Consiglio di Stato 2022- carabinieri, scorrimento delle graduatorie in corso di validità Cons. Stato

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Consiglio di Stato 2022- carabinieri, scorrimento delle graduatorie in corso di validità Cons. Stato Sez. II, Sent., (ud. 23/02/2022) 28-02-2022, n. 1432 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8490 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati xxx xxx e xxx xxx, con domicilio eletto presso lo studio xxx xxx in Roma, via xxx, n. 81; contro Ministero della Difesa e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; per la riforma della sentenza breve del T.a.r per il --OMISSIS-, sezione prima bis, n. -OMISSIS-, resa tra le parti; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2022 il Cons. Carmelina Addesso e preso atto della richiesta di passaggio in decisione del difensore dell'appellante; Svolgimento del processo 1.Il sig. -OMISSIS- chiede la riforma della sentenza del TAR -OMISSIS-, Sezione prima Bis, n. -OMISSIS- che ha


respinto il ricorso avverso l'annullamento del decreto del Ministero della Difesa del 31 ottobre 2016, con cui era stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 7 corso triennale (2017-2020) di 546 Allievi Marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, e per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di procedere previamente allo scorrimento della graduatoria degli idonei al concorso per 400 allievi vice-ispettori del Corpo Forestale dello Stato, approvata D.C.C. prot. n. (...) del 24/7/2014. 2. L'interessato partecipava al concorso pubblico per esami per la nomina di 400 (poi ampliato a 481) allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, bandito con Decreto del Capo del Corpo forestale 23/11/2011, classificandosi tra gli idonei non vincitori. 2.1 Con ricorso di primo grado lamentava che, in violazione dell'art. 35, comma 5 ter, D.Lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101 del 2013 e dei principi espressi dall'Adunanza Plenaria n. 14/2011, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (che aveva assorbito il Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 177 del 2016), anziché procedere allo scorrimento della graduatoria ancora valida ed efficace, avesse emanato un nuovo bando, volto al reclutamento di 546 allievi Marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, da ammettere al corso triennale al reclutamento. 2.2 Il TAR -OMISSIS- con la sentenza segnata in epigrafe respingeva il ricorso non ravvisando, nel caso di specie, alcun obbligo per l'amministrazione di scorrimento della graduatoria, sia per la specificità dell'ordinamento militare, che impone una specifica cadenza annuale delle ordinarie procedure concorsuali, sia per la circostanza che la graduatoria riguardava un concorso indetto da una diversa amministrazione, sia per la previsione di un termine massimo di diciotto mesi per l'esercizio della facoltà di proroga delle graduatorie vigenti (art. 688, comma


7, D.Lgs. n. 66 del 2010), da ritenersi ormai decorso al momento dell'indizione del nuovo concorso. 3. Con l'appello in epigrafe il sig. -OMISSIS- chiede la riforma della sentenza sulla scorta di articolati motivi, tutti incentrati sull'applicabilità anche all'Arma dei Carabinieri dell'obbligo di scorrimento delle graduatorie vigenti sancito, in via generale, per le pubbliche amministrazioni dall'art. 4 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125. 3.1 Deduce, in particolare, l'appellante che: - l'art. 1, comma 365, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, sopravvenuto rispetto alla giurisprudenza citata dal TAR a sostegno della tesi negativa, conferma l'applicazione dell'obbligo di utilizzo delle graduatorie vigenti, sancito dall'art. 4 D.L. n. 101 del 2013, anche ai Corpi di Polizia e ai Corpo nazionale dei vigili del fuoco; -l'art. 4 D.L. n. 101 del 2013 dispone la proroga delle graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, tra cui rientra indubbiamente il Comando dell'Arma dei Carabinieri; -erroneamente il Tar ha ravvisato una ragione ostativa all'accoglimento del ricorso nella formulazione dell'art. 688, comma 7, D.Lgs. n. 66 del 2010, secondo cui i termini di validità della graduatoria dei candidati risultati idonei, ma non vincitori, del concorso per l'ammissione al corso biennale possono essere prorogati con motivata determinazione ministeriale, in caso di successivi e analoghi concorsi banditi entro diciotto mesi dall'approvazione della stessa. La norma, nella parte in cui contempla la mera facoltà di proroga, è superata dal citato D.L. n. 101 del 2013 che ha prorogato ex lege tutte le graduatorie. La disposizione, inoltre, riferendosi al corso biennale non è applicabile al ricorrente che chiede di essere ammesso al corso triennale per allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri; -il Tar ha omesso di considerare che la graduatoria, in cui è inserito, nasce come atto conclusivo di un concorso indetto


