Consiglio di Stato 2021- graduatorie di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso interno pe

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Consiglio di Stato 2021- graduatorie

di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso interno per complessivi 3286 posti nella qualifica di vice sovrintendente

Numero 01512/2021 e data 27/09/2021 Spedizione

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Consiglio di Stato Sezione Prima Adunanza di Sezione del 22 settembre 2021

NUMERO AFFARE 01534/2020

OGGETTO: Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dai signori ------------per l’annullamento del d.m. n. 333-B/12.O.6.17/3486 del 22 febbraio 2019, concernente approvazione delle graduatorie di merito e dichiarazione dei vincitori per l’annualità 2013 del concorso interno per vice sovrintendenti per 916 posti riservati agli assistenti capo e n. 611 posti riservati agli assistenti ed agenti con almeno quattro anni di effettivo servizio; del d.m. n. 333-B/12Z.1.17/4372 del 4 marzo 2019, concernente rettifica della suddetta graduatoria

e

dichiarazione

dei

vincitori;

del

provvedimento

n.

333-B/12.O.6.17/7982 del 5 aprile 2019, con il quale è stata approvata la


graduatoria relativa all’annualità 2014 e sono stati dichiarati i relativi vincitori, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto. LA SEZIONE

Vista la relazione n. 333-A/U.C./3099/C.I. in data 14 dicembre 2020, con la quale il Ministero dell’interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Carmelo Pezzuto; Premesso: I ricorrenti, tutti appartenenti alla Polizia di Stato, hanno proposto il ricorso straordinario in epigrafe avverso: - il d.m. n. 333-B/12.O.6.17/3486 del 22 febbraio 2019, concernente approvazione delle graduatorie di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso interno per complessivi 3286 posti nella qualifica di vice sovrintendente (di cui 916 posti riservati agli assistenti capo e n. 611 posti riservati agli assistenti ed agenti con almeno quattro anni di effettivo servizio) per l’annualità 2013, indetto con decreto del Capo della PoliziaDirettore generale della pubblica sicurezza del 27 ottobre 2017; - il d.m. n. 333-B/12Z.1.17/4372 del 4 marzo 2019, concernente rettifica della suddetta graduatoria e dichiarazione dei relativi vincitori; - il d.m. n. 333-B/12.O.6.17/7982 del 5 aprile 2019, con il quale in relazione al concorso medesimo è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i relativi vincitori con riferimento all’annualità 2014, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto.


Gli interessati, vincitori del concorso per l’annualità 2014, insorgono, in estrema sintesi, contro la mancata copertura di 233 posti riservati all’annualità 2013 risultati non coperti e traslati alla procedura relativa all’anno successivo anziché essere oggetto di scorrimento della graduatoria, affidandosi ai seguenti motivi: I. “illegittimità dei decreti impugnati – tutti – e delle relative graduatorie per violazione di legge e/o erronea e falsa applicazione di norma di legge (con riferimento all’art. 2, comma 1, lettera b, del D.L.vo n. 95/2017, all’art. 13 bis del D.M. n. 199/2002 come m. e i. dal D.M. n. 144/2013, ed all’art. 24 quater, comma 5°, del D.P.R. n. 355/1982, come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 53/2001 e nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del D.L.vo n. 95/2017)”: a fronte dei 233 posti riservati all’annualità 2013 risultati non coperti “prima” dell’inizio del relativo

corso

di

formazione

professionale

l’Amministrazione,

in

applicazione dell’art. 24-quater, comma 5, del d.P.R. n. 335/1982, nel testo all’epoca vigente, avrebbe dovuto procedere ad uno scorrimento della graduatoria anziché, come avvenuto, devolvere dette posizioni in aumento a favore degli idonei relativi all’annualità 2014; ciò in quanto, secondo l’assunto di parte ricorrente, sarebbero coesistite due distinte procedure di copertura dei posti vacanti, rispettivamente previste dalla norma citata e dall’art. 13-bis del d.m. n. 199/2002, a mente delle quali si sarebbe dovuto distinguere tra i posti rimasti scoperti “prima” o “successivamente” all’inizio del relativo corso di formazione professionale all’esito, quindi, dell’intera procedura concorsuale; II. “illegittimità del decreto n. 333-B/12.O.6.17./7982 del 5.4.2019 e della relativa graduatoria, nonché degli ulteriori decreti impugnati (…) e delle relative graduatorie per eccesso di potere per carenza di istruttoria, inadeguatezza della motivazione, travisamento dei fatti, manifesta


irragionevolezza e violazione di legge e/o erronea e falsa applicazione delle disposizioni di legge (con riferimento all’art. 2, comma 1, lettera b, del D.L.vo n. 95/2017, all’art. 13 bis del D.M. n. 199/2002 come m. e i. dal D.M. n. 144/2013, ed all’art. 24 quater, comma 5°, del D.P.R. n. 355/1982, come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 53/2001 e nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del D.L.vo n. 95/2017)”: il provvedimento concernente la graduatoria per il 2014 fa riferimento ai posti non risultati coperti per il 2013 “per vari motivi”, senza tuttavia esplicitare le ragioni di dette scoperture e, in particolare, senza precisare se le vacanze si fossero determinate primo o dopo l’inizio del corso di formazione. Il Ministero dell’interno, con relazione istruttoria n. 333-A/U.C./3099/C.I. in data 14 dicembre 2020, eccepisce pregiudizialmente l’inammissibilità del presente ricorso collettivo tenuto conto della diversità e della eterogeneità delle

