Corte dei Conti dicembre 2017: chiesto riconoscimento di pensione privilegiata ordinaria per “pregr

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Corte dei Conti dicembre 2017: chiesto riconoscimento di pensione privilegiata ordinaria per “pregresso disturbo depressivo” e “disturbo bipolare grave”

SEZIONE VENETO

ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE SENTENZA 185 2017 PENSIONI 28/12/2017

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Sentenza n. 185/17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO in composizione monocratica nella persona del dott. Alberto Urso, in funzione di Giudice unico delle pensioni in esito all’udienza pubblica del 15 dicembre 2017 ha pronunciato la presente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 30451 del registro di Segreteria promosso da C. D., nato in OMISSIS, il OMISSIS, C.F. OMISSIS, residente in OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Pavan (C.F. PVNNTN78E31L407C, P.E.C. antoniopavan@pec.ordineavvocatitreviso.it) del Foro di Treviso, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Treviso, Viale G. Verdi, 25 RICORRENTE CONTRO Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, con sede in Roma, viale dell’Esercito, 186, rappresentato e difeso dal Direttore della 1^


Divisione, dott.ssa Marzia Lettieri Barbato; Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rapp.to e difeso dal dott. Alessandro Rocchi e dalla dott.ssa Alessandra Spagnoletti, funzionari del suddetto Ministero in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia (C.F. 80415740580), elettivamente domiciliato presso la suddetta Ragioneria, con sede in Venezia, Dorsoduro, Calle dei Cerchieri, 1263/A RESISTENTI avente a oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di patologia sofferta dal ricorrente e del correlato diritto a pensione privilegiata ordinaria; LETTO il ricorso introduttivo; ESAMINATI gli atti e i documenti di causa; UDITE le parti presenti, come da verbale di udienza; PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato il 18.09.2017, D. C. ha impugnato dinanzi a questo giudice il decreto n. 34/2017/NEG del Ministero della Difesa, a firma del Direttore della 1^ Divisione, con cui è stata negata la dipendenza da causa di servizio, ai fini della concessione di pensione privilegiata ordinaria, dell’infermità “disturbo bipolare grave con pregresse manifestazioni psicotiche in trattamento farmacologico cronicizzato con anamnestiche frequenti e ripetute fasi di eccitazione maniacale” sofferta dal ricorrente. Detto provvedimento si fonda sul pregresso parere del 7.06.2017, rilasciato dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio presso il MEF, pure impugnato dal ricorrente. Per quanto di rilievo nella presente sede, il Crivelli ha esposto con il ricorso: - di essere stato dispensato per infermità dal servizio di Ufficiale del Corpo di Fanteria dell’Esercito italiano il 29.10.2003; - di aver in precedenza contratto un’infermità psichiatrica di tipo depressivo (“disturbo depressivo con atipie”, cfr. doc. 6) a causa dell’esposizione a mansioni superiori nel periodo ricompreso fra il 18.12.1993 e il 30.06.1994, allorquando gli venne affidato, in temporanea sostituzione del proprio Capitano, il comando di una compagnia di circa 250 reclute, rientrante nelle competenze di un Ufficiale di grado superiore;


- che la suddetta patologia veniva riconosciuta dalla CMO presso l’Ospedale Militare di Verona come dipendente da causa di servizio giusta verbale del 23.10.1995; - di essere stato successivamente esposto a ulteriori gravosi incarichi, che ne avevano determinato la ricaduta nella patologia già sofferta, per questo necessitandogli la fruizione di alcuni ulteriori periodi di aspettativa; - che il 29.10.2003, la CMO di Verona diagnosticava al ricorrente l’infermità “disturbo bipolare grave con pregresse manifestazioni psicotiche in trattamento farmacologico cronicizzato, con anamnestiche frequenti e ripetute fasi di eccitazione maniacale”. Conseguentemente, la CMO giudicava il C. “non idoneo permanentemente ed in modo assoluto al servizio militare”, nonché inidoneo a essere reimpiegato nelle corrispondenti funzioni del personale civile del Ministero della Difesa. La medesima CMO qualificava l’infermità sofferta dal C. come appartenente alla 1^ categoria della Tabella A delle infermità giudicandola dipendente da causa di servizio; - per questo, a far data dal 29.10.2003, il ricorrente veniva dispensato dal servizio e collocato in quiescenza per infermità giudicata dipendente da causa di servizio; - con istanza del 18.11.2003, il C. presentava dunque domanda per riconoscimento di pensione privilegiata ordinaria in relazione alle suddette patologie “pregresso disturbo depressivo” (come accertata con verbale della CMO del 23.10.1995) e “disturbo bipolare grave” (di cui all’accertamento della CMO del 29.10.2003); - con un primo decreto del 16.05.2007, il Ministero della Difesa, su conforme parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, escludeva che l’infermità “disturbo bipolare grave” fosse riconducibile a causa di servizio; - impugnato detto provvedimento dinanzi al Giudice Amministrativo, esso veniva annullato per difetto d’istruttoria giusta sentenza del Consiglio di Stato n. 2749/2016; - successivamente, il Ministero della Difesa, dapprima riconosceva il diritto del ricorrente, per poi tornare a chiedere il parere del Comitato di Verifica, a seguito del quale veniva nuovamente negata, per il tramite del provvedimento qui impugnato, la dipendenza della patologia da causa di servizio e la conseguente concessione della pensione privilegiata a beneficio del C.; - avverso tali ultimi provvedimenti il ricorrente è dunque insorto dinanzi a questo giudice invocandone l’erroneità e chiedendo, in via istruttoria, l’espletamento di nuova consulenza tecnica; - a tal fine, il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:


