Consiglio di Stato dicembre 2017: chiesto riconoscimento del “diritto” alla promozione al grado supe

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Consiglio di Stato dicembre 2017: chiesto riconoscimento del “diritto” alla promozione al grado superiore. Numero 02663/2017 e data 21/12/2017 Spedizione logo REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Prima Adunanza di Sezione del 8 novembre 2017

NUMERO AFFARE 00941/2015 OGGETTO: Ministero dell’interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da xxx xxx, nato a Bari il 13 agosto 1972 ed ivi residente, contro la concessione dell’encomio anziché della promozione per merito straordinario. LA SEZIONE Vista la relazione 21/5/2015 n. 333.A/U.C./35169/2768-OR del con la quale il Ministero dell’interno, dipartimento della pubblica sicurezza, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso; visto il ricorso, notificato il 28.3.2014 esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sandro Aureli.

Premesso: L’equipaggio della volante “xxx” , del quale ha fatto parte anche il ricorrente,


composto da addetti in servizio presso l’U.P.G.S.P. della questura di xxx, il 17.6.2012, si è recata in una via del centro cittadino dove era divampato un incendio di vaste proporzioni che stava mettendo in pericolo i residenti. Questi ultimi grazie all’azione delle predette forze dell’ordine venivano messi in salvo ristabilendo le condizioni di sicurezza, eliminando tra l’altro una situazione di grave pericolo dovuta alla presenza di un contenitore di gas GPL che rischiava di esplodere; conseguenza che veniva scongiurata dall’iniziativa dai menzionati agenti i quali nello svolgimento dell’azione di soccorso non esitavano ad assumersi rischi per la loro integrità fisica. Il questore di xxx, per tali fatti, segnalava all’ufficio centrale per le ricompense il personale che aveva dato prova di coraggio (v. nota del 24.7.2012), proponendolo, considerata la positiva immagine della Polizia di Stato da essi offerta, per il conferimento della ricompensa della promozione per merito straordinario. La commissione centrale per le ricompense, nella seduta del 5.11.2013 (v. a11.2) deliberava di concedere l’encomio in luogo della promozione per merito straordinario, con la seguente motivazione: “La Commissione Centrale, visti gli atti ed al termine di un approfondito esame dell'intera documentazione inviata, ritiene alquanto sovradimensionata la proposta in quanto non sono stati ravvisati, nella dinamica dell'intervento e nei risultati conseguiti, quei particolari connotati di specialità tali da giustificare l’attribuzione dei riconoscimenti richiesti; pertanto la Commissione esprime parere contrario alla concessione della promozione per merito straordinario in favore dei dipendenti segnalati per detto riconoscimento, ritenendo maggiormente adeguato il conferimento dell'encomio...”. Il Capo della Polizia, con provvedimento datato 5.11.2013 , uniformandosi al parere della commissione per il personale del ruolo degli ispettori, dei sovrintendenti e degli assistenti e agenti, concedeva la ricompensa dell’encomio. La suddetta deliberazione della commissione centrale per le ricompense viene censurata con il ricorso straordinario in esame dal ricorrente, che ne deduce l’illegittimità sotto vari profili di eccesso di potere e violazione di legge.

Considerato: Il ricorrente sostiene che l’attività di polizia a cui hanno partecipato rientra nei criteri di legge per il conferimento della promozione al grado superiore, perché la rischiosa operazione effettuata è connotata dai requisiti previsti dagli articoli 70, 71 e 72 del decreto del presidente della repubblica 28 ottobre 1985 n. 782 contenente il regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ovverosia dalla


