Corte dei Conti dicembre 2017-'’annullamento del provvedimento per il recupero di somme relative a i

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Corte dei Conti dicembre 2017-'’annullamento del provvedimento per il recupero di somme relative a indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità percepite su pensione privilegiata tabellare'

SEZIONE VENETO

ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE SENTENZA 183 2017 PENSIONI 27/12/2017

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Sentenza n. 183 /17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO in composizione monocratica nella persona del dott. Alberto Urso, in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la presente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 30411 del registro di Segreteria promosso da S. R. (C.F.: Omissis), nato il Omissis a Omissis (VI), rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Guerra del foro di Roma (PEC paolo.guerra@pec.avvocatoguerra.it) e dall’Avv. Maurizio Maria Guerra del foro di Macerata (PEC mauriziom.guerra@pec.avvocatoguerra.it), elettivamente domiciliato in Tolentino (MC), presso lo Studio Legale Associato Guerra, Galleria Europa n. 14 RICORRENTE CONTRO Ministero dell’Economia e delle Finanze, in giudizio a mezzo della Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza, con sede ivi in Piazzetta S. Stefano n. 3 (PEC rtsvi.rgs@pec.mef.gov.it), rappresentato e difeso dal Direttore dott. Massimo Barbiero


RESISTENTE avente a oggetto l’annullamento del provvedimento per il recupero di somme relative a indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità percepite su pensione privilegiata tabellare a fronte della prestazione, da parte del ricorrente, di attività retribuita presso altra amministrazione nel periodo dal 14.09.2005 al 30.06.2017, nonché il riconoscimento della spettanza integrale della suddetta indennità e tredicesima anche per le rate successive; LETTO il ricorso introduttivo; ESAMINATI gli atti e i documenti di causa; UDITE le parti presenti all’udienza pubblica del 15.12.2017, come da verbale di udienza. PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato il 28.06.2017, S. R. ha impugnato il provvedimento prot. n. 17218 del 12.06.2017 della Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza volto al recupero del credito erariale di Euro 40.977,01 - accertato sulla pensione privilegiata tabellare n. 16071815 goduta dal ricorrente quale militare di leva ed amministrata dalla stessa Ragioneria - per somme a titolo d’indennità integrativa speciale (cd. “IIS”) e tredicesima mensilità percepite dal S. R. e asseritamente non dovute a fronte dello svolgimento, da parte dello stesso ricorrente, di attività retribuita non continuativa presso altra amministrazione nel periodo compreso fra il 14.09.2005 e il 30.06.2017. Con il medesimo ricorso il S. R. è altresì insorto avverso la riduzione della pensione, per le medesime ragioni, al minimo INPS “anche per le rate successive e conseguente riduzione degli importi di tredicesima mensilità” (ricorso, pag. 2). In proposito, il ricorrente ha invocato a fondamento delle proprie domande le sentenze della Corte costituzionale n. 566/1989, 204/1992 e 232/1992 (oltreché la sentenza n. 197/2010), in specie laddove hanno dichiarato costituzionalmente illegittimi l’art. 99, co. 5, d.P.R. 1092/1973, l’art. 17, co. 1, L. 843/1978, e - con essi - il divieto di cumulo delle suddette IIS e tredicesima mensilità con l’attività retribuita presso soggetti pubblici o privati svolta dal percettore. Promuovendo azione sia in sede cautelare sia nel merito, il ricorrente così ha concluso nell’unitario ricorso:


“IN VIA CAUTELARE, (…) sospendere il provvedimento di recupero in presenza del preminente fumus boni iuris, e possibilmente emettere decisione in forma semplificata ex art. 9 L. 21.07.2000 n. 205 e, in subordine, fissare l’udienza di MERITO per riconoscere e dichiarare il diritto dell’istante alla percezione dell’indennità integrativa speciale e della tredicesima mensilità in misura intera sul trattamento pensionistico privilegiato tabellare fruito durante la prestazione lavorativa alle dipendenze di terzi pubblici o privati. E DI CONSEGUENZA PER: - dichiarare illegittimo l’azionato credito in ordine ad ogni vantato titolo, con conseguente diritto del ricorrente alla restituzione delle somme recuperate e/o trattenute dall’Amministrazione con interessi e rivalutazione di legge ex art. 429 c.p.c. ed occorrendo come maggior danno ex art. 1224, secondo comma c.c. - condannare l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio come da nota allegata”. S’è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza, dapprima in sede cautelare, successivamente in questa fase di merito con memoria del 19.10.2017, chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, l’Amministrazione ha richiamato in proprio favore, da un lato, le dichiarazioni con le quali il R., il 3.10.1995 e il 9.07.2004, si impegnava a comunicare il verificarsi di qualsiasi evento che avesse comportato la variazione o cessazione della pensione, dichiarazioni evidentemente disattese nel momento in cui il ricorrente ebbe a omettere di dare notizia dello svolgimento di attività retribuita presso un’amministrazione (in specie, attraverso vari contratti non continuativi con diversi istituti scolastici); dall’altro, l’assenza di una disposizione di legge che abbia fatto venir meno il divieto di cumulo fra l’IIS (nonché la tredicesima mensilità) e l’attività retribuita presso privati o pubbliche amministrazioni, avendo invero le sentenze della Corte costituzionale invocate dal ricorrente semplicemente rinviato al legislatore per la previsione di un tetto retributivo oltre il quale le suddette prestazioni dovrebbero ritenersi sospese, con conseguente assenza di qualsiasi automatismo fra le suddette sentenze e il diritto a percepire l’IIS e la tredicesima mensilità cumulativamente con le retribuzioni per l’attività lavorativa prestata. All’esito dell’udienza cautelare, con ordinanza n. 99/2017 questo giudice ha respinto per difetto di periculum in mora come prescritto ex art. 161, co. 1, c.g.c. la richiesta di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato confermando l’udienza per la discussione del merito del ricorso. All’udienza pubblica odierna le parti hanno discusso e concluso come da verbale. Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.


