Corte dei Conti 2021-L’INPS si è costituito e, preliminarmente dedotto che le disposizioni concernen

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Sezione Giurisdizionale Umbria

Sentenza n. 10/2021/M

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE DELL’UMBRIA in composizione monocratica in funzione di G. U. P. ai sensi dell’art. 151 c.g.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso depositato il 21 maggio 2020, iscritto al n. 13018/M del registro di segreteria, proposto contro l’INPS da [OMISSIS], (C.F. [OMISSIS]), nato a [OMISSIS], il [OMISSIS], ivi residente in Via [OMISSIS], rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Simone Budelli, presso il cui studio in Perugia, Via Gerardo Dottori n. 85 è elettivamente domiciliato. FATTO 1.

Con il ricorso in epigrafe, [OMISSIS] deduce di essersi

arruolato nel disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, in data 8.05.1982 (ovvero prima del 25 giugno 1982), e di essere stato collocato a riposo il 30.03.2019, con la qualifica di Sovrintendente Capo, con complessivi 41 anni e 3 mesi e 23 giorni di servizio utile. Rappresenta che, con atto n. [OMISSIS] rilasciato dalla Direzione Provinciale Inps di Terni, trasmesso con Protocollo n. [OMISSIS] del [OMISSIS], gli è stata conferita dall’INPS la 1


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pensione diretta ordinaria di anzianità, liquidata con effetto dal 01.04.2019, con sistema misto retributivo – contributivo, in applicazione dell’art. 1, co. 12, della L. n. 335/1995 (retributivo sino al 31.12.95, in quanto a tale data aveva maturato una anzianità inferiore ai 18 anni e contributivo per il periodo successivo). Ciò posto, precisato di aver preventivamente presentato istanza amministrativa con raccomandata a/r del 20.05.2019, rimasta inevasa dall’INPS, chiede giudizialmente la rideterminazione del proprio trattamento di quiescenza con l’attribuzione dei benefici previsti dall’art. 54, co. 1, d.P.R. 1092/1973, deducendo di aver maturato al 31.12.95 oltre quindici anni di servizio utile (in particolare 16 anni e 2 mesi). Il ricorrente precisa che l’INPS gli ha applicato – al quindicesimo anno di servizio – l’aliquota del 35% ai sensi dell’art.44 TU n.1092/73, anziché quella del 44%, a suo dire dovuta in applicazione dell’art. 54, comma 1, d.P.R. 1092/1973 e già chiesta invano, in sede amministrativa, per la rideterminazione della quota di pensione retributiva, con la diffida sopra citata. Invocati numerosi precedenti favorevoli della giurisprudenza contabile periferica e centrale, conclude, pertanto, chiedendo l’annullamento

della

determinazione

liquidativa

del

suo

trattamento pensionistico e la conseguente riliquidazione della pensione con la percentuale del 44% ex art 54 cit., oltre rivalutazione ed interessi e con vittoria di spese. 2


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2. L’INPS si è costituito e, preliminarmente dedotto che le disposizioni concernenti le pensioni dei militari non risultano applicabili ai Corpi della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, della Guardia Forestale e della Guardia di Finanza,

ha

eccepito

l’improcedibilità,

quanto

meno

sopravvenuta, del ricorso ex art. 443 c.p.c. richiamato in forza del rinvio dinamico contenuto nell’art. 7, co. 2, c.g.c., per difetto di domanda amministrativa in relazione alla diversa percentuale (2,445%) stabilita dalle Sezioni Riunite (sent. n.1/2021/QM). Ha quindi chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza, facendo leva sull’assunto che il ricalcolo della pensione in base all’art. 54 D.P.R. 1092/1973 spetterebbe soltanto a chi abbia maturato, all’atto della cessazione dal servizio, una anzianità contributiva totale compresa tra i quindici ed un massimo di venti anni e non a coloro che, come il ricorrente, abbiano maturato, complessivamente, in totale ben più di venti anni di servizio utile a fini di quiescenza. Ha infine chiesto, in via subordinata, di volersi ridurre la condanna per gli accessori del credito alla maggior misura tra rivalutazione ed interessi legali, con esclusione di ogni anatocismo all’art. 54 d.P.R. 1092/1973. Con memoria conclusionale la difesa della parte ricorrente ha evidenziato che, essendosi il richiedente arruolato prima del 25 giugno 1982, data della smilitarizzazione del Corpo, disposta con la L. 1° aprile 1981, n. 121, la riliquidazione gli spetta, 3