particolare importanza dell’operazione di polizia e dal grave pericolo di vita corso da chi vi ha partecipato. Aggiunge che, fermo restando che i previsti requisiti sono alternativi tra loro, l’amministrazione, nell’esercitare la potestà discrezionale in materia, non poteva, senza sconfinando nell’arbitrio, non valutare positivamente la dettagliata nota illustrativa del questore, il quale ha documentato ampiamente le ragioni che lo hanno indotto a proporre la massima ricompensa. Si è trattato infatti di una operazione prolungata, complessa e pericolosa, che ha portato particolare prestigio all’amministrazione della pubblica sicurezza. Le ricompense attribuibili al personale della Polizia di Stato per meriti straordinari e speciali (promozione per merito straordinario ed encomio solenne) sono disciplinate dal decreto del presidente della repubblica 28 ottobre 1985 n. 782 e sono conferite, in relazione ad uno specifico evento, per comportamenti caratterizzati da eccezionalità e specialità, avuto riguardo alla qualifica rivestita e alle funzioni esercitate dal personale interessato e tenuto conto del risultato conseguito (art. 72). La valutazione delle proposte di concessione delle ricompense è affidata ad apposita commissione, incaricata di esprimere il proprio parere sulla consistenza e validità delle proposte stesse. La commissione esamina i fatti rappresentati nelle proposte di ricompensa premiale, alla luce della richiamata normativa e sulla base delle risultanze documentali, nonché dell’entità e qualità dell’operato degli appartenenti alla Polizia di Stato rispetto all’ordinarietà dei compiti istituzionali loro affidati (vedasi anche i pareri di questa Sezione n. 3119/2012, licenziato nell’adunanza del 18 aprile 12, e n. 5579/2012, licenziato nell’adunanza del 7 novembre 2012) Nel caso in esame, la commissione ha ritenuto che fossero insussistenti nell’azione svolta dal ricorrente e da suoi colleghi connotati di specialità ( eccezionale capacità; esposizione al pericolo di vita; atti che non rientrano nei doveri d’istituto) tali da giustificare il riconoscimento proposto dal questore, potendosi piuttosto ravvisare nell’intervento effettuato il doveroso adempimento dei compiti istituzionali. Va sottolineato, altresì, che la verifica della sussistenza dei presupposti e la valutazione dei requisiti per la concessione delle ricompense spetta agli organi amministrativi, ai quali la legge conferisce il relativo potere d’apprezzamento. Di fronte a tale apprezzamento sommamente discrezionale, le doglianze degl’interessati costituiscono censure di merito (con le quali, cioè, gl’interessati pretendono di sostituire la propria valutazione a quella dell’organo competente ad effettuarla) mentre la proposta del questore non è che un suggerimento diretto ai competenti organi. La decisione non satisfattiva delle aspettative può essere sindacata in sede di


legittimità, a tutto concedere, solo quando si lamentino macroscopiche illogicità o ingiustificabili disparità di trattamento, che non si registrano nel caso in esame; fuori di tali ipotetici casi, è ovvio che non si può decidere da se medesimi quale premio si è meritato. Né il ricorrente argomenta sull’insussistenza dei presupposti per il conferimento dell’encomio sui quali la commissione ha invece motivato ponendo in evidenza il carattere sovradimensionato della proposta del questore. Vale la pena, inoltre, di rilevare che l’eco trovato sulla stampa da operazioni di polizia non può essere addotto né valutato come un merito; diversamente verrebbe affidato a chi svolge una professione che ha altre finalità, la valutazione di condotte delle forze dell’ordine che è invece oggetto, in relazione alla materia in trattazione, di valutazione effettuata sulla base di appositi parametri normativi che ne garantiscono l’omogeneità di contenuto. Insussistente è anche la censura sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento, avendo il ricorrente sottoscritto la scheda nominativa di cui al comma 6 dell’art.75-bis del già citato d.P.R. che lo ha reso edotto dell’iter procedimentale. Osservato che l’esame degli atti porta ad escludere il dedotto difetto di motivazione, come anche il travisamento dei fatti, che del resto appaiono identici a quelli esposti nel ricorso in esame, nonché l’incompletezza dell’istruttoria, deve concludersi che il ricorso è infondato. È altresi palesemente inammissibile la richiesta del ricorrente di disporre a carico del Ministero dell’Interno il riconoscimento del “diritto” alla promozione al grado superiore. P.Q.M. esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

L'ESTENSORE Sandro Aureli

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE Raffaele Carboni


Luisa Calderone


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