TAR gennaio 2018: chiesto sollecito pagamento a titolo equa riparazione per la violazione della ragi

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TAR gennaio 2018: chiesto sollecito pagamento a titolo equa riparazione per la violazione della ragionevole durata del processo

Pubblicato il 02/01/2018 N. 00002/2018 REG.PROV.COLL. N. 04817/2017 REG.RIC. N. 04919/2017 REG.RIC. N. 05196/2017 REG.RIC. logo REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4817 del 2017, proposto da: xxx xxx, rappresentato e difeso dall'avvocato xxx xxx, con domicilio eletto presso lo studio Gabriela Caterina Federico in Roma, viale Mazzini 55; contro Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

sul ricorso numero di registro generale 4919 del 2017, proposto da: xxx xxx, rappresentato e difeso dagli avvocati xxx xxx, Gabriela Caterina Federico, con domicilio eletto presso lo studio Gabriela Caterina Federico in Roma, viale Mazzini


55; contro Ministero della Giustizia non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 5196 del 2017, proposto da: xxx xxx, rappresentato e difeso dall'avvocato xxx xxx, con domicilio eletto presso lo studio Gabriela Caterina Federico in Roma, viale Mazzini 55; contro Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 4817 del 2017: corretta ed integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto decisorio della Corte di Appello di Roma - Sezione Equa Riparazione depositato il 3.2.2015. quanto al ricorso n. 4919 del 2017: Ricorso ex art. 112 cpa per la corretta ed integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto decisorio della Corte di Appello di Roma - Sezione Equa riparazione depositato il 3.2.2015 (spese di lite). quanto al ricorso n. 5196 del 2017: corretta ed integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto decisorio della Corte di Appello di Roma del 28.9.2015, depositato il 15.12.2015 (reso nel procedimento in opposizione r.g. n. 50749/2015).

Visti i ricorsi e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Ministero della Giustizia; Viste le memorie difensive; Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;


Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2017 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con Decreto della Corte di Appello di Roma depositato il 3.2.2015 (reso nel procedimento n. 50749/2015 in opposizione al Decreto n. 52423/2014) il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento di €. 14.250,00 a favore del ricorrente a titolo di equa riparazione per la violazione della ragionevole durata del processo per spoglio e risarcimento danni proposta nei confronti del ricorrente davanti al Tribunale di S. M. Capua Vetere definito in appello con sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 214/2013; nonché al pagamento di €. 750,00 di spese legali (oltre oneri di legge e spese generali) da distrarsi a favore dello stesso ricorrente Avv. xxx xxx quale procuratore antistatario di sè medesimo. Con i ricorsi in esame l’avvocato ricorrente lamenta che, nonostante il decreto in parola, munito di formula esecutiva, sia stato notificato all’Amministrazione e sia passato in giudicato, il Ministero della giustizia non vi abbia a tutt’oggi ancora dato esecuzione. Chiede, pertanto, che venga ordinato all’Amministrazione di dare piena e pronta esecuzione del giudicato, con nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento, nonché la fissazione di una somma di danaro dovuta da parte resistente per ogni violazione e/o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite del presente giudizio. L’intimato Ministero della giustizia si è costituito in giudizio con atto di stile. Alla camera di consiglio odierna il ricorso è stato trattenuto per la decisione. Va disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe, stante l’evidente connessione oggettiva e soggettiva, con il predetto agisce in giudizio per conseguire l’esecuzione della medesima pronuncia con cui il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento a favore del ricorrente di €. 14.250,00 a titolo di equa riparazione nonché al pagamento di €. 750,00 di spese legali (oltre oneri di legge e spese generali) da distrarsi a favore dello stesso ricorrente quale procuratore antistatario di sé medesimo. In particolare con ricorso n. 4817 del 2017 chiede l’esecuzione della pronuncia per quanto riguarda l’equo compenso riconosciutogli per l’irragionevole durata del processo in cui era stato coinvolto (identica domanda è formulata con ricorso n. 5391/1017 per il quale è fissata la Camera di Consiglio del 10.1.2018).


