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Consiglio di Stato 2022- La sentenza in epigrafe ha accolto il ricorso dell'odierna parte appellata diretto all'annullamento del giudizio di inidoneità psico-fisica Cons. Stato Sez. II, Sent., (ud. 25/01/2022) 07-03-2022, n. 1635 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7643 del 2020, proposto dal Ministero della difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, contro il signor -OMISSIS-, X per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente giudizio di inidoneità psicofisica Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2022 il Consigliere Carla Ciuffetti; Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1. La sentenza in epigrafe ha accolto il ricorso dell'odierna parte appellata diretto all'annullamento del giudizio di inidoneità psicofisica ("note di immaturità PS2"), in data -OMISSIS-, riportato nella selezione per il reclutamento di 602 allievi carabinieri effettivi (G.U. 4 s.s. n. 32, 24.4.2015), della graduatoria conclusiva della stessa selezione e di ogni altro atto presupposto e conseguente, compreso il verbale di visita psichiatrica. 2. L'Amministrazione appellante deduce l'erroneità del convincimento del Tar secondo il quale il risultato della verificazione


disposta in primo grado - per cui il ricorrente non era affetto dalla psicopatologia che ne aveva determinato l'inidoneità in sede concorsuale - costituiva un rilevante indice dell'erroneità del giudizio di inidoneità formulato in sede concorsuale. L'operato dell'Amministrazione sarebbe legittimo in quanto l'esclusione dell'interessato dalla selezione sarebbe conseguita dall'applicazione: della direttiva del Ministero della Difesa sui criteri per l'individuazione del profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvata con il D.M. 4 giugno 2014, che prevede l'attribuzione del coefficiente 2 all'apparato PS in caso di elementi di riferimento per disturbi che, tuttavia, non configurano situazioni di difficoltà relazionali sociali e lavorative; dell'art. 579 del D.P.R. n. 90 del 2010, che prevede, per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, i requisiti psico-fisici indicati nel bando di concorso; dell'art. 10, co. 4 e 7, dello stesso bando, che prevedono, quale specifico requisito per l'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri, il possesso di un coefficiente 1 all'apparato PS. Il Tar non avrebbe tenuto conto dell'intervallo di circa quattro anni intercorso tra gli accertamenti psico fisici svolti in sede concorsuale e la data della verificazione, circostanza idonea a consentire all'interessato di migliorare gli indici psico-fisici per l'arruolamento: ciò in contrasto con i principi tempus regit acum e di tutela della par condicio competitorum, che postulano l'irripetibilità degli accertamenti svolti in ambito concorsuale, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza del giudice dell'appello. 3. L'interessato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Egli evidenzia che un orientamento che sancisca l'irripetibilità degli accertamenti sanitari al di fuori della sede concorsuale - nella misura in cui esso comporti una limitazione del sindacato giurisdizionale sugli atti dell'Amministrazione contrasterebbe con l'indirizzo della Corte europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Corte EDU) circa la necessaria pienezza della cognizione del giudice sull'operato della pubblica amministrazione. 4. La domanda cautelare dell'Amministrazione appellante è stata accolta, rilevato, "rispetto al fumus, che le argomentazioni dell'appellante sono meritevoli di positiva considerazione sulla base


