Tar 2019: "non idoneo permanentemente al servizio di istituto in modo assoluto" ma idoneo al transit

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Tar 2019: "non idoneo permanentemente al servizio di istituto in modo assoluto"

ma idoneo al transito nelle qualifiche funzionali del personale civile dell’ Amministrazione della Giustizia

Pubblicato il 08/10/2019 N. 11616/2019 REG.PROV.COLL. N. 04875/2009 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4875 del 2009, proposto dal signor OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati x contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento del decreto del Dipartimento Generale del Personale e della Formazione - Area della

Previdenza

(Settore

amministrativo

sanitario

del

personale

di

Polizia Penitenziaria) del Ministero della Giustizia datato Roma 2.2.2009 e


notificato in data 30.3.2009, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali e segnatamente dell'atto di delibera prot. -OMISSIS- del 12.10.2007 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2019 il Cons.Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1.Il Sig. -OMISSIS- - in servizio dal 1983 presso il Corpo di Polizia Penitenziaria, quale -OMISSIS- - (attualmente in congedo), riferisce che a seguito di un diverbio in data 25 maggio 2000 all'interno del -OMISSIScon il Direttore dell'Istituto che avrebbe causato un violento episodio di agitazione psicomotoria, è stata disposta in pari data l’effettuazione di una visita medica di controllo presso l'Ospedale Militare di omissis; in tale occasione la CMO lo ha riconosciuto affetto da uno "-OMISSIS-" e giudicato temporaneamente non idoneo al servizio dell'Istituto, con licenza di convalescenza, in seguito prorogata dalla stessa CMO per ulteriori periodi, a causa di difficoltà relazionali correlate alle predette vicende lavorative conflittuali. Espone che rientrato in servizio dopo un lungo periodo di convalescenza, a seguito di nuovi accertamenti, la CMO di omissis nell'ottobre 2004 lo ha giudicato non idoneo in modo permanente al servizio di Istituto, ma idoneo al transito nelle qualifiche funzionali del personale civile della stessa Amministrazione.


In data 25.10.2004 si è sottoposto ad ulteriori accertamenti presso il Centro Militare di Medicina Legale di Firenze ed è stato giudicato dalla Commissione di 2^ istanza del Comando Regionale Nord di Firenze "non idoneo permanentemente al servizio di istituto in modo assoluto". Dopo la collocazione in congedo ha presentato istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della -OMISSIS- diagnosticatagli. Con decreto datato 9.2.2009, visto il parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio di cui alla delibera prot. -OMISSIS-, il Direttore Generale del Personale e della Formazione, Area della Previdenza del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria presso il Ministero della Giustizia, ha negato la dipendenza da causa di servizio della "-OMISSIS-" ed ha respinto la domanda di concessione dell'equo indennizzo, ritenendo altresì tardiva l’istanza di riconoscimento in quanto prodotta oltre i termini di cui all’art. 2 comma 1 del dPR n.461 del 2001. 1.1. Avverso il suddetto provvedimento il sig. -OMISSIS- ha proposto ricorso ed ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione: 1.Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 D.P.R. n. 461 del 29-10- 2001, dell'art. 64 D.P.R. 1092 del 29-12-1973. Eccesso di potere per carenza e/o contraddittorietà di motivazione: il decreto impugnato, fondato su un giudizio basato non su concreti avvenimenti legati al servizio e sull'impatto degli stessi sull'equilibrio psicofisico del ricorrente, sarebbe il frutto di una trasposizione acritica del parere formulato dal Comitato di verifica per le cause di servizio. Il Comitato avrebbe trascurato la natura e la storia personale del soggetto, documentata da visite medico legali collegiali effettuate proprio nei momenti di maggiore conflitto nell’ambiente lavorativo, come descritto in fatto. I verbali delle visite medico collegiali cui si sarebbe sottoposto nonché le -OMISSISprodotte nel procedimento avrebbero accertato la predetta situazione conflittuale quale eziopatogenesi della -OMISSIS-, e dai riscontri -OMISSIS-


condotti, dal 2000 in poi fino al suo pensionamento, quindi la patologia sarebbe da dichiarare dipendente da causa di servizio, conformemente a quanto disposto dagli artt. 2 d.P.R. 29.10.2001, n. 461, e art.64 d.P.R. 29.12.1973, n. 192. Riguardo alla tardività dell’istanza rilevata nel decreto di diniego impugnato, sostiene il ricorrente che, ai fini del decorso del termine per la presentazione della istanza di riconoscimento della causa di servizio, assumerebbe rilevanza il momento del suo rientro in servizio nel 2001, in occasione del quale sarebbe intervenuta la precisa -OMISSIS-della non idoneità al servizio di istituto in via permanente (verbale della CMO di omissis), dichiarata per la prima volta, con certezza clinica. Assume inoltre il ricorrente che il servizio prestato presso l'Istituto Penitenziario e la situazione conflittuale ivi emersa sarebbe stata determinante per l'insorgenza della patologia e anche nell'ipotesi di accertamento di una predisposizione del ricorrente alla malattia riscontrata, senza dubbio il servizio svolto avrebbe aggravato e accelerato l'insorgenza della malattia, risultando evidente il rapporto di causalità fra la patologia denunciata dal ricorrente e il servizio svolto. 2. Eccesso di potere per difetto di istruttoria: la motivazione del provvedimento sarebbe scarna e generica nel contenuto e in contrasto con le risultanze documentali pur richiamate, con difetto di un riferimento veritiero al reale contenuto degli atti e carente di una adeguata istruttoria sulle circostanze di fatto ed episodi determinanti le persistenti problematiche lavorative. Inoltre il provvedimento impugnato sarebbe contraddittorio per il contrasto con le evidenze documentali e il tenore della motivazione del rigetto dell'istanza «non rinvenendosi nel caso di specie documentate situazioni conflittuali». Conclude il ricorrente con domanda di annullamento degli atti impugnati con richiesta di adozione degli atti idonei a riconsiderare i fatti al fine di garantire il riconoscimento della causa di servizio riguardo all’infermità e alla corresponsione dell’equo indennizzo.


1.2.Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia intimato per resistere al ricorso ed ha depositato documentazione relativa al procedimento, tra cui la nota difensiva dell’Amministrazione con la quale ha eccepito la tardività della domanda presentata dal sig. -OMISSIS-, oltre il termine di cui all’art. 2, comma 1 del dPR n.461 del 2001, tenuto conto della piena conoscibilità dell’infermità già dal 30.05.2000, data in cui l'Ospedale Militare di omissis con verbale BS 1707, ha diagnosticato al ricorrente uno "-OMISSIS-", giudicandolo non idoneo al servizio di istituto. La resistente Amministrazione ha evidenziato altresì la natura del parere del Comitato di verifica, espressivo della discrezionalità di tale organo, e nella specie basato sulla valutazione del caso concreto prospettato alla luce di tutti i documenti trasmessi dall’Amministrazione di appartenenza del dipendente e documentati dallo stesso, con correttezza del procedimento. 1.3. A seguito di avviso da parte della Segreteria di comunicazione della perenzione, parte ricorrente ha depositato in data 5.2.2016 domanda di fissazione di udienza e manifestazione di interesse al ricorso, sottoscritta anche dal difensore. Alla udienza del 4 giugno 2019 la causa è stata trattenuta in decisione. 2. Il ricorso è infondato per le seguenti considerazioni. 2.1.Parte ricorrente, come sopra riportato, censura nella sostanza il difetto istruttorio e di motivazione e la contraddittorietà tra quanto accertato e l’effettiva

situazione

patologica

nonchè

la

erronea

valutazione

dell’Amministrazione, risultando evidente, sulla base di quanto assunto dallo stesso, il rapporto di causalità tra la infermità accertata e il servizio svolto in circostanze conflittuali nell’ambiente lavorativo nonché, ai fini della tempestività della domanda, assume la piena conoscibilità della patologia in occasione del giudizio della CMO di omissis di inidoneità permanente dello stesso.


2.3.Al riguardo rileva il Collegio che con il Decreto impugnato il Ministero della Giustizia-DAP, richiamando il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. -OMISSIS-reso nell’adunanza in data 12.10.2007, parte integrante dello stesso, ha ritenuto l’infermità “-OMISSIS-” non dipendente da fatti di servizio, denegando il riconoscimento chiesto con l’istanza che è stata altresì ritenuta tardiva perché “prodotta oltre i termini di legge previsti dall’art. 2, comma 1 del D.P.R. 461/01”. Secondo il presupposto parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio l’infermità “-OMISSIS-” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio in quanto trattasi “-OMISSIS- e ad avviso dell’Organo tecnico “Non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l'infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausa/e efficiente e determinante. …..”. Al riguardo appare utile ricostruire le coordinate giurisprudenziali di riferimento che valgono a perimetrare l'ambito cognitivo consentito, in subiecta materia, al giudice amministrativo. Sotto tale profilo va richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, 25 marzo 2014, n. 1454; idem, sez. III, 29 dicembre 2017, n.6175;idem, sez. III, 31 gennaio 2019, n.770), per il quale gli accertamenti sulla dipendenza di una patologia da causa di servizio rientrano nella discrezionalità tecnica del Comitato di verifica, la cui valutazione conclusiva sul nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità sofferta dal pubblico dipendente, basato su cognizioni di scienza medico-specialistica e medico-legale, non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, a meno che non emergano vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione per l'inattendibilità metodologica delle conclusioni ovvero per il travisamento dei


fatti o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale, non avendo il giudice amministrativo la possibilità di sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dalle competenti autorità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 25 marzo 2014, n. 1454; id., 8 giugno 2009, n. 3500; id. 9 marzo 2017, n.1435; id. 27 giugno 2017, n. 5357; id. sez. III, sent. n. 2329/2018). 2.4. Alla luce della cornice giuridica di riferimento non sono condivisibili le censure sulla insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato. In particolare riguardo al gravato decreto ministeriale conclusivo del relativo procedimento, esso è da considerarsi adeguatamente motivato sia con il richiamo al verbale della CMO di omissis del 23.6.2005 sul riscontro della predetta infermità (con -OMISSIS-ascrivibile alla Tabella B misura massima) sia al parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio n. OMISSIS-, reso nell’Adunanza in data 12.10.2007, che ha preso in considerazione la patologia riscontrata dalla CMO, esprimendo adeguate valutazioni in riferimento sia alla ordinaria eziopatogenesi che ai possibili legami con il servizio svolto dal ricorrente, parere costituente parte integrante dello stesso decreto ministeriale di diniego (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 novembre 2012, n. 5675; id. Sez. II, 15 luglio 2015, n.2376). Nel caso di specie, il Comitato di verifica per le cause di servizio ha espresso la propria valutazione sulla insussistenza di influenza di causa “neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante» del servizio concretamente prestato sull’insorgere della patologia diagnosticata, affermando anche la natura dell’affezione “-OMISSIS-”. Aggiungendo il Comitato altresì il rilievo che nella specie “Non rinvenendosi…… documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l'infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausa/e efficiente e determinante. …..”.


A tale conclusione il Comitato giunge «dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti»; ivi comprese, quindi, rileva il Collegio, le indicazioni sulle modalità con cui il ricorrente svolgeva il proprio servizio (“quale risultante agli atti”), emergenti dai Rapporti informativi sul servizio del 20.6.2001 (-OMISSIS-), del 28/6/2001 (-OMISSIS-), del 27.7.2001 (-OMISSIS-), oltre che dalla stessa istanza avanzata dall’interessato per l’infermità e dalla documentazione allegata alla stessa (non allegata al ricorso). 2.5. Peraltro, rileva il Collegio che i predetti Rapporti informativi contengono una sintetica rappresentazione di attività svolta, genericamente adattabile al personale impiegato in servizio del complesso della Polizia penitenziaria, nell’espletamento dei compiti istituzionali propri del Corpo ivi in servizio; in essi non si fa riferimento ad eventuali significativi episodi o a specifiche circostanze di fatto, riferibili alla sua vita lavorativa, idonei ad innescare autonomi decorsi patologici; né degli eventuali fattori di stress aggiuntivi occorsi allo stesso rispetto all’altro personale in servizio parimenti impiegato nel servizio svolto (servizio vigilanza, sorveglianza detenuti, sorveglianza reparti); tra l’altro nel Rapporto informativo del 27.7.2001 rilasciato dal OMISSIS- e riferito al servizio prestato per 12 anni in tale Istituto viene indicata l’assenza del ricorrente per lungo periodo (dal 25.5.2000 al 28.2.2001) perché affetto da “-OMISSIS-”, con la precisazione che “Il servizio prestato dal predetto non può aver causato la patologia sofferta dal medesimo in considerazione che l’istituto di Massa ospita detenuti comuni di media sicurezza non sottoposti a regime speciale, senza che vi siano situazioni di particolare tensione ovvero pericolo questa sede trovasi peraltro in zona dal clima mite e temperato”.


Tra l’altro va evidenziato che il ricorrente riferisce della difficoltà relazionali nell’ambito lavorativo, elemento riportato anche nella sintesi dei colloqui OMISSIS- indicati nelle relazioni delle visite presso la CMO, laddove viene evidenziato “l’atteggiamento di -OMISSIS- -OMISSIS-” dallo stesso manifestato nel corso del periodo lavorativo esaminato, ma riguardo tali dichiarati contrasti e vicende il ricorrente non ha allegato specifici elementi che possano, anche astrattamente, ritenersi idonei a spiegare efficacia concausale nell’insorgenza della patologia in discorso; peraltro tali atteggiamenti e dichiarazioni si pongono in contrasto con quanto espressamente riportato nel Rapporto informativo del 27.7.2001 riferito al servizio prestato presso la OMISSIS-, come sopra indicato. A tal proposito si osserva che le attività evidenziate nei Rapporti informativi, assunti

a

presupposto

della

valutazione

da

parte

del

Comitato

e

dell’Amministrazione, sono privi di riferimenti a situazioni particolari di disagio e le descritte attività svolte dal ricorrente costituiscono la peculiarità dell’attività dell’appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, preposto allo svolgimento del servizio di vigilanza armata, sorveglianza e controllo detenuti, con le specifiche modalità che connotano le competenze specialistiche di ciascun reparto, nel rispetto peraltro delle disposizioni che disciplinano i relativi istituti, proprio per evitare abusi nell’impiego a discapito della salute del lavoratore. Pertanto la valutazione operata dal Comitato di verifica risulta ragionevole, poiché non sono emerse condizioni di lavoro del ricorrente (peraltro comuni agli altri agenti/assistenti in servizio, in assenza di indicazioni di senso opposto o di elementi comparatistici specifici) tali da aver certamente agito, come si sostiene in ricorso, nella situazione invalidante quale causa efficiente e preponderante.


2.6. Pertanto il richiamo che il ricorrente fa alle difficoltà relazionali, non adeguatamente dimostrate da concreti fatti e vicende documentabili (tranne le dichiarazioni fornite nei colloqui nel corso delle visite mediche cui si è sottoposto e ivi riportate) non può inficiare la coerenza logica e tecnica del parere citato, tanto più che la stessa consulenza tecnica di parte allegata al ricorso risulta sostanzialmente assertiva nella parte in cui individua il nesso causale (o quantomeno concausale efficiente e determinante) tra la patologia e lo svolgimento dell'attività lavorativa (“pur ammettendo possibile una eventuale preesistenza caratteriologica…) ma, in tal modo non adempiendo a quell'onere probatorio, che, in assenza di un nesso di rischio specifico tra l'attività lavorativa svolta e le infermità dedotte, spetta al ricorrente. Del resto le argomentazioni evidenziate dal ricorrente sulla mancata valutazione da parte dell’Amministrazione dei fattori scatenanti come derivanti dalle problematiche lavorative, risultano affermate (riportate anche nelle certificazioni mediche in quanto dichiarate) e non concretamente provate e non possono assumere rilievo le considerazioni di cui alla consulenza medico legale allegata e ciò anche in quanto, in base alla consolidata giurisprudenza in materia, “non sono motivi capaci di produrre l'illegittimità di un atto impugnato la contraddittorietà tra il parere del CVCS e … referti d’istituti di parte in ordine al caso di specie, o produzioni della scienza medica, atteso che la competenza a stabilire l'eventuale rapporto di derivazione tra prestazioni di servizio e insorgenza di una infermità ricade in via esclusiva sul comitato di verifica a norma del d. P.R. n. 461 del 2001, che disciplina in termini organici la materia delle cause di servizio” (cfr. Cons. Stato, sez II, 26 luglio 2017, n.1810). Sul punto merita di essere ricordato come la giurisprudenza abbia reiteratamente affermato che la dipendenza da causa di servizio debba essere ancorata all'esistenza di specifici e concreti fatti che non possono coincidere con il normale svolgimento dell'attività di servizio, come quella di vigilanza di


polizia penitenziaria in questione, con turni, sorveglianza, servizio sentinella, che, per sua stessa natura, include nella “normalità” anche carichi lavorativi differenziati rispetto a condizioni ottimali. Nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa, nonché profili legati a disturbi di ansia/umore e atteggiamento negativo nei confronti del servizio e disturbi di somatizzazione afferenti la personalità (cfr.Tar Campania, Salerno, sez. I, 10 ottobre 2013, n.2034; id. Napoli, sez. VI, 28 novembre 2017, n. 5629). 2.7.L’Organo consultivo, per quanto riportato nel relativo parere, ha valutato lo stato di servizio del ricorrente sulla base di quanto a corredo della pratica e le specifiche circostanze in cui il ricorrente svolgeva il proprio servizio sono state descritte nei rapporti informativi riferiti all’attività svolta nelle varie sedi e le ha ritenute, in maniera non illogica né irragionevole, insufficienti a giustificare la sussistenza di un nesso di causalità o di concausalità fra il servizio prestato e l’infermità dal medesimo sofferta, con la conseguenza che sotto tale profilo risulta infondata la censura di difetto di motivazione e di istruttoria e di travisamento dei presupposti. 2.8. Parimenti infondato è il rilievo riguardo al difetto istruttorio dell’Amministrazione che avrebbe recepito acriticamente il parere espresso dal Comitato senza verificare se quest’Organo, nell’esprimere la propria valutazione abbia tenuto conto della storia personale del ricorrente nell’ambiente lavorativo, documentata dalle visite collegiali. Al riguardo rileva il Collegio che la Commissione medica ospedaliera di omissis nel verbale richiamato nel parere del C.V.C.S.- coerentemente con l’art. 11 del d. P.R. n.


461 del 2001- non ha formulato alcuna deduzione concernente la dipendenza da fatti di servizio della patologia sofferta dall’interessato, essendosi limitata a diagnosticare la predetta infermità (-OMISSIS-), riconoscendo una -OMISSISascrivibile alla Tabella B) massima, ai fini dell’equo indennizzo, sia in ragione del fatto che, in base all’orientamento della giurisprudenza, «il parere favorevole

espresso

dalla

Commissione

medica

ospedaliera

(CMO)

sull'infermità denunciata dal pubblico dipendente non riveste alcun valore nel riconoscimento della dipendenza della stessa da causa di servizio, trattandosi di verifica esclusivamente demandata dalla legge vigente al giudizio tecnicodiscrezionale del Comitato di verifica (CVCS)» (cfr. Cons. Stato, sez. II, 26 luglio 2017, n. 1810; id. sez. IV , 9 luglio 2018, n. 4160; id.sez. III, 27 febbraio 2018, n. 1212; id.sez. III, 29 dicembre 2017, n. 6175; Tar Lazio, Roma, sez. I quater, 28 aprile 2017, n. 4987; id. sez. I bis, 20 marzo 2018, n. 3130). Peraltro, e per mera completezza espositiva, occorre soggiungere che nessuna incidenza sul contenuto della valutazione di discrezionalità tecnica attribuita al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio potrebbe dispiegare il verbale della C.M.O., anche qualora, nell'esplicitazione eziopatogenetica dell'infermità, dovesse esprimere un giudizio sulla sua correlazione all'attività di servizio, posto che alla Commissione spettano esclusivamente compiti di natura diagnostica e prognostica (in ordine alla stabilizzazione o all'ulteriore evoluzione dell'affezione morbosa, ai suoi esiti invalidanti e alla loro misura), mentre soltanto il Comitato è chiamato ad accertare la correlazione (esclusiva o concausale) dell'infermità allo svolgimento dell'attività di servizio. Ne consegue che l'Amministrazione può, senz'altro, conformarsi al parere del Comitato, senza dover dare alcun conto della preferenza accordata rispetto ad eventuali elementi di segno contrario rinvenibili nel verbale della C.M.O. (cfr. Tar Campania, Napoli, sez. VII, del 14 ottobre 2013; n.4588; id. sez. VI, 3 marzo 2016, n.1166).


In altri termini, in tema di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e di liquidazione dell'equo indennizzo la disciplina di settore non mette a disposizione dell'Amministrazione una serie di pareri pariordinati e resi da organi consultivi di diversa origine e competenza sui quali orientarsi, ma affida ad un solo organo, il Comitato di verifica per le cause di servizio, la competenza ad esprimere un giudizio conclusivo; di conseguenza l'adesione al parere del Comitato non richiede una espressa motivazione (cfr. Cons.Stato, sez. III, 15 luglio 2013, n. 3864). L’Amministrazione, cioè, deve prendere atto della determinazione dell'Organo tecnico che si pronuncia complessivamente sulle risultanze del procedimento e, nell’adeguarsi alla sua valutazione, può non esprimere alcuna motivazione aggiuntiva in ordine alle ragioni di adesione al parere. Soltanto nei casi in cui, in base ad elementi di cui disponga e che non siano stati vagliati dal Comitato, ovvero in presenza di evidenti mancanze o violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere del Comitato anzidetto, il Ministero deve farsi carico di una autonoma motivazione (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I quater, 28 aprile 2017, n. 4987; idem, 13 ottobre 2017, n. 10329). Il Collegio rammenta altresì che, per sconfessare la valutazione medica resa dal Comitato di Verifica, non è utile limitarsi a fornire una diversa analisi, tendente a sostituire valutazioni proprie a quelle dell’organo tecnico a ciò deputato (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I quater, 27 luglio 2016, n. 8605; id. 28 aprile 2017, n. 4987) e nel caso di specie non sono ravvisabili elementi per addivenire ad una decisione differente. Il giudizio gravato risulta, per quanto sopra, esente dalle censure dedotte. 2.9.Infine riguardo ai profili di tardività della domanda, come evidenziati dall’Amministrazione nel decreto impugnato, va rilevato che l' art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 461 del 2001 - che dispone che il dipendente, il quale abbia contratto infermità, per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di


servizio, presenta domanda scritta all'ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell'infermità, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni documento utile, entro sei mesi dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'infermità - è pacificamente interpretato nel senso che il termine semestrale è perentorio, sicché il suo inutile decorso preclude il conseguimento del beneficio (cfr.Tar Sicilia, Palermo, sez. I , 15 febbraio 2019, n. 437). E in particolare la decorrenza del termine di sei mesi entro il quale il dipendente ha l'onere di presentare l'istanza per il riconoscimento della dipendenza di un'infermità da cause di servizio decorre non dal momento in cui si abbia conoscenza di una malattia o di una lesione, bensì da quello della percezione della natura e gravità dell'infermità e del relativo nesso causale con un fatto di servizio; solo a far data dal momento in cui il dipendente ha avuto la possibilità di ricollegare con certezza l'infermità alla prestazione del servizio inizia infatti a decorrere il termine per consentire all'interessato di indicare correttamente la natura dell'infermità, le circostanze che vi concorsero, le cause che la produssero e le conseguenze sulla integrità fisica (cfr. Tar Lazio, Roma , sez. I , 22 ottobre 2015, n. 12126; Tar Molise, sez. I , 5 novembre 2015, n. 403; Tar Piemonte, sez. I , 19 luglio 2017, n. 862; Tar Emilia Romagna, Bologna , sez. I , 30 ottobre 2017, n. 693). Pertanto non appaiono convincenti le argomentazioni di parte ricorrente a sostegno della tempestività della domanda per il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio, atteso che l’istanza è stata presentata in data 22.5.2001 e invece risulta documentato che la piena conoscibilità da parte del ricorrente dell’infermità e delle cause dichiarate dallo stesso e descritte nella certificazione va fatta risalire, a circa un anno precedente, alla data del 30.5.2000, ossia al verbale della visita medica eseguita dalla CMO, sezione di


omissis, in atti, che ha espresso il giudizio di non idoneità del ricorrente al servizio temporaneo per “-OMISSIS-”, sottoscritto per accettazione dallo stesso interessato (cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 21 settembre 2018, n.5482). 3. Conclusivamente, il ricorso in quanto infondato deve essere respinto e per quanto concerne le spese di giudizio sussistono i presupposti per la compensazione delle stesse tra le parti, tenuto conto della particolare natura della materia controversa. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese del giudizio compensate tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati: Salvatore Mezzacapo, Presidente Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore Antonio Andolfi, Consigliere L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


Mariangela Caminiti

Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


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