV.COLL. N. 03479/2010 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3479 del 2010, proposto dal Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, contro il signor -OMISSIS-rappresentato e difeso dagli avvocati x per la riforma della

sentenza

del Tribunale Amministrativo

Regionale

-OMISSIS-(-

OMISSIS-) n. -OMISSIS- resa tra le parti, concernente restituzione di somme erroneamente corrisposte. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;


Visti tutti gli atti della causa; Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 21 aprile 2020, il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e dati per presenti, ai sensi dell’art. 84, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020, i difensori delle parti; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS-. I-bis, con sentenza del -OMISSIS-, ha accolto il ricorso proposto dall’attuale parte appellata signor -OMISSIS-per l’annullamento della nota prot. n. 3007 del 23.4.2008, a firma del Capo Servizio Amministrativo del Comando Logistico Nord dell’Esercito Italiano, con la quale si invitava il ricorrente a provvedere alla restituzione della somma di € 6.341,60 erogata a titolo di premio di congedamento ex art. 40 Legge n. 958-1986 alla fine del servizio in ferma volontaria prefissata nell’Esercito Italiano e per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a percepire e quindi trattenere il premio di congedamento predetto. Secondo il TAR, sinteticamente: - ai sensi dell’art. 40 L. 24 dicembre 1986, n. 958, il premio di congedamento è dovuto, all’atto del congedamento, ai graduati ed ai militari di truppa in ferma di leva prolungata (comma 1) ed ai sergenti di complemento trattenuti in servizio ai sensi dell’art. 32, contestualmente all’invio in congedo (commi 2 e 3); - la posizione della parte ricorrente corrisponde alla situazione indicata dalla disciplina richiamata, poiché è stato collocato in congedo illimitato perché, pur avendo superato il concorso per transitare nella Polizia di Stato, non è stato incorporato a causa dell’impossibilità finanziaria dell’Amministrazione ad assumere il personale vincitore del concorso;


- inoltre, l’art. 22 del decreto di arruolamento stabilisce che “al termine della ferma volontaria contratta, nel caso di cessazione dal servizio, compete: la corresponsione di un premio di congedamento nella misura prevista dalle vigenti disposizioni…”; - risulta avere diritto al suddetto premio chi si trovi a cessare completamente dal servizio, a nulla rilevando il fatto che il mancato incorporamento del ricorrente nei ruoli della Polizia di Stato sia stato determinato dall’impossibilità finanziaria del Corpo di Polizia ad assumere il personale vincitore del concorso al quale il Palma ha partecipato; - che quella indicata rappresenti la più convincente interpretazione del dato normativo

in

esame

è

confermato

dall’esame

della

giurisprudenza

amministrativa che si è, con carattere di assoluta prevalenza, pronunziata a favore della tesi precedentemente esposta. Il Ministero appellante contestava la sentenza del TAR, eccependone l’erroneità e sostenendo che ha diritto al suddetto premio chi si trovi a cessare completamente dal servizio: il premio di congedamento si giustifica, infatti, nei confronti di chi lasci il servizio per rientrare nella vita civile, non già per chi passa al servizio permanente effettivo, fruendo di un congruo trattamento retributivo (cfr. Consiglio di Stato, IV, 21 dicembre 2006, n. 7775). Per il Ministero, la sentenza impugnata si basa su un presupposto di fatto erroneo, atteso che, nelle more del giudizio, il ricorrente è stato regolarmente incorporato nei ruoli della Polizia di Stato, come attestato dal Ministero dell’Interno con foglio prot. nr. 333-D/42864 in data 1° marzo 2010 (allegato 2). Con l’appello in esame chiedeva la reiezione del ricorso di primo grado. Si costituiva la parte appellata, chiedendo il rigetto dell’appello. All’udienza pubblica del 21 aprile 2020 la causa veniva trattenuta in decisione.


DIRITTO 1. Rileva il Collegio che l’art. 40, comma 1, L. 24 dicembre 1986, n. 958, ha introdotto il c.d. premio di congedamento, beneficio dovuto, in particolare “all’atto del congedamento ai graduati e ai militari di truppa in ferma di leva prolungata”. Come esattamente rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, è la formulazione stessa (“all’atto del congedamento”) che dimostra che la ratio della norma deve essere individuata nel senso di voler assicurare uno speciale indennizzo una tantum per facilitare il reinserimento nella società dei militari in ferma prolungata. 2. L’interpretazione giurisprudenziale univoca e consolidata di questo Consiglio, infatti (cfr., infra multa, Consiglio di Stato, sez. IV, 21 dicembre 2006, n. 7775; Consiglio di Stato, sez. IV, 8 ottobre 2007, n. 5205; Consiglio di Stato, sez. IV, 26 maggio 2008, n. 2503; Consiglio di Stato, sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2172; Consiglio di Stato, sez. IV, 02 marzo 2011, n. 1337), in casi identici, è sempre stata nel senso che il premio di congedamento, previsto dall’art. 40, L. 24 dicembre 1986, n. 958: - ha il suo presupposto legittimante esclusivamente nella posizione del soggetto che è costretto ad abbandonare il servizio militare, senza aver conseguito alcun titolo a pensione, per essere reinserito nella vita civile; - non spetta ai militari che cessano dalla ferma breve o prolungata per passare al servizio permanente effettivo o comunque per entrare in maniera stabile nei ruoli di una delle Forze Armate, o delle Forze di Polizia militari o civili, fruendo di un congruo trattamento retributivo. In tale scia, deve rilevarsi che il “premio di congedamento” non ha natura retributiva; non integra un trattamento di fine rapporto; e neppure costituisce un’elargizione a titolo grazioso di un generico sostegno, ma costituisce un


