Tribunale 2022-La questione delle prestazioni lavorative svolte secondo turni nell'ambito del normal

Page 1

Tribunale 2022-La questione delle prestazioni lavorative svolte secondo turni nell'ambito del normale orario di lavoro da dipendenti della polizia municipale, è già stata esaminata e decisa da questa Corte Tribunale Vicenza Sez. lavoro, Sent., 07-01-2022

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di VICENZA- Settore delle controversie di lavoro e di assistenza e previdenza socialein persona del giudice dottor Gaetano Campo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro e di assistenza e previdenza obbligatorie iscritta al n. 1107 \ 2020 del Registro Generale e promossa da xxxxxxxxxxxxxxx -resistenteOggetto: Altre ipotesi


Causa discussa all'udienza del 20.10.2021. Le questioni oggetto di causa I ricorrenti, tutti dipendenti della C.R.S., hanno assunto di avere lavorato secondo turni a rotazione e che l'ente resistente aveva stabilito, a partire dal 2000, che all'interno dell'orario di lavoro del personale, turnista o non turnista, non fossero comprese le giornate di festività infrasettimanali, riconoscendo in particolare al personale turnista l'astensione dalla prestazione lavorativa in caso di turno coincidente con una festività infrasettimanale. Hanno quindi esposto che, a seguito di una verifica disposta dalla Procura della Corte dei Conti nei confronti delle IPAB venete, era stato prospettato un danno erariale derivato dall'attribuzione di riposi compensativi ex art. 24 CCNL del 4.9.2000 ai lavoratori turnisti che aveva effettuato la prestazione lavorativa in giornata festiva infrasettimanale. A seguito di questa verifica, l'ente resistente ha comunicato a tutti i dipendenti, tra cui i ricorrenti, un conteggio analitico delle giornate di riposo compensativo fruite a fronte della mancata prestazione di turno in giornata festiva infrasettimanale, computando erroneamente tutte le giornate in cui i ricorrenti non avevano lavorato durante le festività infrasettimanali, anche per ferie o per riposi ordinari, qualificandoli come debito orario da restituire e procedendo a eseguire le corrispondenti trattenute dalla retribuzione. I ricorrenti hanno quindi contestato queste trattenute per diversi profili: a) la carenza di certezza, liquidità ed esigibilità delle pretese creditorie dell'ente, in assenza di un accertamento giudiziale; b) l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito dell'ente, considerando una prima comunicazione dell'agosto 2010 e una seconda del febbraio 2016, con riferimento a crediti maturati dall'ente dal 2010 al 2008; c) l'assenza di un credito dell'ente, che ha conteggiato le giornate festive infrasettimanali non lavorate, anche per ferie o riposi ordinari, senza limitare la pretesa restitutoria ai crediti corrispondenti alle giornate di riposo compensativo a fronte di festività infrasettimanali non lavorate, come invece prescritto dal verbale di accertamento richiamato. Hanno quindi chiesto declaratoria di prescrizione del credito dell'ente, nel merito declaratoria di accertamento dell'illegittimità delle trattenute e la condanna dell'ente alla restituzione delle somme indebitamente trattenute. La C.R.S. si è costituita, ha contestato la fondatezza della domanda e ne ha chiesto il rigetto. Ha proposto domanda riconvenzionale per l'accertamento della legittimità delle trattenute operate secondo i parametri esposti nella memoria di costituzione. Svolgimento del processo - Motivi della decisione La domanda principale non è fondata e va respinta. La vicenda va inquadrata nella prassi applicativa degli art. 22 e 24 del CCNL 14.9.2000 da parte dell'ente resistente, come le altre IPAB del Veneto. In particolare, nel periodo compreso tra il 2000 e il 2008, l'ente ha riconosciuto ai lavoratori turnisti il diritto al riposo compensativo per le festività infrasettimanali non lavorate, scomputandole dal monte ore utilizzato per il calcolo delle ore di lavoro stabilite per ogni turno, mentre quanto alle festività


