Cassazione 2022-Sanzioni fiscali e condono Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 08/06/2022) 05-08-2022, n.

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Cassazione 2022-Sanzioni fiscali e condono Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 08/06/2022) 05-08-2022, n. 24338

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE CompostaTRIBUTARIAdagliIll.miSigg.ri

Magistrati: Dott. MANZON Enrico - PresidenteDott. LA ROCCA Giovanni - ConsigliereDott. HMELJAK Tania - rel. ConsigliereDott. NONNO Giacomo Maria - ConsigliereDott. SALEMME Andrea Antonio - Consigliereha pronunciato la seguente: sulORDINANZAricorsoiscritto al n. 20553/2015 R.G. proposto da: OMISSIS s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS OMISSIS, e OMISSIS, elettivamente domiciliata in Roma, via X, presso lo studio della seconda, giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrenteAgenziacontro delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 978/42/2015, depositata il 17.03.2015; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 giugno 2022 dal Consigliere Tania Hmeljak. Svolgimento del processo -CHE:LaOMISSIS s.r.l. proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento, emessa a seguito del controllo automatizzato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, con la quale l'Ufficio recuperava l'IVA

-CHE:Con il primo motivo di ricorso, la OMISSIS deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, per avere la CTR sostenuto, da un lato, che la contribuente non aveva

- dalla sentenza impugnata risulta che:

- la CTR rigettava l'appello proposto dalla contribuente, osservando che il debito IVA non derivava da un errore materiale di compilazione della dichiarazione, ma da errori sistematici relativi a molteplici dati e quadri della dichiarazione che l'Ufficio non avrebbe potuto rettificare, essendo stato commesso un errore già nel calcolo progressivo delle liquidazioni periodiche, relative all'esercizio 2009, viziate da un dato errato riguardante il credito per l'anno 2008, indicato in misura superiore a quanto esposto nella relativa dichiarazione (da Euro 50.000,00 ad Euro 218.000,00), che non trovava alcuna rispondenza con il dato indicato al rigo VL39 della dichiarazione IVA per l'anno 2008;

- la CTP di Pavia rigettava il ricorso, in quanto la documentazione allegata dalla ricorrente era incompleta;

dichiarata a debito, ma non versata, relativa all'anno 2009, per Euro 86.599,00, oltre sanzioni e interessi;

- la società ricorrente sosteneva che il debito era frutto di alcuni errori materiali, non avendo riportato in dichiarazione il credito corretto, così come risultava confermato dalla documentazione contabile prodotta e dalla perizia di parte;

- in ogni caso, al fine di emendare l'eventuale errore, la contribuente non aveva presentato la dichiarazione integrativa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione per l'anno 2010, ai sensi del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis; - la OMISSIS s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe, illustrato con memoria; - l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Motivi della decisione

-

commesso un errore materiale nella compilazione della dichiarazione, e, dall'altro, che aveva commesso un errore di calcolo, di tipo progressivo, in quanto dipendente da un errore iniziale, il che equivale a qualificarlo come errore materiale, rettificabile con la dichiarazione integrativa; - con il secondo motivo, deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, per avere la CTR erroneamente ritenuto che la dichiarazione integrativa doveva essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione per l'anno d'imposta 2010, mentre poteva essere presentata anche successivamente: la contribuente, infatti, aveva presentato la dichiarazione integrativa, non appena si era resa conto dell'errore, ossia dopo la comunicazione di irregolarità inviata dall'Ufficio, depositandola, poi, già in primo grado; - con il terzo motivo, denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omesso esame circa un fatto decisivo, ossia la presentazione in corso di causa della dichiarazione IVA 2010 emendata; - con il quarto motivo, deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della direttiva CE 77-388 art. 18 punto 2, per avere la CTR limitato l'esercizio del diritto della contribuente alla deduzione dell'IVA, non riconoscendole la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa anche in corso di causa, pur essendo scaduto il termine previsto per la dichiarazione per l'anno d'imposta 2010; con il quinto motivo, deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, avendo la CTR fatto riferimento alla predetta disposizione, in concreto non applicabile, visto che la cartella impugnata si riferiva solo al versamento dell'IVA; - con il sesto motivo, denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 241 del 1990, non essendovi prova che gli atti compiuti dall'Ufficio, ivi compresi gli atti di costituzione nei precedenti gradi di giudizio, fossero stati firmati o delegati da un dirigente munito di poteri;