dal disciolto corpo forestale dello Stato, il quale, in quanto "corpo civile", era pacificamente assoggettato alle disposizioni di cui all'art. 35, comma 5 ter, D.Lgs. n. 165 del 2001. Difettano, comunque, nel D.Lgs. n. 177 del 2016 norme transitorie volte a limitare o ad escludere l'utilizzo della precitata graduatoria o ad incidere sulla sua efficacia temporale; - non ha pregio l'assunto del Tar secondo cui il fatto che l'Arma dei Carabinieri sia subentrata al Corpo Forestale dello Stato, ex artt. 7 e 18, D.Lgs. n. 177 del 2016 renderebbe maggiormente pretestuosa la richiesta di scorrimento della graduatoria, in quanto l'Arma ha assorbito non solo il personale del Corpo forestale, ma anche i suoi beni e le sue risorse finanziarie (cfr. art. 13); -poiché l'Arma dei Carabinieri conta su 422 assunzioni a fronte di un concorso invece bandito per 546 allievi marescialli da immettere al Corso (2017 - 2020), il restante fabbisogno ben può essere colmato ricorrendo quindi allo scorrimento delle graduatorie in corso di validità. 3.2 In subordine, l'appellante eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 688, comma 7, del D.Lgs. n. 66 del 2010, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto non si rinvengono ragioni giustificatrici del più breve termine di vigenza delle graduatorie in parola rispetto a quelle afferenti ai diversi concorsi pubblici, banditi da altre amministrazioni o a quelli, addirittura, banditi dalla stessa amministrazione per ruoli diversi. Chiede, inoltre, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea per violazione dell'articolo 104/C del Trattato istitutivo della Unione Europea, dei regolamenti del Consiglio 1446 e 1447 del 17 giugno 1997 dell'Unione Europea e dei principi di cui alla risoluzione del Consiglio 17 giugno 1997, IN97/C che impongono agli Stati membri, tra cui l'Italia, di evitare disavanzi di bilancio, mediante una oculata gestione delle proprie risorse pubbliche.


4. In data 8 gennaio 2018 si è costituito il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 5. Le parti hanno depositato memorie e memorie di replica, istando per la reiezione dell'appello. 6. Con ordinanza cautelare n. 79 del 17 gennaio 2018 la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l'istanza di sospensione della sentenza impugnata. 7. All'udienza pubblica del 23 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione. Motivi della decisione 8. L'appello è infondato. L'appellante formula una serie di articolate censure, che possono essere esaminate congiuntamente, con cui lamenta che erroneamente la sentenza impugnata ha escluso l'obbligo di scorrimento della graduatoria approvata con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato n. (...) del 24/07/2014, nell'ambito della quale egli risultava tra gli idonei non vincitori; deduce, in particolare, che l'obbligo in questione discenderebbe dall'applicazione all'Arma dei Carabinieri delle previsioni contenute negli artt. 35, comma 5 ter, D.Lgs. n. 165 del 2001 e 4, comma 3, D.L. n. 101 del 2013, conv. dalla L. n. 125 del 2013, nonché dai principi sanciti sul punto dall'Adunanza Plenaria n. 14/2011. 8.1 Osserva il Collegio che la graduatoria di cui l'appellante chiede lo scorrimento attiene a un concorso per allievi vice ispettori bandito con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 23 novembre 2011, ossia da un'amministrazione diversa da quella che dovrebbe procedere all'assunzione. 8.2 Tale situazione è il precipitato di una riforma organica che, come noto, ha interessato ampi settori dell'organizzazione amministrativa dello Stato, tra cui il Corpo forestale dello Stato. 8.3 L'art. 8, comma 1, lett. a), L. 07 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) ha previsto, da un lato, la riorganizzazione del Corpo Forestale dello Stato e