beneficio una tantum di natura genericamente indennitaria per aiutare chi cessa completamente dal servizio militare a fronteggiare le concrete difficoltà del momento. Peraltro, si deve rilevare l’irrilevanza dei riferimenti alla natura peculiare ed autonoma del servizio prestato in ferma su base volontaria annuale o quadriennale, in quanto il periodo di cui all’art. 621, lett. a), d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, costituisce rapporto di servizio a tempo determinato, che non può essere ricondotto al servizio continuativo, preso in considerazione dall’art. 1 d.P.R. n. 1032-1973 ai fini della computabilità nell’indennità di buonuscita. Come tutti i periodi pre-ruolo, la ferma volontaria è qualificabile come servizio “riscattabile” ai fini previdenziali dall’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 165-1997, ossia l’interessato può ottenerne a domanda il computo con onere a suo carico di contribuzione volontaria (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 12 aprile 2011, n. 2239; Consiglio di Stato, sez. VI, 27 ottobre 2009, n. 6555; Consiglio di Stato, sez. VI, 17 settembre 2009, n. 5545). Pertanto, e in ogni caso, il diritto al premio non può quindi essere riconosciuto ai militari che, una volta cessati dalla ferma prolungata, non sono affatto rientrati nella vita civile, ma in seguito alla vincita del relativo concorso sono poi transitati in servizio permanente effettivo. 3. Nel caso di specie, l’odierno appellato è risultato vincitore del concorso indetto con decreto 4 giugno 2002 per l’accesso al servizio volontario di ferma triennale, con possibilità di immissione, al termine di tale periodo, nella carriera iniziale delle forze armate o della Polizia di Stato o in altri corpi ad ordinamento civile. L’appellato, terminato il servizio in ferma volontaria prefissata svolto presso il Comando Logistico Nord di Padova (iniziato con l’incorporazione avvenuta l’8 gennaio 2004), in data 31 dicembre 2007 veniva posto in congedo illimitato, non avendo la Polizia di Stato stabilito di provvedere ad alcun nuovo


incorporamento, ma senza pregiudicare in alcun modo il diritto dell’appellato medesimo ad essere immesso nelle carriere iniziali delle Amministrazioni stesse. La circolare della Direzione Generale per il Personale Militare del 4 marzo 2008 nonché le note prot. n. 920 del 27 marzo 2008 dello Stato Maggiore dell’Esercito e n. 47-28 del 10 aprile 2008 della Direzione Generale per il Personale Militare, specificano come “I presupposti giuridici per l’erogazione del beneficio in parola consistono nel congedamento e nell’immissione in via definitiva nella vita civile dei volontari.... I predetti volontari sono cessati dal trattamento e congedati a causa della indisponibilità di fondi che non ha reso possibile, da parte delle Amministrazioni interessate, l’incorporazione di tutti gli aventi diritto entro il 31 dicembre 2007, ma tale provvedimento non pregiudica in alcun modo il diritto dei medesimi ad essere immessi nelle carriere iniziali delle amministrazioni stesse”. Infatti, il Comando di Amministrazione del ricorrente ha invitato lo stesso a restituire la somma corrisposta impropriamente, precisando che, in caso di mancata immissione per qualsiasi motivo nelle Forze di Polizia, lo stesso Comando avrebbe proceduto alla riliquidazione del suddetto premio. L’Amministrazione appellante, con atto 1 marzo 2010 ha poi provveduto all’incorporazione dell’appellato, sig. Palma, nei ruoli della Polizia di Stato, confermando, così confermando la non spettanza del beneficio contestato in questo giudizio. 4. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado, in quanto infondato. Le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.


P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado. Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020 convocata con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati: Raffaele Greco, Presidente Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore Giancarlo Luttazi, Consigliere Italo Volpe, Consigliere Francesco Frigida, Consigliere L'ESTENSORE Paolo Giovanni Nicolo' Lotti

IL PRESIDENTE Raffaele Greco

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