Tar 2020- riconoscimento infermità da cause di servizio ed il relativo equo indennizzo per discop

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riconoscimento infermità da cause di servizio ed il relativo equo indennizzo per discopatia l5-s1 con segni lievi di spondilosi dorsale e modesta tendinopatia cuffia dei rotatori spalla dx Tar 2020-

Pubblicato il 19/11/2020 N. 12139/2020 REG.PROV.COLL. N. 02948/2011 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2948 del 2011, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avvocato OMISSIS OMISSIS, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della OMISSIS n. 82 Int. 2; contro Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed il Ministero dell'Economia

e

delle

Finanze,

in

persona

dei

rispettivi

legali

rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l’annullamento


- del decreto n. 4152, posizione n. 333-H/10957/63769 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Servizio trattamento di pensione e previdenza - Divisione III, emesso in data 16 agosto 2010, notificato alla ricorrente in data 23 gennaio 2011, con il quale è stata respinta la richiesta di riconoscimento della dipendenza di infermità da cause di servizio ed il relativo equo indennizzo per le patologie di: DISCOPATIA L5-S1 CON SEGNI LIEVI DI SPONDILOSI DORSALE e MODESTA TENDINOPATIA CUFFIA DEI ROTATORI SPALLA DX; - della delibera del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comitato di verifica per le cause di servizio, resa in adunanza n. 525/2007 del 13/12/2007, posizione n. 36085/2006, in persona del Presidente della Sezione dott. OMISSIS-, con la quale è stato espresso parere negativo alla richiesta di riconoscimento della dipendenza di infermità da cause di servizio ed il relativo equo indennizzo per le patologie di: DISCOPATIA L5-S1 CON SEGNI LIEVI DI SPONDILOSI DORSALE e MODESTA TENDINOPATIA CUFFIA DEI ROTATORI SPALLA DX; - di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ad esso anche se ignoto al ricorrente. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del Ministero dell'Economia e delle Finanze; Visti tutti gli atti della causa; Relatore, nell’udienza di smaltimento del giorno 30 ottobre 2020, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO 1. La ricorrente, assistente capo del Corpo della Polizia di Stato al momento della proposizione del ricorso, col gravame introduttivo del giudizio in esame impugna il decreto come in epigrafe indicato, con cui non è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio delle patologie DISCOPATIA L5-S1 CON SEGNI LIEVI DI SPONDILOSI DORSALE e MODESTA TENDINOPATIA CUFFIA DEI ROTATORI SPALLA DX. La stessa rappresenta in ricorso le diverse tappe della sua attività lavorativa, rimarcando anche gli incidenti che le sono occorsi. In data 21 marzo 2003 ha presentato 2 istanze con cui ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da cause di servizio delle suddette infermità. Quindi nelle date del 30 ottobre 2003 e del 21 luglio 2004 si è riunita la Commissione Medica Ospedaliera, che ha giudicato le suindicate patologie, ascrivibili, ai fini dell'equo indennizzo, singolarmente come segue: la DISCOPATIA L5-S1 CON SEGNI LIEVI DI SPONDILOSI DORSALE alla Tabella B e la MODESTA TENDINOPATIA CUFFIA DEI ROTATORI SPALLA DX a nessuna categoria. 1.1. Il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere n. 36085/2006 del 13 dicembre 2007, le ha ritenute non dipendenti da causa di servizio. 1.2. Quindi con l’epigrafato decreto in data 16 agosto 2010 sono state respinte le istanze della ricorrente, tese a conseguire il riconoscimento della loro ascrivibilità a cause di servizio. 2. Detto provvedimento è stato impugnato in questa sede unitamente al presupposto parere del Comitato. 2.1. I vizi dedotti sono i seguenti: I) Violazione dei principi generali in materia di invalidità per cause di servizio e dell’art. 3 l. n. 241/1990 - motivazione carente e insufficiente.


Le motivazioni addotte nel provvedimento e nel presupposto parere, entrambi impugnati, sarebbero distoniche rispetto alla realtà fattuale, in quanto le patologie sofferte sarebbero direttamente riconducibili, non solo al servizio effettivamente prestato, ma altresì ai sinistri stradali in cui la ricorrente è incorsa nell’espletamento del proprio servizio. II) Errata motivazione su un punto decisivo della controversia - eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità della motivazione. L’unica spiegazione che il Comitato di verifica per le cause di servizio sembra addurre alla base del parere sfavorevole relativamente alle patologie DISCOPATIA L5-Sl CON SEGNI LIEVI DI SPONDILOSI DORSALE e MODESTA TENDINOPATIA CUFFIA DEI ROTATORI SPALLA DX è il riferimento al fatto che trattasi di infermità sulla quale alcun tipo di effetto abbia esplicato la tipologia del servizio prestato, ma in ampia parte della letteratura medica si statuisce che fattori sollecitatori della colonna vertebrale, quali la guida protratta per alcune ore, possano incidere su processi infiammatori e degenerativi, tanto a livello muscolare quanto a livello scheletrico. 2.2. In ricorso viene anche avanzata istanza istruttoria tesa all’assunzione di una consulenza tecnica d’ufficio. 3. Si sono costituiti in giudizio gli intimati Ministeri dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze. Unicamente il Ministero dell’Interno ha prodotto memoria difensiva in vista dell’udienza pubblica. 4. Anche la ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a.. 4.1. In data 15 ottobre 2020 il Ministero dell’Interno ha depositato una relazione. 5. Infine nella pubblica udienza di smaltimento dell’arretrato calendarizzata per il 30 ottobre 2020 il ricorso è stato introitato per la decisione.


6. Preliminarmente deve disporsi lo stralcio della relazione depositata dall’Amministrazione dell’Interno il 15 ottobre 2020, attesa la sua tardività, così come eccepito dal difensore di parte ricorrente nel corso dell’udienza. La tardività sussiste in quanto l’atto depositato è un documento, per il quale l’art. 73, comma 1, c.p.a. fissa il termine di quaranta giorni liberi prima dell'udienza per il deposito. 7. Passando al merito, deve evidenziarsi che il ricorso si sofferma sull’assunto difetto di istruttoria e di motivazione – o motivazione contraddittoria – che inficerebbero a monte il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio e a valle il provvedimento di mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte dalla ricorrente, che al primo si conforma pedissequamente. 7.1. Il parere espresso dal Comitato consiste in un atto connotato da discrezionalità tecnica, fondato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnico discrezionale, con la conseguenza che il medesimo è insindacabile, salve le ipotesi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medica finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito. (Cons. di Stato, Sez. IV, 15 maggio 2008, n. 2243). 7.2. Si tratta ora di accertare se nel caso che ci occupa si ravvisino detti vizi, dedotti da parte ricorrente. Occorre partire dalla motivazione addotta dal Comitato di verifica a fondamento del parere espresso: “l’infermità: “Discopatia L5-S1 con segni lievi di spondilosi dorsale” NON PUÒ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di fuoriuscita del nucleo polposo del disco intervertebrale dall’anulus fibroso, dovuto ad un processo degenerativo primario dei legamenti e frequentemente alla loro congenita lassità. All'insorgenza di tale condizione patologica sono del tutto estranei gli allegati


eventi del servizio prestato, nel cui contesto non sono dimostrati traumatismi dotati di efficienza lesiva sufficiente ad assurgere al ruolo di concausa efficiente e determinante; - che l'infermità: “Modesta tendinopatia cuffia dei rotatori spalla dx" NON PUÒ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di processo

flogistico

che

interessa

alcune

strutture

non

strettamente

endoarticolari, ma comunque annesse all'articolazione della spalla, quali il tendine del muscolo sopraspinoso, la borsa sottodeltoidea, il tendine del capo lungo del muscolo bicipite, la capsula, che determina successivamente formazioni calcifiche e, protraendosi nel tempo, può dar luogo a limitazioni funzionali anche di grave entità. Poichè dalle mansioni svolte dal soggetto non sono ravvisabili microtraumi ripetuti che potrebbero costituire un fattore patogenetico, non può riconoscersi al servizio alcun ruolo di causa ovvero di concausa efficiente e determinante nell'insorgenza o nella successiva evoluzione del processo flogistico; Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”. 7.3. Se l’attività lavorativa svolta dalla ricorrente, per quanto gravosa, ex se non presenti caratteri di eccezionalità e di peculiarità tali da meritare una particolare attenzione da parte di tale organo per valutare la riconducibilità alla stessa delle patologie di che trattasi, tuttavia, le affermazioni contenute nel parere appaiono stridere con la circostanza che la stessa ha subito diversi incidenti, riportando conseguenze degne di nota. In particolare, nello stato matricolare risulta che il 29 maggio 1993 tra le lesioni contratte in servizio figurano il trauma al capo e la contusione spalla destra e ginocchio. 7.4. Da qui il grave difetto di istruttoria, che ha condotto a conclusioni evidentemente irragionevoli.


8. Di conseguenza il ricorso è fondato va accolto e, per l’effetto, il Comitato deve nuovamente pronunciarsi sulle infermità che interessano la ricorrente, tenendo conto dei rilievi appena fatti dal Collegio. 9. In considerazione della peculiarità della vicenda esaminata, si ravvisano, tuttavia, le ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando: - accoglie nei modi di cui in motivazione il ricorso, come in epigrafe proposto; - compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2020, con l’intervento dei Magistrati: Antonella Mangia, Presidente FF Rita Tricarico, Consigliere, Estensore Raffaello Scarpato, Referendario L'ESTENSORE Rita Tricarico

IL PRESIDENTE Antonella Mangia


IL SEGRETARIO In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


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