Consiglio di Stato luglio 2017 - Il ricorrente chiede i benefici previsti da art. 1, commi 562, 563,

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Il ricorrente chiede i benefici previsti da art. 1, commi 562, 563, 564 e 565 legge n. 266/2005 a favore delle vittime del dovere per le lesioni riportate nel corso di un servizio di ordine pubblico Consiglio di Stato luglio 2017 -

Numero 01752/2017 e data 24/07/2017 Spedizione logo REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Prima Adunanza di Sezione del 24 maggio 2017

NUMERO AFFARE 02394/2016 OGGETTO: Ministero dell'interno dipartimento pubblica sicurezza.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto -OMISSIS-, sovrintendente capo della Polizia di Stato-OMISSIS- per l’annullamento del decreto con il quale è stata respinta la sua istanza di concessione dei benefici previsti dalla normativa vigente in favore delle vittime del dovere. LA SEZIONE Vista la relazione 6 dicembre 2016, prot. n.-OMISSIS-, con la quale il Ministero dell’interno, dipartimento della pubblica sicurezza, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso; visto il ricorso, datato 2 maggio 2016; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antimo Prosperi.

Premesso.


Il ricorrente il 3 luglio 2014 aveva chiesto i benefici previsti dall’art. 1, commi 562, 563, 564 e 565 della legge n. 266/2005 a favore delle vittime del dovere per le lesioni riportate nel corso di un servizio di ordine pubblico effettuato l’11 agosto 1991 presso il porto di Bari in occasione dello sbarco di migliaia di profughi albanesi, dove era stato colpito al ginocchio con una pietra. Riferisce il ricorrente che subito dopo l’incidente era stato sottoposto a visita specialistica presso l’ospedale policlinico di Bari, dove veniva diagnosticata una “-OMISSIS-” e che nello stesso giorno e con il suo consenso riprendeva regolare servizio. Per tale lodevole comportamento, il capo della Polizia concedeva al signor-OMISSIS-un encomio e un premio in denaro. Successivamente il ricorrente-OMISSIS-e nel 2000 chiedeva di essere sottoposto a visita medica presso la questura di Napoli. A seguito di esami strumentali veniva diagnosticato un “-OMISSIS-)”, confermato dal medico della Polizia in data 28 giugno 2001. Il 14 luglio 2001 il signor-OMISSIS-presentava istanza per il riconoscimento di causa di servizio e il 27 ottobre 2009 gli veniva riconosciuta la dipendenza dell’infermità da causa di servizio con riconoscimento dell’equo indennizzo di cui alla tabella B. Il signor-OMISSIS-con istanza in data 3 luglio 2014 chiedeva la concessione dei benefici previsti dalla legge n. 266/2005 a favore delle “vittime del dovere”, “in qualità di persona che ha subito -OMISSIS-per effetto di ferite o lesioni riportate l’11 agosto 1991 in conseguenza di eventi verificatesi nello svolgimento si servizio di ordine pubblico”. L’Amministrazione con nota 16 giugno 2015 interessava la competente prefettura, la quale provvedeva a richiedere alla competente commissione medica ospedaliera per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di Roma di pronunciarsi sia in merito alla valutazione medico-legale, sia in ordine all’esatta indicazione-OMISSISriportata dal ricorrente. La predetta commissione con nota il 21 agosto 2015 rilevava che: - “dal punto di vista medico-legale, la pratica non rientra nella normativa ex art. 1 comma 563 della l. 266/05”. -“-OMISSIS-in uso previste dalla legge, neanche in termini di danno biologico”; - “un decreto (n.1825 del 27/10/09) ove si attesta, tra l’altro, la dipendenza da causa di servizio di -OMISSIS-”. Tale riconoscimento, a 18 anni di distanza dall’evento traumatico, non postula quest’ultimo quale unico fattore causale dell’infermità attualmente constatabile”; - “ad oltre 25 anni di distanza dall’evento vittimizzante si chiede ... di cogliere un


effetto diretto di causalità in assenza di elementi indispensabili per lo scopo”. -“Per quanto sopra, questa commissione, allo stato degli atti, non può procedere alla convocazione dell’interessato a visita...”. In conclusione veniva emanato il decreto del Capo della Polizia 10 dicembre 2015 n.OMISSIS- con il quale veniva respinta la domanda di concessione dei benefici previsti in favore delle “Vittime del Dovere”. Il ricorrente censura il provvedimento deducendone l’illegittimità. In sostanza deduce che la C.M.O. non ha potuto pronunciarsi in quanto la documentazione che lo riguarda difettava di elementi indispensabili per un’adeguata valutazione, e ciò sebbene nel suo fascicolo personale siano presenti relazioni di servizio e documentazione medica ulteriore rispetto a quella rimessa alla commissione medica. Pertanto, la mancata disponibilità della predetta documentazione da parte della C.M.O. integra violazione del d.P.R. n. 510/1999 per carenza d’istruttoria e presupposto erroneo. La denunciata carenza di documentazione da parte della C.M.O. avrebbe dovuto indurre il Ministero a procedere alla relativa integrazione documentale, e una corretta istruttoria avrebbe evidenziato il nesso di causalità tra il trauma subito nel 1991 e la successiva invalidità permanente con conseguente riconoscimento dei benefici richiesti. Il Ministero ha concluso ribadendo la legittimità dell’atto impugnato.

Considerato: che il ricorso sia prioritariamente inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in presenza della quale soltanto è ammesso il ricorso straordinario (art. 7, comma 8, del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104). Le sezioni unite della corte di cassazione (cfr. ord. 13 gennaio 2017 n. 759) si sono espresse osservando che “la qualificazione della provvidenza in contestazione come oggetto di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo, è priva di fondamento, atteso che – non diversamente da quanto accade per altre pregresse fattispecie normative similari – l’amministrazione deve solo procedere in subiecta materia ad una attività esplicativa di mera discrezionalità tecnica mentre le modalità del suo agire sono regolate dalla fonte regolamentare; del pari priva di fondamento è stata ritenuta la tesi della riconducibilità della pretesa in contestazione alla giurisdizione esclusiva della g.a., perché la fonte del diritto è individuata direttamente nella legge e non nell’esistenza del detto rapporto”. La Corte ha inoltre richiamato i principi elaborati in passato secondo cui “in relazione ai benefici di cui alla legge n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto


soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell’articolo 1 di quella legge, o i loro familiari superstiti hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell’ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l’Amministrazione un siffatto rapporto, ma abbia in qualsiasi modo svolto un servizio, e ha inoltre natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall’art. 442 c.p.c., e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell’assistenza sociale” (Cass. Civ. sez. un. n. 23300 del 2016 e n. 23390 del 2016). Alla luce di tali principi, il ricorso va dichiarato inammissibile perché si tratta di controversia spettante alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. I, n. 670/2017, adunanza del 15 febbraio 2017). In applicazione dell’art. 11 del codice del processo amministrativo, ferme restando le preclusioni e le decadenze già intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda proposta con il presente ricorso straordinario se la parte riproporrà la “domanda” innanzi al giudice ordinario entro il termine di tre mesi dalla notificazione della decisione adottata dal Presidente della Repubblica. P.Q.M. esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

L'ESTENSORE Antimo Prosperi

IL SEGRETARIO Luisa Calderone

IL PRESIDENTE Raffaele Carboni


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