Corte dei Conti 2021-ricomputo del trattamento pensionistico in applicazione dell'art.54 D.P.R. n. 1

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Corte dei Conti 2021-ricomputo del trattamento pensionistico in applicazione dell'art.54 D.P.R. n. 1092 del 1973. Corte dei Conti Lombardia Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 18/11/2020) 19-112020, n. 190 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA rappresentata ai sensi dell'art.151, D.Lgs. n. 174 del 2016 e dell'art. 5 della L. 21 luglio 2000, n. 205 dal giudice unico per le pensioni prof.Vito Tenore, ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio n.29557 promosso da: G. L., nato il Omissis a Omissis e residente a Omissis (Omissis) in Via Omissis, Omissis, (C.E: Omissis), rappresentato e difeso dall'…………….. atti. CONTRO INPS, OGGETTO: ricomputo del trattamento pensionistico in applicazione dell'art.54 D.P.R. n. 1092 del 1973. VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19 e la L. 14 gennaio 1994, n. 20; la L. 21 luglio 2000, n. 205, ed in particolare gli artt. 5 e 9; il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174; VISTO il ricorso e tutti gli altri documenti di causa; VISTA la memoria di costituzione dell'INPS; LETTO l'art.85, co.5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 conv.to in L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art.26-ter, D.L. n. 104 del 2020 conv.to in L. n. 126 del 2020, che impone la decisione della cause pensionistiche senza discussione orale sino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.


Svolgimento del processo 1.Con ricorso depositato il 25.11.2019 l'attore, ex appartenente alla Polizia di Stato (proveniente dal disciolto corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza) e titolare di pensione ordinaria diretta di inabilità n. Omissis a far data dal Omissis, chiedeva di accertare il proprio diritto alla riliquidazione, già vanamente richiesta in via amministrativa, sin dalla data della cessazione dal servizio, della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota del 44% di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973. La tesi veniva ribadita con successiva memoria 13.11.2020 in cui si propugnava l'applicabilità della suddetta normativa anche al personale della Polizia di Stato. 2. Si costituiva l'Inps che, con accurata memoria, chiariva che il convenuto non era militare e nel merito di aver correttamente applicato la vigente normativa in quanto il ricorrente al 31 dicembre 1995 il ricorrente non aveva maturato un'anzianità contributiva di almeno 15 anni, per cui il suo trattamento di quiescenza era stato liquidato secondo il sistema delle quote di cui all'articolo 1 comma 12 della L. n. 335 del 1995. Parte ricorrente non era dunque destinataria del disposto di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973, atteso che la stessa non era cessata nell'arco temporale previsto dal suddetto articolo "almeno 15 e non più di venti anni di servizio utile". Chiedeva dunque il rigetto della pretesa sulla scorta di parte della giurisprudenza e nonostante un indirizzo di talune decisioni di questa Corte favorevole all'attrice. 3. L'udienza del 18.11.2020 non veniva trattata ai sensi dell'art.85, co.5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 conv.to in L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art.26-ter, D.L. n. 104 del 2020 conv.to in L. n. 126 del 2020, che impone la decisione della cause pensionistiche senza discussione orale sino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19. Motivi della decisione La domanda è infondata e va respinta come già univocamente statuito da questa Corte in precedenti specifici (C.conti, sez.Lombardia, 3 febbraio 2020 n.8; Id., sez.Lombardia, 25.11.2019 n.302; id., sez.Puglia, 15.7.2019


n.428; id., sez.Puglia n. 216/2019, Sez. Calabria, n. 15/2019, n. 28/2019, n. 148/2019). Come è noto, l'art. 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973, commi 1 e 2, invocato dall'attore prevede per il personale militare dello Stato un regime pensionistico più favorevole rispetto a quello disciplinato per il personale civile dall'art. 44 dello stesso testo unico. Tuttavia il ricorrente, alla data di cessazione dal servizio, non era un militare, bensì un appartenente alla Polizia di Stato, notoriamente Forza di Polizia ad ordinamento civile. E' dunque assolutamente irrilevante la circostanza secondo cui l'istante era stato sino al 25.6.1982, data della smilitarizzazione del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, un militare, dovendo le norme pensionistiche essere applicate in relazione allo status, civile o militare, rivestito al momento della cessazione dal servizio. Lo stesso fluire del tempo, secondo gli insegnamenti della Consulta, giustifica trattamenti difformi. Come già rimarcato da C.conti, sez.Lombardia, 3 febbraio 2020 n.8, secondo basici referenti normativi, lo status civile (fondato sul D.Lgs. n. 165 del 2001 e sul CCNL oltre che su norme settoriali, quali la L. n. 395 del 1990 o, per le carriere non privatizzate, il D.P.R. n. 3 del 1957) è ben distinto da quello militare (fondato sul D.Lgs. n. 66 del 2010 e sul D.P.R. n. 90 del 2010). Parimenti, come chiarito da C.conti, sez.Lombardia, 3 febbraio 2020 n.8, il rivendicato principio di equiparazione del trattamento economico (art. 43, sedicesimo comma L. 1 aprile 1981, n. 121), di tutte le forze di polizia, sia ad ordinamento civile che militare senza distinzione, compresi il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo degli agenti di custodia (ora Corpo di polizia penitenziaria) e il Corpo forestale dello Stato, riguarda profili stipendiali (tra l'altro delle sole forze di polizia civili e militari, e non tocca dunque tutte le FF.AA., che non rientrano necessariamente tra le Forze di Polizia) che sono giuridicamente ben distinti da quelli pensionistici, retti da autonome e tassative regole, tra le quali l'art.54 del D.P.R. n. 1092 del 1973, commi 1 e 2, invocato dall'attore che prevede testualmente per il solo personale militare (e non per il personale delle Forze di polizia ad


ordinamento civile) un regime pensionistico più favorevole rispetto a quello disciplinato per il personale civile dall'art. 44 dello stesso testo unico. Ne consegue il rigetto della domanda, con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite per la palese infondatezza della pretesa, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando, RIGETTA il ricorso proposto da G. L., nato il Omissis a Omissis, e lo condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dall'Inps, liquidate in Euro 1.100,00, oltre IVA e CPA se dovute. Milano, 18 novembre 2020. Depositata in Cancelleria il 19 novembre 2020.

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