Tar 2021 –“memoria difensiva con la quale sottolineava la illegittimità delle sanzioni disciplinari

Page 1

Tar 2021 – “memoria difensiva con la quale sottolineava la illegittimità delle

sanzioni disciplinari inflitte ( 60 giorni di consegna ed un rimprovero)”

Pubblicato il 05/01/2021

N. 00130/2021 REG.PROV.COLL. N. 02209/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2209 del 2019, integrato da motivi aggiunti, OMISSIS

proposto OMISSIS

OMISSIS,

rappresentato

da e

difeso

dall'avvocato

OMISSISOMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS non costituiti in giudizio;


per l'annullamento, previa sospensiva per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -del Decreto Ministeriale MDGMIL REG 2018 0661057, emesso dalla Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa - I^ Reparto- datato 16.11.2018 e notificato al ricorrente in data 22.11.2018 avente ad oggetto “espulsione dal 124^ Corso AUPC e proscioglimento dalla ferma contratta dal sergente pilota di complemento ricorrente, indetto con decreto dirigenziale n. MDGMIL REG2017 0360815 del 16 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV^ Serie Speciale, n.48 del 27 giugno 2017”, ivi compreso il parere di concordanza del Comando Scuole del 05.10.2018; -del Regolamento di Funzionamento dell'Accademia Aeronautica ed in particolare dell'art. 48 del medesimo che disciplina contra legem la composizione della Commissione Permanente di Attitudine; dell'atto dispositivo di nomina dei membri della Commissione Permanente di Attitudine militare per i frequentatori dell'Accademia Aeronautica dell'anno 2017/ 2018 a firma del Comandante della Scuola ai sensi dell'art. 5 delle “ linee guida per l'attribuzione del voto di attitudine militare e professionale” ed .2013; -dei verbali di valutazione della Commissione permanente di attitudine militare redatti in data 28.06.18, 04.09.2018 e 13.09.2018 e dei giudizi e votazioni ivi contenuti; - di tutti gli atti dispositivi n.48/UC del 28.06.2018, n.71/UC del 03.09.2018 e 73 /UC del 13.09.2018 che hanno preceduto l'insediamento delle relative sedute della CPA in pari data; - delle graduatorie intermedie relative alla conclusione della fase militare e tecnico/professionale; Per quanto riguarda i motivi aggiunti: annullamento,


del Decreto Ministeriale REG 2018 0661057, emesso dalla Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa- I^ Reparto- datato 16.11.2018”. Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti: annullamento, previa sospensiva, delle note di prot. nr. 11394 del 10.03.2020 del Comando Scuola A.M. e del giorno 08.04.2020 del Comando Corsi Accademia A.M. di Pozzuoli. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2020 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO La ricorrente, quale vincitrice di concorso, è stata ammessa al 124° Corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di 12 anni, in qualità di Allievo Ufficiale Pilota di Complemento (AUPC) dell’Aeronautica Militare. La stessa, in data 9 gennaio 2018, è stata incorporata presso l’Accademia Aeronautica per il previsto corso di formazione. A conclusione della prima fase della corso formativo, la Commissione Permanente di Attitudine militare e professionale (di seguito: C.P.A.), riunita il 28 giugno 2018, assegnava alla ricorrente una votazione complessiva insufficiente in “attitudine militare”, determinando, tuttavia, la prosecuzione del corso nell’auspicio di un miglioramento delle qualità militari nonché di un rafforzamento dei valori etici e morali.


