Corte dei Conti dicembre 2017- istanza al fine del riconoscimento del diritto all’incremento figurat

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Corte dei Conti dicembre 2017- istanza al fine del riconoscimento del diritto all’incremento figurativo di cui all’art. 3 comma 7 D.lgv. n. 165/1997 sulla pensione di inabilità già in godimento

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE SARDEGNA SENTENZA 162 2017 PENSIONI 19/12/2017 Invia REPUBBLICA ITALIANA

Sent.

n.162/2017 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA pronuncia la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24056 del registro di Segreteria, proposto da F. C., nato il Omissis a Omissis R. C., nato il Omissis a Omissis G. M., nato il Omissis a Omissis A. D. M., nato il Omissis a Omissis Gi. A., nato il Omissis a Omissis tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea PETTINAU e Elena PETTINAU, presso lo studio dei quali in Cagliari, piazza Gramsci 18 sono elettivamente domiciliati RICORRENTI contro Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Gestione Dipendenti Pubblici, sede di Cagliari, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro DOA, Mariantonietta PIRAS e Laura FURCAS, elettivamente domiciliato presso l’ufficio


legale dell’Ente in Cagliari, via P. Delitala 2 Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri RESISTENTI Udite, nell’udienza pubblica del 5 dicembre 2017, l’avvocato Elena PETTINAU per i ricorrenti e l’avvocato Mariantonietta PIRAS per l’INPS, che hanno integralmente confermato le rispettive conclusioni. Non comparso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. MOTIVI DELLA DECISIONE FATTO Come esposto nell’atto introduttivo del giudizio, tutti i ricorrenti hanno prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri con il grado di luogotenente e sono cessati per riforma prima del compimento del 60° anno di età. In dettaglio: F. C. cessato dal servizio per riforma in data 17/9/2014; R. C. cessato dal servizio per riforma in data 17/09/2013; G. M. cessato dal servizio per riforma in data 3/9/2013; A. D. M. cessato dal servizio per riforma in data 09/09/2014; A. G. cessato dal servizio per riforma in data 28/8/2015. Nel corso del 2017, tutti costoro hanno inoltrato all’INPS, gestione dipendenti pubblici, istanza al fine del riconoscimento del diritto all’incremento figurativo di cui all’art. 3 comma 7 D.lgv. n. 165/1997 sulla pensione di inabilità già in godimento, richiamando, tra l’altro, due precedenti favorevoli della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Abruzzo n. 28/2012 e n. 27/2017, ai quali i difensori fanno integrale riferimento anche ai fini del ricorso. L’Istituto di previdenza, con nota del 22/8/2017, ha dato riscontro, sino alla proposizione del ricorso, esclusivamente alle istanze dei Luogotenenti F. C., R. C. e A. con identica motivazione, asserendo che l’Ufficio “non può ottemperare a quanto richiesto, poiché ai propri atti non risulta ancora pervenuto il modello PA/04 di competenza dell’Amministrazione di appartenenza”. Anche il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – CNA, con nota del 22/9/2017, ha riscontrato le istanze di F. C. e R. C. con la medesima motivazione di rigetto “la SV non è destinataria della facoltà di opzione per l’incremento del montante, in alternativa al collocamento in ausiliaria, dal momento che è escluso dal collocamento in tale posizione giuridica essendo cessato per infermità”.


