Tar 2020: ‘partecipato a diverse missioni in Kosovo e di aver svolto sempre attività lavorativa fati

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Tar 2020: ‘partecipato

a diverse missioni in Kosovo e di aver svolto sempre attività lavorativa faticosa e stressante, tanto da essergli stato diagnosticato un “disturbo post-traumatico da guerra”’ Pubblicato il 14/01/2020 N. 00167/2020 REG.PROV.COLL. N. 01079/2015 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1079 del 2015, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato x contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio

fisico

legale

in

Napoli,

via

Diaz,

n.

11;

Ministero dell'Economia e delle Finanze Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; per l'annullamento


a) del decreto del Ministero della Difesa - Direzione generale della previdenza militare e della leva n. 4080/n del 09.12.2014, notificato in data 22.12.2014, con il quale è stata rigettata l'istanza inoltrata dal ricorrente tesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza dell’infermità sofferta da causa di servizio e la contestuale concessione dell'equo indennizzo; b) della Deliberazione n. 8063/2014 con il quale il Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha espresso parere negativo reso nell’adunanza n. 132/2014 del 29.4.2014; c) di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali; nonché per il riconoscimento del diritto della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta con ogni consequenziale beneficio di legge, ivi compreso l’equo indennizzo. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2019 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO 1. – -OMISSIS-, Caporale Maggiore Scelto dell’Esercito Italiano in servizio presso -OMISSIS-, con ricorso notificato il 20.2.2015 e depositato il 4.3.2015, ha impugnato il Decreto n. --OMISSIS--/N del 9.12.2014, notificato il 22.12.2014, con cui è stata riconosciuta come non dipendente da causa di servizio l’infermità sofferta ed è stata respinta l’istanza di concessione dell’equo indennizzo, oltre agli atti ad esso presupposti, in particolare, il parere


espresso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio con deliberazione n. 8063/2014. Ha, altresì, chiesto l’accertamento del suo diritto ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta e del conseguente diritto all’equo indennizzo. Il ricorrente ha riferito: - di aver partecipato a diverse missioni in Kosovo e di aver svolto sempre attività lavorativa faticosa e stressante, tanto da essergli stato diagnosticato un “disturbo post-traumatico da guerra” dalla ASL di -OMISSIS-; - di aver presentato, in data 10.6.2010, istanza tesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza della infermità sofferta come dipendente da causa di servizio con contestuale richiesta di concessione dell’equo indennizzo; - che la Commissione medica ospedaliera di -OMISSIS-, in data 11.5.2011 lo riteneva affetto da “Parziale remissione dell’episodio depressivo maggiore, in assenza di terapia”, ascrivendo tale infermità alla Tabella Categoria 6^; - che il Comitato di verifica per le cause di servizio, con il parere n. 8063/2014, reso nell’adunanza n. 132 del 29.4.2014, ha escluso che l’infermità sofferta fosse da ricondurre a causa di servizio “non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo”, e lo ha giudicato, altresì, come in possesso di “personalità predisposta”; - che il Ministero, con Decreto n. 4080/N del 22.12.2014, ha respinto la sua istanza, senza avviare alcun procedimento. 2. - Avverso il diniego impugnato ha dedotto la violazione e falsa applicazione di legge, l’eccesso e lo sviamento di potere, lamentando, innanzitutto, l’omessa comunicazione, ai sensi dell’art. 10 bis l. 241/1990, dei motivi ostativi all’accoglimento della sua istanza.


2.1. - Nel merito ha lamentato che il giudizio espresso dal Ministero, fondato sul parere del Comitato di Verifica, sia privo di adeguato supporto motivazionale, con particolare riferimento alle caratteristiche particolarmente usuranti del servizio svolto, anche tenuto conto dei luoghi in cui ha operato. Ha contestato, altresì, il riferimento alla predisposizione alla malattia, ritenendo che essa avvalori la dipendenza dalla causa di servizio della patologia sofferta, come sarebbe confermato anche dalla relazione psichiatrica in atti. 3. - Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio in data 12.3.2015 e in data 26.5.2015 ha depositato documenti. Con memoria del 4.11.2019 parte ricorrente ha ribadito le pretese poste a fondamento del ricorso. 4. - Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO 5. - Il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Ministero della Difesa, sulla base del parere n. 8063/2014 del Comitato di Verifica per le cause di servizio reso nell’adunanza n. 132/2014 del 29.4.2014, ha rigettato l’istanza con cui ha chiesto il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio dell’infermità di “persistente episodio depressivo maggiore”. Censura il decreto di rigetto e l’allegato parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio, impugnati in quanto ritenuti viziati da eccesso di potere per assenza di attività istruttoria, dei presupposti di fatto e di coerente e adeguata motivazione. Fonda la domanda di annullamento sulla pretesa illegittimità della determinazione ministeriale affermando, in particolare, la sussistenza degli elementi e dei presupposti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia da lui sofferta ed insorta a causa delle gravose


