Corte dei Conti dicembre 2017: domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio d

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Corte dei Conti dicembre 2017: domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ipoacusia con deficit percettivo zonale bilaterale”

SEZIONE ESITO NUMERO LOMBARDIA SENTENZA

ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE 188 2017 PENSIONI 22/12/2017

n.28675

Sent.188/2017

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI Prof.Vito Tenore, nella udienza del 14.12.2017 ha pronunciato SENTENZA nel giudizio pensionistico iscritto al n. 28675 del registro di segreteria, sul ricorso proposto da: R. C., nt ad Omissis (LE) il 23.10.1958 e residente a Omissis (MI) via Omissis , rappresentato e difeso dall’avv. xxx (del foro di Piacenza), nonché elettivamente domiciliato a Piacenza in xxx presso lo studio del difensore stesso; contro Guardia di Finanza OGGETTO: causa di servizio VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205, ed in particolare gli artt. 5 e 9; il d.lgs. 26.8.2016 n.174; VISTO il ricorso e la memoria di costituzione della Guardia di Finanza e dell’INPS e


tutti gli altri documenti di causa; Udite le parti presenti all’udienza del 14.12.2017 (avv Rago per l’attore, col.Lacarbonara per la GdF); FATTO 1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 15 novembre 2016 l’attore, ex militare della Guardia di Finanza,esponeva quanto segue: a. che il 18 giugno 1999 aveva presentato domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ipoacusia con deficit percettivo zonale bilaterale”; b. che la Commissione Medica Ospedaliera (in sigla: CMO) avente sede a Milano, con verbale n° 214 del 29 giugno 2000, aveva classificato quella patologia come “deficit percettivo degli acuti bilaterali”, peraltro riconoscendone la dipendenza da causa di servizio e ad ascrivendola (in cumulo con altre patologie) alla settima categoria; c. che nel 2012 egli aveva prospettato un aggravamento, che la suddetta CMO aveva perciò qualificato come “ipoacusia percettiva pantonale bilaterale con VOC [voce ordinaria di conversazione] a dx per m[etri] 2 e sx per metri 1”; d. che nel 2013 il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio aveva però considerato quest’ultima patologia alla stregua di una mera descrizione nosografica del pregresso “deficit percettivo degli acuti bilaterali”, peraltro negando che quel deficit dipendesse da causa di servizio e considerandolo invece una “involuzione naturale dovuta al progredire dell’età”. Pertanto l’attore invocava, in riferimento alla suddetta patologia acustica, “… l’accertamento della dipendenza … [da] causa di servizio ai fini della futura attribuzione della pensione privilegiata”: sottolineando che quella dipendenza era stata dalla CMO accertata anteriormente all’istituzione del Comitato e che, quindi, le pregresse valutazioni della CMO stessa facevano “… stato non solo in punto alla dipendenza della patologia da causa di servizio, ma anche … all’ascrivibilità tabellare …” (pag. 5 del ricorso). Peraltro chiedeva che per la patologia “ipoacusia percettiva pantonale bilaterale”, a suo dire costituente un aggravamento del pregresso “deficit percettivo degli acuti bilaterali”, venisse non solo accertata la dipendenza da causa di servizio, ma anche dichiarato il suo diritto alla pensione privilegiata ordinaria in settima categoria. 2. Con comparsa depositata il 27 dicembre 2016 si costituiva la Guardia di Finanza, confermando la narrativa in facto attorea e sostenendo che l’art. 14 del D.P.R. n°


461/2001 rendeva obbligatorio e vincolante per la P.A. il parere del Comitato: perciò invocando il rigetto della domanda attrice. Con comparsa depositata il 2 gennaio 2017 si costituiva l’INPS, eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, nonché contestando in iure la fondatezza dell’avversa pretesa. 3. Con sentenza non definitiva 4.4.2017 n.46 la Sezione dichiarava la carenza di legittimazione passiva dell’Inps, condannando sul punto il R. C. al pagamento delle spese di lite e con separata ordinanza 26.1.2017 n.5 disponeva una perizia medicolegale sulla patologia lamentata dall’attore, sulla riconducibilità a causa di servizio e la relativa classifica. 4. Dopo alcuni solleciti istruttori, l’UML del Ministero della Salute depositava il parere medico-legale 20.9.2017 n. I.2.CB/2017/1200026 che parte attrice criticava con memoria 4.12.2017. Quindi all’udienza del 14.12.2017 le parti presenti sviluppavano i rispettivi argomenti e la causa veniva trattenuta in decisione con lettura del dispositivo in udienza. DIRITTO La domanda, sulla scorta dell’accurato parere delll’UML del Ministero della Salute 20.9.2017 n. I.2.CB/2017/1200026 è infondata e va rigettata. Ed invero detto parere, reso da soggetto terzo di elevata professionalità (tra l’altro con partecipazione al collegio di specialista otorinolaringoiatra) previa visita diretta del R. C. ed esame di tutta la documentazione agli atti, nonchè previo esame delle deduzioni fatte pervenire, come da ordinanza 5/2017 di questa Corte, dai periti di parte, ha escluso che la patologia “deficit percettivo degli acuti bilaterale” sia dipendente (o parzialmente dipendente) da causa di servizio, considerato che l’affezione uditiva dopo la cessazione del lavoro in ambito aeroportuale (1996) ha mostrato una evoluzione peggiorativa nonostante l’assenza di evidenti traumi acustici. Ha inoltre chiarito detto parere, in riscontro a rilievi del CT di parte attorea, che, a fronte di una patologia uditiva riscontrata dopo 16 anni dall’allontanamento dal servizio a rischio rumore, la stessa infermità “ipoacusia percettiva pantonale bilaterale con VOC a dx a M2 e a sx a M1” ascrivibile a 8 ctg tam A (CMO Milano 5.11.2012) era riconducibile a fattori etiopatogenetici di natura endogenocostituzionale, mentre la presbiacusia rilevata dal CTP avrebbe potuto solo peggiorare il deficit funzionale uditio ma non rivestire ruolo concausale nell’aggravamento dell’infermità “deficit percettivo degli acuti bilaterale”, non dipendente da cds. Le conclusioni peritali, per la loro coerenza e accurata argomentazione sono condivise dal giudicante, nonostante le critiche mosse dalla difesa attorea con memoria


4.12.2017 (incentrate sul ruolo concausale del servizio aeroportuale prestato sulla patologia oggetto di causa, evenienza chiaramente esclusa dal parere richiesto dal giudicante), con conseguente rigetto della pretesa attorea. Il rigetto della domanda può comunque portare alla compensazione delle spese di lite, stante la complessitĂ della questione di natura tecnica. P.Q.M. La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e compensa le spese di lite tra attore e Guardia di Finanza-Ministero dell’Economia e delle Finanze. Milano, 14.12.2017 Il Giudice Prof.Vito Tenore

Depositato in Segreteria il 22/12/2017


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