La difesa sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dall’INPS, i ricorrenti, i quali, all’atto del collocamento in quiescenza per inidoneità al servizio, non avevano maturato i requisiti per il transito nell’ausiliaria, per mancato raggiungimento dei limiti di età, avrebbero tutti diritto al riconoscimento dell’incremento figurativo previsto dalla norma invocata, la cui ratio è di evitare che il militare, che per motivi indipendenti dalla sua volontà perda il beneficio del periodo di ausiliaria, si trovi in una posizione deteriore rispetto agli altri che, al contrario, hanno potuto conseguire il predetto limite di età, id est il compimento del 60° anno. Sono state pertanto formulate le seguenti conclusioni: “Voglia l’Ecc.mo Giudice Unico presso la sezione della Corte dei Conti per la Regione Sardegna previa fissazione dell’udienza di discussione, contrariis rejectis, accogliere il presente ricorso e per l’effetto DICHIARARE il diritto dei ricorrenti all’incremento figurativo di cui all’art. 3 comma 7 del d.lgv. n. 165/1997 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese ed onorari da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”. Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo, si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata tramite PEC in data 9 novembre 2017, a firma del Ten. Col. Amm. xxx xxx, capo del Servizio Trattamento Economico, Ufficio Contenzioso. L’Amministrazione ha concluso per il rigetto del ricorso in conformità a due note (del Ministero della difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva del 15/09/2017 e dell’INPS, Direzione Centrale Pensioni del 3 agosto 2017, allegate alla memoria), le quali hanno concordemente escluso l’applicazione del beneficio in questione a tutti coloro che siano cessati dal servizio, come i ricorrenti, per dispensa dovuta ad inidoneità assoluta e permanente al servizio militare incondizionato. L’INPS si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata via PEC in data 24 novembre 2017, a firma degli avvocati Alessandro DOA, Mariantonietta PIRAS e Laura FURCAS. Si evidenzia come gli incrementi pensionistici figurativi necessitino di previa certificazione dell’Amministrazione-datore di lavoro, certificazione che nel caso di specie difetta, avendo il Comando dei Carabinieri chiarito che i ricorrenti non risultano tra i destinatari del beneficio essendo stati tutti collocati a riposo per infermità senza transitare per la c.d. ausiliaria. L’Istituto, si afferma, non può quindi che prendere atto dell’assenza della


certificazione, presupposto necessario alla delibazione della domanda e declina ogni legittimazione in ordine alla assente e/o errata valorizzazione/certificazione da eseguirsi a carico dell’Arma. Pertanto, la difesa conclude “affinché la Corte adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia così giudicare: 1. Rigettare il ricorso e, comunque, dichiarare che nessuna responsabilità può essere ascritta all’Istituto previdenziale convenuto; 2. con vittoria di spese e competenze come per legge”. Con note d’udienza depositate in limine, l’avvocato Elena PETTINAU ha insistito per l’accoglimento del ricorso, richiamando a supporto la sentenza della Sezione giurisdizionale Molise n. 53 del 2017. La causa è stata decisa con dispositivo letto in udienza per i motivi di seguito esposti in DIRITTO Il ricorso è fondato. Sulla questione di diritto da cui dipende la decisione della causa, la Sezione condivide la giurisprudenza, scarna ma di orientamento univoco, di questa Corte (v. le sentenze citate dal ricorrente). Va premesso che tutti gli interessati sono cessati dal servizio senza transitare nella posizione di ausiliaria, essendo stati posti in congedo assoluto per inabilità. Essi si trovano pertanto nella condizione di legge per usufruire del beneficio accordato dalla norma invocata, la quale prevedeva (all’epoca del loro collocamento a riposo) quanto segue: “Per il personale di cui all’articolo 1 escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall’ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato”.