Successivamente, in data 4 settembre 2018, a conclusione della fase del corso formativo, la ricorrente veniva valutata, dal medesimo Organo collegiale, insufficiente in “attitudine militare e professionale”, così da determinare, a mente della normativa interna, il mancato superamento del citato corso. In data 13 settembre 2018, la C.P.A. formalizzava la proposta di espulsione dall’Istituto della predetta con contestuale proscioglimento dalla ferma contratta. In data 11 ottobre 2018, il relativo carteggio è stato trasmesso al Comando Scuole/3° R.A. per il previsto parere. Contestualmente l’amministrazione ha preavvisato la ricorrente, per le eventuali repliche difensive, dell’avvio del procedimento di espulsione dal corso di formazione. In data 30 ottobre 2018 il legale del militare produceva, in merito al preavvisato provvedimento, una memoria difensiva con la quale sottolineava la illegittimità delle sanzioni disciplinari inflitte ( 60 giorni di consegna ed un rimprovero), la pretestuosità delle stesse e la presentazione, il giorno precedente, di una denuncia alla Procura Militare di Roma per le lesioni riportate dal militare ad opera di suoi pari grado, nonché le plurime violazioni di legge riscontrate nel procedimento espulsivo. La Direzione Generale del Personale Militare, con provvedimento n. M_DGMIL/0661057 del 16 novembre 2018, dopo aver esaminato la memoria depositata dalla ricorrente, formalizzava l’espulsione del suddetto militare per la riportata insufficienza in tre delle quattro aree di valutazione in attitudine militare e professionale, mentre, malgrado le sanzioni disciplinari irrogate, la stessa veniva valutata positivamente nel criterio relativo all’attitudine ad affrontare la vita militare, area valutativa in cui vengono considerate le sanzioni irrogate.


La ricorrente ha impugnato l’espulsione innanzi al TAR Lazio con contestuale istanza cautelare. Il ricorso è tempestivo. Il provvedimento in questa sede censurato è stato adottato dalla p.a. il 16 novembre 2018 e partecipato alla ricorrente in data 22 novembre 2018. Il ricorso, poi, è stato consegnato per la notifica alla resistente in data 19 gennaio 2019, ed è stato ricevuto dalla p.a. in data 23 gennaio 2019, quindi iscritto a ruolo in data 20 febbraio 2019. Risulta, poi, che la ricorrente ha partecipato il ricorso principale anche a due controinteressati. La notifica è stata effettuata a mente dell’art. 140 cpc perché il plico non è stato consegnato ai diretti interessati. In disparte la omessa produzione agli atti di causa della ricevuta di ritorno della raccomandata informativa, necessaria per il perfezionamento della indicata procedura partecipativa, nel caso, come nella presente vicenda processuale, di mancata costituzione dei controinteressati, a nulla rilevando la dichiarazione del comando militare di aver consegnato l’atto, invero tale notifica non era necessaria, atteso che la ricorrente era stata già inserita nella graduatoria finale e nessun controinteressato era ed è ravvisabile nella presente vicenda, né in senso formale, né in senso sostanziale, considerato che non sussiste alcun interesse giuridicamente significativo, in capo ai pari corso della ricorrente, alla conservazione del provvedimento impugnato. Ciò detto, la parte ricorrente ha ritenuto introdurre, nello scrutinio della vicenda amministrativa affidato al giudice adito, anche aspetti di penale rilevanza connessi alle lesioni dalla stessa subite e, successivamente, denunciate all’Autorità giudiziaria penale militare. In buona sostanza, la parte ricorrente ha, in più occasioni, rappresentato e sostenuto la stretta correlazione tra il comportamento vessatorio cui la stessa è


stata oggetto durante il corso formativo ed il provvedimento espulsivo, da ricondursi, a dire della ricorrente, ad una mera attività ritorsiva dei componenti l’Aeronautica militare perché la stessa non aveva condiviso le pratiche in uso dopo la prova per il conseguimento del brevetto di pilota e dalla stessa subite in data 4 aprile 2018. In particolare la ricorrente ha rappresentato di essersi lamentata dell’episodio in questione con il genitore. Quest’ultimo ha, poi, riportato, tramite messaggi WhatsApp, prodotti in copia agli atti di causa, l’episodio al suo ex collega Generale Nuzzo, Capo di Stato Maggiore del Comando Scuole dell’A.M.. La ricorrente ha, inoltre segnato che nessuna azione disciplinare è successivamente intervenuta nei confronti degli autori delle lesioni dalla stessa riportate, mentre, di contro, sono aumentate le sanzioni disciplinari che le sono state irrogate dai superiori. Da ciò la ricorrente ha dedotto un atteggiamento vessatorio nei suoi confronti da parte dei superiori e la conseguente espulsione dal corso. Come detto, la predetta ha reagito al provvedimento espulsivo con ricorso giurisdizionale, affidato a quattro motivi di gravame ed a due ricorsi per motivi aggiunti. L’amministrazione si è costituita attraverso la produzione di memorie illustrative e documenti con i quali ha contestato la domanda di parte ricorrente. Anche quest’ultima ha prodotto diverse memorie e documenti a sostegno del gravame. Alla camera di consiglio del giorno 25 marzo 2019, il giudice adito, con ordinanza n. 1839/2019, ha respinto la chiesta misura cautelare, rilevando che il :”… gravame non risulta assistito dal necessario fumus boni iuris, atteso che la vicenda oggetto di scrutinio afferisce unicamente agli aspetti motivazionali evidenziati con il provvedimento di espulsione, le cui ragioni poggiano sulla accertata non attitudine militare della ricorrente espressa dalla preposta