infrasettimanali lavorate, ha riconosciuto la speciale indennità di cui all'art. 22 comma 5 CCNL e un'ulteriore riposo compensativo, con il conseguente riconoscimento, anche solo parziale, del trattamento previsto dall'art. 24 CCNL, pur in assenza dei presupposti richiesti. A questo proposito, va infatti rilevato che l'art. 24 riconosce al lavoratore non turnista che abbia prestato la propria attività in giorno festivo infrasettimanale il riposo compensativo e la retribuzione maggiorata, mentre l'art. 22 riconosce al lavoratore turnista una specifica indennità, destinata a compensare integralmente il disagio derivato dalla particolare articolazione oraria del lavoro. Riguardo al rapporto tra le due disposizioni contrattuali, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., va richiamato l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, per cui "La questione delle prestazioni lavorative svolte secondo turni nell'ambito del normale orario di lavoro da dipendenti della polizia municipale, è già stata esaminata e decisa da questa Corte (cfr., più recentemente, l'ordinanza di manifesta infondatezza n. 23917/2014, sulla scorta delle precedenti sentenze nn. 20344, 21524, 21609, 21610, 21611, 22799, 22800, 22801 e 23349 del 6 novembre 2012, con le quali è stato respinto il ricorso proposto dai lavoratori). Nel richiamare ulteriori precedenti già intervenuti in argomento (Cass. n. 8458 del 2010; v. pure sent. n. 2888 del 2012), questa Corte ha affermato che, ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, si applica l'art. 22, comma 5, del contratto collettivo 14 settembre 2000 sulle Autonomie locali - che compensa il disagio con la maggiorazione del 30% della retribuzione -, mentre il disposto dell'art. 24 - che ha ad oggetto 'attività prestata dai lavoratori dipendenti, in giorni festivi infrasettimanali, oltre l'orario contrattuale di lavoro - trova applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a svolgere la propria attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono loro in base ai turni, ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell'orario di lavoro. Questa Corte ha ritenuto che il tenore testuale dell'art. 22, comma 5, renda palese la volontà delle parti collettive di attribuire al dipendente che presti attività in giorno festivo ricadente nel turno un'indennità con funzione interamente compensativa del disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, mentre i primi tre commi dell'art. 24 prendono in considerazione situazioni accomunate dal fatto che l'attività lavorativa viene prestata in giorni non lavorativi, ossia l'ipotesi di eccedenza, in forza del lavoro prestato in giorno non lavorativo, rispetto al normale orario di lavoro. Essi non individuano situazioni relative al lavoro prestato entro il limite del normale orario, quale deve ritenersi quello reso - di regola e in via ordinaria dai lavoratori turnisti, per i quali è stata dettata la speciale disciplina di cui all'art. 22. Ne costituisce riscontro la clausola contenuta nell'art. 24, comma 5, che, riferendosi al caso del dipendente che, fuori delle ipotesi di turnazione, ordinariamente, in base al suo orario di lavoro, è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative di notte o in giorno festivo settimanale, assicura al


