TAR settembre 2017 – ricorso VS l'esclusione concorso 559 agenti P.S. Tribunale dispone nuove accert

Page 1

TAR settembre 2017 – ricorso VS l'esclusione concorso 559 agenti P.S. Tribunale dispone nuove visite c/o Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando dell’Arma dei Carabinieri Pubblicato il 14/09/2017 N. 09732/2017 REG.PROV.COLL. N. 07656/2017 REG.RIC. logo REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 7656 del 2017, proposto da: xxx xxx, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giorgio Carta, Giovanni Carta e Chiara Lo Mastro, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, viale Parioli n. 55; contro il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12; nei confronti di Domenico Loconsole, non costituito in giudizio; per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del verbale di notifica del 24 maggio 2017, con il quale la Commissione per


l’accertamento dei requisiti psico-fisici del Dipartimento di pubblica di sicurezza del Ministero dell’Interno ha escluso la ricorrente dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 559 allievi agenti della Polizia di Stato, giudicandola “non idoneo al servizio di polizia”, a causa di una carenza dei requisiti fisici previsti dal D.M. 30 giugno 2003 n. 198 e, in particolare, di un’asserita “marcata labilità emotiva in soggetto con tratti istrionici di personalità ai sensi dell'art. 3 comma 2 Rif. Tab. 1 punto 15”; - del verbale n. 18 del 24 maggio 2017, acquisito l’11 luglio 2017, con cui la Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici del Dipartimento di pubblica di sicurezza del Ministero dell’Interno ha inserito la ricorrente nell’elenco dei candidati non idonei; - dell’eventuale autonomo atto di esclusione dal concorso, per effetto del verbale impugnato; - del Decreto del Direttore centrale per le Risorse umane del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno n. 333-B/12 E.8.16/8858 di protocollo del 22 giugno 2017, pubblicato il successivo 27 giugno, recante la graduatoria di merito del concorso in parola; - per quanto possa occorrere, della scheda della Commissione medica per l’accertamento dei requisiti psico-fisici del Dipartimento di Pubblica di sicurezza del Ministero dell’Interno del 24 maggio 2017, acquisita l’11 luglio 2017; - per quanto possa occorrere, del verbale diagnostico relativo al colloquio psicologico a cui la ricorrente è stata sottoposta il 24 maggio 2017, acquisito il 21 luglio 2017; - di tutti gli altri comunque presupposti, connessi o conseguenti. Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Visto l’art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore, nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2017, il Cons. Rita


Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che con il presente ricorso si impugnano il giudizio di inidoneità della ricorrente a causa di una carenza dei requisiti fisici previsti dal D.M. 30 giugno 2003 n. 198 ed, in particolare, di una asserita “marcata labilità emotiva in soggetto con tratti istrionici di personalità ai sensi dell’art. 3 comma 2 Rif. Tab. 1 punto 15” e la sua esclusione dal concorso per il reclutamento di 559 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata ovvero in rafferma annuale delle forze armate, nonché la graduatoria di merito; Considerato: che la ricorrente è attualmente in servizio quale volontaria in ferma quadriennale VFP4 presso la Stazione elicotteri della Marina militare (Maristaeli) a Catania; che inoltre nel novembre 2016, nell’ambito del servizio espletato per la Guardia costiera, la stessa è stata giudicata idonea quale equipaggio fisso di volo (EFV) e sostiene che a tal fine sarebbe stata sottoposta ad un approfondito esame psichico dal Centro aeromedico psicofisiologico di Bari dell’Istituto di medicina aerospaziale dell’aeronautica, risultando perfettamente idonea; che tali elementi fanno dubitare circa la possibile illogicità del giudizio espresso dalla Commissione medica per l’accertamento dei requisiti psico-fisici del Dipartimento di Pubblica di sicurezza del Ministero dell’Interno, censurato in questa sede; che deve altresì evidenziarsi che la ricorrente ha prodotto in giudizio una perizia di una specialista, secondo cui non sussisterebbe alla medesima favorevole l’infermità suindicata; Ritenuto perciò necessario disporre una verificazione, in contraddittorio tra le parti, tesa ad accertare la sussistenza o meno della sua idoneità al servizio di istituto; Ritenuto di dover onerare al riguardo il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando dell’Arma dei Carabinieri, con sede in Roma; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater): - dispone la verificazione di cui in motivazione, onerandovi il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando dell’Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, stabilendo che essa dovrà essere effettuata previa comunicazione, almeno 7 giorni prima della data fissata, del giorno e del luogo al ricorrente ed alle Amministrazioni


resistenti - anche presso il proprio domicilio ex lege (Avvocatura Generale dello Stato), i quali potranno farsi assistere da periti di fiducia; - dispone che tale verificazione sia eseguita entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza e che la relazione, corredata della documentazione a fondamento, sia depositata nei successivi 15 giorni; - fissa la camera di consiglio del 28.11.2017. Manda alla Segreteria di trasmettere la presente ordinanza e copia del fascicolo al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando dell’Arma dei Carabinieri, con sede in Roma. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2017, con l’intervento dei Magistrati: Germana Panzironi, Presidente Donatella Scala, Consigliere Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Rita Tricarico Germana Panzironi

IL SEGRETARIO


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.