commissione nelle tre aree valutative : complesso delle qualità morali e di carattere; doti intellettuali e culturali; attitudine professionale, rispetto alle quali le censure avanzate non hanno dimostrato i vizi, in sé, della valutazione, rilevando e prospettando situazioni di inimicizia con il corpo docente in relazione ad una denunzia dalla stessa proposta alla competente Autorità giudiziaria, ma che nella presente vicenda assume una valenza residuale e non dirimente, anche perché avanzata dopo circa sei mesi dal fatto”. La predetta ha, quindi, impugnato l’indicata determinazione avanti al Consiglio di Stato che, con l’ordinanza n. 3208/2019, ha statuito che “l’articolazione delle censure dedotte, relative ai profili motivazionali e procedimentali, richiede adeguato approfondimento di merito, con conseguente fissazione dell’udienza pubblica di discussione dinanzi al T.A.R.; Considerato che, medio-tempore, la prosecuzione e il completamento, con riserva, dell’attività formativa nel successivo corso 125° risulta idonea a assicurare l’interesse dell’allieva a non disperdere la maturazione dell’esperienza professionale e non determina, comparativamente, profili di effettivo pregiudizio per l’interesse pubblico”. La p.a. dava esecuzione alla riportata misura cautelare in data 11 luglio 2019, ammettendo, con riserva la ricorrente alla frequenza del 125° corso AUPC. In data 4 settembre 2019 la ricorrente depositava agli atti di causa un ricorso per motivi aggiunti. Alla udienza pubblica del 23 ottobre 2019, fissata su sollecitazione del Consiglio di Stato, il Collegio ha segnalato la mancanza del rispetto dei termini a difesa relativamente ai motivi aggiunti depositati da parte ricorrente, per cui la causa veniva rinviata alla udienza pubblica del 3 giugno 2020. Seguivano, in data 11 maggio 2020, un ulteriore ricorso per motivi aggiunti con contestuale istanza cautelare. In data 1° giugno 2020 la parte ricorrente, preso atto della necessità di un rinvio d’ufficio della discussione del ricorso per consentire il rispetto dei termini a


difesa in ragione degli ulteriori motivi aggiunti proposti, rinunciava alla discussione orale prevista per l’udienza pubblica del giorno 3 giugno 2020 e l’udienza veniva rinviata al giorno 23 ottobre 2020. Veniva, comunque, tenuta il giorno 17 giugno 2020, la camera di consiglio conseguente alla richiesta di misura cautelare avanzata dalla ricorrente con l’ultimo ricorso per motivi aggiunti. Il Collegio, con ordinanza n.4377/2020, rilevando, tra l’altro, che :” … persistendo una situazione di non attitudine militare della ricorrente, i significativi costi economici necessari per l’addestramento al volo, assumono, nella valutazione discrezionale della p.a. per l’ammissione della stessa al corso di pilotaggio, una significativa e prioritaria valenza, come peraltro rappresentato nel provvedimento contestato, il quale non si palesa, ad un primo esame, né illegittimo, né contraddittorio”, ha respinto la chiesta misura cautelare. La decisione non è stata appellata. In prossimità dell’udienza, sia la parte ricorrente che l’amministrazione resistente hanno depositato ulteriori documenti. Alla udienza del giorno 23 ottobre 2020 il ricorso principale ed i ricorsi per motivi aggiunti sono stati trattenuto in decisione. Con riferimento al ricorso principale il Collegio osserva. Con il primo motivo di ricorso introdotto con il ricorso principale, la parte ha contestato la : “Illegittimità delle delibere della Commissione Permanente di Attitudine militare per illegittimità della composizione del collegio; vizio di violazione di legge e obbligo di astensione di membro del Collegio ai sensi dell’art. 51 co. 4 c.p.c.; situazione di “ grave inimicizia” con il valutato”. Secondo la ricorrente i verbali nn. 4038, 4042 e 4043, adottati dalla C.P.A., rispettivamente in data 28 giugno 2018, 4 settembre 2018 e13 settembre 2018, sono illegittimi per la illegittima composizione del Collegio.