- per esigenze di priorità logica va esaminata prima quest'ultima censura;

- occorre rammentare che, secondo questa Corte, "in tema di contenzioso tributario, il giudice d'appello, attesa la particolare natura del giudizio, non può decidere la controversia sulla base di un'eccezione (nella specie, relativa alla mancanza di qualifica dirigenziale del sottoscrittore dell'atto impositivo) non ritualmente dedotta con l'originario ricorso introduttivo" (Cass., 23.06.2017, n. 15769);

- l'eccezione riguardante l'asserita carenza di potere del funzionario che ha sottoscritto l'atto impugnato, a prescindere dalla sua infondatezza, risulta sollevata per la prima volta in sede di legittimità, non avendo la ricorrente dimostrato di averla dedotta con il ricorso introduttivo, ed è, quindi, -inammissibile;ciòposto,ilprimo e il secondo motivo sono fondati nei limiti e con le precisazioni di seguito indicati; - occorre innanzitutto evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla controricorrente, dalla sentenza impugnata non si evince che la contribuente abbia esposto un fittizio credito IVA per l'anno 2008, ma solo che "risulta evidente l'errore commesso nel calcolo progressivo delle liquidazioni periodiche relative all'esercizio 2009, essendo dette liquidazioni assolutamente viziate da un dato errato in partenza concernente il credito per l'anno 2008 che è stato inspiegabilmente indicato in misura superiore a quanto esposto nella relativa dichiarazione; infatti, la variazione del credito IVA dell'anno 2008 da Euro 50.000 a Euro 218.000,

- nel processo tributario, il divieto di nova in appello, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, si applica sia alle domande che alle eccezioni in senso proprio, intese come lo strumento processuale con cui il contribuente, fa valere un fatto giuridico avente efficacia impeditiva, modificativa o estintiva della pretesa fiscale, che implica la deduzione di fatti che richiedono una specifica indagine, non effettuabile per la prima volta in appello (Cass., 30.10.2018, n. 27562);

- la CTR ha, dunque, errato nel sostenere che la OMISSIS non potesse contestare l'esistenza del menzionato errore in sede di opposizione a cartella di pagamento notificata ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis;

- secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, il contribuente che abbia compiuto errori e/o omissioni nella dichiarazione dei redditi con conseguente danno a suo carico, deve emendare la dichiarazione entro il successivo periodo di imposta, fermo restando che può sempre opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria (ex multis, Cass. Sez. U. 30.06.2016, n. 13378);

- il giudice di appello avrebbe dovuto, invece, verificare, nel merito, se la dichiarazione del contribuente fosse effettivamente infedele ovvero se fosse viziata da un errore

contenuta nelle modifiche apportate dalla contribuente rispetto alla dichiarazione originaria, appare all'evidenza ingiustificata non trovando alcuna corrispondenza con il dato indicato al rigo VL 39 della dichiarazione Iva per l'anno 2008";

- la contribuente sostiene di avere corretto l'errore commesso presentando la dichiarazione integrativa, non appena si era resa conto dello stesso, dopo avere ricevuto dall'Agenzia delle Entrate in data 12.06.2012 la comunicazione di irregolarità, all'esito del controllo automatizzato;

- il principio è stato ritenuto applicabile anche in materia di IVA, quando dalla dichiarazione affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico (Cass. 30.07.2018, n. 20119);

- nel caso in esame la contribuente non ha tempestivamente proceduto alla correzione dell'errore denunciato (così come evidenziato dalla CTR), ma si è tuttavia opposta alla ripresa dell'Ufficio, fondata, nella prospettazione difensiva, su un errore nella compilazione della dichiarazione;

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2022

emendabile e trarne le dovute conseguenze ai fini della fondatezza o infondatezza dell'impugnazione proposta;

- in conclusione, vanno accolti i primi due motivi, dichiarato inammissibile il sesto, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

LaP.Q.M.Corte

accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il sesto, assorbiti gli altri e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

- l'accoglimento dei primi due motivi rende superfluo l'esame del terzo, quarto e quinto motivo, che restano assorbiti;

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