Tar 2021-"pregressa pubalgia e pregressa lussazione spalla dx"-Equo indennizzo T.A.R. Lazio Roma Sez

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Tar 2021-"pregressa pubalgia e pregressa lussazione spalla dx"Equo indennizzo T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., (ud. 02/07/2021) 02-11-2021, n. 11205

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 832 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocatiXXXXXXX contro Ministero della difesa e Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo del giudizio: - del decreto n. -OMISSIS-, del Ministero della difesa - Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, II Reparto - 8^ Divisione - 2^ Sezione, notificato in data 1 novembre 2013, in virtù del quale le infermità "pregressa pubalgia e pregressa lussazione spalla dx"; "OMISSIS-", sofferte dal ricorrente, "sono riconosciute NON dipendenti da causa di servizio", e inoltre "Le richieste di concessione dell'equo indennizzo sono respinte, venendo meno uno dei presupposti necessari per il riconoscimento del beneficio stesso"; - del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. OMISSIS-, reso nell'adunanza n. 391/2010 del 24 settembre 2010, accluso al decreto impugnato, non notificato, che deliberava di


esprimere parere negativo alla riconducibilità a fatti servizio delle infermità diagnosticate al ricorrente dal Centro militare di medicina legale di Roma in data 26 maggio 2005, come da processo verbale -OMISSIS-, anch'esso accluso al decreto n. 5390/N oggetto di impugnativa; - di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza degli atti come sopra impugnati e che con gli stessi sia comunque posto in rapporto di correlazione; quanto ai motivi aggiunti depositati il 27 febbraio 2015: - della nota del Ministero della difesa - Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, Secondo Reparto, Servizio contenzioso in data 1 dicembre 2014, con la quale si comunicava la conferma del precedente parere negativo da parte del Comitato di verifica per le cause di servizio; - del parere n. -OMISSIS-del Comitato di verifica per le cause di servizio del Ministero dell'economia e delle finanze, reso nell'adunanza n. 271/2014 del 13 ottobre 2014, comunicato mediante posta elettronica certificata in data 3 dicembre 2014, con il quale, in relazione all'infermità "-OMISSIS-", è stato confermato il precedente parere negativo; - di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza degli atti come sopra impugnati e che con gli stessi sia comunque posto in rapporto di correlazione. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2021 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro, mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'articolo 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modificazioni; Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento mediante il quale il Ministero della difesa ha negato la dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte dal ricorrente e, conseguentemente, ha respinto le istanze di concessione dell'equo indennizzo. Ha, inoltre, impugnato il


parere del Comitato di verifica per le cause di servizio del Ministero dell'economia e delle finanze su cui si basa il predetto provvedimento. 2. Secondo quanto allegato nel ricorso, il sig.-OMISSIS- ha prestato servizio nell'Arma dei carabinieri dal 1975, anno di arruolamento, sino al 2002, quando è stato collocato in congedo assoluto per intervenuta inabilità permanente al servizio. Nel corso della sua carriera, il militare ha operato in vari reparti dell'Arma, nonché per sette anni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, pervenendo, da ultimo, a ricoprire il grado di Maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. Nel periodo tra il 2000 e il 2001, il sig.-OMISSIS-, all'epoca in servizio come Maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza presso il -OMISSIS-, è stato sottoposto a un procedimento penale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, per l'ipotesi di -OMISSIS-, di cui all'articolo 323 cod. pen.; procedimento conclusosi con l'archiviazione, disposta dal Giudice per il indagini preliminari con decreto del 30 gennaio 2001. Nel corso del suddetto procedimento, il sig.-OMISSIS- è stato sottoposto a perquisizione presso il proprio domicilio e presso l'ufficio ove prestava servizio. Tali perquisizioni, secondo quanto allegato dalla parte, sarebbero state traumatiche per il militare, in quanto avvenute in un caso alla presenza dei congiunti del ricorrente e nell'altro al cospetto dei colleghi di lavoro. Il sig.OMISSIS- avrebbe cominciato, perciò, sin dai primissimi giorni successivi, a manifestare -OMISSIS-. Il 1 ottobre 2000, sottopostosi ad apposita visita medica, il sig.OMISSIS- è risultato affetto da -OMISSIS-. L'iniziale prescrizione di venti giorni di riposo e terapia è stata seguita dalla reiterata certificazione di ulteriori periodi di inabilità, basati sulla sostanziale persistenza del medesimo quadro clinico. Da ultimo, il 17 dicembre 2002 la Prima Commissione medica ospedaliera del Centro militare di medicina legale del Ministero della difesa ha sottoposto il militare a valutazione medico-legale definitiva, una volta superato il limite massimo di aspettativa per infermità. La valutazione medica si è conclusa con il seguente giudizio diagnostico: "-OMISSIS-" e con la conseguente dichiarazione del sig.-OMISSIS- come "NON idoneo


permanentemente al servizio di istituto nel C.C. in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto (...)". Nel frattempo, il ricorrente aveva presentato domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione di equo indennizzo sia per la -OMISSIS-sopra indicata, sia anche per un'ulteriore -OMISSIS-, verificatasi a seguito di un infortunio in itinere. Il 26 maggio 2005 il militare è stato quindi sottoposto a visita medica dalla Quinta Commissione medica ospedaliera del Centro militare di medicina legale di Roma, la quale ha ritenuto l'ascrivibilità della -OMISSIS-alla tab./cat. A/6 e dell'-OMISSIS- alla tab. B. Entrambe le infermità sono state ritenute non suscettibili di miglioramento. Si è successivamente pronunciato il Comitato di verifica per le cause di servizio del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, nell'adunanza n. 391/2010 del 24 settembre 2010, ha concluso nel senso che non potesse riconoscersi la dipendenza da fatti di servizio né della "-OMISSIS-", né della "-OMISSIS-". Il Ministero della difesa ha quindi emanato il decreto n. -OMISSIS-, con il quale ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle predette infermità e ha, conseguentemente, rigettato le richieste di concessione di equo indennizzo. Il provvedimento è stato notificato al ricorrente il 1 novembre 2013. 3. Con la proposizione del ricorso, il sig.-OMISSIS- ha dedotto i seguenti motivi: I) violazione dell'articolo 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, per l'omissione della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento delle richieste presentate dal ricorrente; II) violazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, irragionevole durata del procedimento amministrativo e violazione dell'articolo 97 della Costituzione; ciò in considerazione: (i) dell'adozione, da parte del Ministero della difesa, del provvedimento conclusivo del procedimento oltre il termine prescritto di venti giorni dalla ricezione del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio e a otto anni di distanza dalla domanda del ricorrente; (ii) della notifica del medesimo provvedimento negativo a distanza di circa tre anni dalla sua adozione, in violazione del termine prescritto di quindici giorni;


III) eccesso di potere per manifesta illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, difetto di motivazione e difetto di istruttoria; ciò in quanto fino all'anno 2000 il sig.-OMISSIS- avrebbe goduto di ottima salute e non avrebbe mai manifestato -OMISSIS-, come attestato anche dal suo medico curante, mentre tali disturbi si sarebbero presentati soltanto a seguito della sottoposizione al procedimento penale, poi conclusosi con l'archiviazione, atteso che tale vicenda avrebbe procurato la perdita di credibilità del sig.-OMISSISnell'ambito familiare e professionale e avrebbe determinato un comportamento ostile dell'Amministrazione nei confronti del militare, serbato anche dopo l'epilogo favorevole; a fronte di tali dati, il Comitato di verifica per le cause di servizio si sarebbe limitato a esprimere un giudizio generico e stereotipato, non riferito alla situazione concreta, in quanto privo di riferimenti a specifiche circostanze; il provvedimento impugnato sarebbe manifestamente illogico e irragionevole, perché, nel negare la dipendenza dell'infermità da causa di servizio, adombrerebbe una predisposizione del militare a sviluppare la -OMISSIS-, così ponendosi in contraddizione con la storia personale e professionale del sig.-OMISSIS-, il quale non avrebbe mai sofferto in precedenza di analoghi disturbi. 4. L'Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per il Ministero della difesa e per il Ministero dell'economia e delle finanze. 5. Con atto di motivi aggiunti, depositato il 27 febbraio 2015, il sig.OMISSIS- ha impugnato la nota del Ministero della difesa in data 1 dicembre 2014, con la quale si comunicava che, dopo la proposizione del ricorso, l'Amministrazione aveva nuovamente inviato il fascicolo medico-legale del ricorrente al Comitato di verifica per le cause di servizio, per l'emissione di un nuovo parere, e che tuttavia il predetto Comitato, con il parere n. -OMISSIS-, reso nell'adunanza n. 277/2014 del 13 ottobre 2014, aveva confermato la valutazione sfavorevole al richiedente. È stato, inoltre, impugnato anche tale nuovo parere. 6. Il ricorso per motivi aggiunti è affidato ai seguenti motivi: I) violazione dell'articolo 10-bis della L. n. 241 del 1990, in quanto, stante la natura di atto confermativo - e non meramente confermativo - della nuova determinazione assunta dall'Amministrazione, sarebbe stato necessario indirizzare al


ricorrente la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento delle richieste presentate; II) violazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001, irragionevole durata del procedimento amministrativo e violazione dell'articolo 97 della Costituzione; ciò in quanto, laddove si volesse ravvisare nella nota del Ministero della difesa del 1 dicembre 2014 il nuovo provvedimento conclusivo del procedimento, a seguito del riesame avviato dall'Amministrazione, emergerebbe l'adozione di tale provvedimento oltre i termini prescritti; a maggior ragione dovrebbe riscontrarsi la violazione dei termini laddove si seguisse la tesi - ritenuta più ragionevole dal ricorrente - della mancata adozione, allo stato, di un nuovo provvedimento conclusivo dell'iter; III) violazione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001, in quanto il nuovo parere sarebbe stato espresso dal Comitato oltre il termine di sessanta giorni dal ricevimento degli atti; IV) eccesso di potere per manifesta illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, per ragioni che ricalcano le censure esposte nel terzo motivo del ricorso introduttivo del giudizio; un ulteriore profilo di illegittimità del parere deriverebbe dalla circostanza che in esso si fa riferimento soltanto alla -OMISSIS-, e non anche all'-OMISSIS-, pure sofferta dal militare, per cui emergerebbe, anche sotto questo profilo, il difetto di istruttoria e di motivazione. 7. La difesa erariale ha depositato memorie difensive per il Ministero della difesa e per il Ministero dell'economia e delle finanze, allegando l'infondatezza delle censure articolate dal ricorrente e domandando l'estromissione dal giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio, in considerazione della natura di mero atto endoprocedimentale del parere del predetto Comitato. 8. In prossimità dell'udienza pubblica, il ricorrente ha depositato una memoria, alla quale hanno replicato le Amministrazioni resistenti. 9. All'udienza pubblica fissata, tenutasi con modalità da remoto a norma di legge, la causa è stata, infine, trattenuta in decisione. 10. Il Collegio deve anzitutto pronunciarsi sull'istanza di estromissione dal giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio. 10.1. Al riguardo, deve rilevarsi che:


(i) da un punto di vista formale, il Comitato ha emesso due atti - i pareri del 24 settembre 2010 e del 13 ottobre 2014 - impugnati nel presente giudizio; (ii) da un punto di vista sostanziale, "benché incardinato nel Ministero dell'Economia e delle finanze, il Comitato agisce (...) funzionalmente, in questa sede, come organo del Ministero della Difesa, e il parere da esso reso fornisce il corredo motivazionale al provvedimento negativo impugnato" (TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 20 dicembre 2018, n. 7265). Alla luce di tali dati, il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale secondo il quale "in tema di accertamento di cause di servizio, sussiste la legittimazione passiva del Ministero dell'economia, atteso che l'organismo che ad esso fa capo, il Comitato di verifica per le cause di servizio, ha adottato nel caso di specie un parere tecnico negativo che è stato determinante ai fini dell'esito - sfavorevole al ricorrente - del procedimento amministrativo" (TAR Lazio, Sezione I Stralcio, 22 febbraio 2021, n. 2159). 10.2. L'istanza di estromissione va, perciò, rigettata. 11. Ciò posto, occorre stabilire il rapporto esistente tra il primo provvedimento di diniego delle istanze del ricorrente e gli atti adottati a seguito del riesame svolto dall'Amministrazione. 11.1. Ritiene il Collegio che la comunicazione al ricorrente del nuovo parere negativo espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio abbia valenza provvedimentale. Va condiviso, infatti, l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, nel "caso in cui l'amministrazione procedente (...) comunichi all'interessato il parere vincolante contrario reso dall'organo consultivo", emerge che, con tale comunicazione, "(...) l'amministrazione procedente e dotata di potere provvedimentale (salvo diversa prova in concreto) manifesta la volontà di "fare proprio" il parere, e quindi l'atto di (apparente) mera comunicazione del parere stesso costituisce concreta espressione di potere provvedimentale da parte dell'organo che ne è titolare. In questa (...) ipotesi, dunque, solo apparentemente oggetto dell'impugnazione è il parere, poiché, in sostanza, oggetto di impugnazione è l'atto di comunicazione (recte: provvedimento amministrativo)" (Cons. Stato, Sez. IV, 28 marzo 2012, n. 1829).


11.2. Ne deriva che con la nota in data 1 dicembre 2014 risulta essere stato assunto - come correttamente evidenziato dal ricorrente - un atto confermativo, e non già meramente confermativo, del primo provvedimento. La nuova determinazione risulta adottata, infatti, a seguito di una rinnovata istruttoria, con conseguente assorbimento e sostituzione dell'atto confermato (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 23 novembre 2016, n. 4924; TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 26 luglio 2019, n. 1937). 11.3. L'effetto di sostituzione del decreto del Ministero della difesa del 19 novembre 2010 si verifica, tuttavia, esclusivamente nella parte in cui quest'ultimo atto si riferisce alla -OMISSIS-sofferta dal sig.-OMISSIS-, che è oggetto del secondo parere. Deve, infatti, rilevarsi che la nuova valutazione del Comitato di verifica per le cause di servizio, comunicata al ricorrente dal Ministero della difesa il 1 dicembre 2014, ha ad oggetto soltanto OMISSIS-, e ciò in quanto il Comitato si è pronunciato in relazione alle contestazioni svolte nel ricorso introduttivo del giudizio, le quali si riferiscono unicamente alla predetta patologia. In altri termini, la seconda determinazione dell'Amministrazione (oggetto del ricorso per motivi aggiunti) sostituisce la prima nella parte relativa al-OMISSIS-, mentre il decreto del Ministero della difesa del 19 novembre 2010 (impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio) rimane fermo quanto alla -OMISSIS-, rispetto alla quale l'Amministrazione non si è nuovamente espressa. 11.4. Deve perciò concludersi che permane l'interesse del ricorrente a ottenere lo scrutinio sia del ricorso introduttivo del giudizio che dell'atto di motivi aggiunti. 12. Così perimetrato l'oggetto del giudizio, il Collegio può procedere all'esame del primo motivo del ricorso introduttivo e del primo mezzo dei motivi aggiunti, con i quali si contesta la violazione dell'articolo 10-bis della L. n. 241 del 1990, in considerazione della mancata previa comunicazione al ricorrente delle ragioni ostative all'accoglimento delle richieste presentate dal sig.-OMISSIS-. 12.1. Va rilevato, in proposito, che è "ormai acquisito a livello giurisprudenziale il valore necessariamente sostanziale delle garanzie partecipative, che sono violate solo quando si verifica l'effettiva frustrazione della possibilità per l'interessato di sottoporre all'amministrazione dati di fatto o di diritto idonei ad incidere sulla determinazione finale (cfr. tra le tante, in tema di valenza


necessariamente sostanziale delle garanzie partecipative, si considerino: T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 03 luglio 2009, n. 6451; Consiglio di Stato, sez. V, 02 febbraio 2010, n. 431; Consiglio di Stato, sez. VI, 29 luglio 2008, n. 3786)" (TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 21 aprile 2015, n. 995). In questa prospettiva, si è affermato che "l'interessato che lamenta la violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento ha anche l'onere di allegare e dimostrare che, se avesse avuto la possibilità di partecipare, egli avrebbe potuto sottoporre all'amministrazione elementi che avrebbero potuto condurla a una diversa determinazione da quella che invece ha assunto (sentenza n. 1060 del 2015, cit.; Cons. Stato, VI, 29 luglio 2008, n. 3786; Cons. Stato, V, 18 aprile 2012, n. 2257, che ha posto in rilievo come l'art. 21-octies deve essere interpretato "nel senso di evitare che l'amministrazione sia onerata in giudizio di una prova diabolica, e cioè della dimostrazione che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso in relazione a tutti i possibili contenuti ipotizzabili, per cui si deve comunque porre previamente a carico del privato l'onere di indicare, quanto meno in termini di allegazione processuale, quali elementi conoscitivi avrebbe introdotto nel procedimento, se previamente comunicatogli, onde indirizzare l'amministrazione verso una decisione diversa da quella assunta")" (Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2127). 12.2. Nel caso oggetto del presente giudizio, il ricorrente non ha rappresentato specifici elementi di fatto che avrebbe potuto sottoporre all'Amministrazione, al fine di ottenere una diversa determinazione. Non emerge, in particolare, che il sig.-OMISSISfosse in condizione di fornire ulteriori dati (pareri medici, documentazione relativa alle circostanze di servizio, e simili) che il Comitato avrebbe potuto prendere in considerazione ai fini della propria valutazione. 12.3. Quanto alle contestazioni giuridiche svolte dalla medesima parte, deve tenersi presente che il Ministero della difesa, a seguito della notifica del ricorso, ha richiesto al predetto Comitato di rivalutare il proprio parere. Tale riesame ha condotto al superamento della prima valutazione resa, nella parte specificamente contestata dal ricorrente, vale a dire per i soli profili relativi al giudizio reso sulla dipendenza da fatti di servizio della OMISSIS-.


Per questa via, risultano quindi comunque superate le doglianze concernenti l'omessa applicazione dell'articolo 10-bis della L. n. 241 del 1990 rispetto al Provv. del 19 novembre 2010, posto che quanto allegato dalla parte è stato espressamente valutato dall'Amministrazione, la quale ha conseguentemente adottato una nuova determinazione, sostitutiva della prima. 12.4. Non può, poi, ritenersi che il Ministero della difesa fosse tenuto a inviare al ricorrente un preavviso di provvedimento negativo nell'ambito del procedimento di riesame, trattandosi di un iter azionato proprio allo scopo di prendere in considerazione quanto prospettato dal sig.-OMISSIS-. 12.5. Ne consegue che non emerge la violazione sostanziale delle garanzie partecipative. I motivi scrutinati non possono, perciò, trovare accoglimento. 13. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo e con il secondo e il terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti il ricorrente contesta la violazione dei termini previsti dal D.P.R. n. 461 del 2001 e l'eccessiva durata del procedimento. Più in dettaglio, la parte allega: A) con riferimento al decreto del Ministero della difesa del 19 novembre 2020: - la durata di circa otto anni del procedimento che ha condotto all'emanazione del provvedimento; - l'adozione del decreto in violazione del termine - previsto dall'articolo 14, comma 1, del D.P.R. n. 461 del 2001 - di venti giorni dalla ricezione del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio; - la notifica del provvedimento oltre il termine di quindici giorni dalla sua adozione, in violazione di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 2, del D.P.R. n. 461 del 2001; B) con riferimento al riesame della prima determinazione: - la violazione del richiamato termine di venti giorni di cui all'articolo 14, comma 1, del D.P.R. n. 461 del 2001; - l'espressione del parere del Comitato oltre il termine di sessanta giorni dal ricevimento degli atti, in violazione di quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, del D.P.R. n. 461 del 2001. 13.1. È tuttavia sufficiente ricordare che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, "in assenza di una specifica disposizione che espressamente preveda il termine come


perentorio, comminando la perdita della possibilità di azione da parte dell'Amministrazione al suo spirare o la specifica sanzione della decadenza, il termine stesso deve intendersi come meramente sollecitatorio o ordinatorio ed il suo superamento non determina l'illegittimità dell'atto, ma una semplice irregolarità non viziante" (Cons. Stato, Sez. VI, 27 febbraio 2012, n. 1084)". Conseguentemente, fermi restando gli specifici rimedi previsti dalla legge al fine di tutelare la posizione del privato rispetto all'inerzia o al ritardo dell'Amministrazione nel provvedere, la violazione dei termini relativi alle scansioni interne al procedimento o stabiliti per l'adozione del provvedimento conclusivo non comporta l'illegittimità delle determinazioni adottate, né - tanto meno - tale conseguenza può derivare dalla tardiva notificazione del provvedimento già perfezionato. 13.2. I motivi ora scrutinati vanno, perciò, rigettati. 14. Con il terzo mezzo del ricorso introduttivo del giudizio e con il quarto del ricorso per motivi aggiunti il ricorrente allega che entrambi i pareri resi dal Comitato di verifica per le cause di servizio sarebbero illogici, contraddittori, irragionevoli e viziati per difetto di motivazione e di istruttoria. 14.1. Con riferimento all'-OMISSIS-, il Comitato ha escluso la dipendenza da causa di servizio, in quanto l'incidente allegato dal sig.-OMISSIS- risulta essersi verificato all'interno del condominio nel quale risiede il ricorrente e, quindi, in un luogo ritenuto estraneo alla tutela prevista per l'infortunio in itinere, volta a coprire unicamente il percorso dall'ingresso nella pubblica via fino al raggiungimento del luogo di lavoro. Come pure si è anticipato, il sig.-OMISSIS- non ha svolto alcuna contestazione nel ricorso con riferimento al giudizio così espresso e, conseguentemente, tale giudizio non è stato neppure oggetto di riesame. Da ciò discende che - contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente - il medesimo riesame non possa ritenersi viziato per non aver preso in esame la -OMISSIS-, atteso che il Comitato è stato invitato a ripronunciarsi in relazione alle contestazioni proposte con il ricorso; contestazioni che non contemplano tale profilo. Ne deriva ancora, quale ulteriore corollario, che il provvedimento del Ministero della difesa del 19 novembre 2010, nella parte in cui si riferisce alla suddetta infermità, risulta insuperato dalla successiva


nota del 1 dicembre 2014 ed estraneo alle censure contenute nei motivi qui scrutinati. 14.2. Quanto al profilo concernente -OMISSIS-, si osserva quanto segue. 14.2.1. Secondo i principi più volte affermati dalla giurisprudenza, "gli accertamenti sulla dipendenza di una patologia da causa di servizio rientrano nella discrezionalità tecnica del Comitato di verifica, la cui valutazione conclusiva sul nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità sofferta dal pubblico dipendente, basato su cognizioni di scienza medico-specialistica e medico-legale, non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, a meno che non emergano vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione per l'inattendibilità metodologica delle conclusioni ovvero per il travisamento dei fatti o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 27/02/2018, n. 1212; Cons. Stato, Sez. IV, 25 marzo 2014, n. 1454; id., 8 giugno 2009, n. 3500; 9 marzo 2017, n. 1435; 27 giugno 2017, n. 5357)" (Cons. Stato, Sez. III, 1 agosto 2018, n. 4774). 14.2.2. Nel caso in esame, il Comitato ha escluso la dipendenza da fatti di servizio della "-OMISSIS-" sofferta dal ricorrente, evidenziando, nel primo parere, l'assenza di documentate situazioni conflittuali relative al servizio tali, per intensità e durata, da favorire lo sviluppo della patologia e confermando la medesima valutazione anche in sede di riesame, dopo aver valutato quanto osservato al riguardo dal sig.-OMISSIS-. Il giudizio del Comitato risulta immune da vizi procedimentali e logici, in quanto esclude motivatamente che gli eventi richiamati dal militare possano essere all'origine della patologia, neppure quali concause efficienti e determinanti. Non convincono, in senso contrario, le deduzioni del ricorrente, atteso che le vicende allegate dal sig.-OMISSIS- non presentano caratteri tali da potersi considerare fonte di un carico emotivo eccessivo per un sottufficiale dell'Arma dei carabinieri, che è ordinariamente tenuto a un servizio comportante anche l'esposizione a fattori stressanti. Deve, infatti, tenersi presente che "il rapporto di eventuale derivazione causale va verificato "non rispetto al servizio in generale (per quanto gravoso e pieno di disagi, compatibili con


l'attività prestata da soggetti aventi lo status di militare, per i quali l'ordinamento prevede una specifica serie di tutele per la gravosità del servizio prestato), ma rispetto a particolari modalità, ulteriori e speciali rispetto al normale espletamento del servizio, che valgono a connettere le patologie insorte con dette modalità" (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 8 marzo 2018 n. 305). In sostanza, un'attività di servizio, sia pure impegnativa, non può comunque essere considerata ex se anche solo concausa dell'evento, ove non emerga quel surplus di fattori, rispetto al fisiologico dispiegarsi del servizio richiesto ai militari, costituenti rischio specifico dell'evento morboso (TAR Sicilia, sentenza n. 2177/2019)" (TAR Lazio, Roma, Sez. Prima Stralcio, 22 febbraio 2021, n. 2159). 14.2.3. Il ricorrente ricollega, in effetti, l'insorgere della patologia al procedimento penale cui è stato sottoposto e al clima ostile cui sarebbe stato esposto anche dopo la conclusione del suddetto procedimento. Deve, però, osservarsi che il procedimento penale non costituisce, per sua natura, un'iniziativa avviata dall'Amministrazione, e ha avuto ad oggetto lo scrutinio di condotte - risultate prive di rilevanza penale - comunque tenute dal medesimo ricorrente. Peraltro, si è trattato di un procedimento risoltosi nell'arco di pochi mesi in modo favorevole al militare, senza rinvio a giudizio, e nell'ambito del quale - a detta dello stesso sig.-OMISSIS- - almeno una delle due perquisizioni disposte, ossia quella avvenuta nell'abitazione del militare, si è conclusa nell'arco di mezz'ora, a seguito della consegna spontanea di quanto oggetto di ricerca. Con riguardo, poi, al clima di ostilità che avrebbe accompagnato e seguito tali vicende, il ricorrente non ha fornito prova di episodi specifici e, in proposito, Comitato ha convincentemente evidenziato che non risultano dimostrate situazioni conflittuali tali da poter assurgere a causa o concausa determinante dell'insorgere della sindrome ansiosa depressiva. 14.2.4. Deve, perciò, concludersi che il giudizio di esclusione della dipendenza da causa di servizio della -OMISSIS-risulta immune dalle censure articolate dal ricorrente. 15. In definitiva, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso introduttivo del giudizio e i motivi aggiunti devono essere respinti.


16. La natura della controversia e il complessivo svolgimento della vicenda amministrativa sorreggono, tuttavia, la compensazione delle spese del giudizio tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2021, tenutasi con modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati: Concetta Anastasi, Presidente Fabrizio D'Alessandri, Consigliere Floriana Venera Di Mauro, Primo Referendario, Estensore



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