Importazione temporanea di vettura con targa extra-UE da parte di cittadino italiano Sentenza del 22

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Importazione temporanea di vettura con targa extra-UE da parte di cittadino italiano Sentenza del 22/12/2020 n. 1516/4 - Comm. Trib. Reg. per l'Emilia-Romagna Testo:

A.P., in proprio e nella sua qualità di gérant pro tempore della A.S.S. Sàrl di diritto svizzero ed E.S., nella sua qualità di Présidente e associée gérante pro tempore

stessa

società

presentavano

ricorso

contro

l'avviso

l'atto

di

contestazione di sanzioni amministrative n. XXXXX-3-2019 prot. 5193/RU e il provvedimento di confisca di autoveicolo immatricolato in Svizzera emesso dall'Agenzia delle Dogane di Forlì-Cesena il 12 aprile 2019.

Riferivano, in particolare che 1'8 marzo 2019 la Polizia Municipale di Forlì aveva contestato al P. la violazione della l'asserita violazione della disciplina doganale in tema di circolazione nel territorio italiano di veicolo immatricolato in paese extracomunitario, con particolare riferimento agli artt. 282 o 291 del D.P.R. 43/1973. A fondamento di tale contestazione, gli operanti avevano rilevato che P. si trovava alla guida di veicolo Land Rover tg. XXXXX, in proprietà della società svizzera A.S. sàrl (di cui lo stesso era (ed è) gérant e legale rappresentante.

Secondo i verbalizzanti l'utilizzo del mezzo sarebbe avvenuto in assenza di autorizzazione scritta e/o di presenza a bordo del soggetto proprietario, dovendosi pertanto ritenere, a giudizio dei verbalizzanti, irregolare e illegittimo.

I ricorrenti contestavano l'avvenuta violazione delle disposizioni doganali, assumendo le norme del T.U.D. richiamate nel provvedimento impugnato non avevano alcun rapporto con la sostanza della contestazione, coincidente con la mancanza di documentazione da cui risultasse l'autorizzazione al P. a far uso del veicolo da parte della proprietaria del mezzo, la società svizzera A.S.;


carenza del tutto irrilevante, poiché al momento del fatto amministratore, "gerant" della società era lo stesso P..

Rilevava inoltre che la documentazione richiesta relativa alla governance della società era stata immediatamente prodotta all'Ufficio delle Dogane; dalla stessa emergevano non solo le rispettive qualifiche, ma anche rapporto di coniugio tra P. e la S., ciò portando ad escludere la necessità del rilascio di uno specifico atto di autorizzazione all'utilizzo di un bene personale.

Resisteva con atto di controdeduzioni l'Agenzia delle Dogane, eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione attiva in capo alla S. limitatamente all'impugnativa dell'atto di irrogazione delle sanzioni essendo legittimato alla stessa unicamente il P. come autore della condotta e, quindi, obbligato al pagamento della sanzione e ribadiva la correttezza del proprio operato.

Con sentenza 12/1/2020 la Commissione Tributaria Provinciale di Forlì rigettava il ricorso.

La Commissione, in particolare, riteneva dover trovare applicazione nella specie l'art. 216 del D.P.R. 43/1973, che nel dettare le formalità doganali da osservare per la circolazione in territorio nazionale di veicoli appartenenti a soggetti non residenti, rinvia a propria volta alle disposizioni contenute nella Convenzione di New York del 4 giugno 1954 che si esauriscono sostanzialmente nella previsione dell'obbligo della presentazione di una dichiarazione doganale di temporanea importazione e nell'ottenimento della successiva autorizzazione all'importazione temporanea del veicolo.

Riteneva

quindi

che

il

quadro

normativo

non

contemplasse

l'ipotesi

rappresentata dal ricorrente, residente in Italia e non stabilito fuori dal territorio doganale dell'UE.

Contro la sentenza ha proposto appello il P. in proprio e la S. nella qualità di Presidente della Società.


Con il primo motivo osservano che la sentenza impugnata costruisce il proprio ragionamento logico-giuridico sulla base di una normativa ratione temporis non più applicabile al caso di specie, poiché superata dalla novellata disciplina comunitaria, costituita dal Codice Doganale Unionale (Reg. UE n. 952/2013) ed i relativi regolamenti delegati e di esecuzione (Regg. UE nn. 2015/2446, 2015/2447 e 341/2016), i quali hanno sostituito la previgente disciplina nazionale.

Il

nuovo

quadro

normativo

consentirebbe

l'ammissione

temporanea

dell'autoveicolo sia sulla scorta della disposizione generale dell'art. 212 del Regolamento,

dal

momento

che il

P.

è

il

gérant,

e dunque

il

legale

rappresentante, della società svizzera A.S. sàrl intestataria del veicolo e, quindi, rappresenta la società da esso gestita e si identifica con essa.

In secondo luogo rilevano che l'ammissione temporanea sarebbe stata consentita anche in applicazione dell'art. 215, che costituisce una delle eccezioni alla regola generale prevista dalla norma sopra richiamata, dal momento

che

l'utilizzo

del

veicolo

era

autorizzato

dal

titolare

dell'immatricolazione e questo si trovava, al momento della circolazione del veicolo, nel territorio doganale dell'Unione.

Si costituiva con atto di controdeduzioni l'Agenzia delle Dogane chiedendo la conferma della sentenza ed osservando, in particolare, che il quadro normativo che disciplina l'ammissione temporanea si fonda sue presupposti (che il beneficiario sia una persona stabilita fuori dal territorio doganale dell'UE), non ricorrenti nel caso di specie, dal momento che è incontroverso che P. risiede in Italia.