l'eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di Polizia e, dall'altro lato, la revisione della disciplina in materia di reclutamento, oltre che di stato giuridico e di progressione di carriera dell'intero personale di Forza Armata. La medesima legge ha previsto, in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, il transito del personale nella relativa Forza di Polizia. 8.4 In attuazione della sopra indicata delega, il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177 ha sancito l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, ad eccezione di alcune funzioni assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo della Guardia di Finanza nonché ad eccezione delle attività cui provvede il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (art. 7 comma 1), e il transito del relativo personale nelle amministrazioni sopra indicate, sulla base di appositi provvedimenti adottati dal Capo del Corpo forestale e volti ad individuare l'amministrazione a cui ciascuna unità viene assegnata. 8.5 Dal quadro normativo sopra esaminato discende che l'assorbimento del Corpo forestale nell'Arma dei Carabinieri non è accompagnata da alcuna previsione di ultrattività delle graduatorie relative alle procedure concorsuali bandite dall'amministrazione assorbita. La delega, pur essendo notevolmente articolata sotto il profilo delle garanzie riservate al personale del Corpo forestale (cfr. Corte cost. n. 170 del 17/07/2019), nulla dispone sul punto in questione, mentre sancisce che il nuovo assetto funzionale e organizzativo debba essere caratterizzato dalla revisione della disciplina in materia di reclutamento, oltre che di stato giuridico e di progressione in carriera. 8.6 In coerenza con i criteri indicati dal legislatore delegante, il D.Lgs. n. 177 del 2016 disciplina il transito del personale già in servizio, il quale, peraltro, non viene totalmente riassorbito dall'Arma dei Carabinieri, essendo state alcune funzioni trasferite ad altre Forze di Polizia.


8.7 Già sulla base delle sopra riportate osservazioni non è possibile ritenere la sussistenza di un obbligo di scorrimento della graduatoria, come preteso dalla parte appellante, per difetto dei presupposti fattuali e giuridici, essendo stata soppressa l'amministrazione a cui fa capo la graduatoria in questione e investendo la riorganizzazione dell'apparato amministrativo, a cui quella soppressione è funzionale, tutta la disciplina del personale, ivi compreso il reclutamento. D'altra parte, se è vero che la maggior parte delle funzioni sono state trasferite all'Arma dei Carabinieri, è anche vero che la medesima Arma non le ha assorbite nella loro interezza, sicché individuare proprio nella citata amministrazione il soggetto obbligato allo scorrimento della graduatoria risponde ad una logica di successione a titolo universale nei rapporti giuridici che mal si concilia con i caratteri, molto più complessi, del fenomeno di riorganizzazione degli apparati amministrativi voluto dalla c.d. legge Madia. 8.8 Non convince nemmeno l'assunto difensivo che individua la base giuridica dell'obbligo di scorrimento nella previsione del trasferimento all'Arma dei Carabinieri delle risorse finanziarie del Corpo forestale contenuta nell'art. 13 del richiamato decreto legislativo. 8.9 L'art. 13, comma 2, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177 sancisce testualmente che "All'esito delle procedure di trasferimento del personale del Corpo forestale dello Stato, le pertinenti risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali destinate al trattamento economico del personale interessato sono trasferite ai relativi capitoli di bilancio delle amministrazioni statali competenti". Il trasferimento riguarda chiaramente le risorse finanziarie destinate al trattamento economico del personale già in servizio e transitato nei ruoli dell'Arma ai sensi dell'art. 12 (o nei ruoli del Corpo dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza o della Polizia di Stato), sicché non è possibile ricavare, né in via estensiva, né in via analogica, alcun obbligo di