Con ricorso n. 4919/2017 chiede l’esecuzione della medesima per la parte relativa alle spese legali spettanti come antistatario di sé medesimo; la stessa domanda è proposta con ricorso n. 5196/2017, chiamato sempre alla camera di consiglio odierna. Tanto chiarito, il Collegio ritiene che possano essere accolti, quanto alla domanda principale, il ricorso n. 4817/2017 e il ricorso n. 4919/2017, Va invece dichiarato inammissibile il ricorso n. 5196 del 2017 in quanto ripropone la medesima causa già introdotta con il ricorso n. 4919/2017 (cfr., Cons. St., Sez. IV n. 4370/2016 che ha dovuto annullare una sentenza resa su ricorso in ottemperanza per violazione del ne bis in idem, avendo la parte proposto una domanda già in precedenza accolta dal TAR). Il ricorso in esame - preceduto dall’adempimento, da parte ricorrente alle prescrizioni di cui all’art. 5 sexies, co. 1, l. n. 89/2001, secondo forme ritenute valide a tal fine da questo Tribunale (vedi, per la ritualità delle forme TAR Lazio, Sez. I n. 11816/2017; n. 10138/2017; 12166/2017) e decorso il termine semestrale previsto dal successivo co. 7– è stato correttamente notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato e depositato entro i successivi 15 giorni nella Segreteria del Tar. Sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda principale alla stregua del consolidato orientamento di questo Tribunale in materia (vedi, da ultimo, TAR Lazio, sez. I n. 12143/2017; 12166/2017; n. 11816/2017; n. 10175/2017; n. 10138/2017; Sez. II bis n. 2621/2017 cfr. sez. II n. 5715/2017; 4263/2017) – anche di questa Sezione (vedi, da ultimo, TAR Lazio, sez. I bis n. da 11889/2017 a 11893).: il decreto in epigrafe, è stato notificato, munito di formula esecutiva, presso la sede reale dell’amministrazione intimata; è passato in giudicato (come da attestazione della Cancelleria allegata al ricorso); è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e s.m.i dalla data di perfezionamento della notificazione a quella di instaurazione del presente giudizio; il Ministero della Giustizia, costituito in giudizio, non ha smentito l’assunto della mancata esecuzione del giudicato formatosi sul decreto in epigrafe (né che dagli atti depositati in giudizio si evince che l’adempimento sia avvenuto risulta), sicchè si deve ritenere che la situazione di inottemperanza persista a tutt’oggi. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, per quel che riguarda la domanda principale, e per l’effetto va dichiarato l’obbligo del Ministro di pagare alla parte ricorrente quanto dovuto in ottemperanza alla pronuncia ormai passata in giudicato e, di conseguenza, va ordinato al Ministero della giustizia, nella persona del Ministro p.t., di dare piena e integrale esecuzione al provvedimento giudiziale di cui in epigrafe, corrispondendo alla parte ricorrente tutte le somme alla stessa spettanti in base ad esso.


Per quanto riguarda le spese successive al decreto azionato, e come tali non liquidate nello stesso, il Collegio ritiene che, in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie ove funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, le quali vengono liquidate, in modo omnicomprensivo nell'ambito delle spese di lite del giudizio di ottemperanza e sono quantificate in dispositivo (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 10.03.2014, n. 1127). Per quanto, invece, riguarda la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento di una penalità di mora, la domanda va respinta alla luce dell’orientamento di questo Tribunale, confermato dal Consiglio di Stato, che ha chiarito la non spettanza dell’astreinte al difensore nel caso di inottemperanza all’ordine giudiziale di pagamento delle spese legali in favore del legale dichiaratosi antistatario (Tar Lazio, sez. n. 10175/2017, sez. I bis, nn. 6421 e 6426 del 2015; Cons. Stato, IV, n. 1442 del 2016); per quanto invece riguarda le somme di spettanza a titolo di equa riparazione, ritiene che tale penalità possa essere riconosciuta nella misura dell’interesse legale ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. con decorrenza dalla scadenza del termine accordato al Commissario ad Acta per adempiere, tenuto conto, in particolare, delle esigenze equitative che il giudice dell’ottemperanza deve considerare (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 1444/2016, cfr., Cons. St., sez. V n. 5786/2015), unitamente alle difficoltà connesse alle procedure esecutive in esame (Vedi, da ultimo, TAR Lazio, Sez. II bis, n. 11451/2017 sul riconoscimento delle notorie e serie difficoltà oggettive che non sempre rendono possibile un puntuale e costante adempimento dell’ordine di pagamento posto da cospicuo numero di sentenze da eseguire c.a. 4767 per il solo TAR Lazio). In conclusione, va dichiarato l’obbligo del Ministero della giustizia di dare esecuzione al provvedimento giudiziale in epigrafe entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, previa decurtazione degli importi eventualmente già corrisposti. Il Collegio nomina, fin da ora, un commissario ad acta, che provvederà – una volta decorso il termine sopraindicato – al pagamento, entro ulteriori 80 (ottanta) giorni, delle somme indicate in narrativa. Il predetto organo commissariale viene nominato, ai sensi dell’art. 1, comma 777, punto 8, della legge n. 208/2015, nella persona del Dirigente dell'Ufficio I della “Direzione contenzioso e diritti umani” del “Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia”, con facoltà di delega a funzionario competente ad eseguire i pagamenti e con esclusione di compensi. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in considerazione della soccombenza reciproca.


P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), accoglie il ricorso n. 4817/2017 e il ricorso n. 4919/2017, , e, per l’effetto: - ordina al Ministero della Giustizia di dare piena e integrale esecuzione alla statuizione di cui in epigrafe, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, provvedendo alla corresponsione in favore della parte ricorrente di tutte le somme di cui risulti creditrice in forza del relativo titolo giudiziario entro 30 giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza; - dispone che, ove l’amministrazione non ottemperi a quanto sopra entro il termine sopraindicato, a tanto provveda, nella qualità di Commissario ad acta, il Dirigente dell'Ufficio I della “Direzione contenzioso e diritti umani” del “Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia”, al quale è demandato il compimento degli adempimenti di cui sopra nell’ulteriore termine di 80 giorni; dichiara inammissibile il ricorso n. 5196 del 2017. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati: Concetta Anastasi, Presidente Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore Roberto Vitanza,

L'ESTENSORE Floriana Rizzetto

IL SEGRETARIO

Primo Referendario

IL PRESIDENTE Concetta Anastasi


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