posizioni

dei

singoli

ricorrenti,

sostenendone

in

subordine

l’infondatezza. Con memoria di replica del 9 febbraio 2021, qui trasmessa dal Ministero senza ulteriori osservazioni con nota n. 333-A/U.C./3099-C dell’11 febbraio 2021, i ricorrenti confutano la citata eccezione in rito, sostenendo, in estrema sintesi, che tutti i ricorrenti vantano, sia pure per motivazioni non del tutto coincidenti, il medesimo interesse all’annullamento dei provvedimenti avversati al fine di ottenere lo scorrimento della graduatoria del 2013, in quanto taluni rientrerebbero in detta graduatoria ed altri vanterebbero in ipotesi comunque una posizione migliore nella graduatoria del 2014, il che inciderebbe anche sull’assegnazione o sull’eventuale richiesta di cambio di sede al termine del corso di formazione professionale.


Con ulteriore memoria in data 20 maggio 2021, trasmessa dal Dicastero anche in questo caso senza ulteriori osservazioni con nota n. 333-A/U.C./Culò/RS 3099-C del19 luglio 2021, i ricorrenti hanno ulteriormente insistito per l’accoglimento depositando anche copia della sentenza del TAR Lazio n. 3896/2021, con cui è stato accolto un “analogo” ricorso giurisdizionale riferito al concorso per 2214 posti di vice sovrintendente della Polizia di Stato per l’annualità 2017, rilevando come in ottemperanza di detta pronuncia giurisdizionale, con provvedimento n. 333/SAA/9807.C.7.28 del 19 giugno 2021, il Ministero abbia proceduto allo scorrimento della relativa graduatoria, riconoscendo agli interessati la richiesta decorrenza giuridica. Considerato: Deve in primo luogo rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del presente ricorso collettivo dedotta dal Ministero dell’interno nel presupposto che i ricorrenti vanterebbero “posizioni diverse e non omogenee”. Al riguardo, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio, “- costituisce principio consolidato quello per il quale la proposizione del ricorso collettivo e cumulativo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione, con la conseguenza che la proposizione contestuale di un'impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di stringenti requisiti, sia ‘di segno negativo’ che ‘di segno positivo’ (cfr., tra le molte, Cons. Stato, Sez. IV, 16 maggio 2018 n. 2910, Sez. V, 27 luglio 2017 n. 3725 e Sez. VI, 14 giugno 2017 n. 2921);


- costituisce jus receptum la massima per cui nel processo amministrativo il ricorso giurisdizionale collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile nel solo caso in cui sussistano, cumulativamente, i requisiti dell’identità di situazioni sostanziali e processuali - ossia, alla condizione che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto e gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi - e l’assenza di un conflitto di interessi tra le parti; - la proposizione di un ricorso cumulativo o collettivo al di fuori dei casi in cui ciò è consentito rende il ricorso inammissibile, in quanto l’ammissibilità del ricorso è una condizione di decidibilità nel merito (lo si ricava a contrario dall'art. 35, comma 1, lett. b) e c), c.p.a., secondo cui il ricorso deve

essere

dichiarato

‘inammissibile’

o

‘improcedibile’

quando

‘sussistono’ o ‘sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito’); - tale evenienza rientra, dunque, nell’ambito delle condizioni dell’azione, vale a dire dei requisiti necessari affinché la domanda proposta al giudice possa essere decisa nel merito e non dei presupposti processuali, essendo il processo ritualmente instaurato e potendo proseguire fino alla decisione (per l'elencazione degli uni e degli altri, cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 27 aprile 2015, n. 5); - i limiti alla proposizione dei ricorsi cumulativi si giustificano: a) per l'esigenza che il processo amministrativo abbia per oggetto specifiche questioni riguardanti i singoli ricorrenti, mirando a statuizioni che specificamente

determinino

l'assetto

dei

rapporti

tra

essi

e

l'Amministrazione intimata in giudizio; b) per l'esigenza di consentire l'effettività della difesa della Amministrazione intimata, che nei termini di legge deve poter apprestare le proprie difese con riferimento ai singoli casi,