scorrimento delle graduatorie delle precedenti procedure concorsuali approvate dal soppresso Corpo Forestale. 8.10 A diverse conclusioni non conduce nemmeno, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, la possibilità di utilizzo delle graduatorie di concorsi pubblici approvate da altre amministrazioni, contemplata dall'art. 3, comma 61, L. 24 dicembre 2003, n. 350, per la semplice ragione che siffatta possibilità è espressamente contemplata per il solo personale contrattualizzato (cfr. art. 3, comma 61, L. n. 350 del 2003, che rinvia all'art. 9 L. 16 gennaio 2003, n. 3, il quale contempla tale possibilità per le sole amministrazioni appartenenti al medesimo comparto di contrattazione) con esclusione del personale di cui all'art. 3 D.Lgs. n. 165 del 2001. 8.11 Dalle considerazioni sopra esposte discende l'irrilevanza delle deduzioni della difesa in ordine alla natura di corpo civile del disciolto Corpo forestale dello Stato e della possibilità, per l'Arma dei Carabinieri, di coprire l'ulteriore fabbisogno di personale mediante scorrimento della graduatoria in questione, atteso che, come sopra chiarito, non si rinviene alcun fondamento di diritto positivo dell'obbligo di utilizzo, da parte di un'amministrazione militare, della graduatoria approvata da una disciolta amministrazione appartenente al settore civile. 9. A prescindere dalla specificità della fattispecie, in ragione dell'appartenenza della graduatoria a un'amministrazione diversa e ormai soppressa, la conclusione non muta nemmeno accedendo alla tesi secondo cui la graduatoria sarebbe transitata, unitamente al personale già in servizio, all'Arma dei Carabinieri. Nemmeno qualificando la graduatoria in questione come graduatoria propria dell'amministrazione appellata può predicarsi un obbligo di scorrimento in luogo dell'indizione della procedura concorsuale.


9.1 A tale conclusione ostano sia la lettera della legge, sia i principi espressi sul punto dall'univoca giurisprudenza amministrativa. 10. Sotto il primo profilo, al momento in cui è stato bandito il concorso per Allievi Marescialli di cui si chiede l'annullamento (31/10/2016) era già stato introdotto - ad opera dell'art art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91- il comma 4 bis dell'art. 643 D.Lgs. n. 66 del 2010, il quale sancisce: "Nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dal presente codice". 10.1 Tra i casi e i termini a cui la disposizione rinvia rientra l'art. 688 comma 7 del medesimo codice, che prevede una mera facoltà di proroga di validità della graduatoria dei candidati idonei, facoltà che può essere esercitata solo sulla base di una motivata determinazione ministeriale e solo per gli analoghi concorsi banditi entro diciotto mesi dall'approvazione della stessa. 10.2 Nell'ambito dell'amministrazione militare vige, in materia di scorrimento delle graduatorie degli idonei, una disciplina settoriale ed autosufficiente, che capovolge il rapporto regola-eccezione tra scorrimento e indizione di un nuovo concorso, contemplato per le altre amministrazioni (artt. 35, comma 5 ter, D.Lgs n. 165 del 2001 e 4, comma 3, D.L. n. 101 del 2013), non solo sancendo una mera facoltà, in luogo dell'obbligo, di scorrimento, ma anche limitandola sotto il profilo temporale (diciotto mesi dall'approvazione) e subordinandola ad un preciso onere motivazionale. 10.3 Il chiaro tenore letterale delle disposizioni sopra richiamate non può essere superato dallo sforzo interpretativo della difesa volto a sostenere la natura speciale ed eccezionale dell'art. 4 D.L. n. 101 del 2013 e l'inapplicabilità dell'art. 688, comma 7, D.Lgs. n. 66 del 2010 in quanto riferito alle graduatorie degli idonei non


