TAR dicembre 2017: trasferimento d'ufficio, chiesto diritto alla percezione dell'indennità di cui a

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TAR dicembre 2017: trasferimento d'ufficio, chiesto diritto alla percezione dell'indennità di cui all'art. 1 della l. n. 86/2001 Pubblicato il 05/12/2017 N. 12021/2017 REG.PROV.COLL. N. 10754/2003 REG.RIC. logo REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10754 del 2003, proposto da: xxx xxx, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Mandolesi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Paolo Emilio, 34; contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, Comando Generale Arma dei Carabinieri, Comando Regione Carabinieri Abruzzo, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'accertamento del diritto alla percezione dell'indennità di cui all'art. 1 della l. n. 86/2001, nella misura ivi prevista, con riferimento ai trasferimenti dallo stesso effettuati, in un primo momento, dalla Stazione CC di xxx in xxx alla Stazione CC di xxx sede naturale e, successivamente, da quest’ultima alla Stazione CC di xxx, in qualità di addetto al locale Nucleo CC Banca d’Italia; previo, ove occorrendo, annullamento degli atti a ciò ostativi e, in particolare, della determinazione prot. n. 493/25-2000-T del 7.2.2002 e degli atti presupposti,


con condanna dell’Amministrazione alla corresponsione delle somme suindicate.

Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Generale Arma dei Carabinieri e del Comando Regione Carabinieri Abruzzo; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella udienza smaltimento del giorno 17 novembre 2017 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO Con il ricorso in epigrafe xxx Baldassare ha chiesto l'accertamento del diritto alla percezione dell'indennità di cui all'art. 1 della l. n. 86/2001, nella misura ivi prevista, con riferimento ai trasferimenti dallo stesso effettuati, in un primo momento, dalla Stazione CC di xxx in xxx alla Stazione CC di xxx sede naturale e, successivamente, da quest’ultima alla Stazione CC di xxx, in qualità di addetto al locale Nucleo CC Banca d’Italia, previo annullamento degli atti a ciò ostativi e, in particolare, della determinazione prot. n. 493/25-2000-T del 7.2.2002, chiedendo altresì la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione delle somme suindicate. Il ricorrente ha esposto di avere chiesto, in data 27.9.1999, il proprio trasferimento dalla Compagnia CC Banca d’Italia di Vermicino al Comando Regione Carabinieri Abruzzo; a seguito dell’accoglimento della domanda, era stato invitato a dichiarare che avrebbe effettuato poi il trasferimento a proprie spese dalla sede di xxx nel momento, imminente, in cui la Stazione CC di xxx fosse stata ricollocata nella sede naturale; a seguito di tale ricollocamento era stato disposto, con nota del 9.7.2001, il trasferimento del ricorrente alla Stazione CC di xxx ma, alla richiesta del ricorrente di corresponsione della relativa indennità, con nota del 7.2.2002 il Comando Regione CC Abruzzo aveva affermato che il trasferimento doveva intendersi a domanda, stante la dichiarazione con cui l’interessato si era impegnato a trasferirsi a proprie spese. Successivamente, era stato disposto una prima volta e poi revocato il trasferimento


del ricorrente a xxx, quale addetto al Nucleo CC Banca d’Italia. Con provvedimento dell’8.5.2002 il Comando Regione CC Abruzzo aveva nuovamente trasferito il ricorrente presso la Stazione CC di xxx, al Nucleo Banca d’Italia, subordinando anche questa volta lo spostamento alla presentazione di domanda “a proprie spese”, come poi avvenuto. A sostegno del ricorso sono state formulate, in unico motivo, le censure di violazione dell’art. 1, comma 1, L. 86/2001, eccesso di potere, ingiustizia manifesta, essendo l’indennità prevista dalla legge per tutti i casi di trasferimento d’autorità in un comune diverso da quello di provenienza, senza che potesse rilevare l’eventuale accettazione dell’interessato. Si è costituito il Ministero della Difesa resistendo al ricorso. Alla pubblica udienza del 17 novembre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Il ricorso deve essere respinto in quanto infondato. L’art. 1, l. n. 86 del 2001, rubricato Indennità di trasferimento, per quanto qui interessa, dispone che “1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al Codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 13 , al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi”. Al fine di ritenere che il trasferimento sia stato disposto d’autorità, come richiesto dall’art. 1 L. 86/2001 per la spettanza della relativa indennità, secondo la giurisprudenza, occorre che il trasferimento presso una diversa sede di servizio sia stato disposto d'ufficio dall'amministrazione, in relazione alle proprie esigenze di servizio e non su richiesta dell'interessato. La funzione dell'indennità di cui si tratta, infatti, è quella di sovvenire alle maggiori necessità derivanti da un trasferimento e di compensare "forfettariamente" le maggiori spese sostenute dal dipendente, così che la legittimità della relativa corresponsione presuppone l'adozione di un formale provvedimento dell'amministrazione che modifichi la sede di servizio del dipendente e la natura ufficiosa della scelta dell'amministrazione, che riflette esigenze dell'apparato e non


