Tar 2020-Il potere “altamente discrezionale” riconosciuto all’Amministrazione consiste, quindi, nell

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Tar 2020-Il

potere “altamente discrezionale” riconosciuto all’Amministrazione consiste, quindi, nella possibilità di scegliere di procedere disciplinarmente senza attendere gli esiti del giudizio penale Pubblicato il 16/04/2020 N. 00220/2020 REG.PROV.COLL. N. 00506/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le x (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 506 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato x contro Ministero della Difesa, Comando Legione Carabinieri “x”, Comando Provinciale

dei

Carabinieri

-OMISSIS-,

rappresentati

e

difesi ex

lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, piazza Cavour, 29; per l'annullamento previa sospensione - sella sanzione disciplinare del rimprovero inflitta al ricorrente dal Comandante della Compagnia CC -OMISSIS-;


- del successivo provvedimento del -OMISSIS- dell’intestata Amministrazione, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso la detta sanzione, provvedimento notificato il -OMISSIS-; - del presupposto avvio del procedimento disciplinare in data -OMISSIS-, finalizzato all’irrogazione di una sanzione disciplinare di corpo diversa dalla consegna di rigore e firmato dal Comandante p.t. della Compagnia CC OMISSIS-; - di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti, anche non noti, comunque lesivi dell’interesse del ricorrente; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Legione Carabinieri “x” e del Comando Provinciale dei Carabinieri OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2020 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO e DIRITTO 1. Con ricorso n. -OMISSIS-, integrato da motivi aggiunti, il ricorrente - OMISSIS-dell’Arma dei Carabinieri, in servizio, all’epoca dei fatti, presso l’Aliquota Operativa del NORM della Compagnia Carabinieri -OMISSIS-- ha impugnato, innanzi a questo Tribunale, gli atti con i quali è stato disposto il suo trasferimento d’autorità, per incompatibilità ambientale, alla Stazione di OMISSIS-, quale addetto senza alloggio di servizio e, successivamente, all’esito di riesame, presso l’Aliquota Radiomobile della Compagnia -


OMISSIS-, sede ritenuta più vicina al Comune di residenza del nucleo familiare dell’interessato. I fatti addebitati al ricorrente, da cui sono scaturiti detti provvedimenti e sulla base dei quali è stata trasmessa, a suo carico, notizia all’Autorità giudiziaria per i reati di cui agli artt. 615 ter c.p. e 12 della legge n. 121 del 1981 (accesso abusivo ad un sistema informatico telematico), sono i seguenti: - in data -OMISSIS-, il militare in argomento, dopo l’autenticazione con le proprie credenziali di accesso alla banca dati denominata “Sistema di Indagine” (SDI), avrebbe interrogato per -OMISSIS-il portale di informazione, indicando genericamente, quale motivazione, “altre attività di p.g.” e senza nulla specificare nel campo “estensione”, al fine di acquisire informazioni sul proprio conto; - in data -OMISSIS-, lo stesso avrebbe fatto ingresso alla banca dati Portale CED Interforze, mediante l’interfaccia “Sistema Utente Investigativo”, interrogando il sistema per -OMISSIS-, al fine di acquisire informazioni sul conto di una conoscente, indicando genericamente, quale motivazione, “altre attività di p.g.” e senza nulla specificare nel campo “estensione”; - la banca dati, dunque, sarebbe stata utilizzata per operazioni di natura “ontologicamente diversa” rispetto a quelle per le quali l’accesso al sistema di indagine sarebbe consentito. 1.2. Nelle more del giudizio anzidetto, è stato avviato, nei confronti del militare in

argomento,

un

procedimento

disciplinare

finalizzato

all’eventuale

irrogazione di una sanzione di corpo diversa dalla consegna di rigore, conclusosi con l’irrogazione della sanzione del rimprovero, per la seguente motivazione: il -OMISSIS-, addetto all’aliquota operativa del NORM della Compagnia CC -OMISSIS-, in data -OMISSIS-, al riferito fine di avviare attività investigativa, effettuava un’interrogazione al CED interforze sul conto di persona nei confronti della quale intendeva avviare d’iniziativa attività