vincitori per l'ammissione al corso biennale per Allievi Marescialli e non al corso triennale a cui l'appellante aspira. 10.3.1 Da un lato, il D.L. n. 101 del 2013, riferendosi a tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (tutte soggette a vincoli assunzionali), introduce chiaramente una disciplina generale rispetto a quella speciale e di settore riferita alle sole amministrazioni militari e contenuta nel codice ad esse dedicato. Con il lemma "codice" si va ad indicare, infatti, un sistema conchiuso e autosufficiente di principi e di regole, tendenzialmente autoreferenziale e impermeabile a discipline esterne, cosicché, in linea di massima, al personale militare rimane estranea e non applicabile la disciplina posta per il personale civile (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 02 marzo 2020, n. 1489; id 22 maggio 2020 n. 3242 e 3243). 10.3.2 Dall'altro lato, privo di rilievo è il riferimento alla durata biennale, anziché triennale, del corso a cui si riferiscono le graduatorie oggetto di scorrimento facoltativo ai sensi dell'art.688, comma 7, D.Lgs. n. 66 del 2010, in quanto l'articolo in esame si riferisce chiaramente alle graduatorie per l'ammissione al corso per Allievi Marescialli di cui agli artt. 683 e 684 D.Lgs. n. 66 del 2010, a prescindere dalla durata effettiva del medesimo, non più biennale, ma triennale. 11. Sotto il secondo profilo, la specificità dell'ordinamento militare ai fini dell'esclusione dell'obbligo di scorrimento della graduatoria è stata ribadita a più riprese dalla giurisprudenza amministrativa che ha rilevato come dal complesso delle disposizioni in materia (artt. 3 del D.Lgs. n. 165 del 2001; 51, comma 8, della L. n. 388 del 2000; 625, comma 1, del D.Lgs. n. 66 del 2010; 19 del D.Lgs. n. 183 del 2010) emerge la specialità del reclutamento del personale delle Forze Armate e della Polizia che rende inapplicabile la normativa generale in materia di scorrimento delle graduatorie.


11.1 Anche di recente questa Sezione (Cons. Stato, sez. II, 04/02/2022 n. 788; 31/01/2022 n. 669 e n. 666) ha ricordato che l'Arma dei Carabinieri non deve necessariamente procedere allo scorrimento delle graduatorie preesistenti, ravvisandosi particolari ipotesi, indicate anche dalla Adunanza Plenaria n. 14/2011, che rendono doveroso il reclutamento di personale mediante concorsi con cadenza periodica. 11.2 In particolare, "l'indizione ciclica dei concorsi è strumentale all'esigenza di verificare l'attualità del possesso dei requisiti inerenti all'età, all'efficienza fisica ed al profilo psicoattitudinale, in capo ai soggetti che si apprestano a ricoprire una specifica qualifica professionale all'interno dell'Arma dei Carabinieri: dal momento che il possesso dei requisiti fisici e psicoattitudinali deve necessariamente avere il carattere dell'attualità, l'ordinamento militare incentiva l'indizione di nuovi concorsi, invece dello scorrimento di preesistenti graduatorie. Ad argomentare diversamente, verrebbero pretermessi quei soggetti i quali non possano partecipare a un concorso indetto in un determinato anno, per via dell'età anagrafica inferiore al limite minimo prefissato, ma poi, proprio a seguito dello scorrimento della graduatoria, si vedano preclusa la possibilità di partecipare ad un eventuale successivo concorso, indetto per la medesima qualifica professionale a distanza di diversi anni (in quanto solo dopo l'esaurimento della graduatoria di cui si è effettuato lo scorrimento), avendo, a quel punto, superato il limite massimo di età prescritto dalla normativa. Ma si tratta di un corollario all'evidenza contrario ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost., giacché esso, impedendo l'arruolamento o l'avanzamento in grado dei soggetti che vengano a trovarsi nella situazione ora vista, provoca una dispersione delle potenzialità professionali maturate in epoca successiva all'espletamento del precedente concorso. (….) La necessità di una cadenza annuale o quantomeno di una stringente periodicità per i