“nel merito accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, riconoscere la dipendenza da causa di servizio per la patologia sofferta dal Magg. D. C. e per l’effetto dichiarare che il ricorrente ha diritto a percepire il trattamento pensionistico di 1A ctg tabella A a decorrere dal 18.11.2003; riconoscere altresì il diritto del ricorrente ad ottenere, sugli arretrati dalle singole scadenze al saldo, gli interessi legali. In via istruttoria si chiede che venga disposta la Consulenza tecnica d’Ufficio, con affidamento dell’incarico ad un Professionista o ad un Collegio di Professionisti che, per ragioni di imparzialità, non dipendano, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni resistenti; in ogni ipotesi con integrale refusione delle spese e competenze di giudizio”. Ha resistito al ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, costituitosi con memoria del 22.11.2017 in nome del Comitato di Verifica per le Cause di servizio convenuto dal ricorrente. Il MEF, in particolare, ha rilevato come il parere reso dal Comitato sia adeguatamente istruito e correttamente reso nel merito. Ha posto altresì in risalto come detto parere configuri, a norma del DPR 461/2001, atto meramente endoprocedimentale, come tale non immediatamente lesivo nei riguardi del ricorrente. In ragione di quanto sopra, ha richiesto l’estromissione dal giudizio a fronte della propria carenza di legittimazione passiva, e comunque il rigetto del ricorso; in via di mero subordine, ha riservato la nomina di un proprio consulente tecnico ai fini dell’espletamento di eventuali attività tecnico-consultive nel corso del giudizio. Si è altresì costituito in giudizio il Ministero della Difesa con memoria depositata il 13.12.2017, con la quale ha contestato la fondatezza del ricorso, rilevando come il provvedimento impugnato sia stato adottato sulla base del supplemento istruttorio effettuato a seguito della sentenza n. 2749/2016 del Consiglio di Stato, supplemento costituito in specie dall’ampio e motivato parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 7383420165. Per questo, il Ministero s’è opposto all’espletamento di ulteriori attività istruttorie e, concludendo in conformità, ha chiesto “il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto; il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, che si quantificano in complessivi Euro 500,00 (…)”. All’odierna udienza le parti presenti hanno discusso e concluso come da verbale. Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione.


CONSIDERATO Va in questa sede scrutinata la preliminare eccezione di carenza di legittimazione passiva del MEF a fronte della non diretta lesività del parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio. Detta eccezione risulta fondata e merita perciò essere accolta, con conseguente estromissione dal giudizio del MEF, presente in nome del suddetto Comitato. In proposito, come univocamente chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, mancano di legittimazione passiva, nei giudizi pensionistici, gli organi medico-legali che partecipano al procedimento amministrativo rendendo i pareri tecnici previsti dalla normativa, pareri che configurano altrettanti atti endoprocedimentali, preparatori del (distinto) provvedimento conclusivo, emanato dall’Amministrazione, e quindi privi del requisito della lesività immediata (Corte dei conti, Sez. Giur. Sardegna n. 40 del 23/3/2017 e n. 209 dell’11/11/2016; Sezione I centrale d’Appello, n. 566 del 14/04/2014; nello stesso senso, Sez. Giur. Veneto n. 59 del 12/06/2017). In ragione di ciò, in conformità con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con sua conseguente estromissione dal giudizio. Nulla va disposto in relazione alle spese nei confronti del suddetto Ministero, giacché costituito in giudizio con memoria a firma di propri funzionari, in relazione alla quale spetta all’amministrazione il rimborso unicamente delle spese, diverse da quelle generali, concretamente affrontate per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota (Corte di cassazione, n. 2872 del 09/02/2007; n. 18066 del 27/08/2007; n. 11389 del 24/05/2011; n. 20980 del 17/10/2016), in specie mancante. Definita con sentenza non definitiva la suddetta questione preliminare, si dispone sull’istruttoria del giudizio come da separata ordinanza. P.Q.M. la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto, in composizione monocratica quale Giudice unico delle pensioni, non definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, così provvede: - dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze disponendone l’estromissione dal giudizio; - nulla per le spese nei confronti del suddetto Ministero;


- dispone per l’istruttoria della causa come da separata ordinanza. Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 20 giorni dalla data dell’udienza. Manda alla Segreteria per le comunicazioni ai sensi dell’art. 168 c.g.c. Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio seguita all’udienza pubblica del 15.12.2017. Il Giudice F.to dott. Alberto Urso Depositata in Segreteria il 28/12/2017 Il Funzionario Preposto F.to Nadia Tonolo

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 DISPONE che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa. Il Giudice F.to Alberto Urso

Depositata in Segreteria il 28/12/2017 Il Funzionario Preposto F.to Nadia Tonolo


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