lavoratore una maggiorazione di retribuzione compensativa del disagio. La maggiorazione di cui all'art. 24, comma 1, rivendicata dai ricorrenti, presuppone che "per particolari esigenze del servizio", ossia per esigenze che esulano dall'articolazione ordinaria del lavoro - e in tal senso da intendere come situazioni straordinarie o occasionali -, il lavoratore turnista sia chiamato a lavorare nel giorno destinato a riposo settimanale. Invece, per l'attività prestata la domenica in regime di turnazione, il lavoratore non può rivendicare la maggiorazione di cui all'alt. 24, ma solo quella di cui all'art. 22, già percepita. Pertanto, in relazione al lavoro prestato in giorni festivi, il lavoratore turnista ha diritto alla maggiorazione di cui all'art. 24, comma 1 c.c.n.l. quando ciò avvenga in coincidenza con il giorno destinato a riposo settimanale (in tal caso, la maggiorazione spetta in aggiunta al riposo compensativo); ha diritto alla corresponsione del compenso di cui all'art. 24, comma 2 (in alternativa al riposo compensativo) quando la prestazione sia resa in giorno festivo oltre il normale orario di lavoro; ha diritto al solo compenso di cui all'art. 22, comma 5, per la prestazione resa in giorno festivo in regime di turnazione ed entro il normale orario di lavoro.". (cfr. Cass, 18942/2016; Cass. 19326/2021; Cass. 6716/2021). Di conseguenza, correttamente, dal mese di novembre 2008, l'ente resistente riconosce al personale turnista esclusivamente il trattamento economico previsto dall'art. 22 CCNL nel caso di prestazione resa in giornate coincidenti con festività infrasettimanali. Così inquadrata sul piano giuridico la vicenda per cui è causa, occorre esaminare partitamente i tre profili di illegittimità delle trattenute operate dall'ente resistente, prospettate nel ricorso introduttivo. Con riferimento al primo profilo, costituito dalla carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato dall'ente, alla luce del quadro normativo richiamato, il riconoscimento dell'indennità di turno prevista dall'art. 22 CCNL rende indebito ogni ulteriore trattamento riconosciuto in passato dall'ente. La quantificazione dell'indebito a carico di ciascun ricorrente è stata effettuata sulla base dei dati risultanti dai prospetti prodotti sub doc. da 18 a 25 lettera e) dal resistente. Occorre in particolare fare riferimento ai dati risultanti dai cartellini marcatempo e dalle buste paga di ciascun dipendente, riferiti ai periodi oggetto delle trattenute. Va considerato, a questo proposito, che i dati risultanti dai documenti richiamati non sono stati oggetto di specifica e analitica contestazione. Il credito dell'ente resistente possiede i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità. Esso risulta provato dai documenti richiamati, con riferimento alle prestazioni rese dai ricorrenti nelle giornate di festività infrasettimanali e dei corrispondenti trattamenti erogati, risultanti dalle buste paga. Nel caso in esame, l'ente resistente ha operato una compensazione cosiddetta impropria, dal momento che la reciproca relazione di debito-credito è sorta da un unico rapporto, in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione propria che, per


operare, postula l'autonomia dei rapporti e l'eccezione di parte (cfr. Cass. 28568/2021). I crediti oggetto di trattenuta risultano certi nella loro esistenza, perché dimostrata l'erogazione dei trattamenti non dovuti, liquidi ed esigibili, in quanto costituiti da una somma di denaro determinata sulla base delle buste paga e non sottoposti a termine o condizione. Quanto al regime prescrizionale, alla fattispecie in esame trova applicazione il termine decennale, dal momento che "nell'indebito la periodicità è frutto delle erogazioni, poi risultate non dovute, mano a mano effettuate, sicchè il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l'indebita erogazione, diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate è stabilita "ex ante" e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni patrimoniali." (cfr. Cass. 28436/2019). Di conseguenza, per effetto degli atti di messa in mora intervenuti nel 2010, 2016, 2018 e 2019 (cfr. doc. da 18 a 25 sub lettera a)-f) allegati alla memoria di costituzione), la prescrizione decennale non è maturata. Le considerazioni che precedono portano quindi al rigetto della domanda principale e all'accoglimento della domanda riconvenzionale, con il riconoscimento del diritto dell'ente resistente di trattenere le somme specificate nella memoria di costituzione. A questo proposito, va osservato come non sia stato specificamente contestato il meccanismo adottato dall'ente di scomputo a monte dalla programmazione del turno delle festività che cadevano nel mese interessato, così che l'orario effettivo risultava di 30 ore invece che di 36; alla lettera i) a pag. 16 della memoria di costituzione l'ente precisa le specifiche giornate di festività infrasettimanali nel periodo dal 2000 al 2008. Allo stesso modo, il riconoscimento di un ulteriore giorno di riposo compensativo non dovuto risulta dai documenti da 18 a 25 sub lettera e), costituiti dai cartellini marcatempo e dai prospetti paga, i cui dati non risultano specificamente e analiticamente contestati. La complessità dell'accertamento costituisce giusto motivo di compensazione tra le parti delle spese di lite. P.Q.M. Definitivamente decidendo, ogni diversa istanza disattesa, A) Respinge la domanda principale; B) Accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto dichiara dovute all'ente resistente le somme oggetto di trattenuta secondo i parametri esposti nella parte motiva della presente sentenza; C) Compensa tra le parti le spese di lite; D) Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della motivazione. Così deciso in Vicenza, il 20 ottobre 2021. Depositata in Cancelleria il 7 gennaio 2022.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.