Con provvedimento presidenziale, confermato dal collegio, veniva concessa la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado.

Depositata memoria da parte degli appellanti, la causa veniva trattenuta per la decisione all'udienza odierna.

MOTIVI DELLA DECISIONE


L'appello non è fondato.

Ritiene la Commissione preliminare l'inquadramento normativo della disciplina dell'ammissione

temporanea

di

autoveicoli

da

paesi

non

appartenenti

all'Unione Europea.

Le

disposizioni

fondamentali

sull'ammissione

temporanea

dei

mezzi

di

trasporto extra-UE (stradale, aereo, marittimo e ferroviario) sono contenute negli artt. 212-218 del Regolamento delegato UE, del 29 luglio 2015, n. 2446, attuativi dell'art. 250 par. 2 del Regolamento 953-13, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione.

Tali norme fissano le condizioni al cui ricorrere è concessa l'agevolazione invocata dagli appellanti.

In via generale, l'art. 212 subordina l'esenzione a due presupposti: a) il veicolo dev'essere immatricolato al di fuori del territorio doganale dell'UE a nome di una persona stabilita fuori da tale territorio; b) il veicolo deve essere utilizzato da una persona stabilita fuori dal territorio doganale dell'UE.

Gli artt. 214 e 215 stabiliscono, poi diverse deroghe, la piu' rilevante della quali è disposta dall'art. 215 c. 1, che prevede un'esenzione totale dai dazi in favore delle persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell'Unione, su richiesta del titolare dell'immatricolazione, per i mezzi di trasporto che utilizzano privatamente e occasionalmente, purché il titolare dell'immatricolazione si trovi nel Territorio Doganale dell'Unione al momento dell'uso.

L'assenza di tali presupposti integra la fattispecie di contrabbando doganale

E' quindi vero che il quadro normativo vigente al momento dell'accertamento della violazione non è corrispondente a quello delineato dal giudice di primo grado.


Tuttavia, ritiene la Commissione che le conclusioni non siano diverse.

Difatti, l'esenzione dal pagamento dei dazi all'importazione consegne, secondo la previsione generale dell'art. 212, al duplice concorrente requisito della immatricolazione al di fuori del territorio doganale UE e dell'utilizzo da parte di una persona stabilita fuori dal medesimo territorio.

Tale requisito non è soddisfatto nel caso in esame, dal momento che il P., utilizzatore, è pacificamente cittadino italiano.

Né può efficacemente sostenersi che, essendo il titolare dell'immatricolazione la società A.S. sàrl, di diritto svizzero, quindi stabilita al di fuori dello spazio doganale europeo, l'utilizzo non potrebbe che aver luogo attraverso la persona fisica del legale rappresentante.

Difatti, deve ritenersi implicito nella ratio legis che nel caso di persona giuridica anche per il conducente del veicolo debba ricorrere il requisito della stabilizzazione al di fuori del Territorio Doganale UE, potendo l'ipotesi diversa dar luogo ad intuitivi abusi (come ad esempio l'immatricolazione di autoveicoli da parte di società offshore o con sede legale al di fuori dello spazio doganale europeo in realtà appartenenti a soggetti nazionali).

La conferma della correttezza dell'assunto appare fornita dalla deroga prevista dal successivo art. 215 che disciplina i casi di esenzione dalla corresponsione dei diritti doganali da parte di persone fisiche residenti nel territorio doganale dell'unione, vale a dire a) richiesta del titolare dell'immatricolazione per i mezzi di trasporto che utilizzano privatamente e occasionalmente, purché il titolare dell'immatricolazione si trovi nel Territorio Doganale dell'Unione al momento dell'uso (c. 1); b) per i mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale o privato, l'esistenza di un rapporto di dipendenza del proprietario, del locatario o dell'affittuario dei mezzi di trasporto e che il datore di lavoro sia stabilito al di fuori di tale territorio doganale (il P. non è dipendente di A.S. sàrl ).

Nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso di specie.


Dunque, benchè fondata su un quadro normativo non vigente al momento dei fatti, la soluzione fornita dal primo giudice appare in ogni caso corretta.

Da

ultimo

si

sull'ammontare

rileva

che

della

gli

sanzione,

appellanti fondata

contestano

l'omessa

sull'erroneo

calcolo

pronuncia del

valore

commerciale assegnato dall'Ufficio all'autoveicolo, desunto da fonti aperte.

Rileva sul punto la Commissione che la censura si sostanzia in una critica generica, che la parte intende colmare con il ricorso al mezzo istruttorio della consulenza tecnica la quale, come noto, rientra nei poteri discrezionali del giudice e non nella libera disponibilità delle parti.

Di contro, si osserva che l'Ufficio ha fatto ricorso ad una fonte aperta, liberamente consultabile e controllabile, che si occupa per l'appunto di compravendita dell'usato, così determinando - peraltro in assenza di procedure normativamente fissate - il valore, del bene sul quale calcolare la sanzione.

Consegue da ciò che l'appello è infondato.

Le spese del presente grado di giudizio, in ragione della peculiarità della vicenda,

implicante

la

necessità

di

esame

del

nuovo

possono

essere

compensate tra le parti.

P.Q.M.

la Commissione respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Dichiara le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra le parti.


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