La parte ricorrente ha, al riguardo sostenuto, che la notorietà dell’episodio vessatorio, cui la stessa è stata vittima, conosciuto anche dal Comandante in linea diretta della ricorrente, ha condizionato la composizione ed il giudizio della Commissione. A conforto della riportata tesi la difesa di parte ricorrente ha rappresentato che sino al giorno 6 aprile 2018 l’allieva aveva riportato quattro consegne semplici, mentre, a fine luglio, le sanzioni irrogate erano state pari a sessanta giorni di consegna, assumendo, così, tali rilievi, una sicura connotazione vessatoria. Ciò troverebbe conforto nel fatto che il Comandante dei Corsi vari ha adottato, nei confronti della ricorrente, tutte le punizioni disciplinari proposte dagli “scelti”. Tale comportamento, a dire della ricorrente, ha assunto i caratteri e le forme di una grave ed inescusabile inimicizia. Per tali ragioni, il Comandante dei Corsi Vari, essendo negativamente condizionato nei confronti dell’allieva avrebbe, a mente dell’art. 51, n. 4 cpc ( rectius 3), dovuto astenersi dal formulare i relativi giudizi nei suoi confronti, atteso il suo diretto coinvolgimento nell’attività di vigilanza, controllo e repressione degli abusi perpetrati in danno della ricorrente. Sul rappresentato motivo il Collegio osserva. In disparte il fatto che :” L’art. 51 non è dunque suscettibile di applicazione analogica (arg. ex Cons. St., VI, 3 marzo 2007, n. 1011; id., 26 gennaio 2009, n. 354; id., 19 marzo 2013, n. 1606; Cons. Stato, Sez. III, 2 aprile 2014, n. 1577)”, è insegnamento pacifico del giudice di legittimità, da estendersi anche nei procedimenti valutativi, che la inimicizia in grado di provocare l’astensione del funzionario è solo quella dettata da motivi personali:” la Corte di Appello ha ignorato gli approdi della giurisprudenza amministrativa sul punto. là dove si è chiarito che, nell'esercizio dei poteri di disciplina, l'obbligo di astensione in capo al pubblico ufficiale sussiste solo quando l'inimicizia sia determinata da


motivi di interesse personale, estranei all'esercizio della funzione e non anche per ragioni attinenti al servizio, sicché non può costituire elemento sintomatico di una situazione di grave inimicizia nei confronti dell'incolpato la proposizione (come nel caso in esame) di denunce da parte del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare” ( Cass. Pen, 14 giugno 2012 n. 34280). Negli stessi termini si è espressa anche la Cassazione civile :”… premessa la tassatività e non estensibilità in via interpretativa delle ipotesi previste dall'art. 51, cit., ai fini della possibilità di astenersi e, correlativamente, dall'art. 52 relativo alla ricusazione, e che l'inimicizia prevista dall'art. 51 n. 3 deve riguardare "rapporti estranei al processo" e non può essere dimostrata sulla base di soli comportamenti processuali del giudice, ritenuti anomali dalla parte ricusante, la quale è tenuta a indicare fatti e circostanze concrete che rivelino l'esistenza di ragioni di rancore o di avversione” (Cass. sez. un. civ., 26 luglio 2017, n.18395). Ciò premesso, l’assunto di parte ricorrente, si basa esclusivamente su presunzioni, supposizioni ed argomentazioni induttive, non avendo la parte prodotto alcuna prova documentale a conforto della rappresentata tesi nei termini di cui agli insegnamenti del giudice di legittimità. In altre parole, non risulta provato che gli asseriti episodi vessatori, consistenti nelle numerosissime sanzioni disciplinari irrogate alla ricorrente siano il frutto di una personale inimicizia con il superiore e ciò proprio per il fatto che nessun organo terzo ha mai valutato l’oggettiva illegittimità delle stesse. Anzi, proprio la mancata reazione da parte della ricorrente per tutte le sanzioni irrogate, consente di dedurre la sostanziale legittimità dei rilievi disciplinari. In buona sostanza, il denunciato fumus persecutionis, asseritamente posto in essere dal Comandante i Corsi vari e collegato dalla ricorrente alle irrogate sanzioni disciplinari, non risulta provato, atteso che la parte non ha dimostrato