condizioni lavorative - soprattutto durante le missioni svolte sia all’estero (Kosovo) che in Italia - caratterizzate da turni di servizio stressanti. Si duole dell’operato del Comitato di verifica per le cause di servizio sostenendo che, nonostante fosse a conoscenza dell’attività lavorativa svolta nel corso degli anni, non ha chiarito se, i compiti cui è stato sottoposto nel corso della sua attività militare e soprattutto i luoghi nei quali ha operato, abbiano o meno determinato l’insorgere della patologia cui risulta affetto, in contrasto con quanto dichiarato dai medici specialisti di strutture sanitarie pubbliche (in particolare con la memoria del 4.11.2019). 6. – Il ricorso è infondato. 7. - Per quanto concerne la domanda impugnatoria occorre, innanzitutto, precisare, ai fini di una più completa ricostruzione della vicenda, che - come si evince dalla Relazione della Direzione Generale della previdenza militare e della leva del Ministero della Difesa, depositata in atti il 26.05.2015 - il parere del Comitato di Verifica, espresso nell’adunanza n. 132/2014 del 29.4.2014, è obbligatorio e vincolante nell’ambito del procedimento volto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e alla liquidazione dell’equo indennizzo. Sulla materia in trattazione, consolidato è l’orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi (per tutte: Cons. Stato, Sez. III, 31.1.19, n.770 e 29.12.17, n.6175; Sez. IV, 25.3.14, n. 1454), per il quale “gli accertamenti sulla dipendenza di una patologia da causa di servizio rientrano nella discrezionalità tecnica del Comitato di verifica, la cui valutazione conclusiva sul nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità sofferta dal pubblico dipendente, basato su cognizioni di scienza medicospecialistica e medico-legale, non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, a meno che non emergano vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione per l'inattendibilità metodologica delle conclusioni ovvero per il travisamento dei fatti o, ancora, per la mancata


considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale, non avendo il giudice amministrativo la possibilità di sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dalle competenti autorità (v. anche, da ultimo: Cons. Stato, Sez. IV, 17.6.19, n.4029 e n. 4031; TAR Lazio, Sez. I quater, 8.10.19, n. 11617)” (da ultimo, T.A.R. Lazio, sez. I, sent. 13543 del 26.11.2019). 7.1. – Con riferimento al primo motivo di ricorso sul vizio procedimentale per la violazione dell’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10 bis l. 241/1990, il Collegio, a seguito di ripensamento di precedente orientamento della Sezione, ritiene opportuno aderire alla giurisprudenza formatasi in modo largamente maggioritaria sulla questione e condivisa costantemente dal Consiglio di Stato. Secondo tale orientamento nel procedimento per la verifica della sussistenza della dipendenza dell'infermità contratta dal pubblico dipendente da causa di servizio, “non ricorrono i presupposti per una comunicazione di avvio, né quelli per il preavviso di rigetto, in quanto non vi è spazio per un contraddittorio prima dell'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, tenuto anche conto della particolare disciplina speciale analiticamente prevista dal dPR n.461 del 2001. E la ragione di ciò risiede nella circostanza che gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio costituiscono espressione di discrezionalità tecnica riconosciuta al Comitato di verifica per le cause di servizio, con conseguente limitato sindacato giurisdizionale

per

illogicità,

manifesta

irragionevolezza,

omessa

considerazione delle circostanze di fatto, non ricorrenti nella specie, come prima indicato. L'Amministrazione procedente non può che conformarsi al parere del Comitato di verifica, salvo che non ne ravvisi i presupposti per un supplemento di tale parere, ai sensi dell’art.14, comma 1 del dPR n. 461 del 2001, circostanza di non conformità non sussistente nella specie (cfr. Tar Lazio,


