Consiglio di Stato 2022-esclusione dal concorso per l'ammissione di seicentocinque allievi marescial

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Consiglio di Stato 2022-esclusione dal concorso per l'ammissione di seicentocinque allievi marescialli all'ottantesimo corso di formazione presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza Cons. Stato Sez. II, Sent., (ud. 25/01/2022) 16-03-2022, n. 1859

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Consiglio di Statoin sede giurisdizionale (Sezione Seconda)ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso numero di registro generale 2496 del 2017, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato XXX XXX, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato XXX XXX in Roma, via XXX, n. 946,controil Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, e il Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege presso la sua sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,per la riforma della sentenza in forma semplificata del T.a.r. -OMISSIS- - Sezione II ter, n. -OMISSIS- del 7 novembre 2016, resa tra le parti, con cui è stato rigettato il ricorso in primo grado n.-OMISSIS-/2016, proposto per l'annullamento della determinazione di non idoneità della sottocommissione per gli accertamenti sanitari e la correlata esclusione dal concorso per titoli ed esami per l'ammissione di seicentocinque allievi marescialli all'ottantesimo corso di formazione presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza (a.a. 2016/2017).Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Generale della Guardia di Finanza e del Ministero dell'economia e delle finanze;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2022 il consigliere Giovanni Sabbato e udito, per l'appellante, l'avvocato Lea Viceconte in sostituzione dell'avvocato XXX XXX;Svolgimento del processo - Motivi della decisione1. L'oggetto del presente giudizio è rappresentato dall'esclusione della signora -OMISSIS- dal concorso per l'ammissione di 605 allievi marescialli all'80 corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza


per l'a.a. 2016/2017 per mancanza di idoneità a seguito dell'accertamento psico-fisico per "Positività alle sostanze PsicoAttive, accertata mediante test tossicologici".2. Avverso tale atto (nonché quelli propedeutici quali il verbale di visita medica preliminare dell'11 luglio 2016; il verbale di prelievo dei campioni di urine dell'11 luglio 2016; il verbale di controanalisi del 13 luglio 2016; la nota del 18 agosto 2016; in parte qua: il decreto del Ministero delle finanze del 17 maggio 2000 n. 155; il regolamento del 16 dicembre 2014 n. 197; il Decreto del Ministero delle finanze del 7 marzo 2016 n. 75021; la copia della scheda di analisi di laboratorio dell'11 giugno 2016) la predetta ha proposto il ricorso n. -OMISSIS-/2016 innanzi al T.a.r. -OMISSIS-, chiedendone l'annullamento, deducendo quanto segue: i) il semplice superamento del limite minimo (100 ng/ml) di benzodiazepine nel campione di urine oggetto di analisi non vale ad integrare la causa di esclusione dal concorso in assenza di ogni indagine circa la sua ricaduta sull'equilibrio psichico della candidata, peraltro palesatasi lucida nell'offrire esatta giustificazione circa detto sforamento; ii)l'insussistenza di un limite minimo di dosaggio rispetto ad una percentuale di sostanze accertata in concreto che sarebbe esigua, peraltro rilevata nelle urine e non nel sangue, per l'assunzione pochi giorni prima di farmaci ("nimesulide"); il minimo divario riscontrato in sede di prime analisi sarebbe peraltro irrisorio (0,00016 mg) rispetto al quantitativo ben maggiore della dose prescrivibile con ricetta medica (10 mg); la presenza di benzodiazepine nelle urine sarebbe attestata anche dal test di II livello (effettuato soltanto due giorni dopo e con modalità ben più affidabili) senza però precisare se in maniera da superare o meno il limite massimo previsto dal bando.3. Il Tribunale amministrativo adìto (Sezione II ter) ha respinto il ricorso avendo reputato infondate tutte le censure articolate.4. In particolare, il T.a.r. ha rilevato che, alla base del giudizio di non idoneità, sono stati posti "due test tossicologici eseguiti sul medesimo campione di urine all'esito dei quali i valori sono risultati al di sopra del limite consentito". Per quanto riguarda l'affermazione resa dalla ricorrente circa le conseguenze sull'esito degli accertamenti prodotte dall'assunzione di un farmaco prescritto dal proprio dentista per le cure odontoiatriche "la stessa non è stata confortata, in sede concorsuale, da certificazioni mediche ed inoltre è stata resa dopo