che le sanzioni fossero il frutto di una personale ritorsione estranea ai motivi d’ufficio, per cui l’avanzato sospetto di pretestuosità e parzialità delle stesse non risulta affatto provato, costituendo il ragionamento svolto dalla ricorrente una mera rappresentazione soggettiva dei fatti. Pertanto, l’asserita inimicizia tra la ricorrente ed il Comandante dei Corsi vari costituisce una mera e singolare opinione, una mera supposizione della ricorrente, non provata, neppure in via sintomatica. Inoltre, non può essere sottaciuto, proprio ai fini della denunciata inimicizia tra l’ufficiale e l’allieva, che i giudizi afferenti allo scrutinio in attitudine militare e professionalità, sono stati espressi, concordemente, da tutta la CPA, composta da tre ufficiali superiori dell’A.M., in cui il peso del singolo componente nel giudizio si confonde con la decisione dell’organo collegiale. Dirimente, al riguardo, è, poi, il fatto che tale rappresentata incompatibilità dell’ufficiale Comandante i Corsi vari, non è stata avanzata dalla ricorrente prima delle operazioni di valutazione degli scrutini del 28 giugno 2018, 4 settembre 2018 e 13 settembre 2018, sicchè il riportato rilievo, solo successivamente espresso, si presta ad interessate contestazioni dello scrutinio sopra riportato:” La pretesa incompatibilità di uno dei giudici che hanno composto il collegio può esser fatta valere soltanto con la ricusazione nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 c.p.c. e non dà luogo al vizio di costituzione ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio” (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 21287 del 10 ottobre 2007) . Con il secondo motivo di ricorso la parte ha contestato il : “Vizio di violazione di legge per violazione dell’art. 595 co.4 del d.p.r. 90/2010; illegittimità della composizione del collegio per illegittimità derivata dell’atto dispositivo di nomina dei membri della Commissione permanente di attitudine militare; illegittimità per vizio di violazione di legge, con efficacia invalidante, della


disciplina

statuita

dall’art.

48

del

Regolamento

di

Funzionamento

dell’Accademia in ordine alla composizione della CPA”. In particolare, recita il comma 4 dell’art. 595 del d.p.r. 90/2010 : “ che la valutazione in attitudine militare e professionale è effettuata, secondo quanto stabilito dal comma 3, da una commissione composta dal comandante dell’istituto di formazione o altra autorità da questa delegata, che la presiede, e da almeno due membri nominati dal comandante stesso tra gli ufficiali di inquadramento o sottoufficiali di inquadramento o insegnanti o istruttori dei valutandi”. Sostiene la parte ricorrente che, né Comandante dei Corsi e nemmeno il Comandante dei Corsi vari possono essere legittimamente qualificati come “ufficiale di inquadramento”. Ne consegue la illegittimità anche della disposizione contenuta nell’art. 48 del Regolamento di Funzionamento dell’Accademia secondo cui :” i membri della Commissione sono nominati annualmente dal Comandante dell’accademia Aeronautica” e di essa fa parte, comunque, quale secondo membro il Comandante del Corso interessato, mentre funge da segretario un ufficiale di inquadramento”. Tale asserita indebita composizione ha avuto, secondo la parte ricorrente, influenza determinante nel giudizio di inidoneità attitudinale espresso dalla CPA, come si evincerebbe dal verbale del 4 settembre 2018 e del 13 settembre 2018 e, segnatamente, dal giudizio negativo espresso dal Comandante dei Corsi Vari nei confronti dell’allieva. Ne consegue, secondo la parte ricorrente, che tale illegittima composizione della CPA ha comportato il vizio sintomatico di eccesso di potere per difetto di istruttoria di tutti gli atti propedeutici al provvedimento espulsivo. L’interpretazione al riguardo offerta dalla parte ricorrente non può essere condivisa.


