Corte dei Conti 2022-riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione del beneficio del

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Corte dei Conti 2022- riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione del beneficio del montante contributivo di cui all'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 1997 Corte dei Conti Veneto Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 04/07/2022) 25-07-2022, n. 248 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA IN FUNZIONE DI GIUDICE DELLE PENSIONI Nella persona del Cons. Daniela Alberghini, ha pronunciato all'udienza del 4 luglio 2022, con l'assistenza del Segretario, dr. Andrea Ciccarese, la seguente SENTENZA Nel giudizio iscritto al n. 31488 del registro di Segreteria promosso da B. V. OMISSIS, rappresentato e difeso dagli Avv. OMISSIS OMISSIS e OMISSIS OMISSIS con domicilio eletto presso e nello studio dei difensori in Roma, X CONTRO ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Tagliente dell'Avvocatura INPS e domicilio eletto in Venezia, Dorsoduro n. 500/d;


PER l'accertamento dei benefici previsti dall'art.3, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 1997 e la conseguente condanna alla riliquidazione del trattamento pensionistico ESAMINATI il ricorso ed i documenti con esso depositati in causa nonché gli atti e i documenti di costituzione dell'I.N.P.S e le successive memorie depositate dalle parti; SENTITO all'odierna udienza l'Avv. Sergio Aprile in sostituzione dell'Avv. Aldo Tagliente per INPS, nessuno presente per il ricorrente. Svolgimento del processo Con ricorso in data 18 marzo 2021 B. V. ha adito questa Sezione giurisdizionale per far "accertare e dichiarare il diritto del Luogotenente dei Carabinieri in congedo V. B. alla riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione del beneficio del montante contributivo di cui all'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 1997, con maggiorazione delle somme arretrate con interessi legali e rivalutazione monetaria, calcolati con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto e sino al pagamento". Premette il ricorrente di essere stato un Luogotenente dei Carabinieri, arruolatosi il 6 settembre 1983 e posto in congedo a decorrere dal 22 gennaio 2020, per raggiungimento del limite di età, con rinuncia al transito nell'ausiliaria di cui all'art. 992 ss. del D.Lgs. n. 66 del 2010, per essere collocato nella riserva di cui all'art. 1088, comma i, lett. a), c.o.m e opzione per il beneficio del c.d. "montante contributivo" di cui al combinato disposto degli artt. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 1997 e 1865 c.o.m.


Con atto n. OMISSIS di protocollo al ricorrente è stata liquidata la pensione ordinaria di vecchiaia a decorrere dal 22 gennaio 2020 con il sistema c.d. misto per un importo annuo lordo pari ad Euro 37.041,78. Lamenta il ricorrente che, nonostante il diritto di opzione esercitato, il trattamento pensionistico spettantegli sia stato calcolato senza l'applicazione del montante contributivo di cui all'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 1997. Con istanza 14 ottobre 2020 rivolta ad INPS l'odierno ricorrente ha, quindi, chiesto il riconoscimento di detto beneficio ai fini del riesame del trattamento pensionistico emesso nei suoi confronti, contestualmente mettendo in mora l'Istituto. Non essendo stato dato riscontro a detta istanza nei termini di legge, il ricorrente ha adito la via giudiziaria. Rappresenta il ricorrente che l'art. 1865 c.o.m. prevede l'applicazione dei benefici di cui all'art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 165 del 1997 nei casi in cui il militare scelga di non essere collocato nella posizione di ausiliaria di cui all'art. 992 del medesimo c.o.m.. Non vi sono dubbi, prosegue il ricorrente, circa la vigenza della disposizione di cui all'art. 3, comma 7 D.Lgs. n. 165 del 1997, citata pur successivamente all'entrata in vigore del codice dell'ordinamento militare, considerato che il D.Lgs. n. 66 del 2010 ha previsto all'art. 2268, comma 1, l'abrogazione dei soli commi da 1 a 5 della stessa disposizione. Né ne può esserne contestata l'applicazione nel caso di specie, avendo la giurisprudenza contabile chiarito


che il legislatore ha riconosciuto l'incremento del montante contributivo sia al personale escluso dall'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, sia al personale militare che non sia in possesso dei requisiti psicofisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria. Alla luce anche di tali orientamenti il ricorrente ritiene, quindi, che gli debba essere riconosciuto il beneficio de quo, atteso che rientra nella prima delle categorie di personale indicate dall'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 1997, essendo cessato dal servizio per limiti di età, avendo rinunciato al collocamento in ausiliaria previsto dall'art. 992 del D.Lgs. n. 66 del 2010 ed essendo il trattamento di pensione stato liquidato con il sistema c.d. "misto". Con memoria in data 21.1.2022 si è costituito in giudizio INPS, rappresentando l'infondatezza del ricorso, essendo il trattamento pensionistico del ricorrente stato liquidato con applicazione del beneficio di cui all'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 1997, come emerge dall'esame del foglio di calcolo che, nella parte relativa al calcolo del montante contributivo, riporta all'ultima riga l'importo maggiorato. Alla memoria venivano allegati il foglio di calcolo del trattamento pensionistico oltre a breve nota di chiarimenti della competente sede provinciale. Con note d'udienza in data 1.3.2022 il ricorrente, preso atto delle deduzioni di costituzione dell'INPS, ha ribadito la fondatezza del ricorso e in ogni caso ha contestato la correttezza del calcolo del trattamento pensionistico, in quanto l'applicazione del beneficio