la positività rilevata al test di primo livello". Ha inoltre evidenziato che "neppure la certificazione postuma può ritenersi idonea a supportare la censura, nella considerazione che essa è stata formata successivamente ai test (in sede di ricorso) e mai prodotta all'organo collegiale".5. Avverso tale pronuncia la signora OMISSIS- ha interposto appello, notificato il 7 marzo 2017 e depositato il 6 aprile 2017, articolando un unico complesso motivo di gravame (pagine 5-6), al quale ha fatto seguito la reiterazione dei motivi di primo grado (6-11), così rubricato: "Errore nel giudicare in primo grado: erronea motivazione della sentenza gravata- erronea valutazione dei presupposti fondanti il ricorso introduttivotravisamento ed erronea applicazione della normativa in materia". Ha dedotto l'appellante che: - l'assunzione di un anestetico locale miscelato con Nordazepam sarebbe comprovata da una certificazione medica del 6 luglio 2016; - sarebbe stata all'oscuro che tali farmaci avrebbero inciso in maniera significativa sull'esito delle analisi; - non avrebbe avuto interesse a richiedere la loro ripetizione nell'immediatezza stante la consapevolezza del tempo necessario per l'assorbimento di dette sostanze da parte dell'organismo. Ha, quindi, reiterato i motivi di primo grado rimarcando l'esiguità del livello di benzodiazepine rilevate nelle urine da ricondurre alla predetta assunzione di farmaci.6. L'appellante ha concluso chiedendo l'annullamento e/o la riforma dell'impugnata sentenza.7. In data 12 luglio 2017 il Ministero dell'economia e delle finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza - Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza si è costituito con memoria chiedendo il rigetto dell'opposto gravame.8. Con ordinanza n. 2009 del 12 maggio 2017, il Collegio ha respinto la domanda di sospensione degli effetti dell'impugnata sentenza, con la seguente motivazione: "Considerato che l'appello non appare connotato da evidenza di fumus boni juris, in relazione alle prescrizioni del bando, che annettono rilievo alla semplice positività alle sostanze psico-attive; Considerato che l'interessata soltanto in sede di campionamento ai fini dell'analisi di revisione ha allegato, in modo generico, di aver assunto imprecisata anestesia e nimesulide e antibiotici, e che non può riconoscersi rilievo ad una certificazione medico-odontoiatrica non prodotta nella sede propria procedimentale".9. In data 15 aprile 2017, parte appellata ha depositato ulteriore memoria insistendo per la reiezione


dell'appello.10. La causa, chiamata per la discussione alla udienza pubblica del 25 gennaio 2022, è stata ivi trattenuta in decisione.11. L'appello è infondato.11.1 Come esposto in narrativa parte appellante, da un lato, critica la sentenza appellata sostenendo che il T.a.r. non avrebbe preso in adeguata considerazione l'assunzione di farmaci per cure odontoiatriche che avrebbero inciso in maniera determinante sull'esito degli accertamenti sanitari svolti in sede concorsuale, dall'altro, ripropone in questa sede talune deduzioni che non sarebbero state esattamente scrutinate dal giudice di prime cure con le quali, in particolare, si sottolinea il lieve superamento del limite massimo di benzodiazepine nei liquidi organici imposto dalla disciplina concorsuale e che trova logica spiegazione appunto nell'assunzione di farmaci per finalità di cure odontoiatriche. Le deduzioni dell'appellante, suscettibili di esame congiunto, non sono in grado di compromettere la sentenza impugnata, in quanto, come osservato dal Collegio in sede cautelare, è la positività alle sostanze psico-attive a costituire ex se causa di esclusione dal concorso di talché la stessa disciplina di lex specialis non consente di verificare l'assunzione di quali sostanze abbia provocato valori superiori a quelli consentiti.11.2 Ma è la stessa dinamica della vicenda di causa a confermare l'infondatezza delle deduzioni sollevate dal momento che la possibilità che lo sforamento dai valori limite di benzodiazepine fosse da ricondurre all'assunzione occasionale e necessitata di farmaci era stata evidenziata dall'appellante soltanto all'esito del campionamento e in maniera del tutto generica oltre che non assistita da documentazione, prodotta soltanto nel corso di questo giudizio. Esaminati gli atti di causa viene infatti in evidenza il verbale di analisi dell'11 luglio 2016, da cui risulta la presenza di benzodiazepine nel campione di urine dell'appellante pari a "160 ng/ml" quindi superiore al limite previsto. In esso sono riportate anche le seguenti dichiarazioni "a caldo" della medesima: "una settimana fa ho fatto una cura dentaria con anestesia. Alcuni giorni fa ho preso una nimesulide e 10 gg fa anche degli antibiotici". Trattasi, come è evidente, di dichiarazioni di generico tenore e comunque rese dall'appellante soltanto una volta conosciuto l'esito del prelievo effettuato dalla Commissione. Per quanto riguarda la certificazione medica del 6 luglio 2016, rilasciata dall'odontoiatra Dott.ssa -OMISSIS- (con studio in Isernia), circa la sottoposizione della -OMISSIS- a cure odontoiatriche in data 6