Roma, sez. I, 4 marzo 2016, n.2860; Tar Basilicata,1 aprile 2016, n.301; Tar Emilia Romagna, Parma 26 aprile 2017, n.146; Tar Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 27 marzo 2019, n.172)” (Tar Lazio, Roma, Sez. I Q, 8 ottobre 2019, n. 11617; Cons. Stato, Sez. IV, 12 luglio 2019, n. 4896; Sez. IV, 30 agosto 2018, n. 5110). Sulla base di quanto premesso, il primo motivo di ricorso non può trovare favorevole apprezzamento, tenuto anche conto che neppure in corso di causa (come si avrà modo di specificare ulteriormente nel prosieguo, v. punto 7.4.) sono emersi elementi idonei a far ritenere viziati l’iter procedimentale seguito dall’amministrazione e la relativa conclusione. 7.2. - Il Collegio ritiene non condivisibile nemmeno il secondo motivo di ricorso con cui parte ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e motivazione. Non si individuano, infatti, eventuali, significativi, episodi o specifiche circostanze di fatto, riferibili al servizio svolto, né eventuali fattori di stress aggiuntivi occorsi all’interessato che possano, anche astrattamente, ritenersi idonei a spiegare efficacia concausale nell’insorgenza della patologia in discorso e a smentire “ictu oculi” la motivata conclusione del Comitato. Sul punto la giurisprudenza ha reiteratamente affermato come la dipendenza da causa di servizio debba essere ancorata all'esistenza di specifici e concreti fatti che non possono coincidere con il normale svolgimento di attività di servizio (per quanto gravose) che, per loro stessa natura, includono nella “normalità” anche carichi lavorativi differenziati rispetto a condizioni ottimali. Nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, eccezionalmente gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente e specificamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla peculiare tipologia di prestazione a cui particolare personale selezionato è


normalmente avviato (T.A.R. Lazio, n. 11617/19, cit.; T.A.R. Campania, Sa, Sez. I, 10.10.13, n. 2034; T.A.R. Na, Sez. VI, 28.11.17, n. 5629). L’organo consultivo, per quanto riportato nel relativo parere, ha quindi valutato il servizio sulla base di quanto a corredo della pratica e lo ha ritenuto, in maniera non illogica né irragionevole, insufficiente a giustificare la sussistenza di un nesso di causalità/concausalità fra quanto prestato e l’infermità sofferta, con la conseguenza che sotto tale profilo risulta infondata la censura di travisamento dei presupposti. Peraltro, e per mera completezza espositiva, occorre rilevare che per sconfessare la valutazione sul rapporto concausale resa dal Comitato di verifica, non è sufficiente il limitarsi a fornire una diversa analisi di parte, tendente a sostituire valutazioni proprie a quelle dell’organo tecnico a ciò deputato (ex multis, da ultimo, T.A.R Lazio, I Quater, sent. n. 11617/2019, cit.). 7.3. - Dalla documentazione versata in atti deve concludersi per l’infondatezza delle censure articolate dal ricorrente attesa la mancanza di un'adeguata dimostrazione di specifiche, circostanziate, prolungate e particolarmente gravose condizioni di impiego idonee ad evocare in via diretta - per la loro specifica, prolungata e significativa anomalia rispetto al pur gravoso quadro prestazionale

ordinariamente

connesso

allo

“status”

posseduto

-

un

collegamento qualificato con l’infermità denunciata, sì da assurgere a fattore (con)causale dell’insorgenza delle stessa. (TA.R. Lazio, Sez. I, sent. 13543 del 26.11.2019). Nel caso in esame, la C.M.O. ha diagnosticato la “parziale remissione dell’episodio depressivo maggiore, in assenza di terapia”, ascrivendo l’infermità alla Ctg. 6 tab. A di P.P.O., come da verbale n. 1937 dell’11.5.2011, senza esprimere giudizi sulla dipendenza delle infermità da causa di servizio ed il Comitato, preso atto del giudizio diagnostico formulato dalla predetta


