TAR gennaio 2018: a causa delle “condizioni disagiate” e del notevole “impegno psico-fisico” al qual

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TAR gennaio 2018: a causa delle “condizioni disagiate” e del notevole “impegno psicofisico” al quale sarebbe stata sottoposta durante gli anni di servizio, con conseguente “logorio psico-fisico” e “continuo stress”

Pubblicato il 04/01/2018 N. 00019/2018 REG.PROV.COLL. N. 00591/2010 REG.RIC. logo REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 591 del 2010, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Martelli, con domicilio eletto presso il suo studio in xxx, corso Siracusa, 87; contro MINISTERO DELLA DIFESA, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in xxx, via Arsenale, 21; MINISTERO DELL'INTERNO; MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; per l'annullamento - del decreto n. 5163/09 del 1/12/2009, posizione n. 53992/D, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Direzione di Amministrazione, sez. Equo Indennizzo, con il quale è stata rigettata la domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità e concessione di equo indennizzo presentata dal ricorrente; - degli atti tutti a detto provvedimento antecedenti, preordinati e consequenziali, ed in particolare: a) il parere n. xxx/2007 in data 20/10/2008 del Comitato di Verifica


per le Cause di Servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha giudicato l'infermità "tendinopatia calcifica bilaterale della cuffia dei rotatori in fibrioartrosi acromion claveare" del ricorrente non dipendente da fatti di servizio; b) il parere n. 48646/2007 in data 20/10/2008 del medesimo Comitato che ha giudicato l'infermità "spondiloartrosi dorsale" del ricorrente non dipendente da fatti di servizio; c) dei verbali della C.M.O. di xxx, mod. B n. 1063246, in data 27/9/2006 e n. 1075802 in data 30/3/2007 e dei giudizi nello stesso espressi;

Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2017 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO 1. Il sig. -OMISSIS-, appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, già in servizio con incarichi di tipo operativo presso le Stazioni Carabinieri di xxx (AO), per il periodo 1981-82, nonché di xxx, di xxx, di xxx (TO) e di xxx (TO), per il periodo dal 1983 al 1996, e successivamente trasferito presso la Direzione centrale della Polizia Criminale (Nucleo Operativo di Protezione di xxx), nel 2006 ha presentato due domande volte al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la connessa concessione dell’equo indennizzo, ai sensi del d.P.R. n. 461 del 2001, per le infermità consistenti in “spondiloatrosi dorsale” e in “tendinopatia calcifica bilaterale della cuffia dei rotatori in fibrioartrosi acromion claveare”. Con decreto n. 5163/09, del 3 dicembre 2009, tuttavia, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri– Direzione di Amministrazione– Sezione Equo Indennizzo ha respinto le due domande, richiamando i pareri nn. xxx/2007 e 48646/2007, entrambi del 20 ottobre 2008, con i quali il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (organo di cui all’art. 10 del d.P.R. n. 461 del 2001) aveva “giudicato le infermità NON dipendenti da causa di servizio”. Avverso il provvedimento di diniego il sig. xxx ha presentato ricorso dinnanzi a questo


TAR, domandandone l’annullamento, ed estendendo l’impugnazione anche ai due pareri citati nella motivazione, oltre che ai verbali della Commissione Medico Ospedaliera di xxx del 27 settembre 2006 e del 30 marzo 2007 (parimenti richiamati nell’atto impugnato). In diritto, il ricorrente ha sollevato i motivi di violazione dell’art. 14, comma 2, del d.P.R. n. 461 del 2001 (per mancato rispetto del termine di 15 giorni per la notifica dell’atto di diniego), e di eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria (ciò, in quanto, secondo il ricorrente, le mansioni da lui svolte durante gli anni di servizio sarebbero da qualificarsi quantomeno come una delle concause delle due patologie, come tra l’altro sarebbe dimostrato dalla perizia del dott. xxx xxx, depositata in atti). In particolare, nel ricorso si è sostenuto che, a causa delle “condizioni disagiate” e del notevole “impegno psico-fisico” al quale sarebbe stata sottoposta durante gli anni di servizio, con conseguente “logorio psicofisico” e “continuo stress”, la persona del ricorrente avrebbe visto nettamente peggiorare le proprie condizioni fisiche, al punto da determinarsi una vera e propria concausalità nella manifestazione delle sofferte patologie. Ricostruzione, quest’ultima, che risulterebbe avvalorata dal fatto che, con riguardo alla “sindrome degenerativa con complicanze di ordine discartrosico e complicanze erniali sia a livello cervicale che lombare”, di cui pure il ricorrente soffrirebbe, gli sarebbe già stata “riconosciuta una concausalità con fatti di servizio”.

2. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, depositando documenti (tra i quali, una relazione informativa predisposta dal Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”) e chiedendo, con memoria di mero stile, il rigetto del ricorso. In vista della pubblica discussione della causa, in data 18 marzo 2017 il ricorrente ha depositato una memoria difensiva, prendendo posizione sui rilievi mossi dall’amministrazione resistente (di cui alla menzionata relazione informativa). Con ordinanza n. 542 del 2017 questo TAR ha disposto una verificazione, ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm., al fine di accertare, in particolare, “quali siano, in base all’attuale stato dell’arte ed alla letteratura scientifica, le possibili cause scatenanti delle patologie ‘spondiloartrosi dorsale’ e ‘tendinopatia calcificata bilaterale della cuffia dei rotatori in fibrioartrosi acromion claveare’, di cui il ricorrente afferma soffrire; nonché se sia possibile affermare o escludere la sussistenza di un nesso di causalità, esclusiva o concomitante, tra le suddette patologie ed il servizio prestato dal ricorrente, quale descritto negli atti e documenti di causa”. L’ordinanza ha anche chiesto di verificare la sussistenza di una relazione causale tra le suddette patologie e la “sindrome degenerativa con complicanze di ordine discartrosico e complicanze ernarie sia a livello cervicale che lombare”, per la quale – come si è riferito nel ricorso – era già stata riconosciuta una concausalità con fatti di servizio. L’incombente è stato


affidato al dirigente del Dipartimento di Ortopedia, Traumatologia e Riabilitazione dell’Azienda ospedaliera “Città della Salute” di xxx, con facoltà di delega. L’organismo verificatore, nella persona del dott. xxx xxx xxx, dopo aver esperito apposita disamina medico-legale sulla persona del sig. xxx, in data 12 settembre 2017 ha depositato la relazione di verificazione. Alla pubblica udienza del 22 novembre 2017, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Il ricorso è fondato. Dalla relazione di verificazione è, anzitutto, emerso che il sig. xxx soffre di “un quadro algico disfunzionale correlato in modo diretto alla presenza di spondiloartrosi moderata dorsale diffusa RMN-documentata e di tendinopatia bilaterale del capo lungo del bicipite con sfumato conflitto sottoacromiale anteriore bilaterale alle spalle”. In particolare, il soggetto “presenta effettivamente al rachide dorsale una degenerazione discoartrosica diffusa, di moderata entità”; ed inoltre egli presenta, “in entrambe le spalle e con maggior evidenza a sinistra, [...] degenerazione tendinosica diffusa della cuffia dei rotatori ed infiammazione cronica del capo lungo del bicipite, più accentuata a sinistra”. Rispetto alle riscontrate patologie, già oggetto della domanda di equo indennizzo per cui è causa, il verificatore ha poi concluso “di poter escludere la sussistenza di un nesso di causalità tra le suddette patologie ed il servizio prestato dal ricorrente quale descritto negli atti e documenti di causa”, pur tuttavia dovendosi “riconoscere la sussistenza di un nesso di concausalità; chi verifica ritiene di poter ascrivere a tale concausalità un’efficacia lesiva di circa il 20%”. Il verificatore, inoltre, ha escluso la sussistenza di una relazione causale tra le patologie lamentate dal ricorrente e la patologia discale artrosica per la quale gli era già stata riconosciuta una concausalità con fatti di servizio. Rispetto alle conclusioni del verificatore, come si dà atto nella relazione, entrambi i periti di parte “si dichiarano pienamente d’accordo”. Nessuna successiva difesa è stata poi svolta in giudizio, né dal ricorrente né dall’amministrazione resistente. Deve quindi concludersi che, come sostenuto nel ricorso, nel caso di specie sussista in effetti una concausalità, nella misura del 20%, tra i fatti di servizio e le due patologie sofferte dal ricorrente. Con assorbimento delle ulteriori censure, va quindi annullato il decreto con il quale l’amministrazione, con evidente vizio di istruttoria, ha negato la sussistenza di tale nesso di concausalità, insieme ai presupposti atti e pareri in esso citati.


4. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite, attesa l’oggettiva incertezza, ad inizio causa, del quadro clinico del soggetto ricorrente. Le spese della verificazione, tuttavia, vanno poste a carico dell’amministrazione soccombente e sono da liquidarsi nella misura di euro 1.600,00 (milleseicento/00), come da richiesta del verificatore depositata in giudizio il 12 settembre 2017. Rispetto a tale importo, peraltro, la somma di euro 1.000,00 (mille/00) dovrà dal Ministero essere pagata nei confronti del ricorrente che l’ha anticipata così come previsto dall’ordinanza collegiale n. 542 del 2017. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione prima, definitivamente pronunciando, a) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, nei sensi di cui in motivazione; b) compensa le spese di lite; c) pone le spese di verificazione a carico del Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, e le liquida in complessivi euro 1.600,00 (milleseicento/00), dei quali euro 1.000,00 (mille/00) da rifondere in favore del ricorrente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8, del d.lgs. n. 196 del 2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in xxx nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati: Domenico Giordano, Roberta Ravasio,

Presidente

Consigliere

Antonino Masaracchia,

Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


Antonino Masaracchia

Domenico Giordano

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalitĂ e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


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