luglio 2016 con la somministrazione di un anestetico locale, essa si palesa irrilevante in quanto estranea all'iter procedimentale siccome mai offerta all'attenzione della Commissione ma prodotta solo in sede processuale innanzi al T.a.r. Va quindi evidenziato che le ragioni prospettate dall'appellante non sono in grado di superare o contraddire la fattispecie escludente contemplata dalla disciplina concorsuale ed esattamente ricondotta ai valori di benzodiazepine superiori a quelli consentiti. D'altra parte l'antefatto costituito dalla assunzione di farmaci in sede odontoiatrica, per la sua possibile incidenza sull'esito degli accertamenti sanitari in sede concorsuale, ben avrebbe potuto essere tempestivamente rappresentata dall'appellante in maniera da conseguire la opportuna posticipazione degli accertamenti medici ai quali doveva essere sottoposta. La possibile incidenza del primo evento sul secondo era di intuitiva evidenza, potendo essere colta anche in mancanza di cognizioni mediche, e ciò in ragione sia della stretta successione temporale tra gli stessi sia della combinazione di farmaci assunti, tale da rappresentare un fatto in sé senz'altro fuori dell'ordinario.11.3 Parte appellante, poi, ripropone in questa sede la censura che valorizza la non rilevante distanza tra i valori di benzodiazepine riscontrati e il limite massimo contemplato dalla disciplina di lex specialis, ma trattasi di un profilo fattuale di per sé neutro, come tale privo di refluenza sull'esito della vicenda di causa, in quanto è il superamento del limite (peraltro, nel caso di specie, nella misura non irrisoria del 60%) in sé ad integrare la fattispecie escludente prevista dal bando (art. 15, comma 11, lett. b) a prescindere dalla sua entità; d'altra parte la differenza rispetto ai valori limite non consente ex se di risalire alla possibile causa efficiente della stessa, indagine comunque non richiesta dal bando di concorso. Inoltre, nella relazione tecnica del Capo Ufficio Sanitario del Centro di Reclutamento della G.d.F., in data 13 ottobre 2016, prodotta da parte appellata in prime cure, è riportato che "qualitativamente un'analisi in Gas-Massa non potrà assolutamente confondere la Nimesulide (farmaco antinfiammatorio non steroideo) con una benzodiazepina (sostanza psicoattiva) in quanto le due molecole hanno una struttura di base e quindi uno spettro completamente diversi".Va altresì confermato quanto osservato, sul punto, dal T.a.r. e cioè che "il protocollo metodologico è stato correttamente applicato dalla commissione e la positività al test


tossicologico di primo livello ha trovato conferma all'esito dell'indagine "gascromatografica di massa" effettuata in data 13 luglio 2016". La disciplina di bando si impone alla Commissione medica senza offrire spazio a valutazioni discrezionali, che peraltro potrebbe influire negativamente su indeclinabili esigenze di trattamento paritario. Per quanto infine attiene alla mancata misurazione della quantità di sostanze psico-attive rilevate in sede di test di II livello, tale operazione, come rimarcato nella su citata relazione tecnica prodotta in prime cure dall'Amministrazione, non era necessaria essendo sufficiente, quale analisi qualitativa, verificarne la presenza dopo il test di I livello (analisi quantitativa).12. In conclusione, l'appello è infondato e deve essere respinto.13. Sussistono nondimeno giusti motivi, non potendosi ritenere del tutto inverosimili le circostanze fattuali evidenziate dall'appellante asseritamente incidenti sull'esito delle analisi, per compensare le spese del presente grado di giudizio.P.Q.M.Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 2496/2017), lo respinge.Spese del presente grado di giudizio compensate.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:Ermanno de Francisco, PresidenteOberdan Forlenza, ConsigliereGiancarlo Luttazi, ConsigliereGiovanni Sabbato, Consigliere, EstensoreCarla Ciuffetti, Consigliere


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