TAR marzo 2017: il Ministero della Giustizia invitato a provvedere all’individuazione del profilo p

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il Ministero della Giustizia invitato a provvedere all’individuazione del profilo professionale più confacente al ricorrente TAR marzo 2017:

Pubblicato il 24/03/2017 N. 00285/2017 REG.PROV.COLL. N. 00597/2013 REG.RIC. logo REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 597 del 2013, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto D'Addabbo ed Enzo Augusto, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, alla via Abate Gimma, 147; contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Bari, alla via Melo, 97; per l'ottemperanza alla sentenza della Seconda Sezione di questo T.A.R. n. 1438/2012; Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Vista l’istanza depositata dal ricorrente in data 31 luglio 2015 per la nomina in sostituzione di Commissario ad acta; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia; Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio; Uditi nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2017 per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;


1. Con sentenza n. 58 del 15 gennaio 2014, l’intestato Tribunale, in accoglimento del ricorso per ottemperanza proposto dal sig.-OMISSIS-(r.g. n. 597/2013), avente ad oggetto l'esecuzione della sentenza n. 1438/2012 della Seconda sezione di questo T.A.R., così statuiva: “1) il Ministero della Giustizia provveda, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente decisione, all’individuazione del profilo professionale più confacente al ricorrente, tenuto conto della patologia da cui egli è affetto, e al suo conseguente re-inquadramento con la decorrenza giuridica ed economica maturata in riferimento al pregresso periodo lavorativo quale assistente di polizia penitenziaria; nonché alla liquidazione delle differenze retributive conteggiate e liquidate nella sentenza di cui si è chiesta l’esecuzione; 2) in caso di ulteriore inadempimento, salva la possibilità di nomina di Commissario ad acta su apposita istanza dell’interessato, lo stesso Ministero provveda a versare in favore del ricorrente €.30,00 (trenta/00) per ogni giorno di ritardo, ai sensi e per gli effetti dell’art.114, comma 4, lett. e) c.p.a.. Condanna altresì il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese relative alla presente fase di giudizio in favore del ricorrente, liquidandole in complessivi €. 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre contributo unificato.” 2. Dunque, in esecuzione parziale delle citate sentenze, con decreto del 24 marzo 2014 il Direttore Generale del Personale e della Formazione presso il Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, provvedeva a reinserire provvisoriamente in servizio il ricorrente con la qualifica di assistente di polizia penitenziaria, con decorrenza giuridica dal 24 marzo 2014, rimettendo ad un successivo provvedimento l’attribuzione della qualifica spettante per il pregresso periodo lavorativo. Nulla disponeva in ordine alle somme oggetto di condanna. 3. Con atto depositato in data 8 agosto 2014, il ricorrente, lamentando l’ingiustificata inerzia dell’Amministrazione per non aver adempiuto integralmente alle precitate statuizioni, presentava istanza, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d, cod. proc. amm., per la nomina di un commissario ad acta, affinché provvedesse, in nome ed in sostituzione dell’Amministrazione, a dare definitiva attuazione al dictum giudiziale. 4. Accertata la perdurante situazione di parziale inadempimento, con ordinanza n. 1312/2014 del 5 novembre 2014, il Collegio nominava, quindi, come commissario ad acta il Direttore Generale del Personale e della Formazione presso il Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con facoltà di delega, fissando il termine di 90 (novanta) giorni per l’adozione degli atti sostitutivi necessari. 5. Nelle more, il Ministero resistente provvedeva a corrispondere al sig.-OMISSIS-la somma lorda di € 52.293,89, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria sino al 31 ottobre 2006 (di cui €. 42.626,36 a titolo di sorta capitale e €. 9.597,53 a titolo di interessi e rivalutazione); nonché € 3.832,00, per ulteriori interessi maturati a far tempo dal 1° novembre 2006 al soddisfo. 6. Dolendosi della perdurante non corretta e parziale esecuzione delle statuizioni giudiziali di cui alle sentenze innanzi menzionate, con istanza depositata in data 31 luglio 2015, il sig.-OMISSIS-ha chiesto a questo Tribunale di nominare altro Commissario ad acta in sostituzione ovvero di stabilire le concrete misure per la corretta ed integrale attuazione delle sentenze de quibus. 7. Con ordinanze nn. 255 e 958/2016 il Collegio ha rilevato la necessità, ai fini della