Il rilievo espresso dalla ricorrente, invero, si incentra secondo una interpretazione del dettato normativo non coerente con la stessa lettera della norma secondaria e con la precisazione fornita dalla normativa interna. Infatti, il legislatore non ha espressamente previsto nel DPR citato, obiettive e puntuali incompatibilità per la composizione della indicata Commissione, né ha statuito una composizione della CPA secondo rigidi canoni professionali, tanto che ha statuito una ampia gamma di possibili suoi componenti, non limitando la partecipazione ai soli ufficiali istruttori, ma prevedendo che possano far parte dell’indicato organo anche : i sottufficiali di inquadramento, gli insegnanti e istruttori dei valutandi. In buona sostanza, la ratio legis espressa nella riportata norma, è quella che la valutazione degli allievi avvenga attraverso il giudizio dei superiori gerarchici che hanno una maggiore frequenza con gli stessi. Pertanto, il Comandante dei Corsi vari e il Comandante del Corso sono, certamente, ricompresi tra coloro che possono legittimamente far parte della commissione, atteso che, i due ufficiali sopra indicati, si inseriscono nel peculiare contesto organico dell’Accademia, in cui i predetti assumono una attiva funzione di inquadramento generale degli allievi. Con il terzo motivo la parte ha censurato il provvedimento per il :” Vizio di eccesso di potere per “sviamento di potere”: violazione di legge e manifesta sproporzione della misura espulsiva in ragione degli addebiti disciplinari; violazione

delle

garanzie

partecipative

all’irrogazione

delle

sanzioni

disciplinari”. La ricorrente, già in sede di controdeduzioni al preannunciato provvedimento di espulsione, ha segnalato lo sviamento di potere in conseguenza delle numerose sanzioni disciplinari irrogate. Il motivo, così come esternato, è inconferente.


L’eventuale contestazione dei rilievi disciplinari di corpo è cadenzato secondo puntuali e rigide procedure decadenziali. La mancata censura dei procedimenti disciplinari nei termini e con le modalità previste, impedisce di introdurre nel ricorso qualsivoglia contestazione, come quella in esame, basata sui riferiti addebiti. Con il quarto motivo la parte ha contesto il “ Vizio di eccesso di potere : illogicità /contraddittorietà e/o incongruenza delle valutazioni contenute nei verbali delle sedute della CPA con gli esiti delle valutazioni precedenti afferenti la fase del “ tirocinio”; vizio di eccesso di potere per scadimento di valutazioni afferenti aspetti del comportamento non modificabili nel tempo; illegittimità derivata del provvedimento di espulsione dalla Forza Armata. Eccesso di potere per manifesta ingiustizia ”. La parte, dopo aver riassunto, l’articolata normativa prevista per la valutazione in attitudine militare degli allievi, ha riportato i negativi giudizi dalla stessa ottenuti nelle varie aree di valutazione. In particolare la difesa ricorrente ha rilevato la evidente contraddittorietà tra i riportati

giudizi

espressi

nella

valutazione

dell’attitudine

militare

e

professionale con quello espresso in fase di incorporazione che, a detta della parte ricorrente, costituisce un dato insuscettibili di significative modificazione e, quindi, il successivo e negativo giudizio sarebbe illogico e incongruente. In disparte l’apoditticità dell’assunto, il positivo giudizio espresso, nei confronti della ricorrente nell’ottobre 2017 riguarda ed afferisce alla fase concorsuale e, in quanto tale, con esclusiva valenza prognostica ed astratta, per cui l’indicata valutazione non può assumere alcun rilievo, né costituire un metro di giudizio rispetto a quello espresso dopo una accurata e costante valutazione dell’allieva durante il corso formativo. La parte ricorrente ha poi integrato il ricorso principale con due ricorsi per motivi aggiunti ex art. 43, comma 1 cpa.


