Tar 2021- “recupero somme corrisposte in eccesso” Pubblicato il 27/04/2021 N. 01342/2021 REG.PROV.

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Tar 2021- “recupero somme corrisposte in eccesso” Pubblicato il 27/04/2021 N. 01342/2021 REG.PROV.COLL. N. 00404/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art.

60

cod.

proc.

amm.;

sul ricorso numero di registro generale 404 del 2021, proposto da

.................

.................,

rappresentato

e

difeso

dagli

avvocati .................e ................., con domicilio digitale come da indirizzo di PEC estratto dai registri del Ministero della Giustizia; contro - il Ministero della Difesa, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, il Centro Nazionale Amministrativo dell’Arma dei Carabinieri, il Comando Contingente Nazionale Centro Amministrativo di Intendenza Interforze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio fisico in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;


per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari - “del provvedimento del Comando Contingente Nazionale – Centro Amministrativo d'Intendenza Interforze, notificato in data 5 dicembre 2020, prot. n. CAI-I/22321/ASS, recante in oggetto “recupero somme corrisposte in eccesso al Sottotenente ................. ................. – conclusione del procedimento” del 3 dicembre 2020, e di ogni altro atto presupposto, tra cui il decreto n. 128 dello stesso Comando Contingente Nazionale – Centro Amministrativo d'Intendenza Interforze, del 17 maggio 2012, con il quale si è stabilito di addebitare al ricorrente la somma relativa alla differenza tra l'indennità di cui al r.d. 941/26, corrisposta dal Centro Amministrativo di Intendenza di Herat e gli importi che sono stati versati allo stesso predetto militare da Eupol a titolo di “per diem allowance” oltre che di ogni altro connesso, ivi compresi quelli di interruzione del decorso del termine prescrizionale”. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti l’atto di costituzione in giudizio, i documenti e la memoria difensiva depositati dal Ministero della Difesa; Visti tutti gli atti della causa; Relatore la dott.ssa Anna Pignataro; Udito il difensore di parte ricorrente nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2021 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, così come specificato nel verbale; CONSIDERATO che:


- il ricorrente, Sottotenente dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso il Comando Provinciale Nucleo Radiomobile di Palermo, ha partecipato, nel periodo dal 22 febbraio 2011 al 10 novembre 2011 alla missione internazionale denominata “Eupol” (European Police mission in Afghanistan); - con nota prot. n. CAI-I/22321/ASS. del Comando Contingente Nazionale – Centro Amministrativo d’Intendenza Interforze, notificata in data 5 dicembre 2020, è stato disposto il recupero, con rateizzazioni nei limiti di un quinto del trattamento economico percepito, della somma pari alla differenza tra l’indennità di cui al r.d. 941/26, corrisposta dal Centro Amministrativo di Intendenza di Herat e gli importi versati al predetto militare da Eupol a titolo di “per diem allowance” (in complesso € 40.021,71), sul presupposto che essa costituisca pagamento di indebito, e ciò perché ai sensi dell’art. 3 della legge 3 agosto 2009, n. 108, al personale partecipante alle missioni internazionali ivi contemplate (tra cui Eupol) “è corrisposta, al netto delle ritenute, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941… detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali”. Poiché al ricorrente, in qualità di partecipante alla missione Eupol , è stata corrisposta la c.d. indennità “per diem, hardship and risk allowance” (ossia per il distacco presso missione europea di gestione di crisi, con condizioni di particolare difficoltà e rischio nel contesto di missione) sul presupposto che la medesima fosse duplicazione dell’indennità di missione estera è stato disposto il contestato recupero;