C.M.O., ha reso il parere con cui ha ritenuto l’infermità diagnosticata “non dipendente da fatti di servizio”. Il Comitato ha specificato che la patologia riscontrata corrisponda ad una “forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neuro- vegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta. Non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l’infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profili concausale efficiente e determinante”. Come chiarito in precedenti pronunce: “ Con l'entrata in vigore del d.P.R. n. 461 del 2001 in tema di riconoscimento delle infermità come dipendenti da causa di servizio, le commissioni mediche ospedaliere hanno infatti competenza esclusiva sulla diagnosi delle infermità o lesioni denunciate dai pubblici dipendenti mentre il Comitato di verifica ha il compito di accertare l'esistenza di un nesso di causalità o concausalità fra le cause produttive delle infermità o lesioni e i fatti di servizio, in quanto presupposto per la concessione dell'equo indennizzo (cfr. art. 11, d.P.R. n. 461 del 2001). In quest'ultima materia, la competenza del Comitato è esclusiva e i suoi pareri sono vincolanti per l'amministrazione, nel senso che spetta solo a tale organo esprimere il giudizio finale sulla eziologia diagnosticata dalla commissione medico-ospedaliera e che l'amministrazione procedente è tenuta a conformarsi alle determinazioni del Comitato, salvo il potere di chiedere un ulteriore parere allo stesso organo”. (T.A.R. Napoli, sez. VII, sent. 4923 del 23.10.2017). Il diniego impugnato si fonda sulla considerazione che in relazione alla infermità sofferta, il servizio prestato non risulta tale da assurgere a fattore causale o concausale efficiente e determinante dell’insorgenza e decorso della patologia diagnosticata.


7.4. - Né su tale piano il ricorrente ha offerto un principio di prova che potesse smentire le premesse del Comitato. Non sono stati evidenziati, infatti, fatti od elementi supportati da idonea documentazione, che possano avere avuto una incidenza specifica sulla ridetta patologia. In altre parole non è stata indicata e provata da parte del ricorrente, mediante idonea documentazione, l’eventuale presenza di attività e servizi, né di particolari episodi, che possano avere avuto una incidenza specifica sulla patologia sofferta. 8. - Per tutte le suesposte considerazioni deve concludersi che il parere espresso dal Comitato risulta fondato su di un giudizio connotato da un percorso logicoargomentativo ragionevole e privo di macroscopiche lacune o fratture motivazionali e che non si riscontrano vizi tali da incidere sulla legittimità della decisione finale assunta dall’amministrazione. 9. - Il rigetto della domanda di annullamento priva di fondamento la pretesa, pure avanzata da parte ricorrente, volta all’accertamento del diritto al riconoscimento delle dipendenza da causa dell’infermità sofferta e del conseguente diritto all’equo indennizzo. Giova precisare che la domanda formulata in tal senso è comunque inammissibile in quanto relativa a situazioni che il giudice amministrativo non può riconoscere in via diretta trattandosi di pretese la cui conseguibilità passa necessariamente per l'accertamento da parte della competente Amministrazione (cfr. da ultimo T.A.R. Napoli, sez. VII, sent. 1659 del 15.2.2018; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. Prima Quater, sent. n. 8933/2016). Il Collegio, in conformità a quanto espresso in precedenti pronunce dalla Sezione, osserva a riguardo che il giudizio instaurato innanzi al giudice amministrativo per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una malattia, così come anche quello volto alla liquidazione di un equo indennizzo per le stesse, si configura pacificamente come impugnatorio,


essendo la posizione del dipendente di interesse legittimo; mentre una posizione di diritto soggettivo sorge solo una volta che ne sia avvenuto il riconoscimento ad opera della P.A. (cfr. ex multis; T.A.R. Napoli sez. VII, sent. 1659 /2018, cit.; Cons. di Stato sez. VI, n. 4621 del 23.9.2009; Cons. di Stato sez. VI, n. 4368 dell'8.7.2009). 10. – Per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere respinto. 11. – In ragione della natura delle questioni oggetto di controversia, le spese possono essere integralmente compensate tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati: Michelangelo Maria Liguori, Presidente Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere Cesira Casalanguida, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE Cesira Casalanguida

IL PRESIDENTE Michelangelo Maria Liguori

IL SEGRETARIO In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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