e non alla complessiva legittimità degli atti - dal contenuto eterogeneo - di un procedimento amministrativo coinvolgente più soggetti; c) per l'esigenza di organizzare i ruoli di udienza ed i carichi di lavoro dei singoli magistrati, difficilmente gestibili qualora debbano essere esaminati ricorsi riguardanti più ricorrenti che prospettano censure non omogenee avverso atti dal contenuto eterogeneo” (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 200/2021). In sintesi, quindi, ai fini dell’ammissibilità del ricorso collettivo si presuppone la verifica dell’identità delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, ossia che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto, nonché che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi e che non vi siano potenziali conflitti di interessi fra i ricorrenti. Nel caso all’esame il Collegio ritiene che tali circostanze siano sussistenti, dal momento che non è oggetto di contestazione il fatto che tutti i ricorrenti abbiano partecipato al concorso indicato in premessa risultando idonei e che di conseguenza essi, come sostenuto nel ricorso introduttivo e nelle memorie di replica, vantano il medesimo interesse acché venga disposto lo scorrimento della graduatoria relativa all’annualità 2013. Né può ritenersi che sussista un possibile conflitto di interessi fra i ricorrenti medesimi, dal momento che il punteggio conseguito da ciascuno di essi all’esito della procedura consentirebbe, in caso di accoglimento, l’inserimento “a pettine” dei singoli nella posizione in graduatoria rispettivamente spettante, senza che ciò possa ragionevolmente ledere la posizione giuridica degli altri interessati. Ciò posto ed ancor prima di venire al merito della presente controversia, deve rilevarsi come la fattispecie considerata dalla sentenza del TAR Lazio n. 3896/2021 non sia perfettamente coincidente con quella all’esame, dal momento che non solo si tratta di due concorsi distinti (e non si conoscono i


fondamenti giuridici alla base della procedura considerata dalla pronuncia del citato Tribunale), ma – soprattutto – che, in quel caso, la pretesa dei ricorrenti concerneva l’ulteriore scorrimento della graduatoria che l’Amministrazione aveva già disposto dall’Amministrazione limitandolo però a 106 posti, successivamente portati a 110 posti, senza estenderlo ad un numero di posti pari a tutti i soggetti rinunciatari prima dell’avvio del corso di formazione. Nella vicenda oggetto del presente gravame, invece, il Ministero dell’interno sostiene di non aver potuto affatto procedere allo scorrimento della graduatoria relativa all’annualità 2013, come invocato dai ricorrenti, e di aver disposto la devoluzione dei posti rimasti scoperti all’annualità successiva in applicazione della normativa disciplinante la procedura. Così inquadrata la fattispecie, le censure possono essere esaminate congiuntamente. Giova preliminarmente osservare che il concorso straordinario oggetto della controversia all’esame è stato bandito in attuazione dell’art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 95/2017, con il quale sono stati rivisti i ruoli delle Forze di polizia in attuazione dell’art. 8 della legge n. 124/2015, concernente riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Ebbene, in ordine alle modalità ed alle procedure di svolgimento del concorso detta norma fa espresso rinvio al disposto della precedente lettera a), a mente della quale “in deroga a quanto previsto dall'articolo 24-quater del decreto del Presidente delle Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti (…) si provvede mediante concorsi per titoli (…) con modalità, procedure e criteri di assegnazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 dicembre 2013, n. 144 (…)”.


È la stessa norma primaria di riferimento che dispone, quindi, una deroga espressa alle previsioni dell’art. 24-quater del d.P.R. n. 335/1982, disposizione invocata dai ricorrenti nella parte in cui, al comma 5, prevede la devoluzione dei posti rimasti scoperti “fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale” a quanti siano risultati idonei in relazione ai punteggi conseguito. A ciò deve aggiungersi che l’art 13-bis del d.m. n. 199/2002, quale introdotto dal d.m. n. 144/2013 – a tal fine, come si è ricordato, specificamente richiamato dall’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 95/2017 – prevede testualmente che “i posti non coperti per ciascun anno di riferimento (…) sono portati in aumento di quelli riferiti all’anno successivo” senza tuttavia operare alcuna distinzione tra i posti resisi disponibili prima dell’avvio del corso di formazione professionale o successivamente a tale momento, mentre il successivo art. 13-sexies del medesimo d.m. n. 199/2002, a sua volta introdotto dal d.m. n. 144/2013, fa salve e rende applicabili, per quanto non specificamente previsto, tra le altre, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 7 del citato art. 24-quater del d.P.R. n. 335/1982, ma non anche quelle di cui al comma 5, innanzi richiamato. Il Collegio ritiene, pertanto, convincente la tesi difensiva sostenuta dal Ministero dell’interno, secondo cui il meccanismo di devoluzione dei posti rimasti scoperti in esito alla procedura concorsuale previsto dall’art. 24quater in parola non fosse nella fattispecie applicabile. Muovendo da tale presupposto, non può che ritenersi, quanto alla seconda censura, come sia del tutto ininfluente che l’Amministrazione abbia o meno esplicitato le “ragioni” alla base della scopertura dei posti rimasti disponibili e la relativa tempistica (prima o dopo l’inizio del corso).


Alla luce di quanto sin qui rilevato il ricorso è infondato e deve, quindi, essere respinto. P.Q.M. Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto. L'ESTENSORE Giancarlo Carmelo Pezzuto

IL PRESIDENTE Mario Luigi Torsello


IL SEGRETARIO Carola Cafarelli


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