Consiglio di Stato 2021-diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in tesi con

Page 1

Consiglio di Stato 2021-diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in tesi conseguite a sinistro stradale occorso mentre, in sella alla propria bicicletta, tornava a casa dopo il lavoro.

Pubblicato il 24/02/2021

N. 01615/2021REG.PROV.COLL. N. 10648/2014 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10648 del 2014, proposto dal sig. OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati .. contro il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il diniego di riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;


Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2021, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 25 d.l. n. 137 del 2020, convertito con l. n. 176 del 2020, il Cons. Luca Lamberti; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il T.a.r. per la Puglia ha respinto il ricorso dell’odierno appellante, Maresciallo dell’Aeronautica militare, avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di varie infermità (“-OMISSIS-”; “-OMISSIS-”; “-OMISSIS-”; “OMISSIS-”), in tesi conseguite a sinistro stradale occorso mentre, in sella alla propria bicicletta, tornava a casa dopo il lavoro. 1.1. Il T.a.r., premessa una breve ricognizione della disciplina vigente in subiecta materia e dei limiti del sindacato del giudice amministrativo, ha ritenuto che il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, su cui si fonda il gravato provvedimento, fosse congruamente motivato, “con particolare riguardo alla evidente genericità degli elementi prodotti a corredo della domanda”. 1.2. Il T.a.r., in proposito, ha rilevato che “la pretesa del ricorrente sia rimasta sguarnita di supporto probatorio, non essendo stato prodotto un verbale dell’autorità di polizia intervenuta sul luogo del sinistro, un’eventuale testimonianza oculare o qualunque altro documento atto a comprovare la storicità dei fatti lamentati”. 2. L’interessato ha interposto appello, sostenendo che:


- in base alla documentazione depositata dall’Amministrazione nel corso del giudizio di prime cure, sarebbe evidente che il sinistro sarebbe avvenuto come descritto in ricorso e rientrerebbe pienamente nel genus “infortunio in itinere”; - la storicità del fatto sarebbe attestata dal referto del locale Pronto Soccorso, ove egli sarebbe stato trasportato subito dopo il sinistro. 2.1. L’Amministrazione della difesa si è costituita in resistenza. 2.2. Il ricorso è stato introitato in decisione alla pubblica udienza del giorno 11 febbraio 2021, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 25 d.l. n. 137 del 2020, convertito con l. n. 176 del 2020, in vista della quale il solo ricorrente ha versato in atti difese scritte. 3. Il ricorso non è fondato. 3.1. Il Collegio osserva che il ricorrente era gravato dell’onere di dimostrare che il sinistro stradale: - si era effettivamente verificato; - era occorso secondo le modalità descritte; - era avvenuto nel tragitto più breve tra la sede di servizio e l’abitazione; - non era ascrivibile ad una sua condotta di guida abnorme, tale da averlo esposto a rischi ordinariamente non gravanti sugli utenti della strada (cd. “rischio elettivo”). 3.2. In difetto di alcuna prova in proposito, l’istanza de qua non poteva che essere rigettata: l’apprezzamento tecnico-discrezionale del Comitato di verifica per le cause di servizio, infatti, presuppone la completa dimostrazione dei fatti, di cui è evidentemente onerato l’interessato, tanto più allorché, come nella specie, tali fatti siano asseritamente avvenuti al di fuori del servizio, in luoghi diversi dagli uffici dell’Amministrazione ed in conseguenza dell’utilizzo, da parte del dipendente, di un mezzo proprio (cfr., ex multis, Cass., Sezione lavoro, 18 marzo 2013, n. 6725).


4. Possono, comunque, compensarsi le spese di lite, in considerazione del rilievo degli interessi sottesi alla vicenda. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2021, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 25 d.l. n. 137 del 2020, convertito con l. n. 176 del 2020, con l’intervento dei magistrati: Raffaele Greco, Presidente Luca Lamberti, Consigliere, Estensore Alessandro Verrico, Consigliere Silvia Martino, Consigliere Giuseppe Rotondo, Consigliere L'ESTENSORE Luca Lamberti

IL PRESIDENTE Raffaele Greco

IL SEGRETARIO


In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.