della giurisprudenza consolidata di questo Consiglio (da ultimo, Sez. IV, sentenze n. 3355 e n. 2296 del 2020)". 5. La causa, chiamata all'udienza del 25 gennaio 2022, è stata trattenuta in decisione. 6. Il Collegio osserva che, con riferimento a controversia relativa allo stesso concorso, concernente altro candidato cui era stato attribuito il coefficiente 2 all'apparato PS, nel ritenere infondato il ricorso, questo Consiglio ha evidenziato che "le valutazioni medicolegali emesse da esperti di parte o da strutture pubbliche non sono in grado di inficiare l'accertamento specialistico ufficiale effettuato, a norma del bando di concorso, dal Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri" e che il bando di concorso, all'art. 10, comma 8, prevede che "il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non è suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita" (Cons. Stato, sez. I, parere 20 giugno 2019 n.1810). Tale pronuncia esprime un indirizzo condiviso da questa Sezione, che ha già avuto modo di escludere "che le verifiche di carattere psico-fisico, così come gli accertamenti attitudinali siano suscettibili (laddove non si sostanzino in indagini, il cui esito sia rappresentato dalla concreta misurabilità di puntuali presupposti idoneativi, peraltro suscettibile di reiterabilità a parità di condizioni) di ripetibilità fuori dal contesto concorsuale, comprensivo dello stress prestazionale in esso insito; e ciò, in quanto nell'ambito di un diverso contesto, anche emotivo, il loro esito può fisiologicamente divergere, con conseguente totale vanificazione di esse" (Cons. Stato, sez. II, 1 settembre 2021, n. 6175; in termini, cfr. sez. II, 14 settembre 2021, n. 6285). 7. Il Collegio ritiene di dover dare continuità a tale indirizzo e che esso non sostanzi il contrasto paventato dalla parte appellata con la giurisprudenza della Corte Edu, sotto il profilo del diritto ad un equo processo ai sensi dell'art. 6 CEDU. Infatti, il richiamato orientamento di questo Consiglio in tema di irripetibilità degli accertamenti medici fuori della sede concorsuale non esclude il controllo in sede giurisdizionale in ordine a profili di irragionevolezza, abnormità, travisamento dei fatti o errore di fatto del giudizio di inidoneità, anche dando eventualmente ingresso in giudizio al mezzo istruttorio della verificazione. Tuttavia, una tale


scelta postula un'analisi critica dell'attendibilità dell'impugnato giudizio di non idoneità sulla base delle "censure articolate in ricorso e delle prove assolte dall'istante" (Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2021, n. 4793). 8. Alla luce di questa indicazione metodologica, nella fattispecie occorre notare quanto segue. 8.1. In primo grado, il ricorrente aveva prodotto un'attestazione della A. di -OMISSIS-di assenza di problematiche di natura psichica, un'attestazione della A. di -OMISSIS- di assenza di note psicopatologiche e una perizia della stessa A. basata sulla cartella clinica concorsuale, che aveva escluso la diagnosi contenuta nell'atto impugnato. Il Tar ha disposto una verificazione "anche alla luce della documentazione depositata dal ricorrente" per accertare se effettivamente l'interessato riportasse "note di immaturità PS2". In proposito si deve notare che, dalle suddette certificazioni mediche, non risulta un'idonea attestazione in merito all'osservanza di procedure e metodi analoghi a quelli seguiti in sede concorsuale. Inoltre, la perizia costituisce una rilettura degli accertamenti effettuati dall'organo concorsuale che sostituisce quella effettuata dall'organo concorsuale: ciò presta il fianco ad un'obiezione metodologica poiché, se la sussistenza di note di immaturità può non costituire una patologia psichiatrica escludente lo svolgimento di attività lavorative, tuttavia ben può l'Arma dei Carabinieri stabilire criteri di selezione più rigorosi rispetto a quelli di altre Amministrazioni civili o militari in considerazione della delicatezza e della pericolosità dell'attività che si richiede ai suoi appartenenti. 8.2. Le considerazioni appena svolte sub 8.1. portano a non condividere il convincimento del Tar ("anche alla luce della documentazione depositata dal ricorrente") che la suddetta documentazione prodotta dal ricorrente potesse costituire il presupposto per disporre la verificazione: essa non pare consentire quell'analisi critica dell'attendibilità del giudizio di non idoneità formulato in sede concorsuale, che, secondo il richiamato indirizzo di questo Consiglio, costituisce la premessa della disposizione del mezzo istruttorio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, , n. 4793/2021, cit.). Perciò, poiché non è rilevabile, nell'ordinanza che ha disposto la verificazione, una specifica valutazione in ordine all'idoneità di elementi o di principi di prova, eventualmente allegati dal ricorrente, a fungere da presupposto del ricorso al mezzo stesso, nella


