Tar novembre 2017: chiesto annullamento trasferimento d’ufficio, ai sensi dell’articolo 55, comma 3,

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Tar novembre 2017: chiesto annullamento trasferimento d’ufficio, ai sensi dell’articolo 55, comma 3, del d.p.r. n. 335 del 1982.

Pubblicato il 22/11/2017 N. 11569/2017 REG.PROV.COLL. N. 04595/2007 REG.RIC. logo REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4595 del 2007, proposto da: xxx xxx, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Cecchetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Angelo Emo, 130; contro Ministero Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento trasferimento d'ufficio

Visti il ricorso e i relativi allegati;


Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella udienza smaltimento del giorno 17 novembre 2017 la dott.ssa Germana Panzironi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO Con atto ritualmente notificato l’ispettore capo della polizia di Stato xxx xxx impugna il provvedimento in epigrafe con cui è stato disposto il suo trasferimento d’ufficio, ai sensi dell’articolo 55, comma 3, del d.p.r. n. 335 del 1982. Parte ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento per eccesso di potere sotto vari profili, motivazione insufficiente, violazione di legge. L’amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato. All’odierna pubblica udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione. Il collegio esamina preliminarmente l’eccezione di inammissibilità per tardività presentata dall’amministrazione: l’eccezione è infondata in quanto il ricorso risulta notificato entro il perentorio termine previsto dal codice del processo amministrativo. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto. Con i motivi di ricorso l’istante lamenta l’eccesso di potere e la violazione di legge, in quanto l’amministrazione non avrebbe preso in considerazione la possibilità di disporre il trasferimento del ricorrente presso il centro sportivo di Tor di Quinto, come da lui stesso richiesto. Lamenta inoltre la mancata valutazione delle esigenze familiari e delle esigenze personali, da parte del Ministero. Giova osservare, in via pregiudiziale, che il trasferimento d’autorità è caratterizzato da un potere fortemente discrezionale dell’amministrazione, che individua una diversa dislocazione del personale per garantire il regolare ed adeguato funzionamento degli


uffici; è quindi connotato dalla prevalenza dell’interesse pubblico sull’interesse del singolo dipendente. Secondo una costante giurisprudenza, da cui questo tribunale non ritiene di doversi discostare, i provvedimenti di trasferimento dei dipendenti della Polizia di Stato sono legittimamente adottati con una motivazione sintetica che richiami le esigenze di servizio senza ulteriori specificazioni. In tal senso il provvedimento impugnato appare esente dalle censure rappresentate poiché lo spostamento è stato determinato dalla chiusura del settore in cui era impiegato il ricorrente il quale doveva essere assegnato ad altri incarichi, tenuto conto dell’organico e del grado ricoperto. La manifestazione di volontà espressa dal ricorrente medesimo di essere trasferito in un determinato settore, vale a dire il centro sportivo Tor di Quinto, non è vincolante per l’amministrazione che deve, per compito istituzionale, provvedere alla adeguata provvista di personale nei vari uffici in relazione alle esigenze istituzionali degli uffici medesimi. Occorre, poi, evidenziare che la legge n. 121/1981 detta per gli appartenenti alla polizia di Stato una nuova disciplina che, anche se improntata ad una maggiore tutela delle posizioni individuale dei dipendenti, rimane, tuttavia, caratterizzata da limitazioni che non sono previste per il personale civile dello Stato, trattandosi di un ordinamento speciale. L’amministrazione, infatti, deve istituzionalmente provvedere alla tutela di interessi primari per la civile convivenza, a cui sono subordinati i singoli interessi individuali del personale. Nel caso di specie, inoltre, non si è verificato un trasferimento in senso tecnico poiché il ricorrente è stato trasferito dall’ufficio di originaria appartenenza ad un ufficio diverso ma nella stessa sede di servizio, integrando uno spostamento determinato dall’esercizio del potere discrezionale di organizzazione dell’Amministrazione. Conclusivamente, non ravvisandosi i vizi di legittimità denunciati, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater),


definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che sono liquidate in euro 1000,00, oltre agli accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritĂ amministrativa. CosĂŹ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati: Germana Panzironi,Presidente, Estensore Rita Tricarico,

Consigliere

Laura Marzano,

Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE Germana Panzironi

IL SEGRETARIO


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