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poiché il possesso dello status di militare è sufficiente sussista al momento dell'arruolamento, senza che sia necessario che permanga per l'intera carriera. 3. La causa è stata decisa in data odierna, sulla base degli atti, in applicazione dell’art. 85, co. 5, del D.L. n.18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, come esteso fino al termine dello stato emergenziale dall’art. 26-ter, inserito dalla L. n.126/2020, di conversione del D.L. n. 104/2020, come da dispositivo in calce, comunicato via PEC alle parti costituite. DIRITTO 1. In via preliminare di rito, il ricorso è procedibile, in quanto risulta dagli atti di causa che è stata ritualmente prodotta diffida, presentata dal pensionato all’amministrazione in data 20.05.2019. 2. Il Corpo della Polizia di Stato appartiene alla categoria dei lavoratori del Comparto Sicurezza (insieme agli appartenenti ad Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Corpo nazionale dei vigili e Corpo Forestale dello Stato), che possono accedere al pensionamento di vecchiaia con limiti di età inferiori rispetto al personale dipendente civile dello Stato. A seguito della soppressione del Corpo delle Guardie di P.S. è stata istituita la nuova Polizia di Stato a ordinamento civile dal 25 giugno 1982 (con la L. 1° aprile 1981, n. 121, che con l’art. 36 ha demandato al Governo l’emanazione di decreti aventi 4


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valore di legge ordinaria volti a disciplinare l’ordinamento del nuovo personale della Polizia di Stato sulla base di una serie di principi e criteri direttivi, poi attuati dai decreti delegati entrati in vigore il 25 giugno 1982). Con l’art. 7 della legge n. 569/1982, sono state introdotte le nuove qualifiche funzionali (agenti, assistenti, sovraintendenti, ispettori), stabilendosi che, ai fini pensionistici “Al personale appartenente ai ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza continua ad applicarsi l’articolo 6 della legge 3 novembre 1963 n. 1543”. L’art. 6 della L. n. 1543 del 03.11.1963, lasciato in vigore dal comma 1 dell'art. 1, d. lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al d. lgs. n.213/2010, equipara, ai fini dell’individuazione del massimo di servizio utile ai fini pensionistici, i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, nonché i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, del Corpo degli Agenti di Custodia ed il personale delle corrispondenti categorie del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato. Detta norma stabilisce che gli appartenenti al (disciolto) Corpo delle Guardie di P.S. raggiungano il massimo della pensione con 30 anni di servizio utile e con pensione ragguagliata, al 20° anno di 5


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servizio, al 44% della base pensionabile. Per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e per non più di dieci anni successivamente compiuti, la pensione sarà aumentata del 3,60% (cfr. art. 54, co.6, d.P.R. n.1092/73). Tuttavia l’art. 6 bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla L. n. 472/1987, ha previsto che al personale appartenente alla Polizia di Stato, in possesso delle qualifiche di polizia

giudiziaria

dell’acquisizione

del

e

di

diritto

pubblica al

sicurezza,

trattamento

di

ai

fini

“pensione

normale”, si dovesse applicare l’art. 52 (“diritto al trattamento normale”) del D.P.R. n. 1092/1973, ma non ha espressamente richiamato anche l’art. 54 in questione. Secondo il pregresso orientamento di questa Sezione (Sez. Umbria n. 38/2020; n. 39/2020; n. 47/2020), la riliquidazione della pensione in applicazione dell’art. 54 d.p.r. n.1092/73, non può essere dunque riconosciuta agli appartenenti alla Polizia di Stato, ancorché arruolatisi nel disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, prima del 25 giugno 1982, poiché ciò che rileva è lo status posseduto al momento del collocamento in quiescenza, che è senz’altro civile e non militare, proprio a cagione della smilitarizzazione. In tal senso anche l’orientamento di altre Sezioni di questa Corte, secondo cui il trattamento pensionistico va liquidato applicando la normativa vigente nel momento in cui matura il diritto alla prestazione pensionistica (Sez. giur. Lazio, sent. n. 6


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30/2021; n. 35/2021; n.76/2021). 4. Nel merito, il ricorso è dunque infondato, per carenza di qualifica di carattere “militare” del trattamento pensionistico che consenta l’operatività del principio di diritto formulato dalle Sezioni Riunite di questa Corte, secondo cui: “La <<quota retributiva>> della pensione da liquidarsi con il sistema <<misto>>, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,445%” (Sez. Riun. Sent n.1/2021/SR). Il ricorso non può, pertanto, essere accolto. 5. Considerata la natura della questione ed i noti contrasti giurisprudenziali in materia, sussistono giusti motivi per operare l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, ex art. 31, comma 3, c.g.c.. P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l’Umbria, RESPINGE il ricorso in epigrafe. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali. Manda alla Segreteria per comunicazioni e adempimenti di rito. 7


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Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021, ai sensi e per gli effetti dell’art. 85, V comma, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, conv. in L. n. 27/2020. Il Giudice Unico f.to Cons. Rosalba Di Giulio

Depositata in segreteria il 2 aprile 2021. Il Direttore di segreteria f.to Melita Di Iorio

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che - a cura della Segreteria - venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell’art. 52 e, visto l’art. 85, comma 5, d. l. n.18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020, dispone che del dispositivo sia data tempestiva notizia alle parti costituite, con comunicazione inviata a mezzo PEC. Il Giudice Unico f.to Cons. Rosalba Di Giulio

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi 8


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del ricorrente. Il Direttore di Segreteria f.to Melita Di Iorio

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