Tar 2020-rigetto dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità

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Tar 2020-rigetto

dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “distimia endoreattiva strutturata”. Pubblicato il 19/11/2020 N. 12141/2020 REG.PROV.COLL. N. 02962/2011 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2962 del 2011, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato OMISSIS OMISSIS, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, OMISSIS OMISSIS n. 5; contro Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Per l’annullamento del provvedimento del Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza - Divisione III n. 5809/N, emesso in data 17.11.2010 e


notificato in data 11.01.2011, che ha statuito ii rigetto dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “distimia endoreattiva strutturata”. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore, nell’udienza di smaltimento del giorno 30 ottobre 2020, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO e DIRITTO 1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente, sovrintendente capo del corpo della Polizia di Stato, in congedo, impugna il provvedimento del Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza - Divisione III n. 5809/N emesso in data 17 novembre 2010 notificato l’11 gennaio 2011, con cui non è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della infermità distimia endoreattiva strutturata. 1.1. Lo stesso, dopo aver ripercorso i vari steps della propria attività lavorativa, ha rappresentato di aver, essendo affetto da ‘distimia endoreattiva strutturata’, presentato domanda per il riconoscimento della causa di servizio. 1.2. La Commissione Medica Ospedaliera di Roma, sottoponendolo a visita, in data 13 novembre 2006 ha giudicato la patologia ascrivibile alla Tabella A Categoria 6. Si è poi espresso il Comitato di Verifica per le cause di servizio, il quale in data 4 agosto 2008 ha emesso il seguente parere: la distimia endoreattiva strutturata “...non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto


trattasi di forma di nevrosi, costituita da alterazioni patologiche relativamente stabili del tono dell'umore che, in quanto tali, non sono adeguate alle circostanze e all'ambiente; l'affezione pertanto non è in alcun modo influenzabile dagli agenti esterni, e quindi neppure dagli invocati fatti di servizio , che non possono aver assunto alcun ruolo causale né concausale efficiente e determinante. (...)”. Sulla base del predetto parere, in data 17 novembre 2010 è stato adottato il decreto n. 5809/N, poi notificato l’11 gennaio 2011, con cui è stata denegata la dipendenza da causa di servizio della suindicata malattia sofferta dal ricorrente. 2. Il provvedimento appena richiamato è stato gravato con l’epigrafato ricorso, affidato ai seguenti motivi di diritto: I) Difetto assoluto di motivazione - difetto assoluto di istruttoria - eccesso di potere. Il provvedimento impugnato si conforma acriticamente al parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio nell'adunanza n. 447/2008 del 4 agosto 2008, senza premurarsi di giustificare le ragioni per le quali detto parere, del tutto differente da quello reso dalla Commissione medico-ospedaliera di Roma nel novembre 2006, debba ritenersi prevalere sulle considerazioni mediche precedentemente formulate. Il parere poi si limiterebbe “laconicamente ed in astratto, a riportare giudizi del tutto generici ed avulsi della concreta situazione lavorativa e professionale del dipendente”. Si lamenta “l'assoluto difetto di motivazione del decreto e del parere ivi richiamato, in quanto trattasi di motivazione meramente apparente e non specificatamente rapportata alle malattie lamentate, ed ai connessi servizi espletati”. Peraltro non vi sarebbe ragione alcuna perché nel caso di specie si disattenda quanto già espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera del Centro di


Medicina Legale di Roma nel verbale n.BL/B — N. K70602905 del 13 novembre 2006. II) Difetto di motivazione- travisamento dei fatti - eccesso di potere. L’atto impugnato sarebbe viziato anche sotto un piano più squisitamente medico-legale, come più ampiamente argomentato nelle considerazioni contenute nella consulenza peritale. Si osserva che nella sua ultradecennale attività di servizio in Polizia Stradale il ricorrente avrebbe rilevato numerosi incidenti con feriti gravi e/o mortali, con conseguenti importanti ripercussioni psicologiche, tipiche delle malattie professionali dei “soccorritori”, ed inoltre ed in via subordinata si assume che si dovrebbe anche considerare che il lo stesso ha avuto un procedimento penale, legato a fatti di servizio, per il quale poi è stato prosciolto con formula piena. 2.1. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno. L’Amministrazione citata successivamente, in vista dell’udienza pubblica del 30 ottobre 2020, ha depositato documentazione ed inoltre anche una memoria. 2.2. Il ricorrente ha, a sua volta, prodotto una memoria difensiva. 2.3. Nella pubblica udienza per lo smaltimento arretrato del 30 ottobre 2020 il ricorso è stato introitato per la decisione. 3. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto per le ragioni di seguito indicate. 3.1. In primo luogo occorre rilevare che Comitato di verifica delle cause di servizio, il quale ha una composizione complessa, essendo costituito non solo da medici, ma anche da soggetti con professionalità amministrative e giuridiche, “accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione” (art. 11 del d.P.R. n. 461 del 2001). 3.2. Il provvedimento finale, che riconosce l’infermità o la lesione come dipendente