- con ricorso ritualmente proposto, l’interessato ha cumulativamente domandato

l’annullamento

della

nota

impugnata,

l’accertamento

negativo del diritto alla ripetizione delle somme e, in subordine, la dichiarazione dell’illegittimità del recupero dell’intera indennità di contingentamento in difetto di preventiva esatta quantificazione del dovuto. A tal fine deduce, in sintesi, l’illegittimità del disposto recupero, perché: 1) le due indennità avrebbero titolo (ossia scopo e natura) diverse e dunque sarebbero cumulabili; 2) in subordine, è stata sottratta l’intera indennità di contingentamento e quindi anche la quota differenziale scaturente dalla sottrazione a tale indennità di quella Eupol ed è stata in atto omessa dall’Amministrazione l’attività istruttoria di concreta ed esatta quantificazione dell’importo da recuperare previa acquisizione dei documenti necessari ad operare la decurtazione, quali gli “statini EUPOL”, purtroppo smarriti dallo stesso ricorrente; CONSIDERATO che: - si sono costituite le Autorità statali intimate che hanno controdedotto l’infondatezza del ricorso; - all’udienza camerale per la trattazione della domanda cautelare, il ricorso è stato posto in decisione per l’immediata definizione con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., previo avviso alle parti; RITENUTO che, nel merito, il ricorso è fondato solo in parte, nei sensi di seguito spiegati. Secondo la giurisprudenza, condivisa dal Collegio nel caso in esame, l’indennità prevista dall’art. 1 del r.d. n. 941/1926 (c.d. indennità di missione all’estero) compete, ai sensi del successivo art. 2, “…dal


giorno in cui si passa il confine o si sbarca all’estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno” e, come chiarito dall’art. 39-vicies semel, comma 39, del d.l. 30 dicembre 2005, n.273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51, copre ogni sorta di disagio e rischio correlati all’impiego in territorio estero. La disposizione da ultimo citata dispone infatti che: “L' articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 , gli articoli 1 , primo comma, lettera b), e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642 , e l’articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1973, n. 838 , si interpretano nel senso che i trattamenti economici ivi previsti hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all’impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario”. L’ampio e omnicomprensivo riferimento a “disagi e rischi collegati all’impiego” preclude la possibilità di considerare che essa abbia natura differente rispetto alla indennità “per diem, hardship and risk allowance”, che è correlata appunto ai peculiari disagi e rischi connessi all’impiego nella missione “Eupol to Afghanistan”. Ne consegue che poiché il “titolo” è costituito dai disagi e rischi collegati all’impiego in missione estera, la percezione della indennità “per diem, hardship and risk allowance” assorbe ed esclude quella dell’indennità “comune” di missione estera (cfr. Cons. Stato, 28 novembre 2018, n. 6734). Accertata,

pertanto,

la

piena

legittimità

e

la

doverosità

del

disposto recupero, il ricorso in parte qua va rigettato. E’,

invece,

fondato

nella

parte

in

cui

si

lamenta

l’avvenuta

quantificazione dell’importo delle somme indebitamente corrisposte in


assenza della documentazione comprovante l’ammontare dell’indennità EUPOL, carenza ammessa dalla stessa Amministrazione resistente che, non essendo in possesso dei relativi dati, ha fatto riferimento all’ammontare dell’indennità percepita ex r.d. 941/1926. In parte qua il ricorso va perciò accolto e, per l’effetto, l’Amministrazione resistente, tramite il competente ufficio, provvederà ad avviare adeguata istruttoria per l’acquisizione dei dati necessari per la corretta quantificazione dell’importo dell’indebito da ripetere, in contraddittorio procedimentale con l’interessato; RITENUTO, infine, che in ragione dell’accoglimento solo parziale del gravame, le spese di lite vanno compensate. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta e in parte lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione e salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Spese compensate. Ordina

che

la

presente

sentenza

sia

eseguita

dall'autorità

amministrativa. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2021 tenutasi da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176, con l’intervento dei magistrati: Calogero Ferlisi, Presidente Anna Pignataro, Consigliere, Estensore Sebastiano Zafarana, Consigliere


L'ESTENSORE Anna Pignataro

IL PRESIDENTE Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO

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