Consiglio di Stato 2022-respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento con il quale il ricorr

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respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo all’avanzamento al grado di carabiniere scelto Consiglio di Stato 2022-

Pubblicato il 14/01/2022 N. 00274/2022REG.PROV.COLL. N. 05501/2015 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5501 del 2015, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato XXXXXXX XXXXXXX, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, XXX Nr.X; contro Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS(Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente giudizio di inidoneità al grado di carabiniere scelto per l'anno 1998;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2021 il Cons. Marco Morgantini; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Con la sentenza appellata (Tar -OMISSIS- I - bis n° -OMISSIS-) è stato respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo all’avanzamento al grado di carabiniere scelto per l’anno 1998 sulla base del seguente giudizio “non idoneo per avere evidenziato rilevanti carenze professionali e comportamentali, incorrendo anche in sanzioni disciplinari. In tale quadro è stato valutato che l’interessato non offre sufficienti garanzie per poter accedere al grado superiore”. La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze. "Il giudizio di inidoneità adottato dal comando generale dell’Arma dei Carabinieri risulta legittimamente motivato “per relationem” attraverso il rinvio alla documentazione matricolare e caratteristica del ricorrente ed al parere della commissione di valutazione ed avanzamento, da cui risultano carenti qualità comportamentali e mancanze perseguite disciplinarmente, da cui risultano episodi disciplinari occorsi negli anni 1995-1996 e valutati negativamente dalla commissione di valutazione: a) 27 febbraio 1996 - rimprovero: carabiniere in servizio fuori sede ed a diporto in abiti civili esprimeva, in locale pubblico alla presenza di civili, commenti sfavorevoli nei confronti di parigrado;


b) 10 aprile 1996 – consegna: carabiniere comandato di servizio all’estero si presentava, per colpa, alle operazioni per la partenza con circa trenta minuti di ritardo creando disservizio; c) 7 agosto 1996 – rimprovero: non si atteneva alla prevista via gerarchica nel presentare ricorso avverso ad una sanzione disciplinare di corpo). Tali qualità comportamentali, riportate nella documentazione matricolare, quindi, costituiscono la base della valutazione negativa operata dal comando generale dell’Arma dei Carabinieri; né tali comportamenti appaiono commessi in periodi lontani dalla valutazione operata dalla Amministrazione, trattandosi, al contrario, di episodi verificatisi in periodi prossimi a quello relativo al giudizio di valutazione (1995-1996). D’altra parte, quanto alla dedotta assenza di gravità dei fatti contestati, occorre osservare - ferma restando l’ampia discrezionalità attribuita alla commissione di avanzamento relativamente ai giudizi espressi sui militari - che il giudizio valutativo contestato non appare manifestamente erroneo ovvero frutto di gravi illogicità anche in considerazione del fatto che gli episodi contestati hanno caratterizzato la delicata fase iniziale della carriera del ricorrente e si sono svolti in locali pubblici, nei confronti di pari grado e con scarso senso di disciplina." 2. L'appellante lamenta: - error in iudicando per difetto di motivazione del giudice di prime cure nella parte in cui il Tar ha ritenuto legittimo l'apparato motivazionale del provvedimento sfavorevole emesso nei confronti del sig. -OMISSIS-, attraverso il rinvio per relationem alla documentazione matricolare e caratteristica. - error in iudicando per avere ignorato il primo Giudice che il provvedimento gravato è illegittimo per violazione e falsa applicazione dell'art. 34 della L. 10 maggio 1983 n. 212, nonché violazione dell'art. 31 del D. Lgs n. 198 del 12 maggio 1995.


- eccesso di potere per irragionevolezza, specie sotto il profilo di incompletezza ed illogicità della motivazione. Lamenta in particolare che non sono stati evidenziati nel provvedimento impugnato gli elementi risultanti dalla documentazione caratteristica che devono essere idonei a giustificare il giudizio negativo. Siffatti elementi, poi, devono essere considerati come elementi obiettivi dimostranti l'inidoneità del dipendente. Ritiene che il provvedimento del Ministero si è ridotto ad una critica apodittica e gratuita della persona, un puro e severo giudizio sulla personalità, dovuto ad una volontà repressiva degli organi di vertice, precisa e documentabile. Lamenta che il TAR abbia ignorato i giudizi positivi e lusinghieri contenuti nello stato matricolare del ricorrente, il quale è contrassegnato da giudizi ampiamente positivi (sempre "nella media" o "superiore alla media"). Evidenzia che nel periodo antecedente a quello relativo al giudizio di valutazione negativo contestato, l'esponente è stato: · autorizzato a fregiarsi della medaglia Nato per il servizio prestato nella ex Jugoslavia (F.N. 9/4/6265/A/246/96 datato 26 settembre 1996 del Ministero della Difesa); · autorizzato a fregiarsi del distintivo ricordo per il personale in servizio presso il contingente italiano impiegato nella missione "Bosnia" (Istituto con foglio ordine n.1 del 15 marzo 1996 del Ministero della Difesa, Esercito). L'appellante lamenta altresì error in iudicando per aver il Tar ignorato l'eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca e manifesto errore di apprezzamento. Dinanzi al Tar è stato rilevato come le note caratteristiche del deducente fossero costantemente attestate su un giudizio "nella media" e, addirittura, "sopra la media"; donde non vi figuravano giudizi finali negativi. Siffatti giudizi positivi ed uniformi contrastavano con la finale valutazione negativa del provvedimento impugnato, il quale non dà ragione e non motiva in


maniera esauriente e precisa il distacco da quei giudizi e dunque è affetto da manifesto errore d'apprezzamento, nonchè da eccesso di potere per palese illogicità e contraddittorietà. Né, infine, secondo l'appellante, poteva essere giustificato il giudizio valutativo censurato, sulla base di asserite "mancanze perseguite disciplinarmente", posto che il sig. -OMISSIS- ha subito tre mere e lievi sanzioni: - un rimprovero per un fatto commesso nell'ottobre del 1995; - un rimprovero per un fatto commesso nel maggio del 1996; - la consegna di cinque giorni per un fatto commesso nel maggio del 1996; si tratterebbe di tre risibili sanzioni, per fatti commessi in periodi lontani (nel 1995 e nel 1996), che si sarebbero risolte in un mero "scontro" di natura prettamente personale tra l'appellante ed i superiori. 3. L'appello è infondato. Infatti le sanzioni disciplinari, cui fa riferimento lo stesso appellante, hanno giustificato il giudizio di non idoneità, anche considerando che fanno riferimento ad episodi verificatisi in un periodo prossimo a quello del giudizio di non idoneità (1995/96). D'altro canto la documentazione caratteristica non contiene giudizi eccellenti tali da inficiare la valenza dei fatti accertati con le violazioni disciplinari. Trattasi infatti di giudizi "nella media" (che è riferito, di prassi, ai militari con il più modesto rendimento) o talora "superiore alla media". L'appello deve pertanto essere respinto. La soccombenza comporta la condanna alle spese del giudizio d'appello nella misura, equitativamente fissata, di euro 4.000. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.


Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nella misura di Euro 4.000/00 (Quattromila/00) oltre spese generali ed accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati: Ermanno de Francisco, Presidente Giovanni Sabbato, Consigliere Cecilia Altavista, Consigliere Francesco Guarracino, Consigliere Marco Morgantini, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE Marco Morgantini

IL PRESIDENTE Ermanno de Francisco

IL SEGRETARIO In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


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