Consiglio di Stato 2020-’ revoca della licenza di porto di pistola rilasciata alla odierna appellata

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Consiglio di Stato 2020-’ revoca

della licenza di porto di pistola rilasciata alla odierna appellata, con contestuale divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi’ Pubblicato il 25/02/2020 N. 01386/2020REG.PROV.COLL. N. 05814/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5814 del 2019, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fissato per legge presso gli uffici dell’avvocatura medesima in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; contro -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. --OMISSIS-- --OMISSIS--, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. -OMISSIS-.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2020 il Cons. Umberto Maiello e uditi gli avvocati presenti come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Con la sentenza n. -OMISSIS-, qui appellata, il giudice di prime cure: - ha dichiarato improcedibile il ricorso principale avverso il decreto del Prefetto di Catanzaro del 9 maggio 2017, -OMISSIS-, con cui era stata disposta la revoca della licenza di porto di pistola rilasciata alla odierna appellata, con contestuale divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi; - accolto il ricorso per motivi aggiunti, annullando, per l’effetto, il decreto del Prefetto di Catanzaro del 31 agosto 2017, prot. -OMISSIS-, con il quale era stata respinta l'istanza di riesame del provvedimento originariamente impugnato. Mette conto evidenziare che il provvedimento ablatorio del 9.5.2017 veniva emesso a seguito della sottoposizione del -OMISSIS- dell’appellata alla misura coercitiva degli arresti domiciliari per i reati di abuso d’ufficio, corruzione e peculato, provvedimento prefettizio mantenuto fermo, con il successivo decreto del 31 agosto 2017, prot. -OMISSIS-, anche all’indomani del venir meno della detta misura per effetto del provvedimento di revoca emesso dal Tribunale del riesame di Catanzaro. Nel proprio decisum il TAR rileva la mancanza, una volta venuta meno la suddetta misura cautelare, di una nuova ed aggiornata valutazione sull'affidabilità dell’appellata nell'uso delle armi, che tenesse conto della mutata situazione.


2. Con il mezzo in epigrafe il Ministero appellante deduce a sostegno della spiegata azione impugnatoria che: a) il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto del pericolo di abusi da parte dei soggetti con cui il soggetto interessato ha relazioni familiari o personali e che la vicenda giudiziaria in cui era rimasto coinvolto il -OMISSISdell’appellata non era stata ancora, definitivamente, chiarita; b) il provvedimento prefettizio di riesame non sarebbe autonomamente impugnabile in quanto atto meramente confermativo. Resiste in giudizio la parte appellata. Con successiva memoria, depositata il 28.11.2019, la suddetta parte ha rappresentato che: - la Prefettura di Catanzaro, nelle more del presente giudizio di appello, ha emesso un nuovo provvedimento di riesame, giusta decreto -OMISSIS- del 19.6.2019, con il quale ha ulteriormente respinto la richiesta dell’appellata; - il suddetto atto è stato impugnato davanti al TAR Calabria dalla Signora OMISSIS- con ricorso nuovamente accolto a mezzo sentenza n. -OMISSIS-. Sulla scorta delle suddette allegazioni ha, dunque, concluso per una declaratoria di improcedibilità dell’appello con condanna dell’Amministrazione alle spese, da distrarre in favore del costituito difensore, ai sensi dell’art.93 c.p.c. All’udienza del 13.2.2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione. L’appello è infondato e, pertanto, va respinto. Tanto dispensa il Collegio dallo scrutinio dell’eccezione di improcedibilità dell’appello sollevata dalla parte appellata. Ed, invero, le doglianze veicolate nel mezzo d’impugnazione qui in rilievo non hanno pregio. Anzitutto, non può essere revocata in dubbio la valenza di provvedimento di conferma in senso proprio del decreto prefettizio con cui la suddetta Autorità statale ha respinto l’istanza di riesame avanzata dalla parte appellata.


Tanto è fatto palese dalla circostanza che la suddetta statuizione è stata adottata su istanza della parte che rappresentava la sopravvenuta circostanza della cessazione degli effetti della misura coercitiva precedentemente disposta a carico del -OMISSIS- dell’appellata, di talché è di tutta evidenza, anche in ragione delle argomentazioni spese nel corpo del provvedimento qui in rilievo, la sua attitudine giuridica, quale rinnovata manifestazione di volontà, a reggere, quale provvedimento in senso proprio, il rapporto tra le parti. Di poi, e rispetto alle residue argomentazioni censoree che involgono il capo della decisione appellata incentrato sulla insufficienza della svolta valutazione, quale evincibile dalle argomentazioni confluite nel preambolo del detto provvedimento, deve ritenersi che, contrariamente a quanto dedotto dall’Amministrazione appellante, il decisum qui avversato riflette un’ampia capacità di resistenza, rivelandosi immune dai vizi denunciati. E’, invero, di tutta evidenza come si riveli inappagante la trama argomentativa del divisato decreto prefettizio che non ha adeguato le proprie valutazioni al venir meno dello stato di detenzione domiciliare del -OMISSIS- dell’appellata, inizialmente astretto in vinculis presso la casa coniugale in esecuzione di una misura cautelare disposta dall’Autorità Giudiziaria. Una volta venuto meno il suddetto status l’organo prefettizio, pur depositario di un potere contraddistinto da ampia discrezionalità, avrebbe dovuto tener adeguatamente

conto

della

cessazione

della

divisata

situazione

di

incompatibilità al possesso di armi maturata in capo all’appellata ed aggiornare a tale significativa sopravvenienza le proprie valutazioni. Sotto tale profilo, la mera pendenza dello status di indagato in cui versa il OMISSIS-, per reati contro la P.A. e che non implicano né l’uso delle armi né condotte violente, non può assurgere, di per se stesso e con inaccettabile pretesa di automaticità, a fattore ostativo in considerazione, da un lato, della natura personale delle autorizzazioni di polizia e, dall’altro, della pregressa condotta


dell’appellata rispetto alla quale la stessa Amministrazione non adduce alcuna ragione di addebito o negligenze di sorta che, nonostante l’ampio torno di tempo che funge da possibile periodo di osservazione, possa metterne in dubbio la complessiva affidabilità. Deve, dunque, concludersi per la conferma della sentenza impugnata nella parte in cui rileva la carenza di un adeguato corredo motivazionale nell’opposto provvedimento di riesame che risulta, in definitiva, privo di una conferente valutazione sull’affidabilità della appellata e sulla esistenza di rischi di abuso che, per quanto estesi all’ambito familiare, si rivelino, però, concreti ed obiettivamente apprezzabili. L’appello va, pertanto, respinto. Le spese, in ragione della peculiarità della vicenda scrutinata, possono essere compensate. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese Compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone menzionate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati: Franco Frattini, Presidente


Giulio Veltri, Consigliere Massimiliano Noccelli, Consigliere Giulia Ferrari, Consigliere Umberto Maiello, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE Umberto Maiello

IL PRESIDENTE Franco Frattini

IL SEGRETARIO In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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