Consiglio di Stato novembre 2017- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica prodotto dal

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Consiglio di Stato novembre 2017- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica prodotto dal V.Sovr. del Corpo Forestale dello Stato xxx xxx xxx concernente il mancato riconoscimento del trattamento economico di trasferimento

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 8 novembre 2017

NUMERO AFFARE 00923/2014 OGGETTO: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo Forestale dello Stato. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica prodotto dal Vice Sovrintendente del Corpo Forestale dello Stato xxx xxx xxx concernente il mancato riconoscimento del trattamento economico di trasferimento a seguito dell'assegnazione di sede al Comando stazione forestale di Casal Velino (SA), disposta all'esito del 7° Corso di formazione Vice Sovrintendenti "Lago di Como", nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali. LA SEZIONE Vista la relazione dell’8 maggio 2014, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Corpo Forestale dello Stato, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto; Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Gabriele Carlotti; PREMESSO E CONSIDERATO. 1.) Il signor xxx xxx xxx dipendente del Corpo Forestale dello Stato, ha presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato, con richiesta d'annullamento dei seguenti atti: - la nota, n. 18586, del 20 novembre 2013 del Comando Regionale del Corpo forestale dello Stato per la Campania; - la nota, n. 17407, del 31 ottobre 2013 del Comando Regionale del Corpo forestale


dello Stato per la Campania. 2.) Il ricorrente si duole del mancato riconoscimento del trattamento economico di trasferimento di cui all'art. 1 della legge n. 86/2001 (trattamento spettante ai vincitori di un concorso assegnati a sede differente da quella di provenienza) a seguito dell'assegnazione al Comando Stazione forestale di Casal Velino (SA), al termine del 7° corso di formazione per la nomina a Vice Sovrintendente del Corpo forestale dello Stato. Più in dettaglio, il signor Inverso lamenta: I.) violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 86 del 29 marzo 2001; violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 155 del 3 aprile 2001; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti; erronea valutazione dei fatti; violazione ed errata applicazione delle regole interpretative generali di cui agli artt. 1362, 1363, 1365, 1369 c.c.; II.) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 7 agosto 1990; eccesso di potere per motivazione insufficiente, illogica, irrazionale e contraddittoria; eccesso di potere per contraddittorietà tra atti; violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione e della parità di trattamento; violazione della consolidata prassi amministrativa; III.) violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. 3.) Il Ministero ritiene che il ricorso sia inammissibile e comunque infondato. 4.) In via preliminare il Collegio osserva che la nota, prot. n. 18586, del 20 novembre 2013 (primo atto impugnato), consiste in una mera comunicazione, partecipata al ricorrente il 4 dicembre 2013 e spedita dal Comando Regionale del Corpo forestale dello Stato al Coordinamento territoriale per l’Ambiente Parco Nazionale del Cilento e Vallo Di Diano (da cui il ricorrente funzionalmente dipende), con la quale si è dato atto dell’avvenuto invio della nota, prot. n. 17407, del 31 ottobre 2013 (secondo atto impugnato) in tema di mancata concessione, da parte dell’Ispettorato Generale Divisione 11^, del trattamento economico di trasferimento di cui alla legge n. 86/2001 per il personale vincitore di un concorso assegnato a sede diversa da quella di provenienza. Sennonché pure la nota, prot. n. 17407, del 31 marzo 2013 è una mera comunicazione, in questo caso tra uffici, di un’ulteriore nota (dell’Ispettorato Generale), prot. n. 39854, del 29 ottobre 2013, in merito alla mancata concessione della predetta indennità ex lege n. 86/2001. Deve pertanto presumersi che la motivazione del diniego, contestato dal ricorrente, sia contenuta nella ridetta nota, prot. n. 39854, del 29 ottobre 2013 che, tuttavia, non è rinvenibile agli atti (al pari della nota, prot. n. 8690, del 13 settembre 2013, del pari impugnata dal ricorrente). 5.) Il Collegio ritiene, pertanto, necessaria ai fini del definitivo decidere, anche in ordine all’ammissibilità del ricorso, l’acquisizione delle ridette note, le quali dovranno essere partecipate anche al ricorrente (al quale non sarebbero state “mai comunicate”; v. pag. 1 del ricorso), concedendogli un termine breve, ma congruo, per eventuali controdeduzioni. P.Q.M. Sospende l’espressione del parere in attesa dell’adempimento dell’incombente descritto nella suestesa motivazione.


L'ESTENSORE Gabriele Carlotti

IL SEGRETARIO Roberto MustafÃ

IL PRESIDENTE Gerardo Mastrandrea


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