Consiglio di Stato 2022- impugnato il decreto del Capo della Polizia VS graduatoria di merito concor

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impugnato il decreto del Capo della Polizia VS graduatoria di merito concorso per titolo ed esami per 501 posti per vice ispettore di Polizia di Stato Consiglio di Stato 2022-

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Consiglio di Stato Sezione Prima Adunanza di Sezione del 9 febbraio 2022

NUMERO AFFARE 01136/2020

OGGETTO: Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto da omissis omissis contro Ministero dell'Interno, e nei confronti di omissis omissis, avverso graduatoria di merito concorso per titolo ed esami per 501 posti per vice ispettore di Polizia di stato, decreto Capo della Polizia del 5 marzo 2019, del decreto del Capo della Polizia del 20 settembre 2017 nonché di tutti i verbali della Commissione esaminatrice LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 333-A/U.C./3144/C.I in data 16/12/2021 con la quale il Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;


Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carla Barbati; Premesso: Con il ricorso straordinario in esame, notificato il 10 febbraio 2020, il Sig. omissis omissis ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del decreto del Direttore Centrale per le Risorse Umane, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno il 25 ottobre 2019, con cui è stata approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori del concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di 501 posti di vice ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della PoliziaDirettore generale di pubblica sicurezza del 2 novembre 2017 e pubblicato il 3 novembre 2017. Il Sig. omissis ha altresì impugnato il decreto del Capo della Polizia- Direttore generale della pubblica sicurezza del 5 marzo 2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno il 28 marzo 2019, con il quale è stata esclusa, ai fini della procedura concorsuale in oggetto, la valutazione dei titoli di cultura, originariamente prevista dall’art.9, comma 2, del decreto del Capo della Polizia Direttore generale della Pubblica sicurezza del 20 settembre 2017. Sono inoltre impugnati tutti i verbali della Commissione esaminatrice e, segnatamente, il verbale n.78, pubblicato il 24 settembre 2019, recante i nuovi criteri di valutazione dei titoli, come ridefiniti dal decreto 5 marzo 2019, il verbale n. 94 del 15 ottobre 2019, di approvazione della scheda di valutazione, nella parte in cui non è stato attribuito alcun punteggio alla valutazione dei titoli di cultura e di alcuni titoli di servizio che il ricorrente dichiara di possedere, nonché il verbale n. 101 dell’11 dicembre 2019, di diniego all’istanza di riesame dei titoli di servizio, presentata dal Sig. omissis.


Nelle premesse del ricorso, si rileva che il punteggio - di 8,923 - acquisito per i titoli che soli gli sono stati riconosciuti, sommato a quello ottenuto per la prova scritta -8,05- e per la prova orale -6,30 -, ne ha comportato la collocazione - con un punteggio finale di 22,643 - in posizione n. 922 nella graduatoria di merito, fra gli idonei non vincitori. Esito che il ricorrente ritiene sia da ascrivere alla esclusione, fra i titoli ammessi a valutazione, di quelli culturali, originariamente inclusi dall’art.9, comma 2, del decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica Sicurezza del 20 settembre 2017 e, successivamente, esclusi con il decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica Sicurezza 5 marzo 2019, intervenuto a correggere sul punto l’art.9, comma 2, del decreto 20 settembre 2017. Si rileva altresì che i punteggi previsti, dal bando di concorso del 2 novembre 2017 e dal verbale 16 aprile 2018 della Commissione, per i titoli di cultura, gli avrebbero permesso di rientrare fra le 501 posizioni vincitrici, tanto più ove la Commissione, quanto ai suoi titoli di servizio, avesse valutato anche quello di “incaricato al trattamento dei dati sensibili”, di “incaricato per l’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio”, e il “Corso di addestramento in lingua inglese (dal livello elementare [A1] a livello avanzato [C2]”. 3. A sostegno del gravame, il ricorrente deduce plurimi motivi di censura: a) Violazione e falsa applicazione di legge e delle norme del bando di concorso, dell’art.1, l. 7 agosto 1990 (erroneamente indicata come 1991), n.241, artt.3 e 97 Costituzione, art.11 delle Disposizioni sulla legge in generale, violazione del principio tempus regit actum, violazione del principio di trasparenza, carente e/ o insufficiente motivazione, in quanto l’esclusione dei titoli di cultura, originariamente previsti, avrebbe leso il legittimo affidamento del candidato e violato il principio del tempus regit actum, applicando alla procedura in corso disposizioni normative sopravvenute.