CONSIDERATO 1. Il ricorso è fondato e va dunque accolto nei termini e per le ragioni che seguono. L’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte ha chiarito come, a seguito di ripetuti interventi della Corte costituzionale (in particolare, C. cost., 22.12.1989, n. 566; 28.04.1992, n. 204, ribadite e precisate, fra le altre, da C. cost., 27.07.1994, n. 376; Ord. 14.12.1998, n. 438; 15.11.2000, n. 516; 4.06.2010, n. 197), non sussista più nell’ordinamento alcun divieto di cumulo fra l’IIS e la percezione di una pensione o di una retribuzione da parte del beneficiario. È infatti pacifica la suddetta cumulabilità, non più dubitandosi in ordine agli effetti ablatori di cui alle citate sentenze n. 566/89 e 204/92 (da ultimo, Corte conti, Sez. II App., 14.07.2016, n. 742; Sez. Giur. Campania, 28.06.2017, n. 242; Sez. Giur. Veneto, 10.07.2017, n. 80; Sez. Giur. Sicilia, 28.03.2017, n. 227; Sez. Giur. Lombardia, 12.12.2016, n. 211; Sez. Giur. Calabria, 6.12.2016, n. 310). In proposito, a fronte della dichiarazione d’illegittimità costituzionale dell’art. 99, co. 5, d.P.R. n. 1092/1973 laddove, nel disporre la sospensione dell’IIS nei confronti dei pensionati che prestino opera retribuita presso soggetti pubblici, non stabilisce il limite dell’emolumento al di sotto del quale il cumulo deve ritenersi integrale (C. cost. 566/1989), nonché degli artt. 17, co. 1, L. 843/1978 e 15 D.L. 663/1979 conv. L. 33/1980, nella parte in cui non determinano la misura della retribuzione oltre la quale diventino operanti l’esclusione e il congelamento dell’IIS (C. cost. 204/1992), è da tempo prevalsa, a fronte del silenzio del legislatore, la tesi dell’incondizionata cumulabilità dell’IIS, in considerazione dell’effetto caducatorio conseguente alla dichiarazione d’illegittimità costituzionale, affermato anche in sede nomofilattica con la sentenza n. 14/QM/2003 dell’11.07.2003 delle Sezioni Riunite di questa Corte, che ha confermato, proprio per effetto della riconosciuta natura ablatoria delle sentenze n. 566 /1989 e 204/1992, l’insussistenza di un divieto di cumulo dell’IIS con la percezione di una pensione o di una retribuzione (cfr. in tal senso, da ultimo, Corte conti, Sez. I App., 31.08.2017, n. 308; Sez. Giur. Piemonte, 6.09.2017, n. 69; nonché la recente SS.RR. 29/QM/2017, depositata il 13.09.2017, chiamata a risolvere distinta questione seppur correlata a quella qui in rilievo). Analogamente, risulta caducato - per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 232 /1992 - l’art. 97, co. 1, d.P.R. 1092/1973, che escludeva la spettanza della tredicesima mensilità al pensionato che prestasse opera retribuita, articolo dichiarato anch’esso illegittimo nella parte in cui non determina la misura della retribuzione oltre la quale non compete, in via cumulativa, la tredicesima mensilità; e anche in relazione a detta prestazione, le Sezioni Riunite hanno da tempo avuto modo di chiarire che, in assenza di un intervento del legislatore e di generalizzati divieti normativi, deve ritenersi insussistente un divieto di cumulo in danno del pensionato (SS.RR.,


