Consiglio di Stato dicembre 2017: “libero dal servizio, smarriva materiale dell’Amministrazione dell

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Consiglio di Stato dicembre 2017: “libero dal servizio, smarriva materiale dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, precisamente la tuta estiva da ordine pubblico, che non veniva custodita con la richiesta diligenza”

Numero 02630/2017 e data 18/12/2017 Spedizione logo REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Prima Adunanza di Sezione del 22 novembre 2017

NUMERO AFFARE 01026/2017 OGGETTO: Ministero dell'interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’assistente della Polizia di Stato -OMISSIS-avverso il decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza prot. n. 333-D/71953 del 27 aprile 2016, notificato il 16 maggio 2016, con il quale è stato parzialmente accolto il ricorso gerarchico proposto dal predetto ricorrente avverso il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare della pena pecuniaria. LA SEZIONE Vista la nota di trasmissione della relazione dell’11 maggio 2017 (pervenuta in data 6 giugno 2017) prot. n.333-A. U. C./71953/2889/D con la quale il Ministero dell’internoDipartimento della pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto; vista la successiva nota del Ministero dell’interno-Dipartimento della pubblica sicurezza del 16 agosto 2017 (pervenuta il 28 agosto 2017);


esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Aurelio Speziale.

Premesso: l’assistente della Polizia di Stato -OMISSIS-ha presentato ricorso straordinario avverso il provvedimento del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 27 aprile 2016 con il quale, in parziale accoglimento del ricorso gerarchico presentato dal medesimo assistente, è stata derubricata nella sanzione del richiamo scritto la sanzione pecuniaria di 1/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo, inflitta dal dirigente il V reparto mobile della Polizia di Stato di Torino per la seguente mancanza “libero dal servizio, smarriva materiale dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, precisamente la tuta estiva da ordine pubblico, che non veniva custodita con la richiesta diligenza”. Il ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato è illegittimo per i seguenti motivi: non sono state vagliate le motivazioni addotte in sede di ricorso gerarchico; la ricostruzione dei fatti non corrisponde al vero, poiché la tuta da ordine pubblico non è stata smarrita ma rubata, secondo la denuncia presentata; la tuta da ordine pubblico era stata da lui custodita con cura e diligenza; la tuta da ordine pubblico era stata da lui lavata ed adagiata momentaneamente sul letto nella camerata e successivamente è “sparita” essendosi lui allontanato solo per pochi minuti ed a circa 8 metri dalla camera, verso cui aveva comunque una visione anche se parziale; è contraddittorio parlare di negligenza nella circostanza descritta perché ha usato tutte le cautele del caso; non è stato tenuto in considerazione il parere della Commissione consultiva; la tuta da ordine pubblico non è stata smarrita ma è stata rubata. Il Ministero riferente, ritenuti privi di pregio i motivi di doglianza del ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere respinto. Considerato: il ricorso è infondato. La Sezione osserva preliminarmente che, in base alla consolidata giurisprudenza in materia “la Amministrazione è titolare di una ampia discrezionalità in ordine alla valutazione dei fatti addebitati al dipendente, circa il convincimento sulla gravità delle infrazioni addebitate e sulla conseguente sanzione da infliggere, in considerazione degli interessi pubblici che devono essere tutelati attraverso tale procedimento. In tale quadro il provvedimento disciplinare sfugge ad un pieno sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, non potendo in nessun caso quest’ultimo sostituire le proprie valutazioni a quelle operate dall’Amministrazione, salvo che le valutazioni


stesse siano inficiate da travisamento dei fatti ovvero il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente” (ex plurimis Cons. di Stato, Sez. III, 5 giugno 2015, n. 2791). Nel caso di specie la Sezione ritiene che il provvedimento sanzionatorio non risulti affetto dai vizi individuati dalla richiamata giurisprudenza. Infatti, come correttamente sostenuto dall’Amministrazione riferente, il provvedimento impugnato, ancorché si soffermi più diffusamente su alcuni motivi di censura, dà atto, comunque, di aver valutato tutte le argomentazioni del dipendente come si evince da quanto riportato nel provvedimento stesso nel quale si afferma, tra l’altro, “visti gli atti del procedimento disciplinare relativi alla sanzione impugnata”. Inoltre la derubricazione della sanzione originariamente inflitta in quella del richiamo scritto dà conto della valutazione degli atti e delle argomentazioni del dipendente nel cui comportamento l’Amministrazione ha tuttavia ravvisato profili di negligenza, in violazione dell’art. 25 del d. P. R. 28 ottobre 1985, n. 782, “Approvazione del regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”, il quale prevede che il personale della Polizia di Stato osservi la massima diligenza nella custodia e conservazione di armi, attrezzature e documenti affidati. In relazione alla mancata valutazione delle doglianze proposte con il ricorso gerarchico, oggetto di censura da parte del ricorrente, occorre comunque ricordare che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ai fini della sufficienza della motivazione del provvedimento disciplinare non si richiede che le affermazioni su cui si fondano le difese dell’incolpato siano espressamente confutate, essendo al contrario sufficiente che allo stesso sia stato modo di esercitare le proprie difese e che sia comunque desumibile, sia pure per implicito, che le giustificazioni addotte siano state fatte oggetto di idonea valutazione ai fini dell’accertamento della gradazione della rilevanza disciplinare del comportamento poi sanzionato, è al contrario necessario che dallo stesso emergono chiaramente le ragioni del processo logico che ha condotto alla sua adozione. L’Amministrazione, che ha valutato - come si evince dal provvedimento impugnato - anche i precedenti disciplinari e di servizio del dipendente, ha, nella fattispecie, puntualmente osservato tali principi. Nel provvedimento è stato ritenuto irrilevante, ai fini disciplinari, la circostanza che la tuta da ordine pubblico sia stata rubata o smarrita, atteso che il ricorrente ha lasciato la divisa incustodita sulla propria branda e con la porta aperta, perdendo il contatto diretto e costante quanto meno dal punto di vista visivo della stessa, in ciò concretandosi il comportamento negligente. Inoltre, sotto questo profilo, va altresì rilevato che lo stesso ricorrente, nella relazione di servizio presentata al Dirigente del V° Reparto mobile di Torino, rappresenta di aver effettuato una “ricerca blanda” della tuta solo nel pomeriggio del giorno successivo a quello in cui l’aveva adagiata sulla propria branda.


Quanto alla mancata considerazione del parere della Commissione consultiva prevista dal d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, “Sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione della pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti”, è lo stesso ricorrente a ricordare che il parere di tale organo è obbligatorio ma non vincolante. Pertanto non sussistono nel provvedimento impugnato palesi vizi logici e gravi carenze valutative. Alla stregua delle esposte considerazioni, la Sezione ritiene che il ricorso debba, conseguentemente, essere respinto. P.Q.M. esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

L'ESTENSORE Aurelio Speziale

IL PRESIDENTE F/F Sandro Aureli

IL SEGRETARIO Luisa Calderone

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


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