Con il primo dei ricorsi per motivi aggiunti la parte ha ribadito la censura circa la illegittima composizione della CPA ed ha precisato che, in seguito alla istanza di accesso agli atti, ha acquisito la Direttiva CSAM 341 “ norme e procedure in materia di dimissioni dai corsi e funzionamento dei consigli di istituto” ed.2015. La norma interna riportata prevede che l’attribuzione del voto in attitudine militare e professionale, i due membri della CPA devono essere tratti dal personale Ufficiale e Sottoufficiale di inquadramento o insegnanti e istruttori dei valutandi. Sul punto ritiene il Collegio di dover confermare la motivazione, al riguardo già espressa con riferimento al medesimo motivo introdotto nel ricorso principale, avendo la riportata Direttiva riprodotto, in buona sostanza, la normativa secondaria già esaminata. Con il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti la parte ha riportato gli esiti del procedimento penale attivato dalla denunzia della ricorrente all’autorità giudiziaria penale militare. L’inerzia, tenuta dalla catena gerarchica dell’A.M., proprio in merito alla lesione subita dalla ricorrente, costituisce, per la stessa, un motivo di singolare responsabilità

del

quadro

permanente

l’Accademia,

confermato

dalle

conclusioni dell’inchiesta sommaria avviata in merito all’episodio di “ nonnismo” e, pertanto, costituente la causa prima della vicenda espulsiva della ricorrente dalla Forza Armata. Osserva il Collegio. Il collegamento tra : le lesioni subite dalla ricorrente, l’inerzia dei superiori nel sanzionare tale episodio ed il negativo giudizio espresso dalla CPA nei confronti della ricorrente per non attitudine militare e professionale, costituisce, come detto, una mera affermazione apodittica della difesa ricorrente, non supportata da alcun concreto elemento probatorio, ma ricavata in via di supposizione


attraverso un ragionamento, certamente suggestivo, ma non sufficiente a dimostrare la sussistenza del nesso causale tra gli avvenimenti sopra riportati. Si tratta, cioè, di comportamenti e provvedimenti tutti dotati di autonoma ragione giuridica e scrutinabili dai diversi plessi giudiziari, in cui la reciproca interferenza nell’ambito del giudizio amministrativo necessita di sicure ed obiettive incidenze causali, debitamente documentate e provate. Tale collegamento non emerge dagli atti di causa, né la parte ricorrente ha assolto il necessario onere probatorio a dimostrazione delle affermazioni avanzate nel ricorso giurisdizionale. Con il terzo motivo la parte insiste nel ritenere che la ragione espulsiva della ricorrente dal corso di formazione deve essere ricondotta proprio alle numerose sanzioni disciplinari alla stessa irrogate. Sul punto il Collegio non può ribadire che la motivazione del provvedimento espulsivo attiene, non già agli aspetti disciplinari dell’allievo, tenuto conto che per tale aspetto la stessa è stata valutata sufficiente, mentre il provvedimento espulsivo si riferisce in modo esclusivo alla non attitudine militare e professionale. Inconferente è poi l’arresto riportato dalla difesa di parte ricorrente ( Tar Lazio Sez. I^ B bis n. 468 del 2018 dep. 15.01.2019), atteso che l’indicata decisione riguardava una vicenda completamente diversa da quella oggetto del presente scrutinio. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti la parte ha contestato la elusione del giudicato cautelare nella parte in cui la ricorrente non è stata ammessa alle lezioni di volo, in uno con la violazione del dovere di imparzialità ex art 51 co.4 c.p.c. ( rectius 3) ; illegittimità del gravato atto anche sotto il profilo del dovere di astensione del Comandante dei Corsi. In merito il Collegio ha già scrutinato il motivo con l’ordinanza n.4377/2020, non impugnata, per cui valgono le considerazioni ivi riportate, così come


devono essere ribadite le conclusioni già rassegnate in merito al dovere di astensione e di imparzialità da parte del Comandante i corsi vari e sopra riportate. Per tutte le suesposte ragioni il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che, a mente del D.M.

n.

55/2014,

complessivamente

quantifica

in

euro

1.500,00

( millecinquecento), oltre IVA, cpa e spese generali. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati: Concetta Anastasi, Presidente Antonella Mangia, Consigliere Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE Roberto Vitanza

IL PRESIDENTE Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.