Tar 2022- “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavora

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Tar 2022- “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento

delle attività lavorative dei soggetti obbligati...”

Pubblicato il 11/02/2022

N. 00185/2022 REG.PROV.CAU. N. 00127/2022 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 127 del 2022, proposto da -OMISSIS-,

rappresentato

e

difeso

dall'avvocato

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, n. 1; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,


- del provvedimento della Polizia di Stato -OMISSIS- del 22 dicembre 2021 di sospensione del ricorrente dallo svolgimento dell’attività lavorativa ai sensi dell’art. 4 ter del D.L. 44/2021; - dell’invito a produrre documentazione del 16 dicembre 2021; di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto che, a margine della estrema genericità del ricorso, al limite della sua inammissibilità, non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare; Rilevato che l’art. 4 ter del D.L. 1° aprile 2021 n. 44, introdotto dall'art. 2, comma 1, del D.L. 26 novembre 2021, n. 172, nell’estendere l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a partire dal 15 dicembre 2021 anche al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (comma 1 lett. b), ha previsto al comma 2: “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati… i responsabili delle strutture in cui


presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1”; Ritenuto che l’obbligo vaccinale, quale requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, integri lo statuto lavorativo del dipendente appartenente alle forze di polizia e in quanto tale debba sussistere dal momento dell’introduzione legislativa dell’obbligo stesso per tutta la durata del rapporto di lavoro. Ne consegue che tale obbligo non viene meno in caso di congedo ordinario o straordinario del dipendente, non interrompendo o sospendendo tali istituti il rapporto di lavoro; Rilevato altresì che l’art. 4 ter del D.L. 1° aprile 2021 n. 44, al comma 3 dispone: “I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento

del

predetto obbligo

vaccinale”.

Nel

caso

accertino

l’inadempimento, senza giustificazione, all’obbligo vaccinale ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. “L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il 15 giugno 2022”; Rilevato che il chiaro disposto legislativo individua in modo inequivoco il soggetto deputato a verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale, e ad adottare il conseguente provvedimento vincolato, ovvero la sospensione dall’attività lavorativa, nel “responsabile delle strutture in cui presta servizio” il dipendente; Rilevato altresì che, nell’ambito delle proprie competenze organizzative, il Capo della Polizia, con circolare n. 333AGG n. 0021554 del 10 dicembre 2021,


nel pieno rispetto del disposto legislativo, ha chiarito che per “responsabili delle strutture” debbano intendersi “i dirigenti apicali delle articolazioni centrali e periferiche”, ossia “il vertice dell’Ufficio o Reparto o Istituto di appartenenza del dipendente”; Ritenuto pertanto che il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa, a firma del dirigente del -OMISSIS- ove il ricorrente è assegnato e presta servizio, risulta correttamente adottato, sotto il profilo della competenza, trattandosi del “responsabile della struttura” e quindi legittimato ai sensi dell’art. 4 ter comma 3 del D.L. 44/2021; Ritenuto quanto al periculum che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, debba riconoscersi prevalenza alla tutela della salute collettiva, cui è preordinata la normativa applicabile al caso di specie; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) Respinge la domanda cautelare. Condanna il ricorrente al pagamento a favore del Ministero dell’Interno delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1.000,00 (mille) oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:


Domenico Giordano, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE Valentina Santina Mameli

IL PRESIDENTE Domenico Giordano

IL SEGRETARIO In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


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