concorsi nell'Arma dei Carabinieri si ricava, altresì, dall'art. 634 del D.Lgs. n. 66 del 2010, il quale al comma 1 stabilisce l'obbligo, per gli organi di vertice dell'Amministrazione della Difesa, di provvedere alla programmazione triennale del fabbisogno del personale dell'Arma, così prescrivendo una previsione ciclica delle esigenze del personale. Questa disposizione viene letta dalla giurisprudenza in combinato disposto con l'art. 1035 del D.Lgs. n. 66 del 2010 cit. in base al quale le Commissioni superiori di avanzamento sono annualmente riunite per valutare l'operato dei singoli appartenenti alle Forze Armate (desumendosene l'ineludibile necessità di reclutamenti annuali nell'Arma dei Carabinieri: ciò, in quanto la cadenza annuale delle valutazioni finalizzate alla progressione di carriera nell'Arma mal si concilierebbe con una diversa cadenza nell'indizione dei concorsi, attesa la già ricordata esigenza che i candidati presentino requisiti psicofisici con il carattere dell'attualità)" (Cons Stato sez. II 04/02/2022 n. 788; cit., id 4330, 4331 e 4332 del 15 settembre 2015). 12. Il quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato è univoco nell'escludere per le amministrazioni militari e di polizia l'obbligo di scorrimento delle graduatorie vigenti quale ordinaria modalità di reclutamento, ravvisandosi specifiche ragioni che impongono una ciclicità nell'indizione dei concorsi per coprire i posti resisi vacanti nell'organico. 12.1 Nulla ha innovato sul punto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'art. 1, comma 365, L. 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), trattandosi di una disposizione di natura meramente finanziaria che prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo con finalità di finanziamento di assunzioni nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili


del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, nei limiti delle vacanze di organico e nel rispetto, tra le varie disposizioni, anche dell'art. 4 D.L. n. 101 del 2013. La norma, in altri termini, si limita a prevedere il finanziamento di assunzioni ulteriori, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, per tutte le amministrazioni dello Stato e in tale previsione esaurisce la propria portata precettiva, mentre il richiamo alle varie disposizioni in materia di assunzioni (tra cui l'art. 4 D.L. n. 101 del 2013) ha natura meramente ricognitiva e non costitutiva dell'obbligo. 13. Le ragioni poste a fondamento della periodicità dell'indizione delle procedure concorsuali per l'Arma dei Carabinieri, in quanto nell'ambito delle fattispecie speciali e derogatorie contemplate dall'Adunanza Plenaria n.14/2011, rendono manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 688, comma 7 D.Lgs. n. 66 del 2013 per violazione dell'art. 3 Cost. 14. Quanto alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per violazione dell'articolo 104/C del Trattato istitutivo della Unione Europea, dei regolamenti del Consiglio 1446 e 1447 del 17 giugno 1997 dell'Unione Europea e dei principi di cui alla risoluzione del Consiglio 17 giugno 1997, IN97/C. (richiesta, peraltro, meramente accennata in sede di conclusioni), se ne rileva la manifesta irrilevanza. Il rispetto degli obiettivi di convergenza delle economie degli Stati membri dell'Unione europea verso specifici parametri, comuni a tutti e condivisi a livello europeo in seno al Patto di stabilità e di crescita, impone l'equilibrio della finanza pubblica complessiva. Non è la singola voce di spesa corrente ad assumere rilievo, ma il rispetto complessivo dei vincoli finanziari a cui sono chiamate tutte le P.A. e i livelli di governo rilevanti per il conto consolidato delle pubbliche amministrazioni che costituiscono la finanza pubblica allargata. 14.1 Per le ragioni sopra indicate la questione prospettava risulta priva di qualunque rilevanza, circostanza che


esonera questo Giudice dal rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea (cfr. Corte giustizia UE grande sezione - 06/10/2021, n. 561, causa C-561/19). 15. In conclusione, l'appello è infondato e deve essere respinto 16. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte appellante al pagamento a favore del Ministero della Difesa delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre a spese generali e accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati: Carlo Saltelli, Presidente Antonella Manzione, Consigliere Francesco Guarracino, Consigliere Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore Fabrizio D'Alessandri, Consigliere


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