investigativa, senza indicarne la motivazione, che è obbligatoria secondo il notiziario SDI 248; ciò anche in violazione dei doveri attinenti al grado e al senso di responsabilità, e senza dare comunicazione del suo operato alla scala gerarchica, così come disciplinato dagli artt. 713 comma 3, e 717, comma 5, lett. b), del DPR n. 90 del 2010 (cfr., comunicazione della Legione Carabinieri “x” – Compagnia -OMISSIS- n. -OMISSIS-). 1.3. Avverso tale provvedimento sanzionatorio il militare ha proposto ricorso gerarchico, che è stato respinto dal Comando provinciale -OMISSIS- con provvedimento n. -OMISSIS-del -OMISSIS-. 1.3. Di qui il presente ricorso, con cui il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, lamentandone, con un unico e articolato motivo, l’illegittimità sotto distinti profili (in particolare, per violazione degli artt. 1392 e 1393 del Codice dell’Ordinamento Militare (COM), eccesso di potere sotteso alle predette violazioni delle norme del COM dettate in materia di termini del procedimento disciplinare e di rapporto tra quest’ultimo ed il procedimento penale, ingiustizia manifesta e difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta della sanzione irrogata, violazione degli artt. 3 e ss. della legge n. 241 del 1990, motivazione errata e/o erronea e/o carente, non corretta interpretazione ed applicazione al caso di specie degli artt. 713 e 717 del DPR n. 90 del 2010, violazione della circolare n. 276/139-4-2009 del 18 gennaio 2016 del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, violazione dell’art. 1355 del COM in relazione all’art. 1370 del COM e violazione dell’art. 1398, comma 1, del COM). 1.4. Si sono costituite in giudizio, per resistere, le intimate Amministrazioni militari. 1.5. Alle udienze camerali del 18 dicembre 2019 e 22 gennaio 2020, fissate per la trattazione della domanda cautelare contenuta in ricorso, è stato dapprima disposto il rinvio su richiesta di parte ricorrente e poi, previa rinuncia delle parti ai termini a difesa, è stata fissata l’udienza pubblica per la discussione del


merito al 19 febbraio 2020, anche per consentire la trattazione congiunta del presente ricorso con quello connesso iscritto al n. -OMISSIS- RG, passato in decisione nella medesima data. 1.6. Alla pubblica udienza del 19 febbraio 2020, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione. 2. Il ricorso va accolto stante la fondatezza dei primi due ordini di censure (nella specie, violazione degli artt. 1392 e 1393 del d.lgs. n. 66 del 2010 ed eccesso di potere in relazione alla predetta violazione). 2.1. L’art. 1393, comma 1, del COM stabilisce che il procedimento disciplinare è avviato, proseguito e concluso “anche in pendenza di un procedimento penale” che abbia ad oggetto i medesimi fatti; solo in presenza di due concomitanti elementi è necessario attendere la definizione del giudizio penale. In particolare, quest’ultima evenienza ricorre quando: a) il procedimento disciplinare riguardi infrazioni di maggiore gravità; b) l’accertamento dei fatti richieda operazioni di particolare complessità, ovvero all’esito dell’istruttoria, l’autorità competente non disponga di sufficienti elementi (TAR Lombardia Milano, sez. III, 2 dicembre 2019, n. 2559). In altri termini la norma, nell’attuale formulazione, limita la cosiddetta pregiudiziale penale alle sole ipotesi anzidette, mentre negli altri casi il procedimento disciplinare va attivato anche in pendenza del procedimento penale. 2.2. Nel caso in esame non sussistono, ad avviso del Collegio, i presupposti per l’operatività della pregiudiziale penale. Innanzitutto, difetta il requisito sub a) dell’infrazione “di maggiore gravità” punibile “con la consegna di rigore di cui all’articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all'articolo 1357”, avendo la stessa Amministrazione, nell’atto di avvio del procedimento disciplinare, precisato che esso era finalizzato all’eventuale irrogazione di una sanzione di corpo diversa dalla consegna di rigore, in tal modo riconoscendo la minore gravità dell’illecito


contestato. Anche la scelta della sanzione del rimprovero conferma che l’infrazione addebitata al militare non sia particolarmente grave, dal momento che con il rimprovero vengono appunto punite “le lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio o la recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitto il richiamo” (art. 1360, comma 1, del COM). Infine, un’ulteriore conferma della natura non particolarmente grave della condotta del ricorrente è arrivata all’esito degli accertamenti effettuati in sede penale, atteso che, come si legge nella proposta di archiviazione del pubblico ministero, i -OMISSIS-alla banca dati contestati al ricorrente si riducono, in realtà, ad uno soltanto, concentrato intorno alle -OMISSIS- del giorno OMISSIS-; anche i -OMISSIS-del giorno -OMISSIS- sono stati ricondotti ad un unico accesso, data la concentrazione temporale intorno alle -OMISSIS-. In entrambi i casi, non sono emerse prove del perseguimento di scopi divergenti rispetto a quello istituzionale, né condotte devianti del militare. 2.3. Neppure sussiste il presupposto sub b) (accertamento dei fatti che richieda operazioni di particolare complessità ovvero indisponibilità di sufficienti elementi), e ciò lo si ricava dal semplice raffronto tra gli atti del procedimento penale e quelli del procedimento disciplinare. Ed invero, il fatto disciplinarmente rilevante sarebbe consistito, stante l’atto di contestazione degli addebiti notificato il -OMISSIS-, in un’interrogazione al CED interforze sul conto di una conoscente senza l’osservanza dei protocolli e senza la compilazione del campo “estensione”, considerato quale adempimento obbligatorio, con riferimento agli accessi al sistema del -OMISSIS-. Da un’attenta lettura della comunicazione della notizia di reato del Comandante della Compagnia -OMISSIS--OMISSIS-, si evince non soltanto che il fatto ritenuto penalmente rilevante è stato il medesimo, ovvero l’avvenuto ingresso nella suddetta banca dati al fine di acquisire informazioni sul conto di altra persona e senza inserire la motivazione nel campo “estensione”, ma anche che


la condotta del ricorrente valutata sotto il profilo disciplinare era, già a quella data, compiutamente accertata. 2.4. Ne consegue, che la scelta di attendere la conclusione del procedimento penale per l’avvio del procedimento disciplinare, oltre a porsi in contrasto con la disciplina di cui all’art. 1393, comma 1, del COM, non è suffragata da alcuna valida giustificazione; l’azione disciplinare instaurata nei confronti del ricorrente è da ritenersi, dunque, intempestiva, tenuto anche conto della semplicità

e

dell’immediatezza

dell’accertamento

dei

fatti

addebitati

(accertamento, peraltro, già completamente avvenuto circa un anno prima dell’avvio del procedimento disciplinare) e della non particolare gravità della condotta al medesimo ascritta. 2.5. Né a diverse conclusioni può giungersi in considerazione di quanto statuito dal TAR del Lazio, sede di Roma, sezione Prima Bis, con la sentenza 10333 del 6 agosto 2019, richiamata dall’Amministrazione per sostenere la discrezionalità della scelta di differire l’azione disciplinare. Ciò in quanto, con detta pronuncia, il TAR, dopo aver premesso che la nuova formulazione dell’art. 1393, comma 1, del COM “ha limitato la pregiudiziale penale;”... solo nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all’esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare”, non ha escluso che, sempre in relazione ai medesimi casi, il procedimento disciplinare possa anche essere avviato in pendenza del procedimento penale. Il potere “altamente discrezionale” riconosciuto all’Amministrazione consiste, quindi, nella possibilità di scegliere di procedere disciplinarmente senza attendere gli esiti del giudizio penale anche nei casi in cui permane la pregiudiziale penale. Viceversa, poiché l’art. 1393, comma 1, del COM ha limitato l’applicazione di quest’ultima a poche circoscritte ipotesi, negli altri casi (come quello in esame)


la regola è quella di avviare il procedimento disciplinare prescindendo dagli esiti di quello penale. 3. In ragione della fondatezza delle censure innanzi scrutinate, il ricorso va accolto (il che esime il Collegio dall’esame delle ulteriori censure). 4. La peculiarità e la complessità dell’intera vicenda amministrativa da cui ha tratto origine la controversia giustificano la compensazione delle spese del giudizio tra le parti. P.Q.M. Il

Tribunale Amministrativo

Regionale

per

le

x

(Sezione

Prima),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati. Spese compensate. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati: Sergio Conti, Presidente Gianluca Morri, Consigliere Simona De Mattia, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE Simona De Mattia

IL PRESIDENTE Sergio Conti


IL SEGRETARIO In caso di diffusione omettere le generalitĂ e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


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