sarebbe stata calcolata sulla retribuzione del periodo 1/21 gennaio 2020, mentre avrebbe dovuto essere calcolata sulla base della retribuzione degli ultimi 360 giorni di servizio. Lamenta inoltre il ricorrente il mancato computo della retribuzione arretrata corrisposta ad ottobre 2014 a seguito di annullamento della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione. Con ordinanza n 31/22, resa all'esito dell'udienza del 7.3.2022, è stata disposta l'acquisizione del fascicolo amministrativo e rinviato il giudizio all'odierna udienza. In data 17 maggio 2022 il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha provveduto al deposito del fascicolo -peraltro non completo-, allegando breve nota con la quale viene rimarcato il corretto calcolo del trattamento pensionistico. In data 30 maggio 2022 anche INPS provvedeva al deposito del fascicolo in ottemperanza all'ordinanza 31/22. In vista dell'udienza nessuna delle parti depositava memorie. All'odierna udienza, nessuno presente per il ricorrente, l'Avv. Sergio Aprile per INPS ha chiesto il passaggio in decisione del giudizio, insistendo per il rigetto. Motivi della decisione Preliminarmente va osservato che l'odierno giudizio è stato instaurato nei confronti del solo INPS, al quale unicamente, infatti, risulta notificato il ricorso con pedissequo decreto di fissazione dell'udienza: il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, non


evocato in giudizio, non ha assunto la qualità di parte pur avendo depositato una "memoria di costituzione" in data 17.5.2022, non potendo tale atto essere qualificato neppure quale intervento adesivo, difettandone i presupposti. Nel merito, il ricorso è infondato. Come peraltro messo in rilievo dall'Istituto resistente, il beneficio di cui all'art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 165 del 1997 -consistente nel riconoscimento, nei confronti del personale escluso dall'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età ordinamentale previsto dall'ordinamento di appartenenza, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, di un montante individuale dei contributi determinato con l'incremento di un importo pari a cinque volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione- risulta essere stato applicato al trattamento pensionistico liquidato al ricorrente. La circostanza, in disparte la diversa questione della correttezza del calcolo, è oggettivamente e documentalmente riscontrabile dall'esame del foglio di calcolo relativo alla prima liquidazione del trattamento pensionistico (prodotto da INPS in allegato alla memoria di costituzione sub doc.(...) e nuovamente prodotto in ottemperanza all'ordinanza 31/22 in data 30.5.2022 sub doc.(...)): nella sezione dedicata al calcolo del montante contributivo, all'ultima riga, in corrispondenza dell'ultimo periodo di


servizio, la misura del montante indicata evidenzia chiaramente l'applicazione del moltiplicatore. Infatti, mentre il montante contributivo per il 2019 è di Euro 17.461,61 calcolato su un imponibile retributivo di Euro 52.913,96 (52.913,96 x 0,33= 17.461,61) a fronte di una retribuzione goduta di Euro 48.985,79, per il 2020 è di Euro 79.007,99 (239.418,14 x 0,33 = 79.007,99), calcolato su un imponibile retributivo di Euro 239.418,14 derivante, appunto, dall'applicazione del moltiplicatore (imponibile retributivo 47.883,628 x 5 = 239.418,14) a fronte di una retribuzione goduta su base annua di Euro 43.885,71 -anche se proporzionalmente e concretamente percepita per il periodo 1.1/21.1.2020-. Altrettanto deve rilevarsi anche in relazione al secondo foglio di calcolo, relativo alla riliquidazione d'ufficio del trattamento pensionistico con applicazione dell'aliquota del 2,445% in ragione d'anno di anzianità maturata al 31.12.1995 a seguito della nota pronuncia delle Sezioni Riunite di questa Corte n 12/2021/QM (prodotto da INPS sub doc. (...) in data 30.5.2022), che ha portato ad un aumento del trattamento pensionistico da Euro 37.041,78 a Euro 39.594,60. Non sembra, quindi, esservi spazio per l'accoglimento della domanda, così come formulata nel ricorso introduttivo. Parte ricorrente, del resto, ha preso posizione in relazione solo alla prima delle due produzioni documentali sopra citate e, con memoria del 1.3.2022, si è limitata a contestare non tanto la mancata applicazione del beneficio, quanto piuttosto l'erroneità