fattispecie la stessa verificazione non pare essere altro che uno strumento per la loro ricerca. Dalla relazione dell'organo della verificazione non emerge alcun elemento da cui possa desumersi che l'organo concorsuale si fosse discostato dalla disciplina stabilita dalle fonti normative richiamate dall'appellante o che fosse incorso in un errore di fatto, ad esempio per i metodi di esame utilizzati (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 settembre 2020, n. 5536). Anzi la stessa relazione induce ad escludere un tale errore. Infatti, nelle considerazioni medico legali di tale relazione si ritiene necessario premettere che "le condizioni mediche e psichiche riscontrate alla data della visita di verificazione non corrispondono necessariamente alle condizioni accertate in occasione della visita di selezione del -OMISSIS-"; inoltre, si afferma: che "sulla base delle risultanze dei tests di psicodiagnostica allegati alla visita di selezione del 2015, la diagnosi formulata dalla commissione per gli accertamenti psicofisici appare congrua, come appaiono congrui il profilo sanitario allora definito ed il provvedimento di inidoneità"; e che "per contro, l'esito dei tests a cui si è sottoposto per proprio conto il ricorrente nel 2015 è menzionato nelle relazioni specialistiche, ma non è disponibile agli atti e pertanto non è possibile un confronto con la documentazione raccolta in occasione della visita di selezione". Sicché non può condividersi l'affermazione del Tar per cui l'esclusione da parte del verificatore che fosse in atto una psicopatologia costituisse "indice rilevante nel senso dell'erroneità del giudizio di inidoneità formulato dalla Commissione medica". Né è condivisibile l'ulteriore affermazione, riferita alla prima premessa delle considerazioni medico legali della relazione di verificazione, secondo la quale la constatazione della non necessaria corrispondenza delle condizioni del ricorrente all'epoca del concorso e alla data della verificazione "pur rispondendo a dati di esperienza" non era idonea "a provare che la patologia fosse presente, e che lo fosse nel grado di gravità atto a determinarne l'inidoneità". Infatti, anche considerato che la stessa relazione di verificazione sottolinea che "la condizione medica 'note di immaturità' è certamente emendabile nel tempo e questo spiega il riscontro attuale di piena normalità", si deve evidenziare che, se una constatazione di non necessaria corrispondenza di condizioni


non è idonea a provare la sussistenza di una patologia in sede concorsuale, allo stesso modo la medesima constatazione non è idonea nemmeno ad escluderne la presenza. Piuttosto, le riportate considerazioni medico legali della relazione di verificazione portano a riflettere sulla circostanza che il mezzo istruttorio è stato disposto a distanza di quattro anni dallo svolgimento degli accertamenti in sede concorsuale: circostanza rispetto alla quale deve condividersi il rilievo dell'Amministrazione per cui un simile intervallo temporale avrebbe consentito all'interessato di migliorare gli indici psico-fisici per l'arruolamento, in contrasto con i principi "tempus regit actum" e di tutela della "par condicio competitorum". 9. In conclusione, per quanto sopra esposto, l'appello deve essere ritenuto fondato e deve essere accolto. Il regolamento delle spese del doppio grado di giudizio, operato come in dispositivo, consegue alla soccombenza. Resta a carico del soccombente il compenso del soggetto incaricato della verificazione, come da nota spese prodotta in primo grado e non contestata dalle parti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, respinge il ricorso di primo grado. Condanna la parte appellata alla rifusione, in favore dell'Amministrazione, delle spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre s.g. e accessori di legge con rifusione del c.u. se versato, e al pagamento delle spese della verificazione, in favore dell'Istituto di medicina aereospaziale "A. D.L." dell'Aeronautica militare, liquidate in euro 500,00 (cinquecento/00). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellata.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati: Ermanno de Francisco, Presidente Oberdan Forlenza, Consigliere Giancarlo Luttazi, Consigliere Giovanni Sabbato, Consigliere Carla Ciuffetti, Consigliere, Estensore


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