da

causa

di

servizio,

è

adottato

dall’Amministrazione


competente “su conforme parere del Comitato” (art. 14 del d.P.R. n. 461 del 2001). In tal caso, “l’Amministrazione adotta il provvedimento (…) motivandolo conformemente al parere del Comitato” (art. 14 del d.P.R. n. 461 del 2001). Qualora, l’Amministrazione, “per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato”. Come chiarito dalla giurisprudenza, il citato d.P.R. n. 461 del 2001 ha affidato (artt. 11 e 12) al CVCS il compito di accertare l’esistenza del nesso causale (o concausale) con il servizio delle infermità contratte dai pubblici dipendenti. Ai fini del riconoscimento della dipendenza di infermità da fatti di servizio, infatti, il parere del CVCS, non solo è obbligatorio, ma è altresì vincolante e insurrogabile, posto che l’Amministrazione ha il dovere di adottare il provvedimento in conformità al giudizio di questo organo (ex multis, Tar Campania, Salerno, n. 1735 del 2019; Tar Lazio, Roma, n. 10702 del 2019; Tar Calabria, Catanzaro, n. 778 del 2015). Ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 14 del d.P.R. n. 461 del 2001, quindi, il parere del CVCS si impone, nel suo contenuto tecnico-discrezionale, all'Amministrazione, la quale, nell'adottare il provvedimento finale, deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non deve attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico. In altre parole, l'Amministrazione deve conformarsi al suddetto parere, al quale può senz'altro rinviare per relationem e, solo ove ritenga di non poterlo fare, certamente per ragioni non di tipo tecnico, che deve in ogni caso esplicitare, può chiedere un ulteriore parere (ex multis, Tar Lazio, Roma, n. 11462 e n. 10675 del 2019; Tar Campania, Salerno, n. 635 del 2015). 3.3. Conseguenza della particolare efficacia del parere - obbligatorio - espresso da tale organo è la sua idoneità, ove non vi siano elementi comprovanti la sua


inattendibilità, a fungere da unica motivazione per il provvedimento finale, mentre solo nel caso in cui l’Amministrazione ritenga di non potervi aderire sorge un obbligo specifico di motivazione in capo alla stessa (Cons. di Stato, Sez. VI, 29 gennaio 2010, n. 378). 3.4. A quanto precede va, peraltro, aggiunto che l’esistenza di precedenti pareri tecnici di segno opposto non si presta – in alcun modo - a comportare l’insorgere,

in

capo

all’Amministrazione,

di

uno

specifico

obbligo

motivazionale sul punto. In particolare, il compito affidato alla Commissione medica è di natura diversa, essendo detto organo chiamato ad eseguire “la diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia, e delle conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale, e sull'idoneità al servizio”, mentre in ordine alla riconducibilità o meno a causa di servizio di una patologia deve esprimersi unicamente il Comitato di verifica della cause di servizio. 4. Dalle premesse fatte si traggono le seguenti conseguenze: a) stante la funzione, come sopra rappresentata, riconosciuta al Comitato de quo ed il valore attribuito al suo parere, non può inficiare quest’ultimo l’eventuale dedotto contrasto rispetto a quanto affermato dalla Commissione medica, deputata a svolgere un compito del tutto differente; b) dato il carattere vincolante del parere espresso dal CVCS, l’Amministrazione deve adeguarsi – per cui la perfetta conformità del provvedimento da questa adottato rispetto al predetto parere certamente non può rappresentare un profilo di illegittimità, essendo anzi richiesta una specifica motivazione nell’ipotesi in cui l’Amministrazione intenda discostarsene; c) il richiamo puntuale del parere conforme, contenuto nel provvedimento che decide sulla causa di servizio, integra idonea motivazione.


4.1. Alla luce di quanto sinora illustrato e chiarito, è privo di fondamento il primo vizio dedotto in questa sede, laddove si contestano l’acritico recepimento del parere nel provvedimento impugnato e si censura il contrasto di detto parere rispetto a quanto espresso dalla Commissione medica. 5. In ricorso si assume anche che il parere in questione sarebbe privo di motivazione sotto due profili: i) la motivazione sarebbe meramente apparente e non specificatamente rapportata alle malattie lamentate ed ai connessi servizi espletati (dedotto sub I); ii) sotto un piano più squisitamente medico-legale, mancherebbe una valutazione attenta dell’attività lavorativa svolta dal ricorrente e dei fatti in essa inquadrabili, che, secondo la prospettazione attorea, sarebbero invece determinanti per l’insorgere della malattia. 5.1. Il CVCS esprime un giudizio conclusivo, che rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, quale la CMO: si tratta di un parere di carattere più complesso, sia per la composizione dell'organo (essendo presenti nel Comitato soggetti con professionalità mediche, giuridiche ed amministrative), sia per la più completa istruttoria esperita, non limitata soltanto agli aspetti medico-legali, che assorbe quindi i diversi pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento, sicché l'Amministrazione non è tenuta a motivare le ragioni per le quali si adegua ad esso, mentre una motivazione specifica e puntuale è dovuta nei soli casi in cui l'Amministrazione, in base ad elementi di cui disponga e che non siano stati vagliati dallo stesso ovvero in presenza di evidenti omissioni e violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere del predetto Comitato. Ciò chiarito, bisogna poi ricordare che il CVCS perviene alle proprie conclusioni in ordine alla dipendenza da causa di servizio della patologia da cui è affetto il dipendente, assumendo a base cognizioni di scienza medica e


specialistica, con la conseguenza che il relativo parere è espressione di discrezionalità tecnica. 5.2. Di conseguenza, per costante giurisprudenza, il sindacato giurisdizionale sulle decisioni dell’Amministrazione che recepiscono il parere del CVCS sulla dipendenza di un’infermità da causa di servizio è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evidenzi l’inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione stessa, ovvero nelle ipotesi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto, tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito (Cons. Stato, n. 7761 e n. 6778 del 2019, n. 5822 del 2018; n. 1454 del 2014; Tar Torino, 286 del 2016; Tar Puglia, Lecce, n. 935 del 2018 e n. 340 del 2016; Tar Abruzzo, Pescara, n. 11 del 2016, Tar Lazio, Roma, n. 242 del 2016). Il Giudice amministrativo, pertanto, non può sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dalle competenti autorità, in sede amministrativa, neanche in caso di difformi conclusioni raggiunte dai sanitari compulsati autonomamente dalla parte. Il sindacato giurisdizionale si incentra dunque prevalentemente sul difetto di motivazione o di istruttoria inficiante il parere espresso dal CVCS, unico organo competente, come si è visto, ad esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza ontologica e giuridica di una infermità da causa di servizio. 6. Orbene, nel caso di specie il parere reso dal Comitato non risulta affetto da nessuno dei succitati vizi, essendo al contrario sorretto da una esauriente, sebbene sintetica, indicazione delle ragioni per le quali l’infermità sofferta dal ricorrente, oggetto di esame in questo giudizio, non poteva ritenersi strettamente riconducibile all’attività lavorativa dal medesimo svolta ma risaliva a fattori diversi e/o a predisposizione costituzionale.


6.1. Questa la motivazione addotta dal CVCS nel parere espresso rispetto all’infermità da cui è affetto il ricorrente e pedissequamente richiamata nel provvedimento

di

servizio: “l’infermità:

diniego “Distimia

della

sua

endoreattiva

ascrivibilità strutturata”

a

causa NON

di

PUO'

RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto trattasi di forma di nevrosi, costituita da alterazioni patologiche relativamente stabili del tono dell'umore che, in quanto tali, non sono adeguate alle circostanze e all'ambiente; l'affezione pertanto non è in alcun modo influenzabile dagli eventi esterni, e quindi neppure dagli invocati fatti di servizio, che non possono aver assunto alcun ruolo causale né concausale efficiente e determinante. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”. Il parere, insomma, risulta corretto quanto a criterio tecnico e procedimento applicativo utilizzato. Né può ravvisarsi in esso, per quanto detto, un difetto di istruttoria o di motivazione. Dal parere del Comitato di verifica emergono dei fattori alternativi che ben hanno potuto costituire una concausa efficiente (autonoma rispetto al servizio prestato) della infermità contratta, i quali non risultano adeguatamente confutati dalle affermazioni del ricorrente. 6.2. In particolare, i fatti evidenziati dal ricorrente e in special modo la rimarcata, peraltro solo affermata – anche se plausibile -, circostanza che lo stesso avrebbe assistito, nel corso del servizio reso nella Polizia stradale, a numerosi incidenti con feriti gravi e/o mortali, attengono all’ordinaria attività di tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato e dunque, di per sé, non decisivi. 6.3. In ogni caso, per quanto rileva in questa sede di legittimità, le contestazioni si parte ricorrente non valgono a rendere inattendibile il giudizio tecnico negativo del Comitato, essendo stato dato conto di un quadro anamnestico in


base al quale poteva ragionevolmente collegarsi l’insorgenza dell’infermità per la quale non è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio a fattori genetici o costituzionali, piuttosto che alle attività operative svolte dal poliziotto. 7. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto. 8. Atteso l’oggetto del contendere, possono compensarsi tra le parti le spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando: - respinge il ricorso, come in epigrafe proposto; - compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2020, con l’intervento dei Magistrati: Antonella Mangia, Presidente FF Rita Tricarico, Consigliere, Estensore Raffaello Scarpato, Referendario L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


Rita Tricarico

Antonella Mangia

IL SEGRETARIO In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


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