di applicazione dello stesso, in quanto sarebbe stata presa come base di calcolo la retribuzione del periodo 1.1/21.1.2020 e non quella media degli ultimi 360 giorni. Ha, inoltre, rilevato che non sarebbe stata presa in considerazione, ai fini del calcolo del medesimo montante contributivo, la somma versata, a titolo di retribuzioni arretrate, nel mese di ottobre 2014, successivamente all'annullamento della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione. Il ricorrente ha quindi concluso per il riconoscimento del diritto alla corretta applicazione del beneficio ("accertando il diritto del ricorrente a percepire la riliquidazione della pensione con applicazione del beneficio di cui all'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 30 aprile 1997 (c.d. montante contributivo), nella corretta misura di legge") Si tratta, come è evidente, di vera e propria mutatio libelli, e non di mera emendatio: cambiano, infatti, in maniera sostanziale (e non meramente quantitativa) il petitum, causa petendi ed i relativi fatti posti alla base della domanda; ciò che si chiede non è (più) l'accertamento di un diritto asseritamente negato (l'applicazione, appunto, del moltiplicatore ex art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 165 del 1997), ma la verifica della correttezza dei parametri economici utilizzati in parte nell' applicazione di quel diritto (base di calcolo del moltiplicatore), richiesta che, ovviamente, presuppone che il diritto sia già stato riconosciuto, con implicita rinuncia alla domanda precedentemente avanzata, e in parte in relazione al complessivo calcolo del montante


contributivo (presunta omessa inclusione delle somme arretrate corrisposte nel mese di ottobre 2014). Si tratta, come è evidente, di fatti costitutivi radicalmente differenti, mai prima d'ora dedotti, originanti un nuovo tema di indagine tale da spostare gli effettivi termini della controversia, con la conseguente incidenza sulle potenzialità difensive di controparte ed alterazione del regolare svolgimento del processo (ex multis, TAR Catania, n.2391/2020, che fa proprio il principio posto da Cass. SS.UU. n. 12310/15). In relazione a tale (nuova) domanda il pur rilevante profilo di inammissibilità derivante dalla mancata previa proposizione di specifica istanza amministrativa (art. 153, comma 1 lett. b) c.g.c.), appare superato, in ogni caso, dal difetto di instaurazione del contraddittorio in punto de quo, non essendo stato ritualmente evocato in giudizio il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Oggetto della contestazione, infatti, sarebbe il dato economico posto alla base dei conteggi effettuati da INPS in relazione al montante contributivo, dato che non è nella disponibilità di INPS. Come risulta in atti, infatti, il calcolo del montante contributivo è stato effettuato da INPS sulla base dei dati giuridici ed economici oggetto di flusso informativo messo a disposizione sulla piattaforma "Nuova Passweb" da parte del Centro Nazionale Amministrativo dell'Arma dei Carabinieri (cfr. doc. 2 prodotto in data 17.5.2022 dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri) -circostanza peraltro nota anche al ricorrente, destinatario della relativa


comunicazione in data 13.11.2019-, la cui eventuale erroneità ben può essere oggetto di accertamento giudiziale, ma nell'ambito di un contraddittorio correttamente e compiutamente instaurato, che nel caso in esame difetta. Solo in limine, peraltro, deve osservarsi che i presunti errori di calcolo, meramente affermati dal ricorrente, non sembrerebbero trovare oggettivo riscontro in atti, dal momento che la retribuzione maturata nel periodo di sospensione dal grado nel 2013 e corrisposta al ricorrente, quale arretrati, nel mese di ottobre 2014 risulterebbe essere stata inclusa nel calcolo del montante (per l'anno 2014, infatti, è stato preso in considerazione un imponibile retributivo di Euro 75.848,96, mentre per l'anno 2013 è di 20.613,05 Euro e per successivo 2015 è di Euro 53.991,65). In alcun documento, poi, trova riscontro l'asserzione secondo cui il montante contributivo per il 2020 sarebbe stato calcolato solo in relazione al periodo 1.1/21.1.2020 (l'imponibile retributivo al netto del moltiplicatore applicato, infatti, supera i 47.000 Euro, chiaramente non riferibile a soli 21 giorni di servizio). In conclusione, il ricorso deve essere respinto perchè infondato in relazione alla domanda originariamente formulata e non potendo procedersi in relazione alla diversa domanda di accertamento della correttezza del calcolo del montante contributivo per le ragioni sopraesposte. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 31 c.g.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto INPS, che si liquidano in Euro 1.000,00 omnicomprensivi.


P.Q.M. La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 31488 del registro di segreteria, promosso da B. V. contro INPS, ogni diversa o contraria domanda od eccezione respinta, respinge il ricorso condanna il ricorrente alla rifusione in favore dell'INPS delle spese legali, che liquida in Euro 1.000,00 omnicomprensivi. Nulla per le spese di giudizio. Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza. Così deciso in Venezia, all'udienza del 4 luglio 2022. Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2022.



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