25/QM/1998 del 28.12.1998; in senso analogo, di recente, Sez. II App., 16.04.2016, n. 618; Sez. Giur. Puglia, 30.03.2017, n. 112; nonché, in precedenza, Sez. II App., 16.03.2000, n. 86). 2. Consegue da quanto sopra l’illegittimità del provvedimento con il quale, in violazione dei suddetti principi, l’Amministrazione pretende di disconoscere il cumulo dell’IIS e della tredicesima mensilità con la retribuzione percepita dal ricorrente per la prestazione di attività lavorativa in favore di altra amministrazione salvo il raggiungimento dell’importo minimo pensionabile (analogamente, cfr. Corte conti, Sez. Giur. Sicilia, 1.12.2015, n. 1085). Né tale conclusione può ritenersi infirmata dalle dichiarazioni in precedenza rese dall’interessato e in questa sede invocate dall’Amministrazione resistente, le quali non possono in alcun modo incidere sulla spettanza, in capo allo stesso ricorrente, del diritto al cumulo delle prestazioni nei termini sopra riferiti. In ragione di quanto sopra, va affermato dunque il diritto dell’istante alla percezione dell’IIS e della tredicesima mensilità in misura intera sul trattamento pensionistico privilegiato tabellare fruito durante la prestazione lavorativa alle dipendenze di terzi. In conseguenza, va altresì annullato per illegittimità il provvedimento del Ministero dell’Economia-Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza oggetto d’impugnazione, con il quale l’Amministrazione pretende di recuperare le somme corrisposte ai fini del ridetto cumulo nel periodo compreso fra il 14.09.2005 e il 30.06.2017; e va altresì pronunciata condanna dell’Amministrazione - conformemente alla domanda del ricorrente - alla restituzione in favore del S. R. delle somme eventualmente recuperate o trattenute dalla stessa Amministrazione a titolo di ripetizione del presunto indebito riveniente dal suddetto cumulo. Su dette somme, in quanto componenti del trattamento pensionistico spettante al S. R., sono dovute le maggiorazioni di cui all’art. 167, co. 3, c.g.c. (e già all’art. 429, co. 3, c.p.c., come richiamato dall’art. 5, co. 2, L. 205/2000), secondo l’insegnamento di SS.RR., n. 10/2002/QM, precisato da SS.RR., n. 6/2008/QM; in particolare, è dovuto al ricorrente il maggior importo tra interessi e rivalutazione, calcolato tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell’indice di cui all’art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c. rilevati anno per anno, da applicare agli importi spettanti, a far data dal pagamento o dalle singole trattenute operate sui ratei corrisposti - momento coincidente con la maturazione del diritto pensionistico sacrificato - sino all’effettivo soddisfo. Infine, quanto alla regolazione delle spese di causa, non è luogo a provvedere in ordine alle spese di giustizia, stante la sostanziale gratuità del giudizio pensionistico (Corte conti, Sezione I App., 1.03.2013, n. 165; 6.03.2013, n. 187). Le spese di lite vengono invece liquidate come in dispositivo, e compensate per un


terzo - stante la reciproca (parziale) soccombenza fra le parti, a fronte del rigetto della domanda cautelare - venendo per i restanti due terzi poste a carico del convenuto. P.Q.M. la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto, in composizione monocratica quale Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe così provvede: - in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del sig. S. R. alla percezione dell’indennità integrativa speciale e della tredicesima mensilità in misura intera sul trattamento pensionistico tabellare fruito durante la prestazione lavorativa alle dipendenze di terzi; - dichiara illegittimo e annulla il provvedimento prot. n. 17218 del 12.06.2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza oggetto d’impugnazione; - condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze alla restituzione delle somme versate dal ricorrente, o trattenute dall’amministrazione, a titolo di recupero in forza del suddetto provvedimento annullato, con le maggiorazioni determinate nel maggior importo fra interessi e rivalutazione, calcolato tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell’indice di cui all’art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c. rilevati anno per anno, da applicare agli importi spettanti, a far data dai singoli pagamenti da parte del ricorrente, o dalle singole trattenute operate dall’amministrazione sui ratei corrisposti, sino all’effettivo soddisfo; - liquida il totale delle spese legali in complessivi Euro 2.100,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, compensandole fra le parti in misura pari a un terzo, e condannando il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento dei restanti due terzi; - nulla per le spese di giustizia; Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 20 giorni dalla data dell’udienza. Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti e le comunicazioni ai sensi dell’art. 168 c.g.c. Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio di cui all’udienza del 15.12.2017. Il Giudice


f.to dott. Alberto Urso

Depositata in Segreteria il 27/12/2017 Il Funzionario Preposto f.to Nadia Tonolo

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 DISPONE che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa. Il Giudice f.to dott. Alberto Urso

Depositata in Segreteria il 27/12/2017 Il Funzionario Preposto f.to Nadia Tonolo


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