del singolo dipendente trasferito (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 1 febbraio 2012 n. 352; Consiglio di stato, sez. V, 08 marzo 2011, n. 1461). Rientrano nel concetto di trasferimento d'autorità non solo i trasferimenti d'ufficio per esigenze di servizio, relativamente ai quali lo spostamento di sede implica una valutazione discrezionale dell'Amministrazione disponente, ma tutte le ipotesi in cui il trasferimento del militare prescinda dalla sua volontà ed appaia il risultato di una determinazione autoritativa dell'Amministrazione militare, non rilevandosi la domanda, seppur presentata a seguito dell'invito diramato (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 2 marzo 2010 n. 3267; Consiglio di Stato, sez. IV, 1 ottobre 2001, n. 5174). Pertanto il discrimine fra il trasferimento d'ufficio e a domanda rilevante ai fini della percezione delle indennità correlate al trasferimento d' autorità, non va ricercato nella presenza o meno di una manifestazione di volontà dell'interessato o nell'esistenza o meno di un interesse pubblico al trasferimento, ma deve piuttosto cogliersi nel diverso rapporto che intercorre nelle due ipotesi fra l'interesse pubblico e l'interesse personale del dipendente, per cui nel caso del trasferimento d'autorità lo spostamento del dipendente è reputato indispensabile ed ineludibile per realizzare l'interesse pubblico, mentre nel caso del trasferimento a domanda la nuova collocazione del dipendente, funzionale al soddisfacimento diretto del suo personale interesse, è solo riconosciuta compatibile con le esigenze dell'amministrazione. Nel caso di specie, con riferimento alla prima delle istanza presentate, secondo i parametri sopra evidenziati deve ritenersi che il trasferimento non dia titolo all’indennità. Come dedotto, infatti, anche dallo stesso ricorrente, il trasferimento dalla sede di Vermicino alla Stazione di xxx è stato disposto su sua domanda; tuttavia, poiché all’epoca del trasferimento la Stazione CC di xxx risultava collocata temporaneamente in xxx, il Comando CC nel disporre il trasferimento ha precisato che, una volta che, come già previsto, la Stazione di xxx avesse ripreso la propria usuale sede in xxx, lo spostamento sarebbe dovuto avvenire senza corresponsione di indennità. Il ricorrente al momento del trasferimento era quindi già consapevole che la collocazione della sede di servizio in xxx era solo temporanea e che lo spostamento sarebbe poi avvenuto definitivamente con riferimento alla sede da lui richiesta, quella di xxx, tanto che ha espressamente rilasciato dichiarazione scritta circa il fatto che il rientro nella sede effettiva oggetto di domanda sarebbe poi avvenuto “a proprie spese”. Peraltro, l’Amministrazione ha rilevato che la distanza tra i due comuni in questione è di 10 km e tra le due sedi di servizio (le due caserme) di 8 km sicché, anche sotto tale profilo, difetterebbe il requisito per la spettanza dell’indennità.


Anche con riferimento al secondo trasferimento emerge dagli atti del procedimento che lo spostamento è stato operato a seguito di domanda del ricorrente. Il trasferimento del xxx da xxx a xxx, infatti, è stato disposto una prima volta, nel novembre 2001, a seguito del trasferimento di altro dipendente da tale sede, e subordinato alla presentazione della domanda “a proprie spese”, trattandosi di movimentazione gradita agli interessati, come da proposta di trasferimento del 7 settembre 200, agli atti. Tale provvedimento è stato poi revocato nel febbraio 2002 a seguito dell’accoglimento della richiesta di revoca presentata dall’altro dipendente che avrebbe dovuto lasciare scoperto il posto di xxx, con conseguente venir meno del posto vacante in tale sede. Successivamente, il 6 marzo 2002, il ricorrente ha presentato dichiarazione di accettazione dell’eventuale trasferimento “a proprie spese” a xxx rappresentando la propria convivenza con la compagna residente a xxx e la conseguente incompatibilità così determinatasi. Il trasferimento a xxx è stato quindi disposto l’8 maggio 2002 in considerazione di tale circostanza e della presentazione della domanda “a proprie spese”. Di conseguenza anche con riferimento a tale secondo spostamento la causa determinante è da individuarsi nell’istanza del ricorrente, che il Comando ha soddisfatto una volta ricorrenti le relative condizioni. In conclusione il ricorso deve essere respinto. La peculiarità della vicenda concreta giustifica comunque la compensazione delle spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge; compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:


Germana Panzironi,Presidente Rita Tricarico,

Consigliere

Francesca Petrucciani,

Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE Francesca Petrucciani

IL PRESIDENTE Germana Panzironi

IL SEGRETARIO


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