Come affermato da Sezione Molise n. 53/2017, “occorre innanzitutto rilevare l’attuale vigenza della disposizione normativa, pur successivamente all’entrata in vigore del codice dell’ordinamento militare, considerato che detto decreto legislativo n. 66/2010 espressamente prevede (art. 2268, comma 1, n. 930) l’abrogazione dei soli commi da 1 a 5 dell’articolo 3 del d. lgs. n. 165/1997. Venendo dunque all’ambito applicativo della disposizione, si osserva che il legislatore ha riconosciuto l’incremento del montante contributivo sia al “personale di cui all’art. 1 escluso dall’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età”, che “al personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria”, categoria quest’ultima nella quale evidentemente rientra l’ufficiale ricorrente, dichiarato non idoneo permanentemente al servizio d’Istituto ex art. 929 del d. lgs. n. 66/2010, e dunque impossibilitato a prestare i conseguenti (pur delimitati ed eventuali) servizi d’Istituto e dunque ad accedere all’istituto dell’ausiliaria (cfr: C. conti, sez. giur. Abruzzo, sent. n. 28/2012). Ovviamente, considerate le ragioni dell’impossibilità normativo/oggettiva di collocamento dell’ufficiale in ausiliaria, neppure può propriamente ipotizzarsi l’esercizio di un’opzione da parte dell’interessato, in quanto raggiunto da un provvedimento cogente di collocamento in congedo assoluto per inidoneità assoluta e permanente al servizio”. Il ricorso va pertanto accolto nei confronti dell’INPS, mentre, nei confronti dell’Arma dei Carabinieri, va affermato il difetto di legittimazione passiva dell’amministrazione convenuta, considerato che la competenza alla liquidazione delle pensioni dei ricorrenti è attribuita all’INPS. Va solo soggiunto, in relazione a quanto rappresentato nella memoria di costituzione dell’INPS, che non vi sono ragioni che ostino alla immediata riliquidazione delle pensioni. Premesso che, giusta quanto appena detto, il ruolo dell’INPS non è affatto marginale, va affermato che, allo scopo che interessa, esso disponeva di tutti gli elementi necessari, ben sapendo che tutti i ricorrenti erano cessati dal servizio per inabilità senza transitare nell’ausiliaria ed essendo in possesso, dal prospetto dei dati trasmesso dall’amministrazione di provenienza, la quale non aveva al riguardo l’obbligo di “certificare” alcunché, dell’ammontare della base di calcolo su cui applicare l’incremento stabilito dalla legge. Sugli arretrati spettanti per effetto dell’accoglimento del ricorso competono ai ricorrenti gli accessori, ovvero gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, la seconda per la sola parte eventualmente eccedente l’importo dei primi, calcolati con


decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo di pensione e sino al pagamento degli arretrati stessi. La condanna alle spese segue la soccombenza e va pronunciata in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari. La liquidazione è operata sulla base della tabella 11 allegata al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e del valore indeterminabile della causa, con applicazione di una riduzione, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del suddetto decreto, tenuto conto della non particolare complessità dell’affare, anche in relazione all’esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale. Non è invece luogo a pronuncia sulle spese nei confronti dell’Arma dei Carabinieri, poiché l’amministrazione si è costituita in giudizio con memoria a firma di un proprio dirigente. In casi siffatti ad essa spetta unicamente il rimborso delle spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota (in senso conforme, ex multis, v. Corte di cassazione, n. 2872 del 09/02/2007) che, nel caso di specie, non è stata prodotta. PER QUESTI MOTIVI la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto contro l’INPS da F. C., R. C., G. M., A. D. M. e G. A. e, per l’effetto, dichiara il diritto dei medesimi alla riliquidazione della pensione in godimento mediante applicazione del beneficio previsto dall’art. 3, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Sugli arretrati spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per gli interessi, calcolati con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto e sino al pagamento. Condanna l’INPS al pagamento, in favore degli avvocati Andrea PETTINAU ed Elena PETTINAU, dichiaratisi antistatari, delle spese di assistenza legale, che si liquidano in euro duemila, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 15%. Respinge il ricorso nei confronti del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per difetto di legittimazione passiva. Nulla per le spese nei confronti del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Per il deposito della sentenza è fissato il termine di quaranta giorni dalla data dell’udienza. Così deciso in Cagliari, nell’udienza del 5 dicembre 2017.


Il Giudice unico f.to Antonio Marco CANU

Depositata in Segreteria il 19 dicembre 2017. Il Dirigente f.to xxx Mullano

DECRETO Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi dei ricorrenti. Il Giudice unico f.to Antonio Marco CANU In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti. Il Direttore della Segreteria f.to xxx Mullano


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