decisione, di acquisire dal predetto organo commissariale una dettagliata relazione riepilogativa: “- delle somme corrisposte al-OMISSIS-in esecuzione dell’epigrafata sentenza, distinte in ragione della causale, con specifico dettaglio del calcolo di interessi e rivalutazione; indicando per ciascuna voce le ragioni del diverso calcolo effettuato rispetto a quello svolto in atti dal ricorrente; - degli ulteriori importi richiesti dal ricorrente (precisati con istanza per la nomina di commissario ad acta notificata in data 22 luglio 2015 e depositata il successivo 31 luglio 2015) e non corrisposti, con specifica indicazione, per ciascuna voce, delle ragioni della mancata corresponsione”. 7. Acquisita la richiesta relazione, all’udienza in Camera di Consiglio del 22 febbraio 2017, previa discussione orale della causa, il Collegio si è riservato per la decisione. 8. Le doglianze del ricorrente risultano in parte fondate, alla stregua delle precisazioni che seguono. 9. Con le conclusioni rassegnate nell’ultima memoria depositata in data 16 febbraio 2017, il -OMISSIS-, lamenta ancora, pur alla luce degli ulteriori versamenti nelle more eseguiti in proprio favore dall’Amministrazione: 9.a) ERRONEO/MANCATO CALCOLO INTERESSI/RIVALUTAZIONE. 9.a.1) L’Amministrazione avrebbe erroneamente calcolato interessi e rivalutazione sulla sorte capitale di € 28.774,24 (ossia il netto di € 52.293,89) anziché sulla somma lorda di € 52.293,89 indicata in sentenza, corrispondendo, dunque, a titolo di interessi successivi (dal 1° novembre 2006 fino alla data di soddisfo - gennaio 2015), la somma lorda di € 5.071,46 (al netto € 3.832,00), inferiore a quella in tesi spettante di € 13.470,40 lordi. Inoltre, benché nella stessa relazione del 21 novembre 2016, l'Amministrazione resistente avesse ammesso che non era stata conteggiata (e pagata) la rivalutazione monetaria, nulla era stato poi corrisposto a tale titolo. 9.a.2) Peraltro anche in questo caso, secondo il ricorrente, la base di calcolo dovrebbe essere l'importo loro, e non su quello netto come aveva preannunciato di fare il Commissario ad acta. 9.b) MANCATA CORRESPONSIONE DIFFERENZE RETRIBUTIVE. Secondo il ricorrente l’Amministrazione avrebbe dovuto senz’altro corrispondere la differenza tra quanto percepito in applicazione del CCNL Comparto Ministeri - in ragione del suo illegittimo allontanamento dal Corpo di Polizia Penitenziaria - e quanto gli sarebbe spettato in applicazione del CCNL Comparto Sicurezza, a far tempo dal 1° novembre 2006 fino al 31 marzo 2014 (data dell'effettivo reinserimento in servizio) pari ad €. 63.905,69. 9.c) MANCATA CORRESPONSIONE DELLO STIPENDIO DA ASSISTENTE CAPO CON PIÙ DI 8 ANNI NELLA QUALIFICA. 9.c.1) Il ricorrente lamenta, ancora, che pur essendo stato inquadrato - giusta decreto n. 2979 del 29 dicembre 2014 del Direttore Generale del Personale e della Formazione dell'Amministrazione Penitenziaria - nel ruolo di "assistente capo" del Corpo di Polizia Penitenziaria con decorrenza dal 7 agosto 1998, continua a non percepire il trattamento economico corrispondente al predetto inquadramento ed anzianità. 9.c.2) Difatti, gli viene corrisposto ingiustificatamente lo stipendio da assistente capo con meno di 8 anni nella qualifica (parametro 111,50), anziché quello corrispondente all’assistente capo con otto anni nella qualifica (parametro 113,50), così come previsto


dall’art. 2 del CCNL per il Personale non Dirigente delle Forze di Polizia. 9.d) MANCATA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO FUNZIONALE DI CUI ALL'ART. 8 DEL PREDETTO CONTRATTO COLLETTIVO. 9.d.1) Sostiene inoltre il ricorrente di aver diritto alla precisata provvidenza economica, stante la qualifica e l'anzianità di servizio (superiore ai 32 anni), quantificata nell’importo di € 3.393,30 annui fino al 31 marzo 2014, oltre alle ulteriori somme maturate da tale data fino al soddisfo. 9.d.2) L’istante sostiene di possedere tutti i requisiti prescritti dalle norme e dai regolamenti per poter conseguire il predetto assegno funzionale avendo prestato servizio, senza demerito, per un periodo superiore ai 32 anni nelle forze di polizia (e difatti, secondo il ricorrente, proprio in ottemperanza alla sentenza n. 1438/2012 gli anni svolti presso il Comparto Ministeri devono in realtà essere considerati come svolti nel Corpo di Polizia Penitenziaria); non ha mai subito giudizi mediocri e/o insufficienti, né di inidoneità all'avanzamento, né tantomeno qualsivoglia sospensione disciplinare e/o penale dal servizio. 9.d.3) Rimarca che sia il periodo di lavoro prestato nel Comparto Ministero che in Polizia Penitenziaria si è sempre concluso con giudizi positivi e senza alcuna nota di demerito, come si evince dalla allegata nota prot. n. 947 del 18 gennaio 2017. 10. Passando all’esame nel merito degli evidenziati profili controversi, va chiarito quanto segue. 10.1 Circa la questione sub 9.a), il Collegio reputa sufficiente rinviare alle precisazioni fornite dalla più recente Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 18 del 5 giugno 2012, che ha chiarito che il calcolo di rivalutazione monetaria e interessi sulle somme dovute ai pubblici dipendenti deve essere effettuato sull'ammontare netto del credito del pubblico impiegato e non sulle somme lorde poste a base del prelievo fiscale e previdenziale, atteso che l’importo destinato a ritenute fiscali o previdenziali costituisce una somma di cui i dipendenti non potrebbero mai disporre ed è, comunque, improduttiva, nei loro confronti, di interessi e rivalutazione. Dette ritenute, infatti, vengono effettuate prima ancora che il credito sia percepito dal titolare e, pertanto, l’integrazione costituita da interessi e rivalutazione monetaria non può che riguardare il reddito netto, ovvero la parte di credito direttamente esigibile dal lavoratore. 10.2 Non è fondata l’ulteriore pretesa avanzata dal ricorrente, di cui al precedente paragrafo sub 9.b), concernente le differenze retributive maturate dal 1° novembre 2006 fino alla data dell’effettivo reinserimento in servizio (31 marzo 2014) del ricorrente. Sul punto il Collegio non può non rilevare che l’Amministrazione si è correttamente attenuta alla statuizione di condanna di cui alla lett. c) del dispositivo di sentenza n. 1438/2012 (con cui l’Amministrazione è stata condannata “al pagamento in favore del ricorrente delle conseguenti differenze retributive che quantifica in complessivi € 52.293,89 (cinquantaduemiladuecentonovantatre/89) lordi, comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria sino al 31.10.2006, oltre ulteriori interessi e rivalutazione a decorrere dal novembre 2006 a decorrere dalle singole scadenze e sino al soddisfo”), avendo provveduto - in sede di esecuzione - alla liquidazione delle differenze retributive puntualmente conteggiate e liquidate in sentenza. L’ulteriore pretesa innanzi precisata, così come correttamente eccepito


dall’Amministrazione resistente e dal Commissario ad acta, in quanto non oggetto di specifica statuizione di accertamento e condanna (nemmeno in futuro), non può trovare accoglimento in sede di giudizio di ottemperanza. 10.3 Deve invece convenirsi con le osservazioni del ricorrente, riassunte al paragrafo sub 9.c), in ordine all’erroneo calcolo della base stipendiale, dovendosi a tal fine considerare la tabella prevista per la qualifica funzionale di assistente capo con più di 8 anni nella qualifica. Ed invero, nel caso di specie l’Amministrazione resistente ha certamente errato nel ritenere non dovuto lo scatto stipendiale de quo, venendo in rilievo un automatismo direttamente derivante dal reinserimento in servizio nel ruolo della Polizia Penitenziaria, con la riconosciuta decorrenza giuridica ed economica dal 7 agosto 1998, dunque con anzianità giuridica superiore agli otto anni necessari. 10.4 Non può invece trovare accoglimento la richiesta di liquidazione dell’assegno funzionale ex art. 8 CCNL per il personale non dirigente delle Forze di Polizia, di cui al paragrafo sub 9.d) trattandosi di una voce accessoria della retribuzione soggetta a valutazione di merito dell’Amministrazione, tenuta a valutare l’effettivo svolgimento di attività lavorativa in una specifica qualifica funzionale, subordinata ad un positivo giudizio finale. Va dunque escluso che il pregiudizio economico subito per non aver potuto concorrere all’attribuzione dell’assegno funzionale, per quanto in astratto suscettibile di riparazione per equivalente, possa trovare accoglimento solo in sede di ottemperanza, non costituendo la pretesa in questione oggetto di una specifica statuizione di accertamento e conseguente condanna, in relazione al periodo richiesto. 11. Alla luce delle superiori statuizioni, l’istanza del ricorrente va accolta fissando l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni affinché il Commissario ad acta nominato con precedente ordinanza n. 1312/2014, Dott. Pietro Buffa (il cui incarico va dunque confermato), provveda a dare integrale esecuzione alle sentenze de quibus, secondo le indicazioni fornite dal Collegio. 12. Le spese di lite vanno poste a carico dell’Amministrazione soccombente e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, conferma la nomina di cui alla precedente ordinanza n. 1312/2014, fissando l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni affinché il Commissario ad acta provveda a dare integrale esecuzione alla epigrafata sentenza, secondo le indicazioni riportate in parte motiva. Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite della presente fase che si liquidano in €. 2.000,00, oltre accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati: Angelo Scafuri, Presidente


Desirèe Zonno, Consigliere Maria Grazia D'Alterio, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE Maria Grazia D'Alterio

IL PRESIDENTE Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalitĂ e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


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