b) eccesso di potere per violazione del principio di par condicio, per irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, violazione l. 53/2000 e della l. 300/1970 e dell’art.14 CEDU, in quanto i criteri stabiliti per la valutazione dei titoli e, in particolare, l’esclusione di quelli culturali andrebbero, inevitabilmente, a penalizzare i candidati con minore anzianità di servizio, a differenza di quanto avviene per i corrispondenti concorsi dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, così disconoscendo anche le leggi sul diritto allo studio. c) falsa applicazione dell’art.6 della l.n.241/1990, dell’art.12, dlgs.n.82/2005. Violazione e falsa applicazione del principio del soccorso istruttorio, par condicio,

imparzialità,

trasparenza,

semplificazione,

partecipazione,

uguaglianza e non discriminazione- Violazione e falsa applicazione principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor partecipationis- Sviamento di potereIrrazionalità manifesta- Violazione delle prescrizioni redatte dalla commissione esaminatrice, in quanto, con riferimento ai titoli di servizio, non si sarebbe data la possibilità all’interessato di correggere l’errore materiale nel quale è incorso nell’indicazione della data di conseguimento del titolo “Corso di addestramento in lingua inglese (dal livello elementare [A1] a livello avanzato [C2]”, né di ovviare alle complessità tecniche dalle quali è dipeso il mancato inserimento del titolo di “incaricato per l’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio”. Il Ministero dell’Interno, nella relazione istruttoria, trasmessa con nota prot. n. 333-A/U.C./3144/C.I del 16 dicembre 2021, formula preliminarmente un’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività dell’impugnazione proposta avverso il decreto del Capo della Polizia- Direttore generale della Pubblica Sicurezza 5 marzo 2019, per concludere nel senso dell’infondatezza del gravame e proporne il rigetto.


La relazione richiama, inoltre, la sentenza n. 3866/2021 con la quale la Sez. IV di questo Consiglio di Stato si è pronunciata sulla questione, oggetto del ricorso straordinario in trattazione, accogliendo l’appello del Ministero dell’Interno e con ciò riconoscendo l’infondatezza, nel suo complesso, del ricorso di primo grado proposto contro la graduatoria di merito pubblicata il 25 ottobre 2019, nonché contro il decreto del Capo della Polizia- Direttore generale di pubblica sicurezza del 5 marzo 2019 e il verbale n. 78 della Commissione esaminatrice. Quanto alla mancata valutazione, da parte della Commissione esaminatrice, di taluni titoli di servizio, il Ministero osserva che l’art.10, comma 3, del bando di concorso prevedeva espressamente che i titoli valutabili dovessero essere annotati, entro la data della domanda di partecipazione al concorso, “nello stato matricolare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente”, ossia dall’art.55 del testo unico approvato con d.P.R. n.3/1957, ove si prevede la tenuta, a cura dell’Amministrazione, dello stato matricolare, recante fra l’altro “tutti gli atti del fascicolo personale che possono formare oggetto di valutazione per le promozioni”, comunque soggetto all’accesso degli interessati che, ai sensi dell’art.29 del d.P.R. n. 686/1957, possono richiedere estratto o copia degli atti cui abbiano diritto. Anche per quanto concerne gli altri titoli di servizio dei quali si lamenta la mancata valutazione, il Ministero evidenzia che ciò è dipeso da omissioni ed errori commessi dal candidato al momento della presentazione della domanda. Rilevando come tali indicazioni costituiscano elementi della domanda, osserva che il loro inserimento o la loro correzione, successiva allo spirare del termine per la presentazione della domanda, darebbe luogo non già ad una regolarizzazione bensì ad una integrazione della stessa, come tale inammissibile in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio fra i candidati. Considerato:


In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività, sollevata dall’Amministrazione. L’eccezione è infondata e va respinta. In base a un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, l’onere di immediata impugnazione della lex specialis che regola una procedura concorsuale “è circoscritto al caso di contestazioni riferite a clausole riguardanti requisiti di partecipazione ex se ostativi all’ammissione dell’interessato, onere perciò escluso verso ogni altra clausola, dotata solo di astratta e potenziale lesività, la cui idoneità a produrre un’effettiva lesione potrebbe essere valutata unicamente all’esito della procedura, ove negativa per l’interessato” (ex multis, Cons. Stato, sez. I, n.160 del 2021). Nel caso di specie, la lesione alla sfera giuridica del candidato è divenuta concreta e attuale solo con l’approvazione della graduatoria di merito, avvenuta il 25 ottobre 2019. Per quanto concerne il merito, le censure riferite alla mancata valutazione dei titoli di cultura sono infondate. L’esclusione, fra i titoli oggetto di valutazione, di quelli culturali, disposta dal decreto del Capo della Polizia del 5 marzo 2019 a correzione di quanto previsto nel precedente decreto del Capo della Polizia del 20 settembre 2017, concreta, come rileva il Ministero dell’Interno nella sua relazione, una mera rettifica più che una modifica, volta a ricondurre la procedura concorsuale nell’alveo della legittimità, per come definita da scelte legislative che non sono censurabili in questa sede. Alla data di pubblicazione del bando di concorso, la disposizione legislativa di riferimento, ossia l’art.27, comma 1, lett. ) del d.P.R. 24 aprile 1982, n.335 “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”, nel testo allora vigente, prevedeva infatti che la nomina alla qualifica di vice ispettore si conseguisse “mediante concorso interno per titoli di servizio


ed esame”, con valutazione perciò circoscritta ai soli titoli di servizio e non già estesa ai titoli culturali. (in questo senso, cfr. Cons. Stato, sez. IV, n.3866/2021). Non è, dunque, ravvisabile nel suddetto intervento correttivo, volto solo ad assicurare la conformità della procedura alle disposizioni normative allora vigenti, uno jus superveniens atto a ledere il legittimo affidamento del concorrente. Non è fondata neppure la censura relativa alla mancata valutazione, da parte della Commissione esaminatrice, dei titoli di servizio, in ragione di errori commessi dal candidato nella compilazione della domanda e da lui segnalati nell’istanza di riesame che la Commissione, come da verbale n.101 dell’11 dicembre 2019, non ha ritenuto di accogliere. E’, infatti, orientamento consolidato nella giurisprudenza di questo Consiglio, come tale ricordato anche dal Ministero nella relazione istruttoria, che il principio del soccorso istruttorio, di cui agli artt. 6 e 18 della l. 7 agosto 1990, n.241, incontra, nell’ambito delle procedure concorsuali, dei limiti rigorosi costituiti dalla necessità di evitare che la sua applicazione alteri il principio della par condicio tra i ricorrenti, violi il canone di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, incida sul divieto di disapplicazione della lex specialis contenuta nel bando, eluda la natura decadenziale dei termini della procedura (così A.P. 25 febbraio 2014, n.9 ed ex multis Cons. Stato, sez.II, n.7815 del 2021). Il principio del soccorso istruttorio non può, dunque, confliggere con il principio generale dell’autoresponsabilità, in forza del quale ciascun concorrente sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della domanda, tanto che “in difetto di una puntuale indicazione dell’interessato,

non

può

assolutamente

scattare

il

potere-dovere

dell’Amministrazione di integrare la relativa documentazione” (Cons. Stato, Sez.V, n.8020/2020).


Conclusivamente, per quanto precede, il ricorso deve essere respinto e assorbita l’istanza cautelare. P.Q.M. Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento della sospensiva.

L'ESTENSORE Carla Barbati

IL PRESIDENTE Mario Luigi Torsello

IL